N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 luglio 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 20 luglio  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Norme  della  Regione  Veneto  -
  Deroga  al  regime  della  autorizzazione  paesaggistica   -   Zone
  territoriali omogenee escluse dalla tutela paesaggistica ex lege  -
  Previsione che siano escluse anche quelle aree che alla data del  6
  settembre 1985, risultino  comprese  in  zone  urbanizzate  con  le
  caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e  B,  previa
  verifica della corrispondenza  ai  parametri  quantitativi  di  cui
  all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero,
  alla medesima data, le aree a destinazione pubblica, quali  strade,
  piazze ed aree a verde, purche' incluse nel territorio  urbanizzato
  individuato  ai  sensi  dell'art.  142,   comma   2,   del   codice
  dell'ambiente - Lamentata  introduzione  di  ulteriori  deroghe  ai
  vincoli  paesaggistici  ex  lege,  in  contrasto  con   il   regime
  vincolistico del codice  dell'ambiente  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata  violazione   della   competenza   legislativa   statale
  esclusiva in materia di tutela  dell'ambiente  e  tutela  dei  beni
  culturali. 
- Legge della Regione Veneto 26 maggio 2011,  n.  10,  art.  12,  che
  inserisce l'art. 45-decies della legge  Regione  Veneto  23  aprile
  2004, n. 11. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 22  gennaio
  2004, n. 42, artt. 142, 146 e 149. 
(GU n.41 del 28-9-2011 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei  Ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso  i
cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi,  12  nei  confronti
della  Regione  Veneto,  in  persona  del  Presidente  della   Giunta
regionale  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione Veneto  del  26
maggio 2011, n. 10, pubblicata sul B.U.R. Regione Veneto n. 38 del 31
maggio 2011 recante «Modifiche alla legge regionale 23  aprile  2004,
n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio». 
    L'art. 12 della legge della Regione Veneto n. 10 del  2011  viene
impugnato giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio
2011 in allegato al presente ricorso. 
    La Regione Veneto con legge regionale 26 maggio 2011, n.  10  (in
B.U.R. Regione Veneto  n.  38  del  31  maggio  2011)  ha  introdotto
modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11,  recante  «norme
per il governo del territorio» in materia di paesaggio. 
    Tra le novita' normative introdotte viene in  rilievo  l'art.  12
della legge regionale n. 10/2011, che ha  aggiunto  l'art.  45-decies
alla legge regionale n. 11/2004. 
    Segnatamente l'art. 45-decies  e'  stato  aggiunto  dall'art.  12
della citata legge regionale 26 maggio 2011, n. 10, a  decorrere  dal
giorno successivo a quello  della  sua  pubblicazione  (ai  sensi  di
quanto stabilito dall'art. 16 della stessa  legge),  nell'ambito  del
titolo V-bis (aggiunto, a  sua  volta,  dall'art.  4  della  medesima
legge). 
    L'art. 12 e' illegittimo per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    L'art. 12 della legge  della  Regione  Veneto  n.  10/2011  viola
l'art. 117, comma 2, lett. s)  della  Costituzione  sulla  competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale. 
    L'art. 117 comma 2 lettera s)  della  Costituzione  affida,  come
noto, alla potesta' legislativa  esclusiva  dello  Stato  la  materia
della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
    Tale attribuzione da parte del Legislatore  costituzionale  trova
fondamento nella avvertita esigenza di offrire adeguata protezione  a
beni giuridici  di  primario  momento,  la  cui  altissima  rilevanza
sistematica, gia' per vero non revocabile in dubbio sulla scorta  del
diritto  vivente,  ha  ricevuto  altresi'   evidente   e   definitiva
consacrazione per opera dell'art. 9 Cost., che vale a conferire  loro
valore di principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. 
    La materia  ambientale,  in  particolare,  e'  stata  oggetto  di
numerosi interventi da parte di codesta Ecc.ma Corte, che  ne  hanno,
nel corso del tempo, delineato i  tratti  principali  e  definito  la
portata applicativa, con particolare  riguardo  al  rapporto  con  le
altre materie ora sottoposte alla competenza legislativa  concorrente
Stato-Regioni. 
