N. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2010

Ordinanza del 6 luglio  2010  emessa  dal  Tribunale  di  Verona  nel
procedimento civile promosso da A. M. L. ed altra  contro  Sprintours
S.p.a. ed altri. 
 
Responsabilita'   civile   -    Danni    alla    persona    derivanti
  dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che
  formano oggetto  di  "pacchetto  turistico"  -  Risarcibilita'  nei
  limiti  previsti  dalla  Convenzione  internazionale  relativa   al
  contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a  Bruxelles  il  23  aprile
  1970 e resa esecutiva con la legge n. 1084 del 1977  -  Limitazione
  risarcitoria introdotta dal  legislatore  delegato  in  assenza  di
  corrispondente  principio  e  criterio  direttivo  della  legge  di
  delegazione - Difetto di delega. 
- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, art. 15. 
- Costituzione, artt. 76 e 77, in relazione all'art. 24  della  legge
  22 febbraio 1994, n. 146. 
(GU n.41 del 28-9-2011 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di cognizione di
primo grado promosso con atto di  citazione  notificato  in  data  da
A.M.L e A.Q. con l'avv. P. Bonini del foro di Verona; 
    Contro Sprintours Spa e Viaggi e Cultura di Lonardi  Alessio  con
gli avv.ti F.Galantini del foro di Milano e R.S. Sartori del foro  di
Verona con la chiamata in causa di Tiran  Tour,  Misr  Sina,  e  Misr
Insurance tutte contumaci. 
    1. - Iter processuale e oggetto del giudizio. 
    Con atto di citazione notificato in data 24 febbraio 2006  A.M.L.
e sua moglie  A.C.  hanno  convenuto  in  giudizio  avanti  a  questo
Tribunale la Sprintours Spa e la Viaggi e Cultura di Lonardi  Alessio
per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti
i danni che assumono di aver subito nel sinistro loro occorso  il  17
novembre  2004,  durante  una  vacanza  in  Egitto,   e   che   hanno
quantificato nella somma di euro 918.755,26 in favore della  prima  e
in euro 38.950,00 in favore della  seconda.  A  sostegno  della  loro
domanda gli attori-hanno dedotto le seguenti circostanze di fatto. 
    Nell'ottobre del 2004, in adesione ad una iniziativa  di  viaggio
organizzato in Egitto promossa dall'Associazione Nazionale Consulenti
del  Lavoro-Unione  Provinciale  di  Verona,  avevano  stipulato   un
contratto  di  viaggio  «tutto  compreso»  con  l'agenzia  «Viaggi  e
Cultura» di Alessio Lonardi di Verona, avente ad  oggetti  l'acquisto
di un pacchetto turistico del Tour Operator Sprintours S.p.A. 
    Il servizio turistico acquistato comprendeva, specificamente,  il
volo  aereo  con  partenza  e   ritorno   a   Verona-Villafranca,   i
trasferimenti da e per l'hotel alla citta' de Il Cairo, il  soggiorno
in essa per tre notti, l'escursione in bus ad Alessandria d'Egitto  e
la Crociera per tre notti sul Nilo, a bordo della motonave Sprintours
Tower Prestige, il tutto per la durata di otto giorni e  sette  notti
dal 15 novembre al 22 novembre 2004. 
    Durante  l'escursione  organizzata   ad   Alessandria   d'Egitto,
l'autista del mezzo, sul  quale  si  erano  trovati  in  qualita'  di
passeggeri gli attori, a causa di una condotta di'  guida  pericolosa
ed imprudente, che e' stata dettagliatamente descritta gia'  in  atto
di citazione, aveva perso  il  controllo  del  medesimo  che  si  era
rovesciato. A seguito del  sinistro  i  sigg.ri  A.  e  A.  si  erano
procurati lesioni gravissime,  tutte  meglio  descritte  in  atto  di
citazione, e in particolare l'A. aveva riportato la deformazione  del
volto  per  esiti  cicatriziali  nonche'  gravi  lesioni  al  braccio
superiore destro che ne avevano imposto l'amputazione. 
