MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 settembre 2011 

Rettifica dell'art. 2 del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata "Piemonte". (11A12624) 
(GU n.231 del 4-10-2011)

 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
    delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61  di  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei  vini,in
attuazione dell'art. 15 della Legge 7 luglio 2009 n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010 n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  233  del  5  ottobre
2010, con il quale e' stato da ultimo modificato il  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a   denominazione   di   origine   controllata
"Piemonte"; 
  Vista la richiesta presentata dalla Regione Piemonte  con  nota  n.
21791/DB1105  del  16  settembre  2011,  per  conto  dei   produttori
interessati, intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 2, del  citato
disciplinare di produzione,  relativamente  alla  composizione  della
base  ampelografia  delle  tipologie  Piemonte  "bianco",  "rosso"  e
"rosato",  al  fine  di  apportare  la  correzione  ad   un   errore,
preesistente nella proposta di disciplinare formulata a suo tempo dal
Comitato Nazionale per la Tutela e la  Valorizzazione  delle  D.O.  e
I.G.T.  dei  Vini,  in  base  al   quale   la   citata   composizione
ampelografica risulta di fatto discordante rispetto a quanto proposto
dai produttori interessati nella relativa richiesta di  modifica  del
disciplinare, presentata antecedentemente alla  data  del  1°  agosto
2009, e pertanto con  la  richiesta  di  rettifica  in  questione  la
Regione  Piemonte  chiede  che  venga  indicata,  per   le   predette
tipologie,  la  composizione  ampelografica  nei   termini   proposti
originariamente dai produttori interessati; 
  Tenuto conto delle motivazioni addotte nella  citata  richiesta  di
rettifica, in particolare del fatto che per analoghe  DOC  di  ambito
territoriale regionale, per le tipologie di prodotto in questione, e'
stata consentita una composizione varietale in ambito aziendale  piu'
elastica, per tener conto delle  effettive  esigenze  dei  produttori
nella scelta dei vitigni  caratterizzanti,  la  cui  collocazione  e'
necessariamente  diversificata  in  un  ampio  ambito   territoriale,
nonche' della circostanza che nel medesimo ambito territoriale  della
DOC "Piemonte" coesistono le  DOC  "Langhe"  e  "Monferrato",  i  cui
disciplinari consentono  per  le  tipologie  in  questione  una  base
ampelografica assai elastica e che  le  relative  produzioni  possono
essere utilizzabili come ricaduta per la DOC Piemonte; 
  Ritenute valide le motivazioni addotte a  sostegno  della  predetta
richiesta e, pertanto, di dover apportare  la  conseguente  rettifica
dell'art. 2 del disciplinare di produzione della DOC "Piemonte"; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  A titolo di rettifica del disciplinare di  produzione  dei  vini  a
denominazione di origine controllata "Piemonte", da ultimo modificato
con decreto ministeriale 17 settembre 2010 richiamato in premessa,  i
comma 1, 2 e 3 dell'art. 2 del citato disciplinare,  sono  sostituiti
dal seguente testo: 
    «1. La denominazione d'origine controllata "Piemonte"  bianco  e'
riservata al vino ottenuto da uve provenienti da  vigneti  aventi  in
ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: 
      Cortese e/o Chardonnay e/o Favorita  e/o  Erbaluce  da  soli  o
congiuntamente per almeno 60%; 
      per la restante parte, possono concorrere i vitigni a bacca  di
colore analogo idonei alla coltivazione nella  Regione  Piemonte,  ad
esclusione del vitigno Moscato bianco. 
    2. La denominazione d'origine  controllata  "Piemonte"  rosso  e'
riservata al vino ottenuto da uve provenienti da  vigneti  aventi  in
ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: 
      Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa  e/o  Croatina  da
soli o congiuntamente per almeno 60% ; 
      per la restante parte, possono concorrere  i  vitigni  a  bacca
nera idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte,  ad  esclusione
dei vitigni Brachetto, Malvasia nera lunga,  Malvasia  di  Schierano,
Malvasia di Casorzo. 
    3. La denominazione d'origine controllata  "Piemonte"  rosato  e'
riservata al vino ottenuto da uve provenienti da  vigneti  aventi  in
ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: 
      Barbera e/o Nebbiolo e/o Dolcetto e/o Freisa  e/o  Croatina  da
soli o congiuntamente per almeno 60% ; 
      per la restante parte, possono concorrere  i  vitigni  a  bacca
nera idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte,  ad  esclusione
dei vitigni Brachetto, Malvasia nera lunga,  Malvasia  di  Schierano,
Malvasia di Casorzo.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 settembre 2011 
 
                                         Il Capo dipartimento: Alonzo