IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Focherini Gabriella, nata a Parma il 9
luglio 1959, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento del titolo professionale tedesco di «servizio sociale»
ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di
«Assistente sociale», sez. B;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta
il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra
citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della
professione di assistente sociale;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico
«Diplom Sozialpadagogin (FH)» conseguito presso la «Fachhochschule
Dortmund», in data 30 giugno 2004 e la laurea italiana in «Lingue e
letterature straniere» presso l'Istituto universitario di lingue
moderne in data 28 marzo 1992;
Preso atto che ha ottenuto il «Staatlich anerkannte Diplom
Sozialpadagogin» il 1° luglio 2004;
Vista la documentazione attestante attivita' professionale;
Considerato che nella conferenza di servizi del 9 novembre 2010,
con il conforme parere del rappresentante di categoria, era stato
espresso parere favorevole sia per la sez. B, senza applicazione di
misure compensative, sia la sez. A con applicazione di misure
compensative e che la sig.ra Focherini aveva optato per il
riconoscimento per la sezione B e che per tale motivo era stato
emesso il decreto di riconoscimento dell' 8 febbraio 2011;
Preso atto che l'istante ha fatto richiesta successiva di poter
ottenere il decreto per il riconoscimento del titolo di cui e' in
possesso per la sez. A;
Considerato comunque, come gia' stabilito nella conferenza del 9
novembre 2010, che sussistano differenze tra la formazione
professionale richiesta per l'esercizio dell'attivita' di assistente
sociale sez. A in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
Decreta:
Alla sig.ra Focherini Gabriella, nata a Parma il 9 luglio 1959,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
«Assistenti sociali» sezione A, e l'esercizio della professione in
Italia.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al
superamento di una prova attitudinale, (scritta e orale), oppure al
compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei)
mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, si
compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana
sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) organizzazione e
gestione del lavoro e delle risorse umane, 2) metodologie e modelli
di servizio sociale per la programmazione. La commissione rilascia
all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame,
al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez A.
La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale,
allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,
istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione
del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone
il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario
fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al
recapito da questi indicato nella domanda.
Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente
e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,
specialistiche e professionali. La richiedente presentera' al
Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia
autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale
vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del
presidente dell'ordine provinciale.
Roma, 26 agosto 2011
Il direttore generale: Saragnano