MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 luglio 2011 

Ricostituzione della  commissione  provinciale  di  conciliazione  di
Lecce. (11A11165) 
(GU n.196 del 24-8-2011)

 
                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                              di Lecce 
 
  Visto il ricorso presentato dalla  organizzazione  sindacale  CISAL
davanti al TAR di Lecce n. R.G. 444/2011 avverso il decreto n. 2/2011
contro questa direzione provinciale  del  lavoro  e  contro  l'Unione
generale lavoratori; 
  Vista l'ordinanza del TAR n. 382/11 con  la  quale  si  dispone  la
sospensione dell'attivita' della commissione di conciliazione; 
  Ritenuto di dover procedere ad una nuova istruttoria nei  confronti
di tutte le organizzazioni interessate; 
  Visto l'art.  410  del  codice  di  procedura  civile,  cosi'  come
modificato dall'art. 31, comma 3 della legge n. 183  del  4  novembre
2010,  con  il  quale  viene  reso  facoltativo   il   tentativo   di
conciliazione  dinanzi  alla  commissione  costituita  presso  questo
ufficio; 
  Considerato  che  il  citato  articolo  individua  i  soggetti  che
dovranno comporre la nuova commissione di  conciliazione,  prevedendo
che la stessa debba  essere  presieduta  dal  direttore,  da  un  suo
delegato, o da un magistrato collocato a riposo e formata da  quattro
rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro  ed
altrettanti rappresentanti dei lavoratori  designati  rispettivamente
dalle  associazioni  datoriali  e  dalle   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative a livello territoriale; 
  Letta la nota del superiore Ministero del 25 novembre 2010, n. 3428
che,  ai  fini  di   una   obiettiva   valutazione   del   grado   di
rappresentativita' territoriale delle associazioni datoriali e  delle
organizzazioni sindacali, fa espresso rinvio ai criteri  forniti  con
la propria precedente circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995; 
  Considerato in particolare che  tale  circolare  ha  individuato  i
seguenti criteri di valutazione per la determinazione  del  grado  di
rappresentativita': 
  1) consistenza numerica del sindacato; 
  2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale; 
  3) attivita' di tutela di interessi individuali  e  collettivi  con
particolare riferimento alla contrattazione collettiva; 
  Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di  stabilire  il
requisito del maggior grado  della  rappresentativita',  anche  sulla
base  della  effettiva  operativita'  delle  associazioni   e   delle
organizzazioni interessate, garantendo al contempo il  principio  del
pluralismo partecipativo hanno  riguardato  i  seguenti  elementi  di
raffronto: 
  a) consistenza numerica dei soggetti  rappresentati  dalle  singole
associazioni ed organizzazioni sindacali,  rilevati  sulla  base  dei
dati dalle  medesime  forniti  e  confrontati  con  quelli  ufficiali
prodotti dalla sede provinciale dell'INPS di Lecce; 
  b) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative
sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale; 
  c) partecipazione alla formazione e stipulazione  dei  contratti  e
accordi collettivi di lavoro a livello provinciale; 
  d) partecipazione alla trattazione dei tentativi  di  conciliazione
delle controversie individuali di lavoro esperite  dalla  commissione
di conciliazione istituita presso la direzione provinciale del lavoro
di Lecce, nonche' alla trattazione di vertenze di  lavoro  conciliate
in sede sindacale con  successivo  deposito  del  verbale  presso  la
direzione provinciale del lavoro; 
  Tenuto conto  degli  elementi  di  valutazione  in  possesso  della
scrivente  direzione   provinciale   del   lavoro   con   riferimento
all'attivita' di conciliazione delle  controversie  di  lavoro,  alla
stipulazione di contratti e accordi collettivi di  lavoro  a  livello
provinciale e ai verbali di accordo in sede sindacale; 
  Tenuto conto dei dati  forniti  dall'INPS  relativi  ai  pensionati
facenti parte delle singole  organizzazioni  sindacali  e  attribuita
particolare rilevanza alle deleghe associative per le  organizzazioni
dei lavoratori autonomi e datoriali fornite dal medesimo ente; 
  Visti  i  riscontri  pervenuti  dalle  associazioni   datoriali   e
organizzazioni sindacali interessate; 
  Considerato che il criterio della maggiore rappresentativita'  agli
specifici fini comporta una valutazione dei dati  numerici  acquisiti
in funzione dei criteri innanzi evidenziati; 
  Tenuto conto che il criterio della maggiore rappresentativita' deve
essere integrato con quello «pluralistico» con conseguente necessita'
di attribuzione dell'ultima designazione a  favore  dell'associazione
che, benche' minoritaria sotto il profilo quantitativo,  deve  essere
preferita in  base  alla  specialita',  qualita'  e  rilevanza  degli
interessi collettivi espressi (Cons. Stato sez. VI del 7 marzo  2007,
n. 1067); 
  Considerato che in forza del principio di cui al punto che precede,
atteso che gli interessi collettivi del settore  agricolo  sono  gia'
rappresentati  dalla  Coldiretti,   si   ritiene   necessario   dover
attribuire  l'ultima  designazione  all'associazione  Confartigianato
che,  pur  essendo  quantitativamente   minoritaria   rispetto   alla
Confederazione  italiana  agricoltori  (CIA),  e'  espressione  degli
interessi collettivi espressi dal settore  artigianato  e  piccola  e
media impresa che, diversamente risulterebbero non rappresentati; 
  Viste  le  designazioni  effettuate   dalle   citate   associazioni
interessate: 
associazioni dei lavoratori: 
  CISL; 
  CGIL; 
  UIL; 
  CISAL; 
associazioni datori di lavoro: 
  Confindustria; 
  Confcommercio; 
  Coldiretti; 
  Confartigianato; 
 
