GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 7 settembre 2011 

Proroga dei termini per l'adempimento delle prescrizioni  di  cui  al
provvedimento del 15  giugno  2011  in  materia  di  titolarita'  del
trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di
agenti per attivita' promozionali. (11A12592) 
(GU n.223 del 24-9-2011)

 
 
 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, in presenza del prof.  Francesco  Pizzetti,
presidente, del dott.  Giuseppe  Chiaravalloti,  vicepresidente,  del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e  del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale; 
  Visto il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice); 
  Visto il provvedimento del Garante del 15 giugno 2011, n. 230/2011,
in materia di «Titolarita' del trattamento di dati personali in  capo
ai soggetti che si avvalgono di agenti per  attivita'  promozionali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153  del  4  luglio  2011  (di
seguito, il provvedimento); 
  Considerato  che  detto  provvedimento  ha  analizzato  i  rapporti
intercorrenti tra le societa' preponenti ed i soggetti  esterni  che,
in  qualita'  di  agenti,  svolgono  attivita'  di  promozione  e  di
commercializzazione di beni e servizi in favore  e  per  conto  delle
stesse societa' ed ha rilevato  come,  al  ricorrere  di  determinati
presupposti analiticamente indicati, tali soggetti  esterni,  sebbene
formalmente qualificati titolari autonomi del  trattamento  dei  dati
dei destinatari delle iniziative a carattere promozionale, operano in
concreto quali responsabili  di  quel  trattamento,  del  quale  sono
dunque titolari le stesse societa' preponenti  che  commissionano  le
attivita' promozionali; 
  Considerato pertanto che,  ai  sensi  degli  arti.  143,  comma  1,
lettera b) e 154, comma 1, lettera c) del Codice, al fine di  rendere
il  trattamento  conforme,  anche  sotto  il  profilo  formale,  alle
disposizioni vigenti, il Garante ha  disposto  che  nelle  situazioni
delineate le societa' preponenti, nella loro richiamata  qualita'  di
titolari, procedano, entro sessanta giorni  dalla  pubblicazione  del
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale,  a  designare  quei  soggetti
esterni responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, lettera g) e 29, commi 4 e 5 del Codice; 
  Viste le note inviate, rispettivamente, da H3G S.p.A. il 1°  agosto
2011, da Wind Telecomunicazioni S.p.A. il 2 agosto 2011, da  Vodafone
Omnitel N.V. l'8 agosto 2011 e da BT Italia S.p.A. il  successivo  10
agosto 2011, nelle quali queste  societa'  hanno  affermato  di  aver
tempestivamente avviato il processo di adeguamento alle  prescrizioni
contenute nel provvedimento,  rappresentando  tuttavia  all'Autorita'
situazioni di oggettiva difficolta' nel  portarlo  a  compimento  nei
tempi stabiliti, specie con riguardo agli adempimenti  relativi  alla
modifica  della  modulistica   contrattuale   inerente   i   rapporti
instaurati con  gli  agenti  nonche'  alla  predisposizione  ed  alla
trasmissione degli atti formali di designazione di ciascun  agente  a
responsabile del trattamento ed alla ricezione dei relativi  atti  di
accettazione; 
  Considerato  che  le  menzionate  societa'  hanno,   tra   l'altro,
attribuito le ragioni del ritardo sia  al  numero  considerevole  dei
soggetti  coinvolti,  in  alcuni  casi  quantificabile  in   «diverse
migliaia»,  sia   allo   specifico   periodo   feriale   interessato,
caratterizzato anche da chiusure  aziendali  obbligatorie  ed  hanno,
pertanto,  chiesto  un  differimento   del   termine   previsto   nel
provvedimento avanzando formali istanze di proroga in tal senso; 
  Considerato, inoltre, che anche altri soggetti operanti in  settori
diversi da  quello  della  telefonia  (ad  esempio  quelli  bancario,
dell'energia  etc.),  pur   non   avanzando   alcuna   richiesta   di
differimento,    hanno    comunque    informalmente     rappresentato
all'Autorita' analoghe  preoccupazioni  in  ordine  al  rispetto  del
termine fissato nel provvedimento per  l'adozione  degli  adempimenti
ivi previsti, per le medesime  ragioni  rappresentate  da  H3G,  Wind
Telecomunicazioni S.p.A., Vodafone Ornnitel N.V. e BT Italia S.p.A; 
  Considerato  che,  anche  alla  luce  di   tali   circostanze,   le
argomentazioni poste  a  sostegno  delle  richieste  di  differimento
pervenute paiono in realta' potersi riferire ad un numero piu'  ampio
ed indeterminato di soggetti destinatari delle prescrizioni di cui al
richiamato provvedimento; 
  Considerato,   poi,   che   il   differimento    viene    richiesto
essenzialmente per il perfezionamento delle gia' intraprese procedure
di  predisposizione   ed   adozione   della   rinnovata   modulistica
contrattuale  e  dei   provvedimenti   idonei   a   formalizzare   la
designazione dei soggetti esterni quali responsabili del  trattamento
dei dati dei destinatari delle attivita' promozionali; 
  Considerato, in ogni caso, che gli adempimenti, seppure  ancora  in
via di perfezionamento, non incidono sugli  aspetti  sostanziali  dei
rapporti tra societa' preponenti ed agenti con specifico  riferimento
a quelli connessi alla disciplina in materia di protezione  dei  dati
personali, in relazione ai quali l'Autorita'  ha  gia'  avviato,  con
autonomi procedimenti, la verifica dei presupposti per contestare  ai
titolari  del  trattamento,  nei  termini  di   cui   al   richiamato
provvedimento del 15 giugno 2011, le violazioni amministrative di cui
agli articoli 130, comma 3-bis, 161 e 162, commi 2-bis e 2-quater; 
  Considerato, infine, che le motivazioni addotte  a  supporto  delle
richieste di differimento appaiono congrue  rispetto  alle  finalita'
ritenute  meritevoli  di  attenzione  rappresentate   dalle   diverse
societa', anche tenuto conto delle ragioni di calendario connesse  al
periodo feriale; 
  Ritenuto, pertanto, di poter  concedere  una  proroga  del  termine
inizialmente previsto per consentire a tutti i  titolari  destinatari
delle prescrizioni di cui al provvedimento che non vi avessero ancora
provveduto  di  completare  il  processo  di  formalizzazione   della
designazione dei soggetti esterni quali responsabili del  trattamento
ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, comma 1,  lettera  g)  e
29, commi 4 e 5 del Codice, valutando, quale termine congruo entro il
quale deve essere data integrale attuazione alle sue prescrizioni, la
data ultima del 30 novembre 2011; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.  1/2000
del 28 giugno 2000; 
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 
 
                              Dispone: 
 
  a) La proroga del termine per l'adempimento delle  prescrizioni  di
cui al provvedimento del 15 giugno 2011, n. 230/2011, in  materia  di
«Titolarita' del trattamento di dati personali in  capo  ai  soggetti
che si avvalgono di agenti per attivita' promozionali»,  prescrivendo
che tutti  i  soggetti  interessati,  in  qualita'  di  titolari  del
trattamento  dei  dati  dei  destinatari  di  contatti   promozionali
effettuati in loro favore da soggetti  esterni,  adottino  le  misure
egli accorgimenti ivi indicati entro il 30 novembre 2011. 
  b) La trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero
della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti  per  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 settembre 2011 
 
                       Il presidente:Pizzetti 
 
 
                        Il relatore: Pizzetti 
 
 
                  Il segretario generale: De Paoli