MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2011 

Riconoscimento, al sig. Soldi Tommaso, di  titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(11A12333) 
(GU n.222 del 23-9-2011)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia Civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Soldi Tommaso nato il  26  agosto  1977  a
Firenze, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.
16 del decreto legislativo n. 206/07, il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
  Considerato che il richiedente sig. Soldi e' in possesso del titolo
accademico ottenuto  in  data  17  febbraio  2004  Italia  presso  la
Universita' degli studi di Firenze; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica in  Italia  come  risulta  dal
certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine  degli  avvocati  di
Prato in data 11.10.2006; 
  Considerato, altresi', che l'interessato ha prodotto l'attestazione
della Corte d'Appello di Firenze di avere superato le  prove  scritte
per l'esame di abilitazione alla professione forense; 
  Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del
12 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti,
ha   certificato   l'omologa   della   laurea   italiana   a   quella
corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritto  all'«Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid» dall' 27.5.2010; 
  Preso atto che il richiedente ha presentato certificazione relativa
ad attestati di partecipazione a convegni e a corsi vari; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che "se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale"; 
  Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo  analogo"  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
  Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato
per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai
fini di una  riduzione  della  misura  compensativa,  considerata  la
inscindibilita' dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e
orale; 
  Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un "unicum"
che puo' essere preso in considerazione solo nella  complessita'  del
suo risultato finale, che consente di  riscontrare  il  possesso  dei
requisiti minimi necessari all'esercizio della professione; 
  Ritenuto pertanto che  ai  richiedenti  che  abbiano  superato  gli
scritti dell'esame di  stato  in  Italia  vada  applicata  la  misura
compensativa che prevede anche la  prova  scritta,  oltre  all'orale,
considerata  la  sua  imprescindibilita'  al  fine  di  una  corretta
valutazione della professionalita' dei richiedenti stessi. 
  Ritenuto,  pertanto,  che  non  sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale del richiedente; 
  Considerato inoltre che si e' ritenuto di non attribuire  ulteriore
rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in
Italia; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 23 giugno 2011; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Soldi Tommaso nato il 26 agosto 1977 a  Firenze,  cittadino
italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado»  quale
titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 26 agosto 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano