N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 - 31 maggio 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 31 maggio  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Molise    -    Posti    vacanti    nelle    dotazioni     organiche
  dell'amministrazione regionale e degli enti  regionali  -  Prevista
  copertura, in via prioritaria, mediante il ricorso  alla  mobilita'
  del personale  a  tempo  indeterminato  e  L.S.U.  delle  soppresse
  Comunita' montane  -  Contrasto  con  la  normativa  nazionale  che
  prevede le procedure di mobilita' solo con riferimento al personale
  con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato  e  non  anche  con
  riferimento  al  personale  con  contratto  precario  -   Lamentata
  stabilizzazione dei lavoratori con contratto L.S.U.  in  deroga  al
  principio del concorso pubblico, lamentato  intervento  in  materia
  riservata alla contrattazione collettiva - Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata  violazione  del  principio   del   concorso   pubblico,
  violazione  della  competenza  legislativa  statale  esclusiva   in
  materia di ordinamento civile. 
- Legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, art. 11, comma 1. 
- Costituzione, artt. 97 e 117, comma secondo, lett.  l);  d.lgs.  30
  marzo 2001, n. 165. 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Molise - Previsione che la Regione  destini,  in  sede  di  manovra
  finanziaria  annuale,  risorse  finanziarie   per   promuovere   la
  stabilizzazione dei lavoratori con  contratto  L.S.U.  in  servizio
  presso le soppresse Comunita' montane - Contrasto con la  normativa
  nazionale che, in vista del contenimento della spesa pubblica, pone
  limiti quantitativi e qualitativi alle politiche di  riassorbimento
  del precariato  nel  pubblico  impiego  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata violazione della competenza  legislativa  statale  nella
  materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, art. 11, comma 10. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 1  luglio  2009,
  n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n.
  102, art. 17, comma 10. 
(GU n.34 del 10-8-2011 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia in Roma dei Portoghesi, 12; 
    Contro la regione Molise, in persona del  Presidente  in  carica,
per l'impugnazione della legge regionale del Molise 24 marzo 2011, n.
6, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9  del
1° aprile 2011, recante «Norme sull'organizzazione dell'esercizio  di
funzioni e compiti  amministrativi  a  livello  locale.  Soppressione
delle Comunita' Montane», in relazione al suo articolo 11, comma 1  e
10. 
    La legge regionale del Molise n. 6  del  2011  ha  la  finalita',
enunciata nel suo articolo  1,  comma  1,  di  introdurre  misure  di
riorganizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti  amministrativi
a livello locale, al fine di elevare il  livello  di  qualita'  delle
prestazioni e di ridurre complessivamente  gli  oneri  organizzativi,
procedimentali e finanziari, nel contesto  dei  processi  di  riforma
volti al rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche e con
riferimento ad obiettivi specifici condivisi con Province e Comuni. 
    In vista di tali fini, la legge regionale si pone,  tra  l'altro,
l'obiettivo della soppressione e della  successiva  estinzione  delle
Comunita' montane (art. 1, comma  2,  lettera  b),  assicurando,  nel
contempo, forme di tutela e valorizzazione del territorio montano  ed
introducendo  «norme  per  il  trasferimento  del   personale   delle
Comunita' montane» (art. 1, comma 2, lettera h). 
    In questo contesto, l'art. 11 della  legge  regionale  impugnata,
rubricato «Norme in materia di personale  delle  soppresse  Comunita'
montane», al comma 1, stabilisce: 
        «L'amministrazione regionale e gli enti  da  essa  dipendenti
ricoprono i  posti  vacanti  delle  rispettive  dotazioni  organiche,
ricorrendone i presupposti di legge, prioritariamente  attraverso  la
mobilita' del personale a tempo indeterminato e L.S.0 delle soppresse
Comunita' montane,  in  applicazione  dell'articolo  30  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  delle  norme  di  settore
disciplinanti l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili». 
    Il medesimo articolo 11, al successivo comma 10, prevede: 
        «La Regione, in sede di manovra finanziaria annuale,  destina
risorse finanziarie per incentivare la  mobilita'  di  personale  che
interessa le soppresse Comunita'  montane,  per  garantire,  ai  fini
della salvaguardia del diritto alla retribuzione, il pagamento  delle
spese  per  il  personale  in   attesa   del   passaggio   ad   altre
amministrazioni, per promuovere la stabilizzazione dei lavoratori con
contratto L.S.U. in servizio presso le soppresse Comunita' montane  e
per l'attuazione di quanto specificatamente previsto al comma 3». 
