N. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 luglio 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 luglio  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Valle
  d'Aosta - Trasferimento alla Regione  di  funzioni  in  materia  di
  medicina e sanita' penitenziaria - Personale -  Medici  addetti  al
  servizio  integrativo  di  assistenza  sanitaria  (SIAS)  gia'   in
  servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione  penitenziaria
  - Previsione che possano mantenere  presso  il  servizio  sanitario
  regionale   il   numero   delle   ore   rese    all'amministrazione
  penitenziaria, mediante un rapporto di lavoro annuale, rinnovabile,
  di continuita' assistenziale,  con  il  corrispondente  trattamento
  economico  previsto  dall'accordo  collettivo  nazionale   per   la
  medicina generale  -  Possibilita'  di  conferire  nuovi  incarichi
  annuali, a tempo determinato,  rinnovabili  e  con  il  trattamento
  economico  previsto  dall'accordo  collettivo  nazionale   per   la
  medicina generale  -  Contrasto  con  la  legislazione  statale  di
  riferimento, aggravio di oneri finanziari non quantificati e  privi
  di copertura - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione  della
  competenza  legislativa  statale  nelle  materie  concorrenti   del
  coordinamento della finanza pubblica e della tutela  della  salute,
  violazione dell'obbligo di copertura finanziaria. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 10 maggio 2011, n.  11,  art.  3,
  commi 2, 3, 4 e 5. 
- Costituzione, artt. 81 e 117, comma terzo;  Statuto  della  Regione
  Valle d'Aosta, artt. 2, 3 e 4; decreto legislativo 26 ottobre 2010,
  n. 192, art. 3; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma  283;
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  1  aprile  2008,
  artt. 3 e 8. 
(GU n.41 del 28-9-2011 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato,  nei  confronti  della
Regione  Valle  d'Aosta,  in  persona  del  Presidente  della  Giunta
Regionale  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di   illegittimita'
costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost. della legge della Regione
Valle d'Aosta n. 11 del 10 maggio 2011, pubblicata sul B.U.R.  n.  21
del 24.5.2011, recante la "Disciplina dell'esercizio  delle  funzioni
in materia  di  medicina  e  sanita'  penitenziaria  trasferite  alla
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ai  sensi  del  decreto
legislativo 26 ottobre  2010,  n.  192  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  recanti
il trasferimento  di  funzioni  in  materia  di  medicina  e  sanita'
penitenziaria)", limitatamente all'art. 3, commi 2, 3,  4  e  5,  per
violazione dei parametri di cui all'art.117, comma 3 e art.81 Cost. 
    Nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta  n.  21  del
24.5.2011,  e'  stata  pubblicata  la  legge  regionale  n.  11   del
10.5.2011, recante la "Disciplina dell'esercizio  delle  funzioni  in
materia di medicina e sanita' penitenziaria trasferite  alla  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  ai   sensi   del   decreto
legislativo 26 ottobre  2010,  n.  I92  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale della Regione Valle d'Aosta! Vallee d'Aoste  recanti
il trasferimento  di  funzioni  in  materia  di  medicina  e  sanita'
penitenziaria)". 
