N. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 maggio 2011
Ordinanza del 23 maggio 2011 emessa dal Giudice di pace di Firenze nel procedimento civile promosso da Cimmino Luigi contro comune di Firenze. Circolazione stradale - Classificazione delle strade - Norme di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Prevista emanazione in base alle caratteristiche costruttive, tecniche "e" funzionali, anziche' in base alle caratteristiche costruttive, tecniche "o" funzionali, stabilite per ciascuna classe di strada - Conseguente impossibilita', sulle strade aventi le caratteristiche funzionali ma non i particolari strutturali delle "strade urbane di scorrimento", di utilizzare strumenti automatici non presidiati per la rilevazione a distanza della velocita' - Ingiustificata differenziazione tra strade dotate di identiche caratteristiche funzionali - Incidenza sul buon andamento e sulla imparzialita' dell'attivita' amministrativa sanzionatoria. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 13, comma 4. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97, primo comma. Circolazione stradale - Classificazione delle strade - Declassificazione da parte degli enti proprietari delle strade di loro competenza - Prevista effettuazione quando vengono meno le caratteristiche costruttive, tecniche "e" funzionali, anziche' le caratteristiche costruttive, tecniche "o" funzionali, stabilite per ciascuna classe di strada - Conseguente impossibilita', ove vengano meno solo i particolari strutturali delle "strade urbane di scorrimento", di utilizzare strumenti automatici non presidiati per la rilevazione a distanza della velocita' - Ingiustificata differenziazione tra strade dotate di identiche caratteristiche funzionali - Incidenza sul buon andamento e sulla imparzialita' dell'attivita' amministrativa sanzionatoria. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 13, comma 5. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97, primo comma. Circolazione stradale - Dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza della velocita' - Possibilita' di utilizzazione o installazione sulle strade (o su singoli tratti delle strade) aventi le caratteristiche soltanto funzionali delle "strade urbane di scorrimento" - Omessa previsione - Ingiustificata differenziazione tra strade dotate di identiche caratteristiche funzionali - Incidenza sul buon andamento e sulla imparzialita' dell'attivita' amministrativa sanzionatoria. - Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, art. 4, comma 1, secondo periodo. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 97, primo comma.(GU n.43 del 12-10-2011 )
IL GIUDICE DI PACE Esaminati gli atti del giudizio promosso ai sensi dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) dal ricorrente Cimmino Luigi in opposizione a n. 14 verbali, redatti dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze e notificati al Cimmino ai sensi dell'art. 201 del codice della strada, aventi ad oggetto l'accertamento e la contestazione, nei confronti dello stesso Cimmino, ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, di altrettante condotte di superamento del limite di velocita', poste in essere in violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada, dal conducente di autoveicolo di proprieta' del Cimmino nel Viale Etruria, rilevate a mezzo di postazione fissa di controllo elettronico della velocita' dei veicoli, in funzione con modalita' automatica, senza la presenza in loco di agenti di polizia stradale; Sciolta la riserva formulata all'udienza del 6 aprile 2011; Rilevato che il ricorrente ha dedotto, quale motivo di illegittimita' dei provvedimenti impugnati, l'impiego della suddetta postazione in violazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1°agosto 2002, n. 168 (recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), in quanto effettuato su strada urbana non avente le caratteristiche di strada urbana di scorrimento; Tutto cio' rilevato, ritiene di dover pronunciare la seguente ordinanza ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 , L'art. 4, comma 1, del citato D.L. 121/02, convertito, con modificazioni, nella citata L. 168/02, dopo avere previsto, al primo periodo, la facolta' degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di utilizzare od installare, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, commi 2, lettere A e B, del codice della strada, dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 dello stesso codice della strada, stabilisce, al secondo periodo, che i predetti dispositivi o mezzi tecnici possono essere altresi' utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D, del codice della strada, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto emesso dal Prefetto territorialmente competente, previa valutazione del tasso di incidentalita' e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile fermare un veicolo senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. . Ai sensi dell'art. 201, commi 1-bis e 1-ter, del codice della strada, inseriti dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 27 giugno 2003 n. 151, modificato dalla legge di conversione 1 agosto 2003 n. 214 (recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), e successivamente modificati dall'art. 36, comma 1, lettera e), della L. 29.7.2010 n. 120 (recante disposizioni in materia di sicurezza stradale), in caso di utilizzo dei suddetti dispositivi o mezzi tecnici, non