N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 luglio 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 luglio  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente  -  Miniere,  cave  e  torbiere  -   Norme   della   Regione
  Friuli-Venezia Giulia - Attivita' estrattive  -  Parchi  regionali,
  comunali e intercomunali di cui alla legge n. 42/1996 - Divieto  di
  esercizio di nuova  attivita'  di  ricerca  e  di  coltivazione  di
  sostanze minerali - Mancata previsione di divieto per le  attivita'
  gia' in essere - Contrasto con la normativa nazionale sui parchi  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. 
- - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011,  n.  6,
  art. 1, che inserisce il comma  1-quater  all'art.  1  della  legge
  Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35. 
- - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett.  s);  statuto  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; legge 6 dicembre  1991,
  n. 394, artt. 11, comma 3, lett. b), e 22, comma 1, lett. a). 
Ambiente -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Risorse
  geotermiche - Acque utilizzate per scopi geotermici - Assimilazione
  alle acque reflue domestiche qualora  non  siano  state  utilizzate
  nell'ambito dei cicli produttivi e non  siano  state  sottoposte  a
  trattamenti chimici - Contrasto  con  la  normativa  nazionale  che
  prevede  necessariamente  la  classificazione  quali  acque  reflue
  industriali - Ricorso del Governo  -  Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa  statale  esclusiva  in  materia  di  tutela
  dell'ambiente. 
- - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011,  n.  6,
  art. 24, che inserisce la lettera c-ter) al comma 26  dell'art.  18
  della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002,  n.
  13. 
- - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett.  s);  statuto  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; d.lgs. 3  aprile  2006,
  n. 152, art. 144, comma 5. 
(GU n.41 del 28-9-2011 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e  presso
la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n.  12,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri adottata  nella  riunione  del  7
luglio 2011, ricorrente; 
    Contro  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,   in   persona   del
Presidente della Giunta Regionale  in  carica,  con  sede  in  Piazza
Unita' d'Italia n. 1, Trieste, intimata; 
    Per la  declaratoria,  dell'illegittimita'  costituzionale  degli
artt. 1 e 24 della  legge  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  n.
6/2011 del 19 maggio 2011, pubblicata nel BUR n.  21  del  25.5.2011,
recante «Disposizioni in materia di attivita'  estrattiva  e  risorse
geotermiche», per violazione dell'art. 117,  comma  secondo,  lettera
s), Cost. 
    L'art. 1  della  L.R.  Friuli-Venezia  Giulia  19.5.2011,  n.  6,
contenente «Disposizioni in materia  di  attivita'  estrattive  e  di
risorse geotecniche», ha modificato l'art. 1  della  L.R.  18  agosto
1986, n. 35, concernente la «Disciplina delle attivita'  estrattive»,
inserendo in esso il comma 1 quater, che cosi' dispone:  «All'interno
dei parchi regionali, comunali e  intercomunali  di  cui  alla  legge
regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme  in  materia  di  parchi  e
riserve  naturali  regionali),  e'  vietato  l'esercizio   di   nuova
attivita' di ricerca e di  coltivazione  delle  sostanze  minerali  a
eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali comprese le cave
di pietra ornamentale in sotterraneo, cosi' come  in  aree  di  falda
acquifera». 
    L'art. 24 della L.R. n. 6/2011  modifica  l'art.  18  della  L.R.
15.5.2002,  n.  13,  recante  «Disposizioni   allegate   alla   legge
finanziaria 2002», inserendo al comma  26,  la  lettera  c  ter,  che
prevede l'assimilazione delle acque utilizzate per scopi  geotermici,
che non sono state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e  che
non hanno subito trattamenti chimici, alle acque reflue domestiche. 
    Gli artt. 1 e 24 della L.R. Friuli-Venezia Giulia si  prestano  a
censure di incostituzionalita' per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    1. - Violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera  s),  cost.
in relazione agli artt. 4 e 5 dello Statuto  di  autonomia  approvato
con legge costituzionale n. 1/1963 e agli artt. 11, comma 3, lett. b)
e 22, comma 1, lett. d) della legge 6.12.1991 n. 394. 
    La Regione Friuli-Venezia Giulia gode di  autonomia  speciale  in
base al  proprio  statuto,  approvato  con  legge  costituzionale  n.
1/1963. L'art. 4 dello Statuto riconosce alla regione  competenza  di
tipo primario in materia  di  acque  minerali  e  termali;  l'art.  5
attribuisce una competenza di tipo concorrente in materia di miniere,
cave e torbiere  nonche'  di  utilizzazione  delle  acque  pubbliche,
escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4° e 5° categoria. 
    In base alle predette norme statutarie, la competenza legislativa
regionale  in  dette  materie  deve  esplicarsi  in  armonia  con  la
Costituzione, con  i  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico
della  Repubblica,  con   le   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali e con gli obblighi internazionali  dello  Stato  e,
per le materie di competenza concorrente, con i principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie. 
    L'art. 1 della L.R. n. 6/2011 inserisce nell'art. 1 della L.R. n.
