REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2011, n. 17 

  Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999,  n.  18  (Adeguamento
delle discipline e conferimento delle funzioni agli  enti  locali  in
materia di ambiente,  difesa  del  suolo  ed  energia)  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
(GU n.35 del 3-9-2011)

 
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12  del
                           6 luglio 2011) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifica alla legge regionale 21  giugno  1999,  n.  18  (Adeguamento
delle discipline e conferimento delle funzioni agli  enti  locali  in
          materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) 
 
    1. Dopo il comma 3 dell'art. 85 della legge regionale  18/1999  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le autorizzazioni agli scarichi domestici  e  assimilati,
ad esclusione di quelli di cui all'art. 74, comma 1, lettera h),  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni,  sono  valide
per quattro anni dal momento del rilascio e,  qualora  ne  sussistano
gli  stessi  presupposti  e  requisiti,  si   intendono   tacitamente
rinnovate di quattro anni in quattro anni.». 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria. 
      Genova, 5 luglio 2011 
 
                              BURLANDO 
 
(Omissis).