solo non vi e' l'obbligo d911a contestazione immediata delle infrazioni rilevate, ma la stessa presenza degli organi di polizia stradale sui luoghi delle infrazioni non e' necessaria, qualora i suddetti dispositivi o mezzi tecnici siano omologati od approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Le caratteristiche strutturali delle tipologie di strade sulle quali tali dispositivi o mezzi etnici possono essere installati od utilizzati sono enucleate dal comma 3 dell'art. 2 del codice della strada; esse sono denominate «Minime», per cui la mancanza, su una determinata strada o tratto di essa, anche di una sola di esse non ne consente la classificazione secondo la tipologia corrispondente. In particolare, per cio' che interessa con riferimento al therna decidendum oggetto del presente giudizio a quo, l'art. 2, comma 3, lettera D, del codice della strada definisce "strada urbana di scorrimento" la strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed un'eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con eventuali intersezioni a raso semaforizzate, e con apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata per la sosta dei veicoli, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. Secondo il sistema delineato dall'art. 117 della Costituzione, come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, la classificazione delle strade puo' formare oggetto di potesta' legislativa concorrente di Stato e Regioni ai sensi del comma 3 del suddetto articolo, ovvero di potesta' legislativa regionale ai sensi del successivo comma 4, a seconda che essa venga considerata parte integrante della materia "governo del territorio" (come questo giudice propende a ritenere) ovvero materia amministrativa a se' stante (comunque non certo tra quelle riservate alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato). Nell'uno e nell'altro caso, l'ente locale (Provincia o Comune), proprietario della strada da classificare, non puo' classificare come strada urbana di scorrimento una strada nella quale manchi anche una soltanto delle caratteristiche delineate dalla norma di legge statale o regionale: non puo' farlo nell'esercizio della propria potesta' statutaria (neppure dopo l'entrata in vigore della L. 5.6.2003 n. 131, che non ha attribuito agli enti locali il potere di derogare, con una norma statutaria, alle norme di legge ordinaria) e non puo' farlo, a fortiori, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare in materia ex art. 118 Cost. A conferma di cio', l'art. 13, comma 5, secondo periodo, del codice della strada fa obbligo agli enti proprietari di provvedere alla declassificazione delle strade di loro competenza qualora le stesse non possiedano piu' le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionati di cui all'art. 2, comma 2, e l'art. 2, comma 8, del regolamento di esecuzione del codice della strada stabilisce che, nelle more degli adempimenti di cui all'art. 13, comma 5, del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione, connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'art. 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada. Piu' in generale, con riferimento all'individuazione dei soggetti istituzionali competenti a decidere sulla classificazione delle strade, il sistema normativa delineato dal combinato disposto dell'art. 13 del codice della strada e dell'art. 2 del regolamento di esecuzione del codice della strada prevede: a) una competenza del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per l'emanazione delle "norme" per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'art. 2, comma 2, del codice della strada (art. 13, comma 4, del codice) e per la classificazione "amministrativa" • delle strade statali esistenti e di- nuova costruzione (art. 2, comma 8, del codice, ed art. 2, commi 1, 2 e 3, del regolamento); b) una competenza degli enti proprietari delle strade per la classificazione della loro "rete» entro un anno dall'emanazione delle norme ministeriali di cui sopra, nonche' per la declassificazione delle strade di loro competenza, qualora le stesse non posseggano piu' le caratteristiche tecniche e funzionali di cui all'art. 2, comma 2, del codice (art. 13, comma 5, del codice), con applicazione, nelle more dei suddetti adempimenti, delle disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all'art. 2, comma 2, del codice alle strade esistenti aventi caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'art. 2, comma 3, del codice (art. 2, comma 8, del regolamento di esecuzione); c) una competenza delle Regioni ("organi regionali") per la classificazione "amministrativi," delle strade regionali, provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione (art. 2, commi 4, 5 e 6, del regolamento di esecuzione), con efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Regionale (art. 2, comma 7, del regolamento). La classificazione "amministrativa", cui fanno riferimento i commi da l a 7 dell'art. 2 del regolamento di esecuzione del codice della strada, e' costituita esclusivamente dalla classificazione delle strade come statali, regionali, provinciali o comunali ai sensi dell'art. 2, commi 5, 6 e 7, del codice: pertanto, il sistema normativo delineato in subiecta materia dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione non prevede alcuna potesta' legislativa regionale per la classificazione delle strade secondo le caratteristiche di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del