    L'art.3 di tale Legge Regionale e' rubricato  "trasferimento  del
personale" e risulta illegittimo nei commi  2,  3,  4  e  5,  per  le
ragioni che si confida di dimostrare con i seguenti 
 
                               motivi 
 
    1. L'art. 3, dopo aver Premesso, al comma 1, che: 
    "1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il
trasferimento  al  Servizio  sanitario   nazionale   delle   funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e  delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria),
il personale medico incaricato ai sensi della legge 9  ottobre  1970,
n. 740 (Ordinamento delle categorie di  personale  sanitario  addetto
agli istituti  di  prevenzione  e  pena  non  appartenenti  ai  ruoli
organici dell'Amministrazione penitenziaria), che, senza soluzione di
continuita', dal 15 marzo 2008 alla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  presta  servizio   nell'ambito   del   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria presso la  casa  circondariale  di
Brissogne e' trasferito, a decorrere dalla data di  approvazione  del
decreto di cui all'articolo 5 del D.Lgs.  192/2010,  all'Azienda  USL
con la quale mantiene un unico rapporto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni legislative e  contrattuali  vigenti  per  il  personale
degli enti del servizio sanitario nazionale", al comma 2 prevede che: 
    "2. I  medici  addetti  al  servizio  integrativo  di  assistenza
sanitaria (SIAS) che, senza soluzione di continuita',  dal  15  marzo
2008 alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  prestano
servizio   nell'ambito    del    Dipartimento    dell'amministrazione
penitenziaria presso la  casa  circondariale  di  Brissogne,  possono
mantenere, a decorrere dalla data di approvazione del decreto di  cui
all'articolo 5 del D.Lgs. 192/2010, nelle more della  definizione  di
profili  specifici  per  la  medicina  penitenziaria   in   sede   di
contrattazione  collettiva  nazionale  e  del  relativo   trattamento
economico, il numero delle ore rese all'amministrazione penitenziaria
mediante un rapporto di lavoro  annuale  rinnovabile  di  continuita'
assistenziale con  il  trattamento  economico  previsto  dall'accordo
collettivo nazionale  per  da  medicina  generale.  Le  modalita'  di
svolgimento del servizio sono definite dall'Azienda USL,  assicurando
che lo stesso sia effettuato secondo  criteri  di  flessibilita'.  Al
predetto  personale  sanitario  si  applicano  le  deroghe   previste
dall'articolo 2 della L. 740/1970". 
    Quindi, in sintesi, la norma censurata (comma 2)  dispone  che  i
medici  addetti  al  servizio  integrativo  di  assistenza  sanitaria
(SIAS),  che   prestano   servizio   nell'ambito   del   Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria,  possano  mantenere  presso   il
servizio   sanitario   regionale   il   numero   delle    ore    rese
all'amministrazione penitenziaria, mediante  un  rapporto  di  lavoro
annuale,  rinnovabile,   di   continuita'   assistenziale,   con   il
corrispondente trattamento economico previsto dall'accordo collettivo
nazionale per la medicina generale. 
    La disposizione qui censurata (come i successivi commi di cui  si
dira' al punto 2) investe due diversi ambiti materiali: da  un  lato,
costituisce espressione della funzione di coordinamento della finanza
pubblica; dall'altro,  attiene  alla  tutela  della  salute,  materie
entrambe oggetto di  potesta'  legislativa  concorrente  di  Stato  e
Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Pertanto, trattandosi di  materie  di  legislazione  concorrente,
secondo  il  richiamato  parametro  costituzionale,   lo   Stato   e'
legittimato a porre principi fondamentali, come tali  vincolanti  per
le Regioni e per le Province autonome,  palesemente  disattesi  dalla
legge regionale impugnata. 
    Cio' posto, il comma  2  in  questione  eccede  dalle  competenze
regionali,   violando   principi   fondamentali    stabiliti    dalla
legislazione statale. 
    Tale  disposizione  regionale,  infatti,  nel   disciplinare   il
rapporto di lavoro del medici addetti al SIAS, da ricomprenderei  tra
i rapporti di lavoro regolamentati dalla legge n. 740/1970, contrasta
con quanto disposto al  riguardo  dalle  norme  di  attuazione  dello
statuto in materia, e  in  particolare  dall'art.  3  del  d.lgs.  n.
192/2010, che prevede che la legge regionale definisca  le  modalita'
di trasferimento al servizio  sanitario  regionale  del  rapporti  di
lavoro in essere secondo i principi di cui all'art.  3  del  d.P.C.M.
dei 1° aprile 2005 e, quindi, per  i  medici  incaricati  secondo  il
principio  di  cui  al  comma  4  del  citato  art.  3,  che  dispone
esplicitamente la persistente applicazione al personale  "incaricato"
del regime dettato dalla legge n. 740 del 1970. 
    Per  comprendere  la  censura  che   si   va   ad   esporre,   e'
indispensabile premettere  che  l'art.  2,  comma  283,  della  legge
finanziaria dello Stato per l'anno 2008 (legge 24 dicembre  2007,  n.
244)  -  indicata  dallo  Stato  come  "principio  fondamentale"   ed
espressamente riconosciuto come tale proprio in  materia  di  sanita'
penitenziaria e coordinamento della spesa pubblica da codesta  Ecc.ma
Corte Costituzionale, nella recente pronuncia  29.4.2010  n.  149  -,
nell'ottica del contenimento della finanza pubblica e al fine di dare
attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al d. lgs.
n. 230 del 1999 e del relativo comparto  di  spesa,  ha  delegato  il
Presidente del Consiglio dei Ministri a definire il trasferimento  al
servizio sanitario nazionale di  tutte  le  funzioni  sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziare afferenti alla  sanita'
penitenziaria e facenti capo all'amministrazione penitenziaria. 
    Per le Regioni ordinarie, tale trasferimento e' stato  effettuato
con il D.P.C.M. 1° aprile 2008. 
    Per le Regioni a statuto speciale, qual e' la  Valle  d'Aosta,  e
per le Province autonome di Trento e di Bolzano, il trasferimento  e'
disciplinato, ai sensi dell'art. 8  dello  stesso  D.P.C.M.,  con  le
modalita' previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme  di
attuazione. 
    Quindi, per la Regione Valle d'Aosta,  il  d.lgs.  26.10.2010  n.
192, recante le norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale,  ha.
disposto  il  trasferimento  alla  regione  autonoma  delle  funzioni
relative all'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati  negli
istituti    penitenziari    svolte    nei    territorio     regionale
dall'Amministrazione  penitenziaria  e,  all'art.  3,  comma  2,   ha
demandato alla legge regionale  la  definizione  delle  modalita'  di
trasferimento ai servizio sanitario regionale dei rapporti di  lavoro
in essere, secondo i principi di cui all'art. 3 del  citato  D.P.C.M.
del 1° aprile 2008. 
    Allora, il censurato comma 2 dell'art.  3  L.R.,  attribuendo  al
personale medico in questione il trattamento economico  previsto  dal
citato accordo collettivo nazionale per la medicina generale, applica
a tali medici una disciplina  del  rapporto  di  lavoro  difforme  da
quella statale (l. n.  740  del  1970),  richiamata  dalla  norma  di
attuazione, e comporta maggiori oneri finanziari, peraltro  privi  di
copertura finanziaria, considerato che l'art. 5, comma 1, della legge
regionale in questione, prevede che "alla  determinazione  dell'onere
derivante  dall'esercizio  delle  funzioni  trasferite   e   al   suo
finanziamento si provvede con le risorse  finanziarie  che  lo  Stato
attribuisce alla Regione  per  l'esercizio  delle  stesse,  ai  sensi
dell'articolo 5 del d.lgs. 192/2010". 
    Di conseguenza, la norma regionale in esame si pone anzitutto  in
contrasto con  quanto  stabilito  dalle  norme  di  attuazione  dello
statuto di cui all'art. 3 del d. lgs n. 192 del 2010, violando l'art.
4, comma 2, dello Statuto speciale  (legge  cost.  n.  4  del  1948),
secondo il quale la regione  deve  esercitare  le  funzioni  delegate
dallo Stato nell'ambito della delega conferita. 
    Inoltre, eccedendo dalle competenze conferite alla Valle  d'Aosta
dagli artt.  2,  3  e  4  dello  statuto  speciale,  la  disposizione
regionale viola il principio fondamentale in materia di coordinamento
della finanza pubblica contenuto nell'art. 3, comma 4,  del  D.P.C.M,
1° aprile 2008, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 283,  della
legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria  2008),  secondo  il  quale,
nell'ambito del trasferimento del personale  sanitario  penitenziario
al Servizio sanitario regionale, i rapporti di lavoro  del  personale
incaricato ai sensi della legge n. 740 del 1970 continuano ad  essere
disciplinati dalla stessa legge fino alla relativa scadenza. 
    Secondo tale norma finanziaria  statale,  infatti,  il  personale
sanitario penitenziario "incaricato" ai sensi della menzionata  legge
n. 740 del 1970 non e' inquadrato nei ruoli  dei  Servizio  sanitario
regionale, ma e'  semplicemente  trasferito  alle  Aziende  sanitarie
locali, continuando  ad  essere  disciplinato  e  retribuito  secondo
quanto previsto dalla citata legge statale. 
