N. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2011

Ordinanza del 23 maggio 2011 emessa dal Giudice di  pace  di  Firenze
nel procedimento civile promosso da Cimmino Luigi  contro  comune  di
Firenze. 
 
Circolazione stradale -  Classificazione  delle  strade  -  Norme  di
  competenza del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  -
  Prevista  emanazione  in  base  alle  caratteristiche  costruttive,
  tecniche "e" funzionali,  anziche'  in  base  alle  caratteristiche
  costruttive, tecniche "o" funzionali, stabilite per ciascuna classe
  di strada - Conseguente  impossibilita',  sulle  strade  aventi  le
  caratteristiche funzionali ma non i particolari  strutturali  delle
  "strade urbane di scorrimento", di utilizzare strumenti  automatici
  non presidiati per la rilevazione  a  distanza  della  velocita'  -
  Ingiustificata differenziazione  tra  strade  dotate  di  identiche
  caratteristiche funzionali - Incidenza sul buon andamento  e  sulla
  imparzialita' dell'attivita' amministrativa sanzionatoria. 
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285),
  art. 13, comma 4. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97, primo comma. 
Circolazione   stradale   -   Classificazione    delle    strade    -
  Declassificazione da parte degli enti proprietari delle  strade  di
  loro competenza - Prevista effettuazione  quando  vengono  meno  le
  caratteristiche costruttive, tecniche "e" funzionali,  anziche'  le
  caratteristiche costruttive, tecniche "o" funzionali, stabilite per
  ciascuna classe di strada - Conseguente impossibilita', ove vengano
  meno  solo  i  particolari  strutturali  delle  "strade  urbane  di
  scorrimento", di utilizzare strumenti automatici non presidiati per
  la  rilevazione  a  distanza  della  velocita'   -   Ingiustificata
  differenziazione tra strade  dotate  di  identiche  caratteristiche
  funzionali - Incidenza sul buon  andamento  e  sulla  imparzialita'
  dell'attivita' amministrativa sanzionatoria. 
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285),
  art. 13, comma 5. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97, primo comma. 
Circolazione stradale - Dispositivi o mezzi tecnici di controllo  del
  traffico finalizzati al rilevamento a distanza  della  velocita'  -
  Possibilita' di utilizzazione o installazione sulle  strade  (o  su
  singoli tratti delle strade)  aventi  le  caratteristiche  soltanto
  funzionali delle "strade urbane di scorrimento" - Omessa previsione
  - Ingiustificata differenziazione tra strade  dotate  di  identiche
  caratteristiche funzionali - Incidenza sul buon andamento  e  sulla
  imparzialita' dell'attivita' amministrativa sanzionatoria. 
- Decreto-legge   20   giugno   2002,   n.   121,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, art. 4, comma 1,
  secondo periodo. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97, primo comma. 
(GU n.43 del 12-10-2011 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Esaminati gli atti  del  giudizio  promosso  ai  sensi  dell'art.
204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della  strada)
dal ricorrente Cimmino Luigi in opposizione a n. 14 verbali,  redatti
dalla Polizia Municipale  del  Comune  di  Firenze  e  notificati  al
Cimmino ai sensi dell'art. 201 del codice  della  strada,  aventi  ad
oggetto l'accertamento e la contestazione, nei confronti dello stesso
Cimmino,  ai  sensi  dell'art.  196  del  codice  della  strada,   di
altrettante condotte di superamento del limite di velocita', poste in
essere in violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada,
dal conducente di autoveicolo di proprieta'  del  Cimmino  nel  Viale
Etruria,  rilevate  a  mezzo  di  postazione   fissa   di   controllo
elettronico della velocita' dei veicoli, in  funzione  con  modalita'
automatica, senza la presenza in loco di agenti di polizia stradale; 
    Sciolta la riserva formulata all'udienza del 6 aprile 2011; 
    Rilevato  che  il  ricorrente  ha  dedotto,   quale   motivo   di
illegittimita' dei provvedimenti impugnati, l'impiego della  suddetta
postazione in violazione dell'art. 4, comma 1,  del  D.L.  20  giugno
2002 n. 121,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge  1°agosto
2002, n. 168 (recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
nella circolazione stradale), in quanto effettuato su  strada  urbana
non avente le caratteristiche di strada urbana di scorrimento; 
    Tutto cio' rilevato, ritiene di  dover  pronunciare  la  seguente
ordinanza ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 , 
    L'art. 4, comma  1,  del  citato  D.L.  121/02,  convertito,  con
modificazioni, nella citata L. 168/02, dopo avere previsto, al  primo
periodo, la facolta' degli organi di polizia stradale di cui all'art.