    Gli attori hanno affermato che la responsabilita' delle convenute
per  quanto  loro  accaduto  nelle  sopra  dette  circostanze  deriva
dall'avere esse rivestito la qualita' di organizzatori  del  predetto
viaggio, e quindi dalla violazione degli obblighi previsti  per  tale
figura sia dalla legge n.1084/1977 di ratifica della convenzione  sul
contratto di viaggio sia dal d.lgs. n. 111/1995. Gli attori hanno poi
invocato, quale ulteriore e distinto titolo di responsabilita'  delle
convenute, quello dell'art. 2049 cc. 
    Le convenute si  sono  costituite  ritualmente  in  giudizio  non
contestando la dinamica del sinistro e gli antefatti  di  esso,  come
esposti da controparte, ma svolgendo una articolata difesa  in  punto
di diritto nell'ambito della quale hanno sostenuto nell'ordine: 
    l'assenza di qualsiasi responsabilita' per l'accaduto in  capo  a
Viaggi  e  Cultura  sulla  base  dell'assunto  che  non   era   stata
organizzatrice del viaggio essendosi limitata a svolgere attivita' di
intermediazione nella vendita; 
    l'applicabilita' alla fattispecie della disciplina  di  cui  alla
Convenzione Internazionale sul contratto di viaggio del  1970  e  non
gia' di quella contenuta nel d.lgs. n. 111/1995; 
    in ogni caso la non spettanza del danno patrimoniale  e  del  c.d
danno da vacanza rovinata agli attori; 
    la mancanza  di  prova  in  ordine  alla  sussistenza  del  danno
biologico e di quello morale; 
    la vigenza per qualsiasi pretesa di risarcimento dei  danni  alla
persona dei limiti risarcitori di cui agli att. 13 pf. 2 e  15  della
convenzione di Bruxelles. 
    Le convenute hanno comunque chiesto ed ottenuto  l'autorizzazione
a convenire in giudizio avanti a questo Tribunale la ditta alla quale
la Sprintours aveva commissionato  l'effettuazione  del  servizio  di
trasporto durante il quale si era verificato il  sinistro,  ossia  la
Tiran Tour, nonche' la  ditta  proprietaria  dell'automezzo  che  era
stato  utilizzato  a  quel  fine,  la  Misr  Sina,  e  la   compagnia
assicuratrice   della   responsabilita'   civile   verso   terzi   di
quest'ultima, ossia la Misr Insurance. Tutte queste societa',  aventi
sede in Egitto, sebbene ritualmente convenute  in  giudizio,  non  si
sono costituite e sono state pertanto dichiarate contumaci. 
    Nella fase istruttoria e' stata  svolta  una  ctu  medico  legale
sulla persona degli attori. 
    All'udienza del 19  maggio  2010  la  causa,  previa  discussione
orale,  e'  stata  trattenuta  in  decisione   ai   sensi   dell'art.
281-quinquies ultimo comma cpc. 
    2. - La normativa applicabile alla fattispecie. 
    E' necessario innanzitutto individuare la disciplina di legge  in
base alla quale valutare il ruolo e la condotta delle  convenute  nel
caso di' specie. 
    L'assunto delle convenute secondo cui si tratta della Convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio firmata  a  Bruxelles
il 23 aprile 1970 (d'ora innanzi per brevita' CCV)  non  puo'  essere
condiviso in quanto si fonda su supposti giuridici erronei. 
    Il primo di essi e' che il d.lgs. n. 111/1995, poi  trasfuso  con
modifiche nel codice del consumo, sarebbe applicabile solo ai  viaggi
effettuati all'interno della Unione europea, con la conseguenza  che,
poiche' il pacchetto turistico acquistato dagli attori riguardava  un
viaggio e soggiorno in  Egitto,  ossia  una  localita'  extraeuropea,
dovrebbe applicarsi la CCV. 
    Sul punto e' agevole replicare che l'art. 82 comma  1  d.lgs.  n.
206/2005 stabilisce che le disposizioni contenute in  tale  testo  di
legge si applicano ai  pacchetti  turistici  venduti  nel  territorio
nazionale dall'organizzatore o dal venditore. 