    Cosi', si  e'  dapprima  affermato  il  carattere  «primario»  ed
«assoluto» del bene giuridico-ambiente (gia' a partire da C. cost. n.
151  del  1986),  comportante  per  cio'  stesso  la  sua  necessaria
prevalenza rispetto ad ogni altro bene che non partecipi dei medesimi
requisiti, e dunque, in definitiva, la non  intaccabilita'  da  parte
dei poteri pubblici, sia pure nell'esercizio  legittimo  di  funzioni
loro attribuite; e' poi progressivamente andata delineandosi,  specie
in seguito alla riformulazione  dell'art.  117  cost.  operata  dalla
riforma  del  Titolo  V  del  2001  -  ed  alla  conseguente   citata
introduzione  della  «tutela  dell'ambiente»  tra   le   materie   di
legislazione  statale  esclusiva  -  la  natura  «trasversale»  della
materia, come precisato. in particolare, da  C.  cost.  n.  380/2007,
senza che tale natura possa, peraltro,  minimamente  pregiudicare  il
riparto di competenza legislativa, che rimane  in  via  di  esclusivo
appannaggio statale: "Al riguardo,  e'  necessario  sottolineare  che
questa Corte, nel delineare, in via generale, i confini della materia
«tutela dell'ambiente», ha affermato ripetutamente  che  la  relativa
competenza  legislativa,  pur  presentandosi  «sovente   connessa   e
intrecciata  inestricabilmente  con  altri  interessi  e   competenze
regionali concorrenti» (sent. n.  32  del  2006),  tuttavia,  rientra
nella competenza esclusiva dello  Stato  (art.  117,  secondo  comma,
lettera s, Cost.) [.....] In realta' dalla giurisprudenza  di  questa
Corte, sia precedente che  successiva  alla  nuova  formulazione  del
titolo V della parte seconda della Costituzione, e' agevole  ricavare
una configurazione  dell'ambiente  come  "valore"  costituzionalmente
protetto,  che,  in  quanto  tale,  delinea  una  sorta  di   materia
"trasversale" (sentenza n. 32 del 2006, n. 336, n. 232, n. 214, n. 62
del 2005, n. 259 del 2004, n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del  1999,
n. 273 del 1998)". 
    Ancor  piu'  significativamente,  la  stessa  giurisprudenza   di
codesta Corte ha proceduto a ricostruire  in  chiave  sistematica  le
nozioni di «tutela dell'ambiente» e di  «tutela  del  paesaggio»,  di
cui, rispettivamente, agli  artt.  117,  secondo  comma  e  9  Cost.,
operando una sostanziale assimilazione semantica di tali concetti  ed
escludendo per  tal  verso  l'accoglimento  di  una  diversa  ipotesi
ricostruttiva, che alla mera difformita' del dato  letterale  fra  le
due norme potesse in qualche misura  ricollegare  una  diversita'  di
significato precettivo o di ambito oggettivo di applicazione. 
    Il rapporto di osmosi giuridica tra la  tutela  ambientale  e  la
tutela  paesaggistica,  se  per  un  verso  puo'  ritenersi  elemento
costantemente caratterizzante i  percorsi  argomentativi  seguiti  da
codesta Corte, ogni volta che sia stata chiamata  a  pronunziarsi  su
questioni  attinenti  ai  rapporti,  sovente  conflittuali,  tra  gli
strumenti (contemplati nella normativa statale) di  salvaguardia  del
paesaggio e gli strumenti (di disciplina  legislativa  regionale)  di
governo del territorio (cfr. ad esempio la  recente  sent.  5  maggio
2006, n. 182), e' stato chiaramente  esplicitato  dalla  sentenza  C.
cost. 367/2007, nella quale si  afferma  inequivocabilmente  che  «il
concetto  di  paesaggio  indica,  innanzitutto,  la  morfologia   del
territorio, riguarda cioe' l'ambiente nel suo aspetto visivo.  Ed  e'
per questo che l'art. 9 della Costituzione ha  sancito  il  principio
fondamentale  della  «tutela   del   paesaggio»   senza   alcun'altra
specificazione. In sostanza, e' lo stesso aspetto del territorio, per
i contenuti ambientali e culturali che contiene, che e' di per se' un
valore costituzionale. [.....] L'oggetto tutelato non e' il  concetto
astratto delle «bellezze naturali», ma  l'insieme  delle  cose,  beni
materiali,  o   le   loro   composizioni,   che   presentano   valore
paesaggistico. Sul territorio gravano piu' interessi pubblici: quelli
concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui  cura
spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti  il  governo
del territorio e la valorizzazione dei beni culturali  ed  ambientali
(fruizione  del  territorio),  che  sono  affidati  alla   competenza
concorrente dello Stato e delle Regioni. 
    La  tutela  ambientale  e  paesaggistica,  gravando  su  un  bene
complesso   ed    unitario,    considerato    dalla    giurisprudenza
costituzionale un valore primario ed  assoluto,  e  rientrando  nella
competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque  costituisce  un
limite alla tutela degli  altri  interessi  pubblici  assegnati  alla
competenza concorrente  delle  Regioni  in  materia  di  governo  del
territorio e di valorizzazione dei beni culturali  e  ambientali.  In
sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici
diversi: quello  alla  conservazione  del  paesaggio,  affidato  allo
Stato, e quello alla fruizione del territorio,  affidato  anche  alle
Regioni». 
    Se   e'   incontestabile   che   la    materia    della    tutela
dell'ambiente/paesaggio  investe  beni  di  carattere   primario   ed
assoluto, la cui cura e' affidata in via  esclusiva  alla  disciplina
dettata dallo Stato, senza che l'esercizio da parte delle Regioni  di
potesta' legislativa in materie ad essa strettamente correlate (quali
quella del governo del territorio) possa in alcun modo scalfire detto
carattere di esclusivita', non puo' parimenti essere negato  come  la
principale normativa statale di riferimento, che concretamente  attua
tale potesta' esclusiva di tutela,  sia  costituita,  anzitutto,  dal
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42  ("Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio"), «poiche' la prima  disciplina  che  esige  il  principio
fondamentale della tutela del paesaggio e'  quella  che  concerne  la
conservazione della morfologia del territorio e dei  suoi  essenziali
contenuti ambientali» (C. cost. n. 367/07, cit.). 
    Il Codice dei  beni  culturali,  all'art.  1,  significativamente
esordisce:  «In  attuazione  dell'art.  9  della   Costituzione,   la
Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con
le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione e  secondo  le
disposizioni del presente codice» (comma 1). Soggiunge che lo  Stato,
le regioni, le citta' metropolitane le province ed i comuni,  nonche'
gli altri soggetti  pubblici,  nella  misura  delle  loro  rispettive
competenze, concorrono alle funzioni di  conservazione,  fruizione  e
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico,  ma  precisa
che tali attivita' devono in ogni caso essere svolte  in  conformita'
alla normativa di tutela (comma 6). 
    Pone poi, con  specifico  riguardo  ai  beni  paesaggistici,  una
compiuta elencazione, in cui figurano anche le eccezioni  di  stretta
interpretazione (art. 142). 
    Esige, in ultimo, che tutti gli interventi che i  proprietari,  i
possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo  intendano  eseguire
sui beni di interesse paesaggistico  debbano  essere  preventivamente
sottoposti alla regione o ad altro ente locale delegato, ai fini  del
rilascio della necessaria  autorizzazione  (art.  146),  individuando
tassativamente le categorie di  interventi  che,  per  converso,  non
necessitano di tale provvedimento ampliativo (art. 149). 
    Tale stringente e, tuttavia, opportuna disciplina viene  dettata,
evidentemente,  al  fine  precipuo  di  orientare  l'utilizzo  e   la
fruizione del paesaggio  a  principi  di  qualita'  e  sostenibilita'
ambientale, come pure e' affermato nel comma  secondo  dell'art.  131
del Codice (come recentemente modificato dall'art. 2, comma 1,  lett.
a, d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63), quantomeno  in  relazione  a  quegli
aspetti e caratteri del paesaggio che costituiscono  rappresentazione
materiale e visibile dell'identita' nazionale, in quanto  espressione
di valori culturali. 
