IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista l'istanza di Vismara Stefania, nata il 24 marzo 1982 a
Calcinate, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento
del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di dottore in scienze giuridiche il 20 marzo 2006 e la laurea
specialistica il 7 ottobre 2008 presso l'Universita' degli studi di
Brescia;
Considerato che la medesima ha documentato di aver conseguito un
master in diritto spagnolo presso l'Universidad de Valladolid e ha
documentato attivita' di consulenza professionale presso uno studio
spagnolo;
Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del
15 settembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami
previsti nella risoluzione del 16 marzo 2009, ha certificato
l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre
colegio d'Abogados» di Madrid dal 2 febbraio 2010;
Ritenuto piu' in particolare che il superamento dei suddetti esami
ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati
quale formazione aggiuntiva conseguita in uno stato membro;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale;
Ritenuto che nella conferenza di servizi del 26 maggio 2011, con il
conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale forense,
si e' ritenuto che non e' rilevante ai fini di una riduzione della
prova da applicare i certificati attestanti formazione ed esperienza
professionale maturata in Spagna in quanto riguarda attivita' su
questioni vertenti il diritto spagnolo;
Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta
del 26 maggio 2011;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di
categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Alla sig.ra Vismara Stefania, nata il 24 marzo 1982 a Calcinate,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di
«abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli «avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e
di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del
candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo
(sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto
processuale penale;
b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e'
subordinato al superamento della prova scritta: una prova su
deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le
seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si
riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle
prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della
commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata
notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.
Roma, 20 luglio 2011
Il direttore generale: Saragnano