N. 209 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2011
Ordinanza del 23 maggio 2011 emessa dal Tribunale di Lecce - Sez. distaccata di Nardo' nel procedimento penale a carico di Cordella Massimiliano. Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Incompatibilita' a celebrare il giudizio ordinario dibattimentale del giudice che, gia' investito della richiesta di convalida dell'arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo in relazione allo stesso reato posto a carico del medesimo imputato, non abbia convalidato l'arresto per insussistenza del reato e abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto alla situazione analoga di incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari considerata dall'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Lesione del principio di terzieta' e imparzialita' del giudice, anche come espresso dall'art. 6 della CEDU, nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo. - Codice di procedura penale, art. 34. - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.(GU n.43 del 12-10-2011 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di: Cordella Massimiliano, nato a Formigine il 10 giugno 1980 e residente in Nardo' alla via Pier Paolo Pisolini difeso di fiducia dall'avv. Ezio Maria Tarantino del foro di Lecce imputato del reato di cui all'art. 385 c.p. perche', essendo in stato di arresto presso la propria abitazione, come disposto dal Tribunale di Lecce, Sezione Gip, con ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari datata 20 maggio 2009, si allontanava dal predetto luogo. In Nardo' il 22 maggio 2009; Rilevato che, all'udienza odierna, dopo la costituzione delle parti, aperto il dibattimento, la difesa ha chiesto la pronuncia di una sentenza di assoluzione del Cordella ai sensi dell'art. 129 c.p.p., mentre il P.M. si e' opposto; Osserva quanto segue: dalla lettura del fascicolo del dibattimento emerge che il Cordella Massimiliano era gia' stato tratto a giudizio per il medesimo reato, nelle forme del giudizio direttissimo. Invero, tratto in arresto in data 23 maggio 2009, il P.M. chiedeva la convalida con la celebrazione del giudizio direttissimo con atto del 25 maggio 2009. L'udienza veniva celebrata dinanzi a questo stesso giudice in data 27 maggio 2009. Nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, il P.M. chiedeva, altresi', l'emissione della misura cautelare della custodia in carcere. Il difensore non si opponeva alla convalida, e, in ordine alla richiesta di misura cautelare, chiedeva l'applicazione degli arresti domiciliari. Questo stesso giudice, all'esito dell'udienza, non convalidava l'arresto, ritenendo che non vi fossero elementi di prova per potere configurare il contestato reato di evasione. Pertanto, disponeva l'immediata liberazione del Cordella, se non detenuto per altra causa, e disponeva la restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 558, comma 5 c.p.p. Cosi' riassunta la vicenda, deve rilevarsi che l'imputato, a seguito della disposta restituzione degli atti al P.M., e' stato nuovamente citato a giudizio, questa volta in via ordinaria, dinanzi a questo giudice per il medesimo reato. Il difensore, dopo le formalita' di apertura del dibattimento, ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito ai sensi dell'art. 129 c.p.p. perche' il fatto non sussiste, richiamando la decisione assunta da questo giudice in sede di udienza di convalida dell'arresto. Il P.M. si e' opposto ed ha chiesto la prosecuzione del giudizio. Cio' detto, investito della valutazione della richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., questo giudice non puo' esimersi dal sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 111, 2° comma, 117, 1° comma, Cost. nella parte in cui non prevede, quale causa di incompatibilita' del giudice a celebrare il giudizio ordinario dibattimentale, determinata da atti compiuti nel procedimento, l'ipotesi del giudice che, gia' investito in precedenza della richiesta di convalida dell'arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo in relazione allo stesso reato posto a carico dello stesso imputato, non abbia convalidato l'arresto dell'imputato per insussistenza del reato ed abbia disposto la restituzione degli atti al P.M. E' noto che la Corte costituzionale e' gia' stata investita piu' volte da questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio direttissimo il giudice che abbia convalidato l'arresto ed applicato la misura cautelare nei confronti dell'imputato, dichiarandole, a partire dalla nota sentenza 27-31 maggio 1996, n. 177, tutte non fondate o inammissibili. In tutti questi casi, pero', la Corte era partita da