    Il criterio che  determina  l'applicazione  di  tale  disciplina,
quindi e' solo quello  del  luogo  in  cui  e'  stato  acquistato  il
pacchetto turistico, a prescindere dal luogo ove tale contratto abbia
trovato, in tutto o in parte esecuzione, e anche  dalla  nazionalita'
dei contraenti. D'altro canto il testo di legge in esame  costituisce
puntuale applicazione della direttiva comunitaria 90/314, concernente
i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso, che all'articolo  1
enunciava quale fosse la sua finalita', ossia quella di  «ravvicinare
le disposizioni legislative, regolamentari  ed  amministrative  degli
Stati membri concernenti i viaggi, le vacanze  e  i'  giri  turistici
"tutto compreso" venduti o offerti in vendita  nel  territorio  della
Comunita'». 
    Nel caso  di  specie  il  presupposto  indicato  dalla  normativa
nazionale succitata e' pienamente integrato, senza  che  su  di  esso
possa influire in alcun modo la condizione di cittadini di uno  stato
comunitario delle parti, rimanendo invece da  risolvere  il  problema
del coordinamento tra la CCV e il d.lgs. n. 111/1995.  La  difesa  di
parte convenuta sul punto ha ritenuto  di  poter  individuare,  quale
elemento di specialita'  tra  le  due  discipline,  che  comporta  la
prevalenza nel caso di specie della CCV, la riserva che venne apposta
dall'Italia al  momento  della  sottoscrizione  della  convenzione  e
mediante la quale venne stabilito che la CCV sarebbe stata  applicata
nei casi in cui il contratto di viaggio dovesse essere  eseguito,  in
tutto o in parte, in territorio straniero. 
    Orbene appare improprio il significato  che  le  convenute  hanno
inteso attribuire a tale restrizione alla applicazione della  CCV  da
parte dello Stato italiano, se non altro perche', nel momento in  cui
venne introdotta, non  poteva  avere  la  finalita'  di  regolare  il
coordinamento con la normativa comunitaria di molti anni successiva. 
    In realta' le difficolta' di coordinamento tra le due discipline,
che indubbiamente esistono, sono superabili sulla  base  dei  criteri
individuati dalla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. 
    In particolare la prima ha chiarito che il  d.lgs.  disciplina  i
pacchetti turistici tutto compreso, che e' una  fattispecie  distinta
dal  contratto  di  organizzazione   (artt.   5   e   segg.)   o   di
intermediazione (artt. 17 e segg.) di viaggio (CCV) di cui alla Conv.
di Bruxelles del 23 aprile 1970. 
    Secondo quest'ultimo schema contrattuale, infatti,  un  operatore
turistico professionale si obbliga, verso corrispettivo, a  procurare
uno  o  piu'  servizi  di  base  (trasporto,   albergo,   ecc.)   per
l'effettuazione di un viaggio o  di  un  soggiorno.  In  tale  figura
contrattuale, quindi, le prestazioni ed i servizi si  profilano  come
separati, e vengono in rilievo diversi tipi di  rapporto,  prevalendo
gli aspetti dell'organizzazione e dell'intermediazione  (cfr.  Cass.,
17 luglio 2001, n. 9691;  Cass.,  6  novembre  1996,  n.  9643),  con
applicazione in particolare  della  disciplina  del  trasporto  (cfr.
Cass., 6 novembre 1996, n. 9643; Cass., 26  giugno  1964,  n.  1706),
ovvero, in difetto di diretta assunzione da parte  dell'organizzatore
dell'obbligo  di   trasporto   dei   clienti,   del   mandato   senza
rappresentanza o dell'appalto di servizi (cfr. Cass., 23 aprile 1997,
n. 3504; Cass., 6 gennaio 1982, n.  7;  Cass.,  28  maggio  1977,  n.
2202), a prescindere dal diverso ambito di applicazione derivante dai
(differenti) limiti territoriali. 
    Il contratto di viaggio vacanza «tutto compreso» (o di  package),
invece, si caratterizza sia  sotto  il  profilo  soggettivo  che  per
l'oggetto e la finalita'. 
    Il   «pacchetto   turistico»,   che    puo'    essere    alienato
dall'organizzatore, direttamente o tramite un  venditore  (d.lgs.  n.
111 del 1995, art. 3, comma 2, ora trasfuso nel  d.lgs.  n.  206  del
2005, art. 83, comma 2  detto  anche  Codice  dei  consumo),  risulta
infatti dalla prefissata combinazione di almeno  due  degli  elementi
costituiti dal trasporto, dall'alloggio e da servizi  turistici  agli
stessi   non   accessori   (itinerario,   visite,   escursioni    con
accompagnatori  e   guide   turistiche,   ecc.)   costituenti   parte
significativa del «pacchetto turistico», con durata superiore alle 24
ore ovvero estendentesi per un periodo di  tempo  comportante  almeno
una notte (d.lgs. n. 111 del 1995, artt.  2  e  segg.,  ora  trasfuso
nell'art. 84 del Codice del Consumo). 
    La  pluralita'  di  attivita'  e  servizi  che   compendiano   la
prestazione valgono in particolare a connotare la  finalita'  che  la
stessa e' volta a realizzare. 
    La  Corte  di  cassazione  ha  poi  ulteriormente  chiarito  tale
distinzione precisando  che:  «Il  trasporto  o  il  soggiorno  o  il
servizio alberghiero assumono infatti al riguardo  rilievo  non  gia'
singolarmente  e  separatamente   considerati   bensi'   nella   loro
unitarieta' funzionale, non potendo al  riguardo  prescindersi  dalla
considerazione dei medesimi alla stregua della «finalita'  turistica»
che la prestazione complessa di  cui  si  sostanziano  appunto  quali
elementi costitutivi e' funzionalmente volta a soddisfare». (cfr.  in
tali termini Cass. 24 luglio 2007 n. 16315). 
    3. - Fondatezza del giudizio  di  responsabilita'  nei  confronti
della Sprintours Spa  e  conseguente  rilevanza  della  questione  di
legittimita' costituzionale. 
    Una volta individuata la disciplina applicabile al caso in  esame
ben puo' essere affermata, in base ad essa, la responsabilita' per il
sinistro occorso agli attori, quanto meno della Sprintours Spa, quale
organizzatore del viaggio,  ai  sensi  dell'art.  14  del  d.lgs.  n.
115/1995. 
    Tale giudizio muove dalla considerazione che e' pacifico sia  che
fu la Sprintours ad affidare  alla  Tiran  Tour  il  trasporto  della
comitiva di cui facevano parte gli attori  sia  che  l'automezzo  sul
quale gli attori viaggiavano usci' di strada mentre era diretto  alla
localita' prevista dal programma di viaggio. 
    A far escludere la responsabilita' della  convenuta  non  possono
valere le circostanze che essa ha dedotto, e  chiesto  di  provare  a
mezzo testimoni, ossia che il sinistro si verifico' per la negligenza
o imperizia dell'autista del pullman, il  quale  perse  il  controllo
dello stesso a causa della  pioggia  che  aveva  ricoperto  il  manto
stradale (si vedano i capitoli n. 4 e 5 della memoria ex art. 183  6°
comma n. 2 cpc il secondo dei quali diretto  a  comprovare  che  quel
soggetto venne anche condannato in sede penale nel suo paese  per  il
sinistro per cui e' causa). 
    Infatti  nessuno  dei  predetti   fattori   causali,   anche   se
dimostrato,  potrebbe   costituire   quell'elemento   eccezionale   o
imprevedibile  che  solo  vale  ad   esonerare   da   responsabilita'
l'organizzatore di viaggio. 
    Invero costituisce ormai principio giurisprudenziale  consolidato
quello secondo cui l'organizzatore del viaggio e' sempre responsabile
per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte  con
la vendita del pacchetto turistico salvo il caso in cui egli riesca a
dimostrare  che  il  mancato  esatto   adempimento   e'   dipeso   da
impossibilita'  della  prestazione  derivante  a  causa  a  lui   non
imputabile, causa che, in base all'art. 17, puo' consistere  soltanto
nel fatto del terzo a carattere imprevedibile  o  inevitabile  ovvero
nel caso fortuito o nella forza  maggiore.  (cfr.  Cass.  9  novembre
2004, n. 21343). 
    Nella medesima prospettiva con un'altra pronuncia  (la  n.  25396
del 3 dicembre 2009) la Suprema Corte ha poi  chiarito,  proprio  con
riguardo alla responsabilita' dell'organizzatore per il comportamento
del terzo di cui si sia  avvalso  nell'esecuzione  delle  prestazioni
ricomprese nel pacchetto turistico che:  «I  casi  di  esonero  della
responsabilita' dell'organizzatore contemplati dal successivo art. 17
comma 1°  non  sono  riferibili  all'organizzatore  in  relazione  al
comportamento  del  prestatore  di  servizi  (che  per  avventura  si
presenti come imprevedibile per l'organizzatore), ma  in  tanto  sono
suscettibili  di  esonerare   l'organizzatore   del   viaggio   dalla
responsabilita' nei confronti del consumatore  acquirente  in  quanto
dalla responsabilita' sarebbe anzitutto esonerato il prestatore». 