                              Decreta: 
 
  Di istituire presso la direzione provinciale del lavoro di Lecce la
commissione di conciliazione prevista dall'art.  410  del  codice  di
procedura civile, cosi' come modificato dall'art. 31, comma 3,  legge
n. 183/2010, composta come segue: 
associazioni lavoratori: 
  sig. Francesco Durante (componente effettivo CISL); 
  sig. Andrea Mazza (componente supplente CISL); 
  sig. Luca Toma (componente effettivo CGIL); 
  sig. Antonio Gagliardi (componente supplente CGIL); 
  sig. Salvatore Florio (componente effettivo UIL); 
  sig. Antonio Perrone (componente supplente UIL); 
  sig. Paolo Rizzini (componente effettivo CISAL); 
  sig. Giuseppe De Bellis (componente supplente CISAL); 
associazioni datori di lavoro: 
  dott. Angelo Costantini (componente effettivo Confindustria); 
  dott.ssa Flavia Trifance (componente supplente Confindustria); 
  dott. Enio Paladini (componente effettivo Confcommercio); 
  dott. Federico Pastore (componente supplente Confcommercio); 
  sig. Paolo Vantaggiato (componente effettivo Coldiretti); 
  sig. Antonio Imbriani (componente supplente Coldiretti); 
  sig.ra Maria Rosa Resta (componente effettivo Confartigianato); 
  sig. Amedeo Giuri (componente supplente Confartigianato). 
  Il  presente  provvedimento  revoca  e  sostituisce  il  precedente
decreto n. 2 del 3 febbraio 2011 con un  completo  riesame  dei  dati
istruttori, in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dall'ordinanza  di
sospensione n. 382/2011 del TAR di  Lecce  con  particolare  riguardo
alle posizioni di CISAL e di UGL. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino  ufficiale  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. 
  Avverso  lo  stesso  potra'  essere  proposto  ricorso  innanzi  al
tribunale amministrativo regionale della Puglia, entro il termine  di
sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Lecce, 28 luglio 2011 
 
                                  Il direttore provinciale: Villanova