12, comma 1, del codice della strada, secondo  le  direttive  fornite
dal  Ministero  dell'Interno  di  concerto  con  il  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di utilizzare  od  installare,  sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui  all'art.  2,
commi 2, lettere A e B, del codice della strada, dispositivi o  mezzi
tecnici di  controllo  del  traffico  finalizzati  al  rilevamento  a
distanza delle violazioni delle norme di comportamento  di  cui  agli
artt. 142, 148 e 176 dello stesso codice della strada, stabilisce, al
secondo periodo, che i predetti dispositivi o mezzi  tecnici  possono
essere altresi' utilizzati od  installati  sulle  strade  extraurbane
secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di  cui  all'art.  2,
comma 2, lettere C e D, del codice della strada,  ovvero  su  singoli
tratti di esse, individuati con apposito decreto emesso dal  Prefetto
territorialmente  competente,  previa  valutazione   del   tasso   di
incidentalita' e delle condizioni strutturali,  plano-altimetriche  e
di traffico per le quali non e' possibile fermare  un  veicolo  senza
arrecare  pregiudizio  alla  sicurezza   della   circolazione,   alla
fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e  dei
soggetti controllati. . 
    Ai sensi dell'art. 201, commi 1-bis e  1-ter,  del  codice  della
strada, inseriti dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del  D.L.  27
giugno 2003 n. 151, modificato dalla legge di  conversione  1  agosto
2003 n. 214  (recante  modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada), e successivamente modificati dall'art. 36, comma 1,  lettera
e), della L. 29.7.2010 n. 120 (recante  disposizioni  in  materia  di
sicurezza stradale), in caso di utilizzo dei suddetti  dispositivi  o
mezzi tecnici, non solo  non  vi  e'  l'obbligo  d911a  contestazione
immediata delle infrazioni rilevate,  ma  la  stessa  presenza  degli
organi di  polizia  stradale  sui  luoghi  delle  infrazioni  non  e'
necessaria, qualora i suddetti  dispositivi  o  mezzi  tecnici  siano
omologati od approvati per il  funzionamento  in  modo  completamente
automatico. 
    Le caratteristiche strutturali delle tipologie  di  strade  sulle
quali tali dispositivi o mezzi etnici possono  essere  installati  od
utilizzati sono enucleate dal comma 3 dell'art. 2  del  codice  della
strada; esse sono denominate «Minime», per cui la  mancanza,  su  una
determinata strada o tratto di essa, anche di una sola di esse non ne
consente la classificazione secondo la tipologia corrispondente. 
    In particolare, per cio' che interessa con riferimento al  therna
decidendum oggetto del presente giudizio a quo, l'art.  2,  comma  3,
lettera D, del  codice  della  strada  definisce  "strada  urbana  di
scorrimento" la strada  a  carreggiate  indipendenti  o  separate  da
spartitraffico,  ciascuna  con  almeno  due  corsie  di   marcia   ed
un'eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata
a  destra  e  marciapiedi,  con   eventuali   intersezioni   a   raso
semaforizzate, e con apposite aree  o  fasce  laterali  esterne  alla
carreggiata per la sosta dei  veicoli,  entrambe  con  immissioni  ed
uscite concentrate. 
    Secondo il sistema delineato dall'art.  117  della  Costituzione,
come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18.10.2001  n.
3, la classificazione delle strade puo' formare oggetto  di  potesta'
legislativa concorrente di Stato e Regioni ai sensi del comma  3  del
suddetto articolo, ovvero di potesta' legislativa regionale ai  sensi
del successivo comma 4, a seconda che essa  venga  considerata  parte
integrante  della  materia  "governo  del  territorio"  (come  questo
giudice propende a ritenere)  ovvero  materia  amministrativa  a  se'
stante  (comunque  non  certo  tra  quelle  riservate  alla  potesta'
legislativa esclusiva dello Stato). 
    Nell'uno e nell'altro caso, l'ente locale (Provincia  o  Comune),
proprietario della strada da classificare, non puo' classificare come
strada urbana di scorrimento una strada nella quale manchi anche  una
soltanto delle caratteristiche delineate dalla norma di legge statale
o regionale: non puo' farlo  nell'esercizio  della  propria  potesta'
statutaria (neppure dopo l'entrata in vigore  della  L.  5.6.2003  n.
131, che non ha attribuito agli enti locali il  potere  di  derogare,
con una norma statutaria, alle norme di legge ordinaria) e  non  puo'
farlo,   a   fortiori,   nell'esercizio   della   propria    potesta'
regolamentare in materia ex art. 118 Cost. 
    A conferma di cio', l'art. 13,  comma  5,  secondo  periodo,  del
codice della strada fa obbligo agli enti  proprietari  di  provvedere
alla declassificazione delle strade di  loro  competenza  qualora  le
stesse non possiedano piu' le caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionati di cui all'art. 2, comma 2,  e  l'art.  2,  comma  8,  del
regolamento di esecuzione del codice  della  strada  stabilisce  che,
nelle more degli adempimenti di cui all'art. 13, comma 5, del codice,
le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione,  connesse
alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui  all'art.
2, comma 2, dello stesso codice, si applicano alle  strade  esistenti
che  hanno  caratteristiche  corrispondenti  a   quelle   individuate
dall'art. 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada. 
    Piu' in generale, con riferimento all'individuazione dei soggetti
istituzionali  competenti  a  decidere  sulla  classificazione  delle
strade,  il  sistema  normativa  delineato  dal  combinato   disposto
dell'art. 13 del codice della strada e dell'art. 2 del regolamento di
esecuzione del codice della strada prevede:  a)  una  competenza  del
Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle  Infrastrutture  e
dei Trasporti) per l'emanazione delle "norme" per la  classificazione
delle strade esistenti  in  base  alle  caratteristiche  costruttive,
tecniche e funzionali di cui all'art. 2, comma 2,  del  codice  della
strada (art. 13, comma  4,  del  codice)  e  per  la  classificazione
"amministrativa"  •  delle  strade  statali  esistenti  e  di-  nuova
costruzione (art. 2, comma 8, del codice, ed art. 2, commi 1, 2 e  3,
del regolamento); b) una  competenza  degli  enti  proprietari  delle
strade per  la  classificazione  della  loro  "rete»  entro  un  anno
dall'emanazione delle norme ministeriali di cui sopra, nonche' per la
declassificazione delle strade di loro competenza, qualora le  stesse
non posseggano piu' le caratteristiche tecniche e funzionali  di  cui
all'art. 2, comma 2, del codice (art. 13, comma 5, del  codice),  con
applicazione, nelle more dei suddetti adempimenti, delle disposizioni
relative   alla   sicurezza   della   circolazione   connesse    alla
classificazione tecnico-funzionale delle strade di  cui  all'art.  2,
comma 2, del codice  alle  strade  esistenti  aventi  caratteristiche
corrispondenti a quelle individuate dall'art. 2, comma 3, del  codice
(art. 2, comma 8, del regolamento di esecuzione); c)  una  competenza
delle   Regioni   ("organi   regionali")   per   la   classificazione
"amministrativi," delle strade  regionali,  provinciali  e  comunali,
esistenti e di nuova costruzione  (art.  2,  commi  4,  5  e  6,  del
regolamento di esecuzione), con  efficacia  dall'inizio  del  secondo
mese successivo a quello di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Regionale (art.  2,  comma  7,  del
regolamento). 
    La classificazione  "amministrativa",  cui  fanno  riferimento  i
commi da l a 7 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione  del  codice
della strada,  e'  costituita  esclusivamente  dalla  classificazione
delle strade come statali, regionali, provinciali o comunali ai sensi
dell'art. 2, commi 5,  6  e  7,  del  codice:  pertanto,  il  sistema
normativo delineato in subiecta materia dal codice della strada e dal
relativo  regolamento  di  esecuzione  non  prevede  alcuna  potesta'
legislativa regionale per la classificazione delle strade secondo  le
caratteristiche  di  cui  all'art.  2,  commi  2  e  3,  del  codice,
limitandosi  a  prevedere  una  potesta'   meramente   regolamentare,
ripartita tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art.
13, comma 4 del codice  della  strada)  e  gli  enti,  anche  locali,
proprietari delle strade da classificare o declassificare  (art.  13,
comma 5, del codice della strada; art. 2, comma 8, del regolamento di
esecuzione del codice della strada). 