    La censurata  disposizione  regionale,  pertanto,  applicando  ai
medici addetti al SIAS una disciplina del rapporto di lavoro difforme
da quella statale e comportando Oneri aggiuntivi non  quantificati  e
privi di copertura finanziaria, da un lato, eccede  dalla  competenza
concorrente attribuita alla regione sia in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica, sia in materia  di  tutela  della  salute,  e
quindi viola l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Invero, codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, nella gia' ricordata
sentenza n. 149 del 2010, ha avuto modo di affermare in  materia  che
la norma statale di cui al citato comma 283 dell'art. 2  della  legge
n. 244 del 2007, "indicata dallo Stato come  principio  fondamentale,
non ha alterato l'originaria natura giuridica del contratto di lavoro
dei medici in questione ma, nell'ottica di contenimento della finanza
pubblica, ha delegato il Presidente del Consiglio a definire il  mero
trasferimento al SSN  di  tutte  le  funzioni  sanitarie  svolte  dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  e  dal  Dipartimento
della giustizia minorile  del  Ministero  della  giustizia  e  si  e'
esplicitamente fatto carico del contenimento della spesa. Il DPCM  1°
aprile 2008  ha  poi  dato  attuazione  a  tale  novazione  meramente
soggettiva del rapporto,  disponendo  esplicitamente  la  persistente
applicazione al personale "incaricato" del regime dettato dalla legge
n. 740 del 1970". 
    Di conseguenza, la legislazione regionale in materia di  medicina
e sanita'  penitenziaria  puo'  solo  attuare  il  trasferimento  del
personale medico in questione (attuare cioe' la  prevista  "novazione
soggettiva" dei rapporti),  ma,  al  fine  di  rispettare  l'esigenza
fondamentale   di   contenimento   della   spesa   pubblica,   doveva
esplicitamente  stabilire  la  persistente  applicazione  del  regime
previsto dalla legge statale in materia, ovvero dalla l. n.  740  del
1970. 
    D'altra parte, la stessa norma, attribuendo al  personale  medico
in questione il trattamento economico  previsto  dal  citato  accordo
collettivo nazionale per la medicina generale, viola l'art.81  Cost.,
comportando oneri economici non quantificati  e  privi  di  copertura
finanziaria: e' noto;  infatti,  che  in  base  a  tale  fondamentale
parametro ogni legge che importi nuove spese deve  indicare  i  mezzi
per farvi fronte. 
    2.1 successivi commi 3, 4 e 5  dell'art.  3  in  esame  prevedono
rispettivamente: 
    "3. Nelle more della definizione  di  profili  specifici  per  la
medicina penitenziaria in sede di contrattazione collettiva nazionale
e del relativo trattamento  economico,  l'Azienda  USL  puo'  inoltre
attribuire,  secondo  i  criteri  previsti  dall'accordo   collettivo
nazionale di lavoro per la medicina generale,  incarichi  annuali,  a
tempo determinato, rinnovabili, con il trattamento economico  di  cui
al comma 2. Le modalita' di svolgimento del  servizio  sono  definite
dall'Azienda USL, assicurando che lo stesso  sia  effettuato  secondo
criteri di flessibilita'. 
    4. Per  il  conferimento  degli  incarichi  di  cui  al  comma  3
l'Azienda  USL  predispone  apposite  graduatorie   stilate   secondo
l'ordine di priorita' decrescente previsto dalle lettere seguenti: 
      a) medici inseriti  nella  graduatoria  regionale  di  medicina
generale, settore della continuita' assistenziale; 
      b) medici gia' titolari di incarico a tempo  indeterminato  per
la continuita' assistenziale con l'Azienda  USL  con  precedenza  per
coloro che abbiano una maggiore  anzianita'  di  servizio  presso  la
stessa Azienda; 
      c) medici inseriti  nella  graduatoria  regionale  di  medicina
generale, settore della continuita' assistenziale, gia'  titolari  di
incarico a tempo determinato per  la  continuita'  assistenziale  con
l'Azienda USL; 
      d) medici convenzionati  titolari  di  incarico  di  assistenza
primaria con l'Azienda USL operanti nel distretto 2, con un carico di
assistiti inferiore a 650. In caso di parita' di  assistiti,  prevale
l'anzianita' di titolarita' dell'incarico con l'Azienda USL; 
      e) medici convenzionati con incarico provvisorio di  assistenza
primaria con l'Azienda USL operanti nel distretto 2, con un carico di
assistiti inferiore a 650. In caso di parita' di  assistiti,  prevale
l'anzianita' di titolarita' dell'incarico con l'Azienda USL; 
      f) medici convenzionati titolari o con incarico provvisorio  di
assistenza primaria operanti  nei  distretti  dell'Azienda  USL,  con
priorita' per i medici con un numero inferiore di assistiti. In  caso
di  parita'  di  assistiti,  prevale  l'anzianita'   di   titolarita'
dell'incarico con l'Azienda USL; 
      g) medici non inseriti nella graduatoria regionale di  medicina
generale. 