    In altri termini l'organizzatore di viaggio puo' andare esente da
responsabilita' nei confronti del  viaggiatore,  per  l'inadempimento
del terzo di cui si sia avvalso, negli stessi limiti  e  alle  stesse
condizioni in cui puo' farlo il terzo stesso. 
    Calando  tale  principio  nel  caso   di   specie   la   suddetta
possibilita' va  decisamente  esclusa,  atteso  che  la  riconosciuta
negligenza o imperizia dell'autista della Tiran Tour non varrebbe  ad
escludere la responsabilita' di tale societa' per il sinistro,  tanto
piu'  se  si  considera  che  e'  stata  ricollegata   a   condizioni
meteorologiche e di manto stradale ordinarie, comunque  tali  da  non
richiedere una particolare perizia nella guida. 
    4. - L'applicabilita' al caso di specie del  limite  risarcitorio
previsto dall'art. 15  del  d.lgs.  n.  111/95  nella  versione  ante
riforma. 
    La ctu medico legale che e' stata svolta nel corso  del  giudizio
ha concluso che il sig.  A.,  a  causa  del  sinistro,  ha  riportato
gravissime  lesioni  personali,  quali  un  grave   trauma   all'arto
superiore di destra a seguito del quale e' stato necessario procedere
alla sua amputazione fino al terzo  superiore  dell'arto,  un  trauma
facciale con perdita di sostanza e  un  trauma  cranico  con  amnesia
retrograda. 
    Il ctu ha stimato in novanta giorni  il  periodo  di  invalidita'
temporanea e nella misura del 75% quello  di  invalidita'  permanente
conseguente alle predette lesioni. 
    L'entita' economica del danno  alla  persona  subito  dall'A.  e'
stata  quantificata  dal  suo  difensore,  sulla  base  dei   criteri
solitamente seguiti a tal fine e delle conclusioni della ctu, in euro
808.119,74, importo che  risulta  notevolmente  superiore  al  limite
previsto per tale tipo di danno dalla CCV, come richiamata  dall'art.
15 del d.lgs. n.  115/1995  nella  sua  versione  originaria  (50.000
franchi  oro  equivalenti  alla  data  dell'agosto   2009   ad   euro
313.500,00). 
    La difesa degli attori al fine di escludere  l'applicabilita'  al
caso di specie di tale limite ha sostenuto che la norma in  esame  e'
stata abrogata, dapprima  implicitamente,  per  effetto  del  d.l.  8
settembre 2004 n. 237, convertito il legge 9 novembre 2004, n. 265, e
poi espressamente a seguito  dell'entrata  in  vigore  del  d.lgs.  9
maggio 2005, n. 96, art. 17, comma 2. 
    Tale argomentazione non puo' essere condivisa in quanto si  fonda
su un presupposto erroneo, ossia che il succitato decreto-legge,  poi
convertito, abbia inciso direttamente  sull'art.  15  del  d.lgs.  n.
111/1995. 
    In realta' tale testo normativo era una legge delega, mediante la
quale si autorizzava il legislatore delegato ad emanare provvedimenti
legislativi mirati ad  integrare  il  codice  della  navigazione  (si
tratta della c.d. Revisione della parte aeronautica del Codice  della
navigazione), e pertanto, in assenza di provvedimenti  di  dettaglio,
non ha prodotto nessuna modifica del testo dell'art. 15 citato. 
    Solo con il d.lgs. 9 maggio 2005, n.  96,  e'  stata  attuata  la
delega per la «Revisione della parte  aeronautica  del  Codice  della
navigazione», ed in tale occasione, per effetto dell'art. 7  comma  2
del  medesimo  decreto,  sono  stati  abrogati  i  commi 1  e  3  del
menzionato art. 15, affinche' la materia dei danni alla  persona  nel
corso dell'esecuzione dei pacchetti di viaggio non  contenesse  norme
in contrasto con il nuovo regime della  responsabilita'  del  vettore
aereo disciplinata, a livello internazionale,  dalla  Convenzione  di
Montreal del 1999 ed a livello  comunitario  dai  Regolamenti  CE  n.
2027/97 e n. 889/02. 
    Sulla base di tale ricostruzione risulta evidente  che,  sino  al
maggio 2005, l'art. 15 del  d.lgs.  n.  111/95  conteneva  sempre  la
previsione  del  limite  dell'obbligazione  risarcitoria   del   Tour
operator e che a tale disciplina risulta assoggettata la  fattispecie
in esame, dal momento che il contratto di  viaggio,  come  detto,  e'
stato :concluso nell'ottobre del 2004 ed il sinistro si e' verificato
il 17 novembre 2004. 
    5. - Incompatibilita' del limite risarcitorio di cui all'art.  15
del d.lgs. n. 111/1995 nella versione precedente il d.lgs. n. 96/2005
con  la  direttiva  comunitaria   sui   pacchetti   di   viaggio   ma
impossibilita' per il Giudice nazionale di  disapplicare  tale  norma
nella parte in cui stabilisce il predetto limite. 
    Il patrocinio degli attori  ha  anche  sostenuto  che  il  limite
dell'obbligazione  risarcitoria  per  danni  alla  persona   mediante
richiamo alla Convenzione CCV presente nella formulazione  originaria
dell'art. 15 del d.lgs. n. 111/1995,  sarebbe  in  contrasto  con  il
testo della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi  le  vacanze
ed i circuiti tutto compreso, ed in particolare con il comma 3 del n.
2 dell'art. 5 di essa, che consente agli Stati  membri  di  ammettere
che  l'indennizzo  «sia  limitato  conformemente   alle   convenzioni
internazionali   che   disciplinano   dette   prestazioni».   Secondo
l'interpretazione di parte attrice le prestazioni in  questione  sono
quelle che «formano oggetto del pacchetto tutto compreso» e che  sono
menzionate al  periodo  appena  precedente  della  richiamata  norma,
mentre la CCV non disciplina le prestazioni che formano  oggetto  del
pacchetto  di  viaggio  ma  la  fattispecie  dell'organizzazione   di
viaggio, quale attivita' complessa autonoma. 
    Orbene a conforto di tale  esegesi  vale  la  considerazione  che
nelle premesse la direttiva non richiama la CCV  tra  le  convenzioni
internazionali che disciplinano alcune  delle  prestazioni  che  sono
oggetto di un servizio tutto compreso,  prevedendo  dei  limiti  alla
responsabilita' di chi le effettua. 
    Il passo al quale si intende  far  riferimento  e'  il  seguente:
«considerando che, quando la responsabilita' dell'organizzazione  e/o
del venditore risulta dall'inadempimento o dalla  cattiva  esecuzione
delle prestazioni oggetto di un servizio tutto compreso, e' opportuno
poter limitare tale responsabilita'  conformemente  alle  convenzioni
internazionali che disciplinano queste prestazioni, in particolare la
convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo  internazionale,
la convenzione di  Berna  del  1961  sul  trasporto  ferroviario,  la
convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto  via  mare  e  la
convenzione  di  Parigi  del   1962   sulla   responsabilita'   degli
albergatori». 
    Coerentemente a tale  premessa  l'art.  5  della  direttiva,  nel
consentire che gli Stati membri prevedano limiti all'indennizzo per i
danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva  esecuzione  delle
prestazioni che formano  oggetto  del  servizio  tutto  compreso,  ha
ribadito  che  tali  limitazioni   devono   essere   conformi   «alle
convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni». 
    Risulta chiaro da tale disciplina come il legislatore comunitario
non avesse previsto limiti per il risarcimento dei danni alla persona
che si verifichino nel corso di un servizio di  trasporto  terrestre,
incluso in un viaggio tutto compreso, quale quello di cui si discute,
dal momento che non esistono, ne' esistevano al momento dell'adozione
della direttiva 90/314,  convenzioni  internazionali  regolanti  tale
fattispecie.  E'  perfettamente  comprensibile,  pertanto,   che   la
direttiva in esame non abbia nemmeno richiamato i limiti  risarcitori
previsti  dalla  CCV  atteso  che   essa   regola   una   fattispecie
contrattuale complessa e non gia' una o piu'  delle  prestazioni  che
possono essere incluse in essa. 
    Ad ulteriore conforto  della  interpretazione  qui  sostenuta  va
evidenziato che il legislatore nazionale ha formulato l'art.  15  del
d.lgs. n. 111/95 in modo solo in parte corrispondente al testo  della
direttiva  comunitaria,  non  solo  perche'  ha   inserito   tra   le
convenzioni internazionali che prevedono limiti di  risarcimento  del
danno alla persona anche quella di Bruxelles, ma perche' ha precisato
che tali convenzioni «disciplinano la materia». Tale  espressione  e'
significativamente diversa da quella usata  nella  direttiva  Cee  in
quanto postula, erroneamente, una piena coincidenza tra  l'ambito  di
applicazione di fonti  di  diritto  internazionale  menzionate  e  il
contratto avente ad oggetto pacchetti turistici. 
    E' appena il caso di chiarire, poi, che il legislatore  nazionale
ha inteso riferire limiti risarcitori previsti dalla CCV alle ipotesi
di responsabilita' dell'operatore conseguente alla sua  attivita'  di
organizzazione e coordinamento delle singole prestazioni  di  cui  si
compone il viaggio/soggiorno e al  trasporto  terrestre,  fattispecie
che viene in rilievo nel caso di specie. 
    Una volta stabilito il contrasto  tra  la  normativa  interna  in
esame e la direttiva europea la conseguenza  non  puo'  pero'  essere
quella, pretesa dagli attori, della «disapplicazione» della normativa
interna in contrasto con la direttiva europea. 
    La giurisprudenza comunitaria ha chiarito da tempo che un  simile
esito e' possibile solo nei casi in cui si voglia  far  prevalere  il
disposto di una direttiva non  attuata  rispetto  ad  una  previsione
normativa interna in conflitto con la prima e sussistano  la  duplice
condizione  che  la  direttiva  sia  dotata  di   efficacia   diretta
nell'ordinamento nazionale e che la controversia verta fra un privato
ed una autorita' dello Stato membro e non solamente fra privati. 
    Quest'ultimo presupposto e' indispensabile dal  momento  che,  ad
oggi, le direttive comunitarie possono avere efficacia  diretta  solo
in senso «verticale», cioe' tra cittadino e Stato membro,  e  non  in
senso «orizzontale», ossia nei  rapporti  fra  privati  (v.  Sentenza
della Corte di Giustizia  CE  14  luglio  1994  Faccini  Dori,  causa
C91/92, in Racc. p. I-3325). 
    Nel caso di specie non potrebbe nemmeno  soccorrere  il  criterio
del c.d. «obbligo della interpretazione conforme» al quale e'  tenuto
il giudice nazionale che  ravvisi  un  contrasto  tra  una  direttiva
comunitaria e legge nazionale attuativa di essa e in base  al  quale,
come ha precisato la Corte di Giustizia della UE,: «spetta al giudice
nazionale dare alla legge adottata per l'attuazione della  direttiva,
in tutti i casi in  cui  il  diritto  nazionale  gli  attribuisce  un
margine discrezionale, un'interpretazione ed un'applicazione conformi
alle esigenze del diritto comunitario» (v. sentenza  10  aprile  1984
Von Colson, causa 14/83 in Racc. p.1891). Da tale massima  si  evince
infatti che, per poter procedere ad una simile  attivita'  esegetica,
occorre che, dal confronto tra la norma interna e quella comunitaria,
emerga un «margine di discrezionalita' che consenta all'interprete di
scegliere tra due interpretazioni possibili della  norma  interna...»
in assenza del quale l'obbligo di procedere  ad  una  interpretazione
conforme della previsione interna non sussiste. 
    Nel caso di specie, il metodo della interpretazione conforme  non
puo' essere utilmente invocato, dovendosi escludere qualsiasi margine
di  discrezionalita'  interpretativa  a  fronte  della  chiarezza   e
inequivocita' dell'art. 15 del d.lgs. n. 111/95  nella  sua  versione
originaria  laddove  richiamo  esplicitamente  i  limiti  di   debito
previsti dalla CCV. 
    L'unico rimedio eventualmente esperibile di  fronte  al  rilevato
contrasto  potrebbe  essere  quello  dell'azione   risarcitoria   nei
confronti dello Stato italiano per la non attuazione della  direttiva
comunitaria da  parte  dei  soggetti  a  cio'  legittimati  ai  sensi
dell'art. 235 Trattato Ue. 
    6. - La questione di legittimita' costituzionale. 
    Dopo  quanto  osservato  in  ordine  alla  responsabilita'  della
Sprintours per sinistro occorso agli attori e' invece rilevante e non
manifestamente infondata  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 15 del d.lgs. n. 111/95 nella sua versione originaria,  che
e' stata prospettata dalla difesa degli attori. 
    Effettivamente la legge comunitaria del  1993  (si  tratta  della
legge 22 febbraio 1994 n. 146) delego', tra l'altro,  il  governo  ad
attuare direttiva Viaggi,  vacanze  e  circuiti  tutto  compreso.  In
particolare l'art. 24 a), di  tale  legge  indico'  trai  principi  e
criteri direttivi quello secondo cui  il  legislatore  delegato,  nel
disciplinare il contratto  di  pacchetto  turistico,  avrebbe  dovuto
tenere conto delle disposizioni piu' favorevoli contenute nella legge
n. 1084/77 (si tratta della legge di ratifica della CCV). L'art.  24,
lett. b) invece previde che il risarcimento  dei  danni  diversi  dal
danno alla persona derivanti da inadempimento  o  cattiva  esecuzione
delle prestazioni, sarebbe stato ammesso nei limiti  stabiliti  dalla
legge n. 1084/77. 
    Da  tale  contenuto  si  desume  che  il  legislatore  non  aveva
conferito nessuna delega ad introdurre limiti risarcitori per i danni
alla persona, cosicche' l'art. 15 d.lgs. n. 115/1995, con riguardo  a
tale previsione, e' in contrasto con gli artt. 76 e  77  Costituzione
per difetto di delega. 
    Le argomentazioni svolte da parte convenuta per  giustificare  la
conformita' alla delega del decreto legislativo non  sono  per  nulla
convincenti. 
    Infatti non  puo'  condividersi  l'osservazione  secondo  cui  il
limite all'obbligazione risarcitoria del tour operator per danni alla
persona nella esecuzione di  viaggi  internazionali  era  gia'  stato
introdotto  all'interno  del  nostro  ordinamento  con  la  legge  27
dicembre 1977 n. 1084 (ordine di esecuzione della CCV), giacche' tale
convenzione, come si e' detto, regolava una  fattispecie  diversa  da
quella alla quale si riferiva la direttiva  90/314  e,  proprio,  per
tale ragione, non era stata, nemmeno  indirettamente,  menzionata  in
essa. 
    Per la stessa ragione  il  Governo  delegato  non  poteva  trarre
nessun criterio utile a contenere  l'obbligo  risarcitorio  del  tour
operator per i danni alla persona dall'art. 5, n. 2,  comma  3  della
citata direttiva, che, oltre a non richiamare la CCV,  non  stabiliva
limiti peri danni alla persona che fossero  stati  provocati  durante
l'effettuazione di prestazioni di trasporto terrestre rientranti  tra
quelle oggetto del pacchetto turistico. 
    Per contro il disposto dell'art. 24,  lett.  b)  della  legge  22
febbraio 1994 n. 146, che, come  ha  osservato  il  patrocinio  delle
convenute,  ha  fissato  una  soglia   minima   della   entita'   del
risarcimento per danni diversi da quelli alla persona  (la  direttiva
usa l'espressione «danni diversi da quelli corporali») ha  costituito
una puntuale attuazione della direttiva, giacche' aveva previsto  che
lo stesso potesse essere contenuto in virtu' di  un  accordo  fra  le
parti purche' la limitazione non fosse irragionevole. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 15 d.lgs. n. 115/1995 nel testo
vigente al momento del sinistro per cui e' causa in riferimento  agli
artt. 76 e 77 della Costituzione. 
    Dispone la rimessione  della  causa  sul  ruolo  sospensione  del
giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli  atti  alla  Corte
costituzionale. 
    Manda alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
    Si comunichi altresi' alle parti' costituite. 
        Verona, addi' 23 giugno 2010 
 
                         Il giudice: Vaccari