    La classificazione e  declassificazione  in  parola  deve  essere
effettuata in base  alle  caratteristiche  "costruttive,  tecniche  e
funzionali" (art. 13, commi 4 e 5, del  codice  della  strada)  e  le
disposizioni relative alla sicurezza della circolazione (tra le quali
possono indubbiamente ricomprendersi i decreti prefettizi, emessi  ai
sensi dell'art. 4, comma 2, del  D.L.  121/02,  convertito  nella  L.
168/02, che autorizzano l'installazione e  l'utilizzo  di  postazioni
fisse di controllo elettronico della velocita' dei veicoli, omologati
od approvati per il funzionamento con modalita' automatica, senza  la
necessaria  presenza  di  agenti  di  polizia),   connesse   -   alla
classificazione "tecnico-funzionale" delle strade di cui all'art.  2,
comma 2 del codice della strada, si applicano alle  strade  esistenti
che hanno le caratteristiche corrispondenti a quelle individuate, per
ciascuna classe di strada, dall'art. 2, comma  3,  del  codice  della
strada (art. 2, comma 8, del regolamento  di  esecuzione  del  codice
della strada). L'utilizzo, all'art. 13, commi 4 e 5, del codice della
strada, della congiunzione "e" (anziche' della  congiuntone  "o"),  e
l'utilizzo, all'art. 2, comma 8,  del  regolamento,  dell'espressione
"tecnico-funzionali", senza alcuna congiunzione, non  consente  altra
interpretazione se non nel senso che, al  fine  di  classificare  una
strada urbana come "strada urbana di scorrimento" e di applicarvi  le
disposizioni in materia di sicurezza stradale connesse con le  strade
di tale natura, non e' sufficiente che la strada in  questione  abbia
caratteristiche "funzionali" di scorrimento (caratteristiche che,  in
una citta' come Firenze, ben possono rinvenirsi,  ad  esempio,  negli
stessi viali di circonvallazione, che assicurano i collegamenti tra i
diversi  quartieri  della  citta'  e  che  svolgono   un   ruolo   di
distribuzione dei principali flussi di traffico in ingresso ed uscita
per il tramite delle altre componenti della rete urbana, e tanto piu'
in una  strada  come  il  Viale  Etruria,  caratterizzata  da  flussi
veicolari giornalieri di  entita'  assai  rilevante  e  che  assicura
collegamenti tanto con altri quartieri in direzione  ingresso  citta'
quanto con alcuni comuni limitrofi in direzione uscita dalla  citta',
confluendo con un'importante strada extraurbana principale di  grande
comunicazione),  ma  occorre  altresi'  che  essa  abbia   tutte   le
caratteristiche   «tecniche»   e   «costruttive»   (in   una   parola
«strutturali») delineate dall'art. 2, comma 3, lett.  D,  del  codice
della strada (alcune delle quali, viceversa, nei viali fiorentini  di
circonvallazione, e nello stesso Viale Etruria, sicuramente  mancano,
come la banchina pavimentata a destra o  le  apposite  aree  o  fasce
laterali esterne alla  carreggiata  per  la  sosta  dei  veicoli  con
immissioni ed uscite concentrate). 
    Ritiene questo giudice che le suddette,  disposizioni  normative,
nonche' l'art. 4, primo comma, del D.L. 121/02  convertito  nella  L.
