MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Shkurti Joana, di titolo di studio estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(11A12126) 
(GU n.223 del 24-9-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Shkurti Joana, nata il 29 aprile  1981
a Tirana (Albania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1999, n. 394, e successive integrazioni, in  combinato  disposto  con
l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento  del
titolo professionale di cui e' in possesso ai  fini  dell'accesso  ed
esercizio in Italia della professione di avvocato; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita'  del
decreto legislativo stesso anche  ai  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente sig.ra Shkurti e'  in  possesso  del
titolo accademico, ottenuto in Italia,  «Laurea  in  giurisprudenza»,
conseguito presso l'Universita' Commerciale «L.  Bocconi»  di  Milano
l'11 maggio 2006; 
  Considerato che la medesima ha ottenuto il provvedimento di omologa
del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo albanese; 
  Considerato che la «Dhoma  Kombetare  e  Avokateve»  di  Tirana  ha
certificato la iscrizione della sig.ra Shkurti dall'anno  2009,  dopo
aver effettuato un periodo di pratica e aver  superato  un  esame  di
abilitazione; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo,  del  decreto
legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione  di  avvocato
il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una   prova
attitudinale; 
  Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio  2003,  n.191
(regolamento in materia di prova attitudinale per  l'esercizio  della
professione di avvocato) al fine  della  determinazione  della  prova
attitudinale da applicare al caso di specie,  in  considerazione  del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  nonche'
della circostanza  che  il  decreto  in  esame  e'  attuazione  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
i  cui  principi  ispiratori  permangono  anche   nell'ambito   della
disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento  dell'esame  di  abilitazione;  dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto  di
non dovere imporre alcuna  prova  attitudinale  pratica  ove  si  sia
conseguita in altro Paese  una  formazione  professionale  del  tutto
corrispondente a quella interna; 
  Ritenuto, pertanto,  che  ove  non  sussistano  i  presupposti  per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa  non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta al fine del compiuto esame della capacita' professionale  del
richiedente; 
  Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare  la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che la stessa risulta in
possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale,  in
quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente
il superamento di esami di diritto albanese; 
  Visti i certificati attestanti partecipazione e frequenza  a  corsi
in Italia, ai quali si ritiene di non attribuire rilevanza al fine di
una eventuale riduzione della entita' della  prova  attitudinale,  in
quanto vertenti su materie diverse rispetto a  quelle  oggetto  della
prova attitudinale stessa; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  pareri   ed   atti
giudiziari che consentano di verificare  la  capacita'  professionale
pratica del medesimo,  oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie
essenziali al fine dell'esercizio della professione  di  avvocato  in
Italia; 
  Viste le determinazioni della conferenza di servizi del  26  maggio
2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
  Rilevato  che  comunque  permangono  alcune   differenze   tra   la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di avvocato  e  quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra  Shkurti  Joana,  nata  il  29  aprile  1981  a  Tirana
(Albania),   cittadina   italiana,   e'   riconosciuto   il    titolo
professionale  di  «Avokat»  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all'albo degli  avvocati.  Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al
superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua
italiana: 
    a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere  e
di  un  atto  giudiziario  sulle  seguenti  materie,  a  scelta   del
candidato: diritto civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale; 
    b) unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia alla richiedente  al  recapito  indicato  nella  domanda.  La
commissione  rilascia  all'interessata  certificazione  dell'avvenuto
superamento  dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo   degli
avvocati. 
    Roma, 26 agosto 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano