MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2011 

Riconoscimento, alla sig.ra Saraci Irma, di titolo di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(11A12334) 
(GU n.223 del 24-9-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia Civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Saraci Irma, nata il 27 luglio 1983  a
Kavaje (Albania) cittadina albanese, diretta ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art. 16 del d. lgs. n.  206/07,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di "avvocato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
  Considerato che la richiedente Sig. Saraci Irma e' in possesso  dei
titoli accademico Laurea di primo livello in Scienze  giuridiche  del
28 febbraio 2006 e la laurea  di  dottore  in  Giurisprudenza  del  2
luglio 2008 conseguite presso l'  Universita'  di  "La  Sapienza"  di
Roma; 
  Considerato che l'interessata ha  inoltre  prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica  in  Italia  come  risulta  da
attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del  28
ottobre 2010; 
  Considerato che la sig.ra  Saraci  e'  iscritta  presso  la  «Dhoma
Kombetare e Avokateve» dal 30 ottobre 2010; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo,  del  decreto
legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di  avvocato  il
riconoscimento  e'  subordinato   al   superamento   di   una   prova
attitudinale; 
  Ritenuto che non sussistendo i presupposti per l'individuazione  di
una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere
alla applicazione di una misura compensativa comprendente  anche  una
prova scritta  ai  fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento   per   l'esercizio   della
professione di avvocato rispetto a quella acquisita  dall'interessato
e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale del
richiedente; 
  Ritenuto quindi che  si  rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Preso atto delle determinazioni della Conferenza di  servizi  nella
seduta del 26 maggio 2011; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato; 
  Rilevato  che  comunque  permangono  alcune   differenze   tra   la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di «avvocato» e quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del  permesso
scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza
del modulo tradizionale e  consente  allo  straniero  di  godere  dei
diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno; 
  Visto l'art. 49 comma 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla Sig.ra Saraci Irma, nata il 27 luglio 1983 a Kavaje  (Albania)
cittadina  albanese,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Avokat»  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione   all'albo   degli
«Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia; 
  L'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle  quote  massime  di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato ai sensi  dell'art.
3  comma  4   del   decreto   legislativo   286/1998   e   successive
modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni  di  esenzione
del richiedente rispetto alle quote; 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessata   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 26 agosto 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano