IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita', lo studente e il diritto
allo studio universitario
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la
disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli
istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio 2001, con i quali il comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la
presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale e' stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma
140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto in data 15 luglio 2008, con il quale l'istituto
«Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo interpersonale»
e' stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Guidonia
(Roma), per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509
del 1998;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Guidonia
(Roma) da via Tiburtina, 188 - a Roma - via Ravenna, 24;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 17 dicembre 2010;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella riunione del 20 luglio 2011 trasmessa con nota
prot. 191 del 20 luglio 2011;
Decreta:
Art. 1
La «Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo
interpersonale» abilitata con decreto in data 15 luglio 2008 ad
istituire e ad attivare nella sede principale di Guidonia (Roma), un
corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento
adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e'
autorizzata a trasferire la predetta sede da Guidonia (Roma), via
Tiburtina, 188 - a Roma, via Ravenna, 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2011
Il direttore generale: Livon