N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 luglio 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 luglio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attivita' estrattive - Parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge n. 42/1996 - Divieto di esercizio di nuova attivita' di ricerca e di coltivazione di sostanze minerali - Mancata previsione di divieto per le attivita' gia' in essere - Contrasto con la normativa nazionale sui parchi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. - - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6, art. 1, che inserisce il comma 1-quater all'art. 1 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35. - - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11, comma 3, lett. b), e 22, comma 1, lett. a). Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Risorse geotermiche - Acque utilizzate per scopi geotermici - Assimilazione alle acque reflue domestiche qualora non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e non siano state sottoposte a trattamenti chimici - Contrasto con la normativa nazionale che prevede necessariamente la classificazione quali acque reflue industriali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. - - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6, art. 24, che inserisce la lettera c-ter) al comma 26 dell'art. 18 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13. - - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 144, comma 5.(GU n.41 del 28-9-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2011, ricorrente; Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Piazza Unita' d'Italia n. 1, Trieste, intimata; Per la declaratoria, dell'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 24 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6/2011 del 19 maggio 2011, pubblicata nel BUR n. 21 del 25.5.2011, recante «Disposizioni in materia di attivita' estrattiva e risorse geotermiche», per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. L'art. 1 della L.R. Friuli-Venezia Giulia 19.5.2011, n. 6, contenente «Disposizioni in materia di attivita' estrattive e di risorse geotecniche», ha modificato l'art. 1 della L.R. 18 agosto 1986, n. 35, concernente la «Disciplina delle attivita' estrattive», inserendo in esso il comma 1 quater, che cosi' dispone: «All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e' vietato l'esercizio di nuova attivita' di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali comprese le cave di pietra ornamentale in sotterraneo, cosi' come in aree di falda acquifera». L'art. 24 della L.R. n. 6/2011 modifica l'art. 18 della L.R. 15.5.2002, n. 13, recante «Disposizioni allegate alla legge finanziaria 2002», inserendo al comma 26, la lettera c ter, che prevede l'assimilazione delle acque utilizzate per scopi geotermici, che non sono state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non hanno subito trattamenti chimici, alle acque reflue domestiche. Gli artt. 1 e 24 della L.R. Friuli-Venezia Giulia si prestano a censure di incostituzionalita' per i seguenti motivi di Diritto 1. - Violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), cost. in relazione agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia approvato con legge costituzionale n. 1/1963 e agli artt. 11, comma 3, lett. b) e 22, comma 1, lett. d) della legge 6.12.1991 n. 394. La Regione Friuli-Venezia Giulia gode di autonomia speciale in base al proprio statuto, approvato con legge costituzionale n. 1/1963. L'art. 4 dello Statuto riconosce alla regione competenza di tipo primario in materia di acque minerali e termali; l'art. 5 attribuisce una competenza di tipo concorrente in materia di miniere, cave e torbiere nonche' di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4° e 5° categoria. In base alle predette norme statutarie, la competenza legislativa regionale in dette materie deve esplicarsi in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato e, per le materie di competenza concorrente, con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie. L'art. 1 della L.R. n. 6/2011 inserisce nell'art. 1 della L.R. n. 35/1986 il comma 1-quater che, nel vietare l'esercizio di nuove attivita' di ricerca e di coltivazione di minerali nei parchi regionali e comunali, non prevede allo stesso tempo alcun divieto per le attivita' gia' in essere, consentendone, pertanto, la prosecuzione. Tale previsione contrasta con l'art. 22, comma 1, lett. d) della Legge n. 394/91, in base al quale i regolamenti delle aree protette regionali sono adottati secondo i criteri stabiliti con legge regionale in conformita' con i principi di cui all'art. 11. Quest'ultimo, al comma 3, lettera b), vieta espressamente l'apertura e l'esercizio, nei parchi nazionali, di cave, miniere e discariche, nonche' l'asportazione di minerali. Secondo principi piu' volte affermati da codesta Ecc.ma Corte, «In materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, la disciplina statale costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle Regioni, ordinarie o a statuto speciale, e dalle Province autonome (sentenza n. 272 del 2009 e n. 378 del 2007)», in quanto «lo Stato stabilisce "standard minimi di tutela"» intendendosi "tale espressione nel senso che lo Stato assicura una tutela "adeguata e non riducibile" dell'ambiente (sentenza n. 61 del 2009) valevole anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome" (Sentenza n. 101 del 2010; nonche' sentenza n. 234/2010). La norma censurata e' pertanto illegittima in quanto reca una disciplina afferente alla materia dell'ambiente, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lett. s) Cost., che eccede la competenza regionale, accordando, peraltro, al predetto bene ambiente, una tutela inferiore rispetto a quella statale. 2. - Violazione dell'art. 117, 2° comma, lettera s), Cost.; in relazione agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia approvato con legge costituzionale n. 1/1963 e all'art. 144, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. L'articolo 24 della legge impugnata modifica l'art. 18 della 1.r. 13/2002, inserendo al comma 26 la lettera c ter, che prevede l'assimilazione delle acque utilizzate per scopi geotermici che non sono state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non hanno subito trattamenti chimici, alle acque reflue domestiche. La normativa statale di riferimento recata dal D.lgs. n. 152/06, in merito alle acque utilizzate per scopi geotermici, prevede all'art. 144, comma 5 una disciplina specifica «nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato». Come ha piu' volte affermato codesta ecc.ma Corte, la materia di attivita' estrattiva e di risorse geotecniche, afferendo necessariamente alla tutela dell'ambiente, e' di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117 comma 2, lett. s) (Corte cost. n. 221/2010, n. 380/2007; n. 3781/2007). Pertanto, in merito alla classificazione delle acque utilizzate per scopi geotermici, si deve rilevare che - trattandosi di acque utilizzate nell'ambito di una attivita' industriale, prive delle caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e non assimilabili a queste ultime neanche ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del d.lgs n. 152/06 (al pari ad esempio delle acque termali - art 101, comma 7, lett f) - le stesse devono essere necessariamente classificate quali acque reflue industriali. Di conseguenza, lo scarico di tali acque e' soggetto ai limiti di tutela ambientale posti dalla normativa statale e alle eventuali prescrizioni previste nell'ambito delle autorizzazioni, in modo che non sia pregiudicato il patrimonio idrico, e che sia assicurato l'equilibrio del bilancio idrico, e che comunque sia garantita la tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e delle acque sotterranee, ove scaricate ai sensi della deroga prevista dall'articolo 104, comma 2, del d.lgs. 156/06.
P.Q.M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 24, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 6 del 19.5.2011, pubblicata nel BUR n. 21 del 25.5.2011, recante «Disposizioni in materia di attivita' estrattive e di risorse geotermiche» per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositano: 1) copia della legge regionale impugnata; 2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa. Roma, addi' 14 luglio 2011 L'Avvocato dello Stato: Guida