    Tali norme sono illegittime per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Violazione dell'art. 97 della Costituzione. 
    L'articolo  11,  comma  1,  della   legge   regionale   impugnata
stabilisce  che  l'amministrazione  regionale  e  gli  enti  da  essa
dipendenti  ricoprano,  prioritariamente,  i  posti   vacanti   nelle
rispettiva dotazioni organiche facendo  ricorso  alla  mobilita'  del
personale a tempo indeterminato e L.S.U.  delle  soppresse  Comunita'
montane «in applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165». 
    L'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  impone
alle pubbliche amministrazioni che  devono  coprire  eventuali  posti
vacanti del proprio organico di avviare  le  procedure  di  mobilita'
prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali. 
    E'  pacifico  che  tale  procedura  debba  trovare   applicazione
esclusivamente per il personale  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato. 
    Il rinvio, contenuto nella disposizione  censurata,  all'art.  30
del d.lgs n. 165 del 2001, con riferimento al personale che,  come  i
c.d. lavoratori  socialmente  utili,  presta  la  propria  opera  con
contratto precario - al  pari  della  uniforme  considerazione  della
situazione  di  tale  personale  a  quella  dei  dipendenti  a  tempo
indeterminato  della  soppresse  Comunita'  montane  -  ha,   dunque,
l'inequivoco significato di determinare, in  uno  alla  cessione  del
contratto, la conversione dei rapporti a tempo determinato in  essere
in rapporti a tempo indeterminato. 
    La norma impugnata, pertanto, persegue la finalita' di promuovere
la c.d. stabilizzazione dei lavoratori  con  contratto  L.S.U.,  alla
quale allude il successivo comma 10 dell'articolo 11 (che impone alla
regione di destinare apposite risorse a detto obiettivo). 
    Con  tale  intervento,  la  Regione   Molise,   facendo   ricorso
all'istituto   della   mobilita',   istituisce   quindi   un   canale
privilegiato per l'accesso in posizione di ruolo al pubblico impiego,
senza fornire indicazioni circa  la  sussistenza  dei  requisiti  per
poter  ammettere  deroghe  al  principio   del   concorso   pubblico,
eccezionalmente identificabili nella peculiarita' delle mansioni  che
il personale svolge  ovvero  nell'esistenza  di  specifiche  esigenze
funzionali dell'amministrazione (cfr., ex plurimis,  sentenze  n.  81
del 2006, nn. 215 e 293 del 2009, n. 363 del 2006). 
    In conclusione, la disposizione censurata, nella parte in cui non
circoscrive  il  proprio  campo  di  applicazione  ai  soli  soggetti
dipendenti  a   tempo   indeterminato,   vulnera   manifestamente   e
irragionevolmente il principio del concorso  pubblico,  quale  metodo
che, per l'accesso alla pubblica amministrazione, offre  le  migliori
garanzie  di  selezione  dei  piu'  capaci  e  di  imparzialita'  (si
confrontino, per tutte, le recenti sentenze nn.  67,  68  e  108  del
2011, vertenti su questioni in larga parte  sovrapponibili  a  quella
qui in esame). 
2) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera 1),  violazione  della
potesta'   legislativa   esclusiva   dello   Stato   nella    materie
dell'"ordinamento civile". 
    La procedura di mobilita' per  passaggio  diretto  tra  pubbliche
amministrazioni integra una modificazione soggettiva del rapporto  di
lavoro e, dunque, una cessione del contratto (cfr. Cass.,  SS.UU.,  9
settembre 2010, n. 19251 e  12  dicembre  2006,  n.  26240),  con  la
conseguenza che si  verte  nella  materia  dei  rapporti  di  diritto
privato, come confermo' la Corte nella sentenza n. 324 del 2010. 