    In questo contesto si inserisce l'art. 12 censurato. 
    Segnatamente, l'art. 12 cosi' recita «1.  Dopo  l'art.  45-nonies
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito  dall'art.
11, e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 45-decies (Disposizioni in  materia  di  zone  territoriali
omogenee escluse dalla tutela paesaggistica). - 1. Nei comuni dotati,
alla data del 6 settembre 1985,  di  strumenti  urbanistici  generali
contenenti  denominazioni   di   zone   territoriali   omogenee   non
coincidenti con quelle indicate dal  decreto  ministeriale  2  aprile
1968, n. 1444, sono assimilate alle  aree  escluse  dalla  tutela  ai
sensi dell'art. 142, comma 2, quelle aree che, alla suddetta data del
6 settembre 1985, risultino: 
    a)  comprese  in  zone   urbanizzate   con   le   caratteristiche
insediative e funzionali delle zone A e B, previa verifica della loro
corrispondenza ai  parametri  quantitativi  di  cui  all'art.  2  del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 
    b) a destinazione pubblica, quali strade, piazze ed aree a verde,
purche' incluse  nel  territorio  urbanizzato  individuato  ai  sensi
dell'art. 142, comma 2, del Codice e ai sensi della lettera a). 
    2.  In  sede  di  formazione  o  di  aggiornamento   del   quadro
conoscitivo di cui all'art. 10, i comuni verificano ed  eventualmente
aggiornano i dati relativi ai vincoli con i contenuti di cui al comma
1. 
    3.  La  Giunta  regionale  disciplina,  sentita   la   competente
commissione  consiliare,  il   procedimento   e   le   modalita'   di
elaborazione dei dati di cui al comma 2, nonche' la loro acquisizione
da parte dell'Osservatorio regionale per il paesaggio di cui all'art.
48-septies.». 
    L'art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.l. n.
207/2008 conv. con legge n. 14/2009), di contro, cosi' dispone: 
    «Art. 142. (Aree tutelate per  legge).  -  1.  Sono  comunque  di
interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo
Titolo: 
    a) i territori costieri compresi in una fascia della  profondita'
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare; 
    b) i territori contermini ai laghi compresi in una  fascia  della
profondita' di 300  metri  dalla  linea  di  battigia,  anche  per  i
territori elevati sui laghi; 
    c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua  iscritti  negli  elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque  ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,  n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna; 
    d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare  per  la
catena appenninica e per le isole; 
    e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
    f) i parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali,  nonche'  i
territori di protezione esterna dei parchi; 
    g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi
o  danneggiati  dal  fuoco,  e  quelli  sottoposti   a   vincolo   di
rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 
    h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le  zone  gravate
da usi civici; 
    i) le zone umide incluse nell'elenco  previsto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; 
    l) i vulcani; 
    m) le zone di interesse archeologico (221). 
    2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e),
g), h), l), m), non  si  applica  alle  aree  che  alla  data  del  6
settembre 1985: 
    a) erano delimitate negli strumenti  urbanistici,  ai  sensi  del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come  zone  territoriali
omogenee A e B; 
    b) erano delimitate negli  strumenti  urbanistici  ai  sensi  del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come  zone  territoriali
omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti  di  esse
ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a  condizione  che  le
relative previsioni siano state concretamente realizzate; 
    c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della  legge  22  ottobre
1971, n. 865. 
    3. ... 
    4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti  e
dai provvedimenti indicati all'art. 157». 
    In sintesi: 
        l'art. 45-decies, introdotto dall'art. 12,  prevede  che  nei
comuni della regione Veneto  che  alla  data  del  6  settembre  1985
risultano  dotati  di  strumenti  urbanistici   generali   contenenti
denominazioni di  zone  territoriali  omogenee  non  coincidenti  con
quelle indicate dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono
assimilate alle aree escluse dalla tutela  ai  sensi  dell'art.  142,
comma 2, quelle aree che alla suddetta  data  del  6  settembre  1985
sono: 
    «a)  comprese  in  zone  urbanizzate   con   le   caratteristiche
insediative e funzionali delle zone A e B, previa verifica della loro
corrispondenza ai  parametri  quantitativi  di  cui  all'art.  2  del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 
    b) a destinazione pubblica, quali strade, piazze ed aree a verde,
purche' incluse  nel  territorio  urbanizzato  individuato  ai  sensi
dell'art. 142, comma 2, del Codice e ai sensi della lettera a).» 
        di contro, l'art. 142 al comma 1 individua le «aree  tutelate
per legge» (cioe' anche  in  assenza  di  vincoli  imposti  con  atto
amministrativo) elencandole con le lettere dalla a) alla m). 
    Solo al comma 2 prevede che vincoli di cui  al  comma  precedente
non si applicano alle aree che,  alla  data  del  6  settembre  1985,
avevano le caratteristiche indicate ai punti alle lettere  a),  b)  e
c). 
    Ed in particolare alla lett.  a)  del  comma  2,  indica  tra  le
esclusioni quelle aree che:  «a)  erano  delimitate  negli  strumenti
urbanistici, ai sensi del decreto  ministeriale  2  aprile  1968,  n.
1444, come zone territoriali omogenee A e B;». 
    Dal  semplice  raffronto  tra  i  due  articoli  appare   allora,
innanzitutto, evidente che l'art. 1,  lett.  a)  dell'art.  45-decies
introdotto dall'art. 12 modifica la menzionata norma statale  di  cui
all'art. 142, comma 2, lett. a) ampliandone l'ambito di applicazione. 
    Per  volonta'  regionale  sono,  infatti,  esclusi  dal   vincolo
paesaggistico ex lege anche le «denominazioni  di  zone  territoriali
omogenee non coincidenti con quelle indicate dal decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444» purche' comprese in zone urbanizzate  con  le
caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e B. 
    E cio' malgrado  l'anzidetta  previsione  recata  dall'art.  142,
comma 2, lett. a) sia di stretta interpretazione  perche'  di  natura
derogatoria rispetto al principio generale di cui al precedente comma
1. 
    In tal senso,  invero,  si  e'  anche  recentemente  espresso  il
Consiglio di Stato  in  alcune  fattispecie  riguardanti  proprio  la
Regione Veneto, che la norma  regionale  censurata  con  il  presente
ricorso richiama immediatamente alla mente  (ex  pluribus  CdS,  sez.
VI., n. 2056/2010). 
    Nella richiamata sentenza pronunciata dal giudice  amministrativo
il  Comune  di  Jesolo,  richiamando  la   disposizione   derogatoria
contenuta nell'art. 142, comma 2  del  d.lgs.  n.  42/04,  sosteneva,
infatti, che le zone  di  «ricomposizione  spaziale»  del  territorio
comunale, poste entro  la  fascia  di  300  mt  dal  lido  del  mare,
potessero  essere  pacificamente  assimilate  alle  zone  B  (secondo
l'ordine classificatorio  contenuto  nel  DM  1444/68),  sottraendole
cosi' al regime vincolistico che caratterizza  i  territori  costieri
proprio in virtu' della norma richiamata. 
    Sul punto il Consiglio di Stato si e', tuttavia, cosi'  espresso,
ritenendo le aree sottoposte alla disciplina  del  nulla  osta  della
locale  Soprintendenza  per  la  tutela   dei   beni   paesaggistici:
«Anzitutto, sul piano firmale, rileva il dato obiettivo,  gia'  messo
in luce dal Tar secondo cui, nel caso che ci  occupa,  nessuna  delle
ipotesi derogatorie espressamente contemplate dal richiamato art. 142
secondo comma  puo'  dirsi  in  concreto  sussistente  (in  fatto  la
circostanza e' incontestata, essendo controverso soltanto il  profilo
qualificatorio). Ora, poiche' le eccezioni alla regola generale (i.e.