codice, limitandosi a prevedere una potesta' meramente regolamentare, ripartita tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 13, comma 4 del codice della strada) e gli enti, anche locali, proprietari delle strade da classificare o declassificare (art. 13, comma 5, del codice della strada; art. 2, comma 8, del regolamento di esecuzione del codice della strada). La classificazione e declassificazione in parola deve essere effettuata in base alle caratteristiche "costruttive, tecniche e funzionali" (art. 13, commi 4 e 5, del codice della strada) e le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione (tra le quali possono indubbiamente ricomprendersi i decreti prefettizi, emessi ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 121/02, convertito nella L. 168/02, che autorizzano l'installazione e l'utilizzo di postazioni fisse di controllo elettronico della velocita' dei veicoli, omologati od approvati per il funzionamento con modalita' automatica, senza la necessaria presenza di agenti di polizia), connesse - alla classificazione "tecnico-funzionale" delle strade di cui all'art. 2, comma 2 del codice della strada, si applicano alle strade esistenti che hanno le caratteristiche corrispondenti a quelle individuate, per ciascuna classe di strada, dall'art. 2, comma 3, del codice della strada (art. 2, comma 8, del regolamento di esecuzione del codice della strada). L'utilizzo, all'art. 13, commi 4 e 5, del codice della strada, della congiunzione "e" (anziche' della congiuntone "o"), e l'utilizzo, all'art. 2, comma 8, del regolamento, dell'espressione "tecnico-funzionali", senza alcuna congiunzione, non consente altra interpretazione se non nel senso che, al fine di classificare una strada urbana come "strada urbana di scorrimento" e di applicarvi le disposizioni in materia di sicurezza stradale connesse con le strade di tale natura, non e' sufficiente che la strada in questione abbia caratteristiche "funzionali" di scorrimento (caratteristiche che, in una citta' come Firenze, ben possono rinvenirsi, ad esempio, negli stessi viali di circonvallazione, che assicurano i collegamenti tra i diversi quartieri della citta' e che svolgono un ruolo di distribuzione dei principali flussi di traffico in ingresso ed uscita per il tramite delle altre componenti della rete urbana, e tanto piu' in una strada come il Viale Etruria, caratterizzata da flussi veicolari giornalieri di entita' assai rilevante e che assicura collegamenti tanto con altri quartieri in direzione ingresso citta' quanto con alcuni comuni limitrofi in direzione uscita dalla citta', confluendo con un'importante strada extraurbana principale di grande comunicazione), ma occorre altresi' che essa abbia tutte le caratteristiche «tecniche» e «costruttive» (in una parola «strutturali») delineate dall'art. 2, comma 3, lett. D, del codice della strada (alcune delle quali, viceversa, nei viali fiorentini di circonvallazione, e nello stesso Viale Etruria, sicuramente mancano, come la banchina pavimentata a destra o le apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata per la sosta dei veicoli con immissioni ed uscite concentrate). Ritiene questo giudice che le suddette, disposizioni normative, nonche' l'art. 4, primo comma, del D.L. 121/02 convertito nella L. 168/02 (che, nell'indicare le strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, sulle quali Prefetto puo' autorizzare l'installazione ed utilizzo di postazioni fisse di controllo elettronici, del traffico, rinvia sic et simpliciter all'art. 2, comma 2, lettere C e D del codice della strada), si pongano in contrasto con gli «articoli 3, comma 1, e 97, comma 1, Cost., in quanto, in presenza di fattispecie sostanzialmente identiche "di scorrimento veloce di flussi veicolari su strade di collegamento tra quartieri della citta' e/o tra il centro urbano e le zone limitrofe, in presenza di un grado elevato di rischio di incidenti stradali a causa della forte velocita' e di tutti gli altri elementi indicati dal comma 2 dell'art. 4 del D.L. 121/02, impongono agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del codice delle strada, soltanto a causa della mancanza di un particolare strutturale che non incide sulla presenza della suddetta fattispecie (ad esempio, una banchina pavimentata a destra od apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata per la sosta dei veicoli), una modalita' piu' gravosa di accertamento di determinate infrazioni al codice della strada, perche' con l'obbligo della presenza in loco a presidio dell'apparecchio utilizzato, ancorche' esso sia in grado di funzionare in modo completamente automatico, arrecando pregiudizio al buon andamento e all'imparzialita' dell'attivita' amministrativa sanzionatoria e di polizia locale in generale, giacche' i comandanti dei corpi di polizia municipale interessati (a cominciare da quelli dei piccoli comuni, ma anche quelli dei comuni metropolitani, dotati di maggiori risorse umane ma che, al contempo, devono gestire e coprire un territorio assai piu' ampio) si trovano esposti al notevole rischio di dover optare per la rinuncia al perseguimento di condotte di guida pericolose per l'incolumita' e la sicurezza pubblica al fine di garantire altri servizi parimenti essenziali per la collettivita' e per la stessa sicurezza ed incolumita' degli utenti della strada (quali, ad esempio, l'intervento sul luogo di un sinistro con feriti per i rilievi del caso, ovvero i controlli finalizzati