168/02 (che, nell'indicare le  strade,  diverse  dalle  autostrade  e
dalle  strade  extraurbane  principali,  sulle  quali  Prefetto  puo'
autorizzare  l'installazione  ed  utilizzo  di  postazioni  fisse  di
controllo  elettronici,  del  traffico,  rinvia  sic  et  simpliciter
all'art. 2, comma 2, lettere C e  D  del  codice  della  strada),  si
pongano in contrasto con gli «articoli 3, comma 1,  e  97,  comma  1,
Cost.,  in  quanto,  in  presenza  di   fattispecie   sostanzialmente
identiche "di scorrimento veloce di flussi  veicolari  su  strade  di
collegamento tra quartieri della citta' e/o tra il centro urbano e le
zone limitrofe, in  presenza  di  un  grado  elevato  di  rischio  di
incidenti stradali a causa della forte velocita' e di tutti gli altri
elementi indicati dal comma 2 dell'art. 4 del D.L. 121/02,  impongono
agli organi di polizia stradale di cui  all'art.  12,  comma  1,  del
codice  delle  strada,  soltanto  a  causa  della  mancanza   di   un
particolare strutturale che non incide sulla presenza della  suddetta
fattispecie  (ad  esempio,  una  banchina  pavimentata  a  destra  od
apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata per la  sosta
dei  veicoli),  una  modalita'  piu'  gravosa  di   accertamento   di
determinate infrazioni al codice della strada, perche' con  l'obbligo
della  presenza  in  loco  a  presidio  dell'apparecchio  utilizzato,
ancorche' esso sia in  grado  di  funzionare  in  modo  completamente
automatico,   arrecando   pregiudizio    al    buon    andamento    e
all'imparzialita' dell'attivita' amministrativa  sanzionatoria  e  di
polizia locale in  generale,  giacche'  i  comandanti  dei  corpi  di
polizia municipale interessati (a cominciare da  quelli  dei  piccoli
comuni, ma anche quelli dei comuni metropolitani, dotati di  maggiori
risorse umane ma che,  al  contempo,  devono  gestire  e  coprire  un
territorio assai piu' ampio) si trovano esposti al  notevole  rischio
di dover optare per la rinuncia al perseguimento di condotte di guida
pericolose per l'incolumita' e  la  sicurezza  pubblica  al  fine  di
garantire altri servizi parimenti essenziali per la  collettivita'  e
per la stessa sicurezza ed  incolumita'  degli  utenti  della  strada
(quali, ad esempio, l'intervento sul luogo di un sinistro con  feriti
per  i   rilievi   del   caso,   ovvero   i   controlli   finalizzati
all'accertamento  dell'eventuale  stato  di  ebbrezza  alcolica   dei
conducenti), e giacche', conseguentemente, a fronte di piu'  condotte
di guida aventi la stessa pericolosita'  sociale,  alcuni  conducenti
vengono sanzionati ed altri no, a seconda della presenza o meno di un
particolare strutturale della strada che e' teatro dell'infrazione. 
    Ritenuta  pertanto,  per  i  motivi  suddetti,   l'illegittimita'
costituzionale, in relazione agli artt. 3, comma 1, e  97,  comma  1,
Cost., delle seguenti disposizioni di legge: a) dell'art.  13,  comma
4, del d.lgs. 30 aprile 1992 n.  285  (nuovo  codice  della  strada),
nella parte in cui prevede che le norme di competenza  del  Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti  per  la  classificazione  delle
strade  devono  essere   emanate   in   base   alle   caratteristiche
costruttive, tecniche "e" funzionali di  cui  all'art.  2,  comma  2,
anziche' in  base  alle  caratteristiche  costruttive,  tecniche  "o"
funzionali di cui all'art. 2, comma 2;  b)  dell'art.  13,  comma  5,
dello stesso codice della strada, nella parte in cui prevede  che  la
declassificazione, da parte degli enti proprietari, delle  strade  di
loro competenza  venga  effettuata  quando  le  suddette  strade  non
possiedono  piu'  le  caratteristiche   costruttive,   tecniche   "e"
funzionali di cui all'art. 2, comma 2, anziche'  quando  le  suddette
strade non possiedono piu' le caratteristiche  costruttive,  tecniche
"o" funzionali di cui all'art. 2, comma 2; e) dell'art. 4,  comma  1,
secondo  periodo,  del  D.L.  20.6.2002  n.  121,   convertito,   con
modificazioni, nella L. 1.8.2002 n.  168  (disposizioni  urgenti  per
garantire la sicurezza nella circolazione. stradale"), nella parte in
cui non prevede che i dispositivi o mezzi tecnici  di  controllo  del
traffico di cui al periodo precedente  possano  essere  utilizzati  o
installati sulle strade, ovvero su singoli tratti di esse, aventi  le
caratteristiche  anche  soltanto  funzionali  delle  strade  di   cui
all'art. 2, comma 2, lettere C e D, del codice della strada; 
    Ritenuto  che  la  decisione  sulla  questione  di   legittimita'
costituzionale sopra -prospettata, pur  non  essendo  necessariamente
incidente sull'esito del presente giudizio a quo, incide  sicuramente
sul modo di definirlo, ovverosia sulle norme da applicare; 
    Visto l'art. 23 legge n. 87/53, nonche' l'art. 295 c.p.c. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
affinche' decida sulla questione sopra sollevata; 
    Manda alla cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
alle parti in causa, nonche' per le altre notifiche  e  comunicazioni
di rito; 
    Dispone  la  sospensione  del   presente   giudizio   sino   alla
definizione  del  giudizio  di  legittimita'   costituzionale   cosi'
promosso. 
        Firenze, addi' 17 maggio 2011 
 
                         Il Giudice di pace