IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia Civile
Vista l'istanza della Sig.ra Dimitrova Krasteva Mariana nata a
Sliven (Bulgaria) il 22 giugno 1968 cittadina italiana, diretta ad
ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il riconoscimento del titolo professionale di «assistente sociale»,
conseguito in Bulgaria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
della professione di «Assistente Sociale» in Italia;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta
il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra
citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della
professione di assistente sociale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «assistente sociale», conseguito presso il «Collegio di Medicina»
di Veliko Tarnovo nel 1991;
Viste le conformi determinazione della Conferenza di servizi nella
seduta del 9 febbraio 2011;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria
nella conferenza sopra citata;
Considerato che sussistano differenze tra la formazione
professionale richiesta per l'esercizio dell'attivita' di assistente
sociale sez. B in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
Decreta:
Alla Sig.ra Dimitrova Krasteva Mariana nata a Sliven (Bulgaria) il
22 giugno 1968 cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all' albo degli "Assistenti Sociali" sez. B e l'esercizio della
professione in Italia.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al
superamento di una prova attitudinale, (scritta e orale), oppure al
compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei)
mesi;
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, si
compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana
sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) principi e fondamenti
del servizio sociale, 2) legislazione sociale. La commissione
rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento
dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali
sez B. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario fissato per la prova e' data immediata notizia
all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
Tirocinio di adattamento : ove oggetto di scelta della richiedente
e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,
specialistiche e professionali La richiedente presentera' al
Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia
autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale
vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del
presidente dell'ordine provinciale
Roma, 22 luglio 2011
Il direttore generale: Saragnano