    Come si e' evidenziato nel primo mezzo di censura, nel richiamare
l'istituto della mobilita'  con  riferimento  a  lavoratori  a  tempo
determinato,  la  norma  regionale  censurata  finisce  per   imporre
all'amministrazione regionale e  agli  enti  da  essa  dipendenti  la
trasformazione  di  contratti  di  lavoro  precario   o   flessibile,
attualmente in corso o comunque gia'  stipulati,  in  veri  e  propri
contratti di lavoro a tempo indeterminato. 
    Cosi'  disponendo,  la  disposizione   censurata   incide   sulla
regolamentazione  del  rapporto  precario  gia'  in  atto  -  e,   in
particolare, sugli aspetti connessi alla durata  e  sulla  disciplina
dell'orario (regolata dalla contrattazione collettiva  nella  cornice
disegnata dal decreto legislativo 1 dicembre  1997  n.  468  e  dalle
successive  norme  sui  rapporti  di  lavoro  socialmente  utile)   -
determinando la costituzione, in capo ai lavoratori  interessati,  di
un  diritto  alla  modificazione,  per  tali  aspetti,  del  rapporto
giuridico in corso. 
    L'articolo 11, comma 1, della legge  regionale  impugnata  viola,
pertanto, anche il parametro indicato in rubrica, intervenendo  nella
materia  dell'ordinamento  civile  e  cosi'  invadendo  la  sfera  di
competenza esclusiva riservata alla legislazione  dello  Stato  (cfr.
sent. n. 69 del 2011 e n. 108 del 2011, cit.). 
3) In relazione all'art. 117, comma 3, della Costituzione, violazione
di principi fondamentali nella materia, di legislazione  concorrente,
del «coordinamento della finanza pubblica» 
    L'articolo 11, comma 10, della legge regionale impugnata  prevede
che la regione, in  sede  di  manovra  finanziaria  annuale,  destini
risorse finanziare per promuovere la stabilizzazione  dei  lavoratori
con contratto  L.S.U.  in  servizio  presso  le  soppresse  Comunita'
montane. 
    L'art. 17, comma 10, del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito con modificazione dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,
stabilisce che, nel triennio 2010-2012, le amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  nel  rispetto  della  programmazione  triennale  del
fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari  previsti  dalla  normativa
vigente in materia di assunzioni e di  contenimento  della  spesa  di
personale  secondo  i  rispettivi  regimi  limitativi   fissati   dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni  interessate,
previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma  4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (1)  ,  e  successive
modificazioni, possano bandire concorsi per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei posti messi a concorso, per  il  personale  non  dirigenziale  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  3,  comma  90,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
    In vista del contenimento della spesa pubblica, la norma  statale
fissa, dunque, dei limiti quantitativi e "qualitativi" - il  possesso
dei requisiti indicati  nella  richiamate  disposizioni  delle  leggi
finanziarie 2007 e 2008 - alle politiche di riassorbimento  del  c.d.
precariato nel pubblico impiego. 
    Questi limiti  -  che  la  norma  statale,  rivolta  a  tutte  le
amministrazioni pubbliche, ivi comprese le Regioni, erige a principio
fondamentale della materia - si traducono in altrettanti  presupposti
legittimanti la stabilizzazione o la c.d. "ruolizzazione". 
    E' quindi evidente che - in disparte  la  mancata  previsione  di
procedure  selettive,   sopra   denunciata   -   la   stabilizzazione
generalizzata di lavoratori a tempo  determinato,  al  di  fuori  dei
limiti e  dei  requisiti  previsti  dalla  norma  statale,  viola  il
principio fondamentale da  essa  posto  e,  conseguentemente,  eccede
dalla sfera di competenza legislativa della Regione. 

(1) L'art. 35, comma 4, del d.lgs n. 165 del 2001 stabilisce  che  le
    determinazioni relative all'avvio di  procedure  di  reclutamento
    sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
    programmazione triennale del fabbisogno di  personale  deliberata
    ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e
    successive modificazioni ed integrazioni 
 
                                P.Q.M. 
 
    Si  confida  che   codesta   ecc.ma   Corte   vorra'   dichiarare
l'illegittimita' dell'art. 11, commi 1 e 10,  della  legge  regionale
del Molise 24 marzo settembre 2011, n. 6. 
    Si produrra' copia autentica della  deliberazione  del  Consiglio
dei ministri del 19 maggio 2011, con l'allegata relazione 
        Roma, addi' 22 maggio 2011 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Fiorentino