la disapplicazione del regime vincolistico) vanno sempre interpretate
restrittivamente (dato  che  nel  dubbio  prevale  la  regola  e  non
l'eccezione), i primi giudici hanno avuto buon  gioco  nel  sostenere
che l'area oggetto dell'intervento non  era  stata  qualificata  come
zona omogenea di  tipo  «B»  (ne'  tantomeno  come  zona  «A»)  dallo
strumento urbanistico del Comune di Jesolo  vigente  al  6  settembre
1985  (data  prevista  dalla  legge  quale  discrimen  temporale  per
l'applicazione del regime derogatorio), ne' rientrava - sempre a tale
data - in un piano di attuazione le cui previsioni fossero gia' state
realizzate (ipotesi derogatoria di cui alla  lett.  b)  del  medesimo
art. 142, secondo comma). Di qui la pacifica assoggettabilita'  delle
zone di ricomposizione spaziale al regime vincolistico imposto  dalla
normativa a protezione del paesaggio, risultando ardita e al postutto
non consentita ogni operazione ermeneutica volta ad attrarre (in  via
estensiva o analogica) le aree  di  ricomposizione  spaziale  in  una
diversa categoria normativa. Ma, a parere del Collegio, a corroborare
la soluzione della inconfigurabilita' della possibilita' di sottrarre
gli interventi edilizi da realizzarsi nelle  zone  di  ricomposizione
spaziale all'autorizzazione  previa  della  autorita'  preposta  alla
tutela del vincolo paesaggistico soccorre un argomento ulteriore,  di
carattere sostanziale,  afferente  la  specifica  natura  delle  aree
rientranti nella suddetta zonizzazione  .........  La  ragione  della
esclusione del vincolo paesaggistico legale, in relazione  alle  aree
di tipo omogeneo «A» e «B» di cui  al  DM  1444/68,  e'  da  cogliere
nell'assetto tendenzialmente stabile, sul piano urbanistico, di  tali
aree, requisito pacificamente non predicabile a proposito delle  zone
di ricomposizione spaziale ..... a ragione, dunque, la Soprintendenza
veneziana ha ritenuto che tali zone non possono  essere  aggregate  a
quelle omogenee di tipo «B» ai fini  dell'applicabilita'  del  regime
derogatorio (come detto, di stretta  interpretazione)  rispetto  alla
disciplina vincolistica impressa dalla  stessa  legge  alle  aree  in
oggetto». 
    Nella sostanza, l'art. 12, attraverso l'art. 45-decies, comma  1,
lett. a), introduce una  deroga  ai  vincoli  paesaggistici  ex  lege
ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge statale, violando la
competenza legislativa dello Stato in materia paesaggistica  ex  art.
117, comma 2, lett. s, della Costituzione. 
    Altrettanto deve dirsi anche dell'ipotesi  sub  b)  del  comma  1
dell'art.  45-decies  che  a  riguardo  alle  «aree  a   destinazione
pubblica, quali strade, piazze ed aree a verde». 
    Esse, parimenti, costituiscono ipotesi derogatorie del tutto  non
contemplate dall'art. 142, pur se tale norma e' richiamata da  quella
regionale in modo inconferente e tralatizio. 
    Anche con tale disposizione  la  normativa  regionale  introduce,
invero, una vera e  propria  deroga  ulteriore  rispetto  ai  vincoli
paesaggistici gia' previsti dalla  legge  statale,  sicche'  sussiste
pure per tale disposizione la violazione della competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia  di  tutela  dell'ambiente  prevista
dall'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione. 
    Alla luce di quanto  considerato  e'  da  ritenere,  dunque,  che
l'intero art. 12 - ivi compresi i commi 2 e 3 dell'art. 45-decies per
intima con le precedenti disposizioni dell'articolo  -  violi  1'art.
117, comma 2, lett. s) cost. poiche' invade la competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale, entrando in un
ambito, quale appunto quello della tutela del patrimonio ambientale e
paesaggistico, riservato in via esclusiva alla normativa statale. 
    Le  Regioni,  infatti,  oltre  che  tenute  a  non  invadere   le
competenze   legislative   dello   Stato   in   materia   di   tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni  culturali,  sono  altresi'
tenute a  rispettarne  sempre  la  disciplina,  dettata  dalle  leggi
statali, le quali, per quanto  riguarda  la  «tutela»,  prevedono  il
conferimento alle Regioni di precise funzioni amministrative se ed in
quanto ad esse conferite dallo Stato, in attuazione del principio  di
sussidiarieta' di cui all'art. 118, comma 1 Cost., e nel rispetto del
principio  di  cooperazione  tra  Stato  e   Regioni   (cosi'   Corte
costituzionale sent. n. 193/2010). 
    Il  paesaggio,  infatti,  e  la  sua  tutela,   rientrano   nella
competenza esclusiva dello Stato, come ha avuto a  ribadire  in  piu'
occasioni, come detto, codesta  Corte  «il  paesaggio  de[ve]  essere
considerato come un "valore primario ed assoluto" (sentenze nn. 182 e
183 del 2006) e.. l'art. 9 della Costituzione sancisce  il  principio
fondamentale  della  "tutela   del   paesaggio"   senza   alcun'altra
specificazione. La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su  un
bene  complesso  ed  unitario,   considerato   dalla   giurisprudenza
costituzionale un valore primario ed  assoluto,  e  rientrando  nella
competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque  costituisce  un
limite alla tutela degli  altri  interessi  pubblici  assegnati  alla
competenza concorrente  delle  Regioni  in  materia  di  governo  del
territorio e di valorizzazione  dei  beni  culturali  ed  ambientali»
(cosi' Corte Costituzionale, sent. 272/2009). 
    E',  invero,  del   tutto   inibito   alle   Regioni   introdurre
disposizioni che alterino o comunque determinino  previsioni  diverse
da quelle stabilite espressamente dalla normativa statale in tema  di
tutela dell'ambiente  poiche'  «la  tutela  apprestata  dallo  Stato,
nell'esercizio della sua competenza esclusiva in  materia  di  tutela
del paesaggio, viene a funzionare come limite alla disciplina che  le
Regioni  e  le  Province  autonome  dettano  nelle  materie  di  loro
competenza» (sent. n. 378/2007; cfr anche sent. n. 105/2008). 
    L'art. 12, cosi' come concepito, consente, invece,  che  in  aree
sottoposte  a   tutela   paesaggistica,   siano   indiscriminatamente
realizzati o mantenuti interventi che  prescindono  dalla  necessaria
autorizzazione paesistica ex art. 142 del Codice dei beni  culturali,
in tal modo incidendo su materia riservata alla competenza  esclusiva
statale ex art. 117 secondo comma lett. s). 
    Costituiscono, in particolare, normativa statale  di  riferimento
rispetto alla presente impugnativa gli  artt.  142,  146  e  149  del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio
2004 n. 42. 
    Segnatamente, l'art.  142,  come  anticipato,  dispone  che  sono
comunque di interesse paesaggistico ed in quanto tali sottoposte alle
disposizioni del Titolo I della Parte terza del Codice), le aree  ivi
indicate, con le limitate eccezioni ivi previste. 
    La disposizione in esame  introduce  un  vincolo  legislativo  in
quanto la sottoposizione alla tutela paesaggistica e, di conseguenza,
alle misure di salvaguardia che possono  garantire  la  conservazione
delle  caratteristiche  proprie  di  dette  aree  viene  attuata  dal
legislatore non gia' attraverso un provvedimento puntuale bensi'  ope
legis. 
    La sottoposizione delle aree  predette  al  predetto  vincolo  di
legge, ai sensi del successivo art. 146, comporta, inoltre, l'obbligo
(per il proprietario o possessore  o  detentore  delle  aree  e,  per
l'effetto, dello  stesso  concessionario)  di  ottenere  la  relativa
autorizzazione paesaggistica per la  realizzazione  di  opere  o  per
l'esecuzione di lavori o,  comunque,  per  qualsiasi  modifica  dello
stato dei luoghi che incida  su  tali  aree,  tutelate  per  la  loro
valenza paesaggistica ovvero per le caratteristiche  morfologiche  v.
anche art. 2 e 134 del Codice dei Beni culturali). 
    Il successivo art. 149  individua,  altresi',  tassativamente  le
tipologie di intervento, in area  vincolata,  realizzabili  anche  in
assenza della  relativa  autorizzazione  paesistica,  che  verrebbero
sostanzialmente   «oltrepassate»   nell'urbanizzazione   delle   aree
interessate dall'art. 12 censurato (art. 149, lett. a) interventi  di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro  conservativo  che  non  alterino  lo  stato  dei  luoghi  e
l'aspetto esteriore  degli  edifici;  lett.  b)  interventi  inerenti
l'esercizio delle attivita' agro-silvo pastorali;  lett.  c)  per  il
taglio colturale, la forestazione, la  riforestazione,  le  opere  di
bonifica, antincendio e di conservazione...). 
    L'art. 12 regionale qui impugnato consente,  dunque,  una  deroga
alle disposizioni statali suesposte, consentendo  una  urbanizzazione
non consona  alla  disciplina  statale  paesaggistica,  in  tal  modo
ponendosi  in  diretto  contrasto  con  principi  sul  riparto  della
legislazione tra Stato ed Autorita' regionale. 
    Con la disposizione regionale oggetto della presente impugnativa,
infatti, si consente, in pratica, la costruzione o il mantenimento di
opere nelle aree interessate, in deroga alle  disposizioni  di  legge
statale che, invece, richiedono, in via obbligatoria, sussistendo  il
vincolo paesaggistico, la necessaria  autorizzazione  da  rilasciarsi
entro i limiti prefissati dal legislatore nazionale. 
    Come, altresi', precisato da codesta Corte nella sentenza n.  182
del 2006, la «tutela del paesaggio» - alla quale le  disposizioni  di
tutela di cui ai menzionati articoli sono  specificamente  dirette  -
e', invero, riconducibile all'art.  117,  secondo  comma,  lett.  s),
proprio con riferimento  agli  standards  stabiliti  dallo  Stato  in
funzione di uniformita' su tutto il territorio nazionale. 
    Nell'ambito  di  protezione  cosi'   delineato   l'autorizzazione
costituisce un momento indefettibile  per  l'effettiva  tutela  delle
aree sottoposte a vincolo ex art. 142 summenzionato, buona  sostanza,
autorizzatorio e sicche' non puo'  competere  alla  Regione  adottare
norme che, in eliminando il  vincolo  paesaggistico,  vanifichino  lo
strumento  e  consentano  una  urbanizzazione  in  violazione   degli
uniformi standards  di  protezione  validi  su  tutto  il  territorio
nazionale. 
    Per tale motivo il vincolo  paesaggistico  non  puo'  che  essere
oggetto di legislazione esclusiva rispetto alla quale la Regione  non
puo' intervenire con propri atti  normativi  disciplinando,  in  modo
differenziato rispetto al territorio nazionale, i casi in  cui  detta
misura di salvaguardia  possa  ritenersi  non  necessaria  attraverso
l'eliminazione   del   vincolo   paesaggistico   e   della   connessa
autorizzazione. 
    Quanto sopra determina, dunque, nella specie il diretto contrasto
dell'art.  12  con  l'art.  117  secondo   comma   lett.   s)   della
Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato  la
materia dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, elementi
questi, alla  cui  organica  tutela  presiedono,  tra  gli  altri,  i
menzionati articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Veneto del 26  maggio  2011,
n. 10, pubblicata sul B.U.R. Regione Veneto n. 38 del 31 maggio  2011
recante «Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11  "Norme
per il governo del  territorio"  in  materia  di  paesaggio»,  quanto
all'art. 12 nella parte in cui aggiunge l'art. 45-decies  alla  legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11. 
    Si allegano la delibera del Consiglio dei ministri del  6  luglio
2011 di autorizzazione a proporre a presente impugnativa  e  la  nota
dell'Avvocatura distrettuale di Venezia del 22 giugno 2011 n. 32455. 
        Roma, 12 luglio 2011  
 
                  L'Avvocato dello Stato: Venturini