    5. Ai medici di cui al comma 4, lettere b), c), d), e), f), e g),
possono  essere  attribuiti  incarichi  con  impegno   orario   anche
inferiore alle ventiquattro ore settimanali,  effettuabili  anche  in
forma frazionata e flessibile nell'arco delle ventiquattro  ore,  nei
giorni feriali, prefestivi e festivi, con  il  trattamento  economico
della  continuita'  assistenziale  previsto  dall'accordo  collettivo
nazionale per la medicina generale". 
    In sintesi, tali commi prevedono la  possibilita'  per  l'Azienda
USL di attribuire, secondo i criteri previsti dall'accordo collettivo
nazionale  di  lavoro  per  la  medicina  generale,  nuovi  incarichi
annuali, a  tempo  determinato,  rinnovabili  e  con  il  trattamento
economico di cui al comma 2. 
    Appare evidente che, anche in questo caso di medici incaricati  a
termine, come per i medici di cui al precedente comma 2,  i  relativi
oneri, peraltro non quantificati, non trovano copertura nelle risorse
che lo Stato attribuisce alla Regione. 
    Le censurate norme regionali - analogamente al precedente comma 2
- introducono, quindi, una disciplina dei rapporti  di  lavoro  e  un
trattamento economico difformi da  quanto  disposto  dalla  normativa
statale (di cui al DPCM 1° aprile 2008), richiamata  dalla  norma  dl
attuazione, e comportano maggiori oneri finanziari non quantificati e
privi di copertura finanziaria, considerato che l'art.  5,  comma  1,
della legge regionale in  esame,  prevede  che  "alla  determinazione
dell'onere derivante dall'esercizio delle Funzioni  trasferite  e  al
suo finanziamento si provvede con le risorse finanziarie che lo Stato
attribuisce alla Regione  per  l'esercizio  delle  stesse,  ai  sensi
dell'articolo 5 del d.lgs. 192/2010". 
    Cosi' disponendo, anche tali  commi  si  pongono,  anzitutto,  in
contrasto con  quanto  stabilito  dalle  norme  di  attuazione  dello
statuto di cui ali'art. 3 del d.lgs n. 192 del 2010, violando  l'art.
4, comma 2, dello Statuto speciale (l. cost. n. 4 del 1948),  secondo
il quale la regione deve esercitare le funzioni delegate dallo  Stato
nell'ambito della delega conferita. 
    Inoltre, eccedendo dalle competenze di cui agli artt. 2 e 3  e  4
dello  statuto  speciale,  tali  disposizioni  regionali  violano  il
principio fondamentale in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica di cui all'art. 3, comma 4, del  D.P.C.M.  1°  aprile  2008,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge n. 244 del
2007  (legge  finanziaria  2008);  al  riguardo  si   richiamano   le
considerazioni svolte al punto 1, richiamando i chiari  enunciati  di
cui alla citata sentenza n. 149 del 2010 di codesta Ecc.ma Corte. 
    Le disposizioni regionali in esame, pertanto,  comportando  oneri
aggiuntivi  non  quantificati  e  privi  di  copertura   finanziaria,
eccedono dalla competenza  concorrente  attribuita  alla  regione  in
materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  tutela  della
salute, violando al contempo l'art. 117,  terzo  comma  e  l'art.  81
Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2,
3, 4 e 5 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 10  maggio
2011, per contrasto con gli artt. 117, comma 3 e 81 Cost. 
    Unitamente all'originale  del  ricorso  notificato  si  produrra'
copia autentica della delibera di impugnativa in  data  7.7.2011  con
allegata relazione  del  Ministro  proponente  e  copia  della  legge
regionale impugnata. 
        Roma, addi' 20 luglio 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Noviello