MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 luglio 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Vismara Stefania,  di  titolo  di  studio
estero  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato. (11A11975) 
(GU n.211 del 10-9-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Vismara  Stefania,  nata  il  24  marzo  1982  a
Calcinate,  cittadina  italiana,  diretta  ad  ottenere,   ai   sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento
del titolo professionale di cui e' in possesso ai  fini  dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di dottore in scienze  giuridiche  il  20  marzo  2006  e  la  laurea
specialistica il 7 ottobre 2008 presso l'Universita' degli  studi  di
Brescia; 
  Considerato che la medesima ha documentato di  aver  conseguito  un
master in diritto spagnolo presso l'Universidad de  Valladolid  e  ha
documentato attivita' di consulenza professionale presso  uno  studio
spagnolo; 
  Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto  del
15 settembre  2009,  avendo  accertato  il  superamento  degli  esami
previsti  nella  risoluzione  del  16  marzo  2009,  ha   certificato
l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritta  all'«Ilustre
colegio d'Abogados» di Madrid dal 2 febbraio 2010; 
  Ritenuto piu' in particolare che il superamento dei suddetti  esami
ed il conseguente certificato di omologa possano  essere  qualificati
quale formazione aggiuntiva conseguita in uno stato membro; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Ritenuto che nella conferenza di servizi del 26 maggio 2011, con il
conforme parere del rappresentante del consiglio  nazionale  forense,
si e' ritenuto che non e' rilevante ai fini di  una  riduzione  della
prova da applicare i certificati attestanti formazione ed  esperienza
professionale maturata in Spagna  in  quanto  riguarda  attivita'  su
questioni vertenti il diritto spagnolo; 
  Vista le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 26 maggio 2011; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Vismara Stefania, nata il 24 marzo  1982  a  Calcinate,
cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«abogado» di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all'albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere  e
di  un  atto  giudiziario  sulle  seguenti  materie,  a  scelta   del
candidato: diritto civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale; 
    b) unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  consiglio  nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessata     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
 
    Roma, 20 luglio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano