MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 luglio 2011 

Proroga   dell'autorizzazione   di   alcuni   prodotti   fitosanitari
contenenti sostanze attive approvate e aventi scadenza  entro  il  30
giugno 2011. (11A11159) 
(GU n.196 del 24-8-2011)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Vista la direttiva del Consiglio  91/414/CEE  del  15  luglio  1991
relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione  della  suddetta  direttiva   91/414/CEE,   nonche'   la
circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145
del 23 giugno 1995)  concernente  «Aspetti  applicativi  delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica «23  aprile  2001,
n. 290 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo  all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che  abroga  le  direttive  79/117/CEE  e
91/414/CEE del Consiglio, e  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  540/2011  della  commissione  del  25
maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  successive
modifiche,  per  quanto  riguarda  l'elenco  delle  sostanze   attive
approvate; 
  Visto il regolamento (UE) n.  544/2011  della  Commissione  del  10
giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  per  quanto
riguarda i requisiti  relativi  ai  dati  applicabili  alle  sostanze
attive; 
  Visto il regolamento (UE) n.  545/2011  della  commissione  del  10
giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  per  quanto
riguarda  i  requisiti  relativi  ai  dati  applicabili  ai  prodotti
fitosanitari; 
  Visto il regolamento (UE) n.  546/2011  della  commissione  del  10
giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento  (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 
  Consiglio,  per  quanto  riguarda  i  principi  uniformi   per   la
valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visti il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  e
integrato dal successivo decreto del 28 luglio  2004  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE,  e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo  regolamento
n.  790/2009  di  adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico
relativi alla classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato; 
  Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati
autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato  di
anni, ai sensi  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
articoli. 5 e 8, comma 1, come  modificato  dal  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visti  in  particolare  i   decreti   che   fissano   la   scadenza
dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  all'impiego  di
alcuni prodotti fitosanitari entro il 30 giugno 2011; 
  Visto il decreto 31 dicembre 2010, relativo alla proroga temporanea
al 30 giugno 2011 delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari,
contenenti  sostanze  attive  iscritte  in  allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995 e aventi scadenza entro il 31 maggio 2011; 
  Visti i decreti ministeriali di recepimento delle  direttive  della
commissione relativi  all'iscrizione  di  sostanze  attive  figuranti
nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194  a
conclusione  della  loro  valutazione  comunitaria  ora   considerate
approvate ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009 come  disposto  dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche; 
  Considerato che le suddette direttive di iscrizione  e  i  relativi
decreti di recepimento definiscono specifiche modalita' e scadenze di
attuazione  per  gli  adeguamenti  dei  prodotti  fitosanitari   alle
condizioni di iscrizione delle sostanze  attive  componenti,  nonche'
condizioni e decorrenza della revoca dei prodotti  per  i  quali  non
sono state presentate, secondo le scadenze  prefissate,  le  relative
istanze di adeguamento e le documentazioni previste; 
  Considerato  che  sono  attualmente  in  corso  di   emanazione   i
provvedimenti   di   riregistrazione   provvisoria    dei    prodotti
fitosanitari conformi alle condizioni di iscrizione in allegato I del
decreto legislativo 17 marzo  1995  n.  194,  delle  sostanze  attive
componenti e che si  rende  necessario  assicurare  nel  contempo  la
continuita' delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego; 
  Ritenuto  di  prorogare  al  30  giugno  2012   l'efficacia   delle
autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti
fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente  fissata  entro
il 30 giugno 201 1, contenenti sostanze attive  approvate  a  livello
comunitario, per i quali: 
    si  sono  concluse  positivamente  le   previste   verifiche   di
rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili  alle  sostanze
attive  di  cui  all'allegato  al  regolamento  (UE)   544/2011   del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011; 
    sono state presentate le istanze di adeguamento  alle  condizioni
di approvazione delle sostanze attive componenti e per i  quali  sono
tutt'ora  in  corso  le  previste  verifiche  di  rispondenza  o   la
valutazione secondo  i  principi  uniformi  di  cui  all'allegato  al
regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai  requisiti
di cui all'allegato al regolamento (UE) n.  545/2011  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono prorogate al 30 giugno 2012 le  autorizzazioni  all'immissione
al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati  con
scadenza precedentemente fissata entro il 30 giugno 2011,  contenenti
sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali: 
    si  sono  concluse  positivamente  le   previste   verifiche   di
rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili  alle  sostanze
attive  di  cui  all'allegato  al  regolamento  (UE)   544/2011   del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011; 
    sono state presentate le istanze di adeguamento  alle  condizioni
di approvazione delle sostanze attive componenti e per i  quali  sono
tuttora  in  corso  le  previste  verifiche  di  rispondenza   o   la
valutazione secondo  i  principi  uniformi  di  cui  all'allegato  al
regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai  requisiti
di cui all'allegato al regolamento (UE) n.  545/2011  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011; 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° luglio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello