N. 195 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2011

Ordinanza del 18 maggio  2011  emessa  dalla  Commissione  tributaria
regionale della Lombardia sul ricorso  proposto  da  F.I.D.A.  S.p.a.
contro Agenzia delle entrate Ufficio di Milano 1. 
 
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  - Non deducibilita' integrale ai fini delle imposte sui  redditi  -
  Conseguente non deducibilita'  dall'imponibile  IRPEG  e  IRES  del
  4,25% del costo del lavoro e degli interessi passivi  -  Violazione
  del principio di eguaglianza  e  del  principio  della  tutela  del
  lavoro -  Disparita'  di  trattamento  tributario  in  danno  delle
  imprese che, a parita'  di  reddito,  maggiormente  ricorrono  alla
  forza lavoro e al capitale di prestito - Violazione  del  principio
  di   capacita'   contributiva   in   conseguenza    dell'incremento
  dell'imponibile soggetto al reddito d'impresa. 
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 35, primo comma,  e  53,  primo
  comma. 
(GU n.41 del 28-9-2011 )
 
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza   sull'appello   n.   3447/10
depositato il 28 maggio 2010 avverso la sentenza n. 93/05/2010 emessa
dalla Commissione tributaria provinciale di Milano contro Ag. Entrate
Direzione provinciale I di Milano; 
    Proposto dal ricorrente: F.I.D.A. S.p.a., via Adda,  55  -  00198
Roma; 
    Difeso da: Verna Giuseppe - Vaglieri S. Verna S.  -  Restelli  L.
contro Studio Verna, Corso di Porta Vittoria, 18 - 20122 Milano. 
    Atti impugnati: 
        silenzio rifiuto istanza rimb. n. ist. del 30  novembre  2007
IRES 2003 
        silenzio rifiuto istanza rimb. n. ist. del 30  novembre  2007
IRES 2004 
        silenzio rifiuto istanza rimb. n. ist. del 30  novembre  2007
IRES 2005 
        silenzio rifiuto istanza rimb. n. ist. del 30  novembre  2007
IRES 2006 
 
                                Fatto 
 
    La ricorrente presento' alla Commissione  tributaria  provinciale
di Milano ricorso contro il  silenzio-rifiuto  opposto  dall'Ufficio,
all'istanza  presentata  per  l'ottenimento   del   rimborso,   oltre
interessi, delle maggiori imposte IRPEG  -  IRES  pagate  negli  anni
2003, 2004, 2005, 2006, calcolato in euro 165.748,00, a motivo  della
mancata possibilita' di dedurre dall'imponibile IRPEG - IRES la quota
di IRAP corrispondente al costo del lavoro e agli  oneri  finanziari.
La Commissione adita con sentenza n. 93/5/2010 depositata il 23 marzo
2010 respingeva il ricorso. La Fida Spa interponeva appello a  questa
Commissione   tributaria    regionale    formulando    le    seguenti
considerazioni, previa richiesta di remissione degli atti alla  Corte
costituzionale. 
 
                               Diritto 
 
    La Commissione, preso atto della richiesta di remissione,  rileva
che l'indeducibilita' del 4,25% dei costi di lavoro e di capitale dal
reddito soggetto ad imposta personale, art. 1, comma 2 del d.lgs.  15
dicembre 1997 n. 446, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6  del
d.l. 28 novembre 2008 n. 185, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio
2009, presenti profili di incostituzionalita', essendo  in  contrasto
con la Carta costituzionale relativamente agli: art. 3, comma 3; art.
35, comma 1; art. 53, comma 1, e precisamente: 
        Art. 3, comma 1: il principio di uguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge, sembra violato laddove viene sottoposto a maggiore
tassazione chi faccia ricorso alla forza  lavoro  e  al  capitale  di
prestito, rispetto a chi invece non ne faccia uso. 
        Art. 35, comma 1: secondo  la  Commissione,  l'attuale  legge
pare ledere il principio della tutela del lavoro, in  relazione  alla
penalizzazione del ricorso  al  fattore  della  produzione  «lavoro»,
aggravato e quindi «scoraggiato», da una maggiore tassazione. 
        Art. 53, comma 1:  l'indeducibilita'  dell'IRAP  dall'imposta
personale comporta  che  il  4,25%  del  costo  del  lavoro  e  degli
interessi passivi aumenti l'imponibile soggetto al reddito d'impresa.
I medesimi costi, deducibili al 100%  ai  fini  dell'imposta  stessa,
dopo   tale   variazione,   conseguente   all'indeducibilita'   IRAP,
diventano, di fatto, deducibili  dal  tributo  personale  solo  nella
misura del 95,75%. 
    Due imprese, una con  costi  di  lavoro  e/o  interessi  passivi,
l'altra priva, si trovano a corrispondere imposte personali in misura
diversa: sulla prima incidono in piu' sull'imponibile,  nella  misura
del 4,25% i costi di lavoro e gli oneri finanziari, sulla seconda no. 
    Per ogni dipendente, che costi all'impresa euro 40.000,00  annui,
esiste un maggiore  aggravio  di  imposta  personale  secondo  questo
schema: 
 
    

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Anni | Costo lav. per   | Aliquota IRPEG-IRES   |   Maggiore costo
     |  aliquota IVA    |                       |  IRPEG-IRES x dip.
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2003 | (40.000 x 4,25%)  |  x 34% =               |    € 578
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2004-| (40.000 x 4,25%)  |  x 33% =               |    € 561
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2007 |                  |                       |
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2008 | (40.000 x 4,25%)  |  x 27,5% =             |    € 467,5
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    L'importo e' stato attenuato, dall'art. 6 del  d.l.  28  novembre
2008 n. 185, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, mediante: 
        riconoscimento  del  diritto   a   richiedere   il   rimborso
forfettario del 10% dell'IRAP versata  quale  mancata  deduzione  del
4,25% del costo del lavoro e del capitale di prestito; 
        deduzione dall'imponibile in relazione a casi specifici. 
    Condividendo i dubbi  della  parte  appellante,  questo  Collegio
ritiene pertanto che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma  2  del  d.lgs.  15  dicembre  1997  n.  446,  per
contrasto con gli artt. 3, 35, 53 Cost., sia rilevante  nel  presente
giudizio in quanto esso non puo' essere  definito  in  assenza  della
risoluzione della questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
1, comma 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, anche  dopo  l'entrata
in vigore dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 2008 n. 185, convertito in
legge n. 2 del  28  gennaio  2009,  e  che  tale  questione  non  sia
manifestamente infondata alla luce delle considerazioni suesposte. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Ordina: 
        a) la sospensione del giudizio in corso; 
        b)   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
        c)  la  notifica  della  presente  ordinanza,  a  cura  della
Segreteria, alle parti in causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e al Presidente delle due Camere del Parlamento. 
          Milano, addi' 4 maggio 2011 
 
                      Il Presidente: Centurelli 
 
 
                                                L'estensore: Di Maida