35/1986 il comma 1-quater  che,  nel  vietare  l'esercizio  di  nuove
attivita' di  ricerca  e  di  coltivazione  di  minerali  nei  parchi
regionali e comunali, non prevede allo stesso tempo alcun divieto per
le  attivita'   gia'   in   essere,   consentendone,   pertanto,   la
prosecuzione. Tale previsione contrasta con l'art. 22, comma 1, lett.
d) della Legge n. 394/91, in base al quale i regolamenti  delle  aree
protette regionali sono adottati  secondo  i  criteri  stabiliti  con
legge regionale in conformita' con i principi  di  cui  all'art.  11.
Quest'ultimo, al comma 3, lettera b), vieta espressamente  l'apertura
e l'esercizio, nei parchi nazionali, di cave, miniere  e  discariche,
nonche' l'asportazione di minerali. 
    Secondo principi piu' volte affermati da  codesta  Ecc.ma  Corte,
«In materia di tutela dell'ambiente e del  paesaggio,  la  disciplina
statale costituisce un limite minimo di tutela non  derogabile  dalle
Regioni, ordinarie o a statuto speciale, e  dalle  Province  autonome
(sentenza n. 272 del 2009 e n. 378 del 2007)», in  quanto  «lo  Stato
stabilisce  "standard   minimi   di   tutela"»   intendendosi   "tale
espressione nel senso che lo Stato assicura una  tutela  "adeguata  e
non riducibile" dell'ambiente (sentenza  n.  61  del  2009)  valevole
anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome" (Sentenza n. 101 del 2010; nonche' sentenza n. 234/2010). 
    La norma censurata e' pertanto illegittima  in  quanto  reca  una
disciplina afferente  alla  materia  dell'ambiente,  attribuita  alla
legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, 2°  comma,
lett. s) Cost.,  che  eccede  la  competenza  regionale,  accordando,
peraltro, al predetto bene ambiente, una tutela inferiore rispetto  a
quella statale. 
    2. - Violazione dell'art. 117, 2° comma, lettera  s),  Cost.;  in
relazione agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia  approvato  con
legge costituzionale n. 1/1963 e all'art. 144, comma 5, del D.Lgs.  3
aprile 2006, n. 152. 
    L'articolo 24 della legge impugnata modifica l'art. 18 della 1.r.
13/2002, inserendo  al  comma  26  la  lettera  c  ter,  che  prevede
l'assimilazione delle acque utilizzate per scopi geotermici  che  non
sono state utilizzate nell'ambito dei  cicli  produttivi  e  che  non
hanno subito trattamenti chimici, alle acque reflue domestiche. 
    La normativa statale di riferimento recata dal D.lgs. n.  152/06,
in  merito  alle  acque  utilizzate  per  scopi  geotermici,  prevede
all'art. 144, comma 5 una  disciplina  specifica  «nel  rispetto  del
riparto delle competenze costituzionalmente determinato». 
    Come ha piu' volte affermato codesta ecc.ma Corte, la materia  di
attivita'   estrattiva   e   di   risorse   geotecniche,    afferendo
necessariamente  alla  tutela   dell'ambiente,   e'   di   competenza
legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art.  117  comma  2,
lett. s) (Corte cost. n. 221/2010, n. 380/2007; n. 3781/2007). 
    Pertanto, in merito alla classificazione delle  acque  utilizzate
per scopi geotermici, si deve rilevare che  -  trattandosi  di  acque
utilizzate nell'ambito di  una  attivita'  industriale,  prive  delle
caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue  domestiche
e non assimilabili a queste ultime  neanche  ai  sensi  dell'articolo
101, comma 7, del d.lgs n. 152/06 (al pari  ad  esempio  delle  acque
termali - art 101, comma  7,  lett  f)  -  le  stesse  devono  essere
necessariamente classificate quali acque reflue industriali. 
    Di conseguenza, lo scarico di tali acque e' soggetto ai limiti di
tutela ambientale posti dalla  normativa  statale  e  alle  eventuali
prescrizioni previste nell'ambito delle autorizzazioni, in  modo  che
non sia pregiudicato il  patrimonio  idrico,  e  che  sia  assicurato
l'equilibrio del bilancio idrico, e che  comunque  sia  garantita  la
tutela qualitativa e quantitativa delle acque  superficiali  e  delle
acque sotterranee, ove  scaricate  ai  sensi  della  deroga  prevista
dall'articolo 104, comma 2, del d.lgs. 156/06.  
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 24,  della  legge  della
Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 6 del 19.5.2011, pubblicata nel BUR
n. 21 del 25.5.2011, recante «Disposizioni in  materia  di  attivita'
estrattive e di risorse geotermiche» per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lett. s) Cost. 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
depositano: 
        1) copia della legge regionale impugnata; 
        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 7 luglio 2011, recante la  determinazione
di  proposizione  del  presente  ricorso,  con   allegata   relazione
illustrativa. 
          Roma, addi' 14 luglio 2011 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Guida