MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 2011 

Estensione a tutto il 2011  delle  misure  anticrisi  in  materia  di
valutazione di titoli e di calcolo della  solvibilita'  corretta  dei
gruppi assicurativi di  cui  all'articolo  15  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2. (11A10735) 
(GU n.185 del 10-8-2011)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art.15, comma 13 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, con il quale, considerata  l'eccezionale  turbolenza  nei  mercati
finanziari, e' stato  consentito  ai  soggetti  che  non  adottano  i
principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla  data
di entrata in vigore del predetto decreto, di valutare i  titoli  non
destinati a permanere durevolmente nel loro  patrimonio  in  base  al
loro valore di iscrizione, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio
o,  ove  possibile,  dall'ultima  relazione  semestrale  regolarmente
approvati   anziche'   al   valore   di   realizzazione    desumibile
dall'andamento  del  mercato,  fatta  eccezione  per  le  perdite  di
carattere durevole; 
  Visto l'art. 15, comma 15-bis del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, con il quale,  considerata  l'evoluzione  della  situazione  di
turbolenza dei mercati finanziari, e' stato consentito  alle  imprese
di cui all'art. 210, commi 1 e  2,  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  ai
fini della verifica della solvibilita' corretta di cui al capo IV del
titolo XV del medesimo decreto, per l'esercizio 2010  e  fino  al  30
giugno 2011, di poter tenere  conto  del  valore  di  iscrizione  nel
bilancio individuale dei  titoli  di  debito  destinati  a  permanere
durevolmente  nel  patrimonio  ed  emessi  o   garantiti   da   Stati
dell'Unione europea; 
  Visto che entrambi i citati commi 13 e 15-bis, prevedono  che  tali
misure, in relazione all'evoluzione della  situazione  di  turbolenza
dei mercati finanziari, possono  essere  reiterate  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista la nota n. 32-1-000071 del  13  giugno  2011,  con  la  quale
l'ISVAP, richiesto di fornire il  proprio  parere,  ha  rappresentato
l'opportunita' di estendere a tutto l'esercizio  2011  l'applicazione
delle misure anticrisi di cui al  citato  art.  15,  commi  15-bis  e
15-ter, ritenendo altresi' opportuno che, per ragioni di  organicita'
della disciplina vigente sul settore assicurativo  nazionale  nonche'
per la complementarita' tra strumenti  che  compongono  l'insieme  di
misure cosiddette anticrisi che impattano sullo stesso settore, venga
estesa all'esercizio 2011 anche la facolta' prevista ai commi 13,  14
e 15 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Ritenuto opportuno estendere tali misure anche a tutto l' esercizio
2011, considerato il permanere di una situazione di  volatilita'  dei
corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 13, 14, 15,  15-bis  e
15-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano  anche
per tutto l'esercizio in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 luglio 2011 
 
                                                Il Ministro: Tremonti