una semplice considerazione, e cioe' che la convalida dell'arresto implica una valutazione sulla riferibilita' del reato all'imputato, condotto in giudizio, ma e' attribuita alla cognizione del giudice competente per il merito, cui e' devoluta la convalida ed il contestuale giudizio, al quale accede ogni altro provvedimento cautelare. Il giudice del dibattimento, al quale e' presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia pregiudizialmente, con la convalida dell'arresto, sull'esistenza dei presupposti che gli consentono di procedere immediatamente al giudizio ed e' competente ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per la cognizione del merito. Riteneva, pertanto, la Consulta che non poteva configurarsi una menomazione dell'imparzialita' del giudice, atteso che adottava decisioni preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso. Tuttavia, il caso considerato dal giudice delle leggi e' quello relativo all'ipotesi classica del giudice del dibattimento che, convalidato l'arresto ed, al limite, applicata la misura cautelare, procede poi a celebrare il giudizio direttissimo, non anche la fattispecie verificatasi nel presente giudizio. Invero, nel caso di specie, questo giudice, investito gia' della richiesta di convalida dell'arresto, di applicazione di misura cautelare e di celebrazione del giudizio direttissimo, non aveva convalidato l'arresto del Cordella, ritenendo che non fosse sussistente il reato di evasione contestato, e non, aveva applicato, conseguenzialmente, alcuna misura cautelare, ma aveva disposto la restituzione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 558, comma 5, c.p.p., cosi' chiudendo la fase processuale. Orbene, a seguito dell'emissione dell'ordinario decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti del Cordella, questo giudice si e' visto investito di un nuovo giudizio a carico del prefato, benche' in ordine al medesimo reato, attraverso un nuovo esercizio da parte del P.M. in forma ordinaria dell'azione penale. Dunque, non ci troviamo piu' nella medesima fase processuale nell'ambito della quale era stata adottata la decisione «pregiudizievole», ma in una distinta fase processuale, in seno alla quale la decisione all'epoca assunta da questo giudice non assume alcuna rilevanza endoprocedimentale, nel senso che non risulta legata da alcun nesso processuale. Tuttavia, la decisione all'epoca assunta ha evidenti effetti pregiudicanti, influenti sull'imparzialita' del giudizio sul merito, poiche' essa comportava una decisione sulla sussistenza del reato per il quale era stato arrestato il Cordella Massimiliano, e, dunque, una valutazione in tutto simile a quella richiesta nella presente udienza dal difensore dell'imputato con l'istanza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Come e' noto, la terzieta' e l'imparzialita' del giudice costituiscono valori oggettivi, fondamentali per l'esercizio della giurisdizione e per garantire il «giusto processo» delineato dall'art. 111, comma 2, Cost. Ne consegue che, non essendo previsto dall'art. 34 c.p.p. il caso in oggetto, e, dunque, non sussistendo in capo a questo giudice alcun obbligo di astensione per incompatibilita' derivante da atti compiuti nel procedimento, lo scrivente potrebbe assumere decisioni in ordine alla richiesta di proscioglimento del prevenuto avanzata all'odierna udienza dal suo difensore. Ma il P.M. si e' opposto, sicche' e' palese e concreta la necessita' di salvaguardare l'oggettivo valore della terzieta' ed imparzialita' del giudice, ai fini di garantire il giusto processo previsto dalla legge, terzieta' ed imparzialita' che potrebbero essere concretamente frustrate dalla decisione assunta da questo giudice all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto del Cordella del 27 maggio 2009. Ne deriva di conseguenza la rilevanza e fondatezza della questione proposta in relazione all'art. 111, comma 2, Cost. D'altra parte, e' indubbia nel caso di specie l'affinita' della situazione in cui viene a trovarsi questo giudice con quella di un qualunque gip che fosse investito della convalida dell'arresto e dell'applicazione di una misura cautelare. Invero, se il gip rigettasse le richieste per insussistenza del fatto e successivamente si trovasse ad essere investito della celebrazione del giudizio dibattimentale nei confronti dello stesso imputato e per lo stesso reato, in base all'art. 34, comma 2-bis c.p.p. si dovrebbe astenere dalla trattazione del giudizio. Nel caso in esame, stante la restituzione degli atti al P.M. a seguito della non convalida dell'arresto e il nuovo esercizio dell'azione penale da parte dello stesso in forma ordinaria, questo giudice si trova in una situazione del tutto analoga al gip, e cioe' si trova investito del giudizio a carico del Cordella, dopo essersi gia' espresso sulla fondatezza dell'accusa rivolta nei suoi confronti in una diversa fase processuale. Sussiste, dunque, anche la violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui irragionevolmente viene distinta la situazione fattuale in esame da quella del gip considerata nell'art. 34, comma 2-bis c.p.p. Anche sotto questo profilo la questione di legittimita' costituzionale appare rilevante e non manifestamente infondata. Infine, occorre rilevare che il valore della terzieta' ed imparzialita' del giudice e' un valore tutelato anche a livello europeo. L'art. 6 della CEDU, infatti, garantisce il diritto di ogni persona ad essere giudicata da un Tribunale indipendente ed imparziale. Secondo la Corte EDU, l'imparzialita' deve essere valutata di volta in volta attraverso un procedimento soggettivo, cercando di determinare la convinzione ed il comportamento personali del giudice, e secondo un procedimento oggettivo, che porta a verificare che egli offra garanzie sufficienti per escludere in proposito ogni legittimo dubbio. In ordine a quest'ultimo aspetto, la Corte ha precisato che il procedimento oggettivo di valutazione consiste nel chiedersi se, indipendentemente dalla condotta del giudice, certi fatti verificabili permettono di chiamare in causa l'imparzialita' del giudice. In materia anche le apparenze possono assumere importanza. Ne va di mezzo, infatti, la fiducia che i tribunali di una societa' democratica devono ispirare ai giustiziabili (Corte EDU 22 aprile 2004, Cianetti c. Italia). Sotto questo profilo, e' stato ritenuto violare il precetto dall'art. 6, comma 1, CEDU il caso in cui il giudice, che doveva celebrare il processo nei confronti di un imputato, era intervenuto nella fase preliminare del processo riguardo all'applicazione di misure cautelari deliberando sull'esistenza di elementi gnoseologici a carico particolarmente significativi e quindi manifestando la sua convinzione sulla colpevolezza dell'accusato (Corte EDU 24 maggio 1989, Hauschildt c. Danimarca e la gia' citata Corte EDU 22 aprile 2004, Cianetti c. Italia). Come e' noto, la violazione della CEDU da parte della normativa interna puo' essere sindacata dalla Corte costituzionale sotto il profilo del disposto dell'art. 117 Cost., sempre se non sia possibile un'interpretazione «convenzionalmente» conforme delle norme interne (Corte costituzionale sentenze nn. 348-349/2007; n. 317/2009; n. 93/2010; n. 80/2011). Invero, la norma CEDU costituisce parametro interposto rispetto al disposto dell'art. 117, comma 1, Cost., in base al quale valutare la conformita' costituzionale della norma interna. Cio' detto, nel caso di specie, non e' possibile fornire un'interpretazione «convenzionalmente» orientata dell'art. 34 Cost. tenuto conto che si tratta di una norma eccezionale, non suscettibile di interpretazioni che ne dilatano il senso letterale. D'altra parte, per come sopra argomentato, la possibilita' di consentire al giudice dibattimentale di pronunciarsi sulla colpevolezza dell'imputato, dopo essersi espresso in un'altra fase processuale in ordine alla fondatezza dell'accusa rivolta nei suoi confronti, e precisamente all'esito del giudizio di convalida dell'arresto preordinato alla celebrazione di un giudizio direttissimo, mai celebratosi proprio per effetto della pronuncia di non convalida dell'arresto, costituisce una manifesta violazione del principio oggettivo di imparzialita' come desumibile dall'art. 6, comma 1 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ne deriva di conseguenza la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata anche sotto questo parametro costituzionale.
P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953 solleva di ufficio questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost., dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede, quale causa di incompatibilita' del giudice a celebrare il giudizio ordinario dibattimentale, determinata da atti compiuti nel procedimento, l'ipotesi del giudice che, gia' investito in precedenza della richiesta di convalida dell'arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo in relazione allo stesso reato posto a carico dello stesso imputato, non abbia convalidato l'arresto dell'imputato per insussistenza del reato ed abbia disposto la restituzione degli atti al P.M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata al sig. Presidente della Camera dei deputati ed al sig. Presidente del Senato. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Nardo', addi' 23 maggio 2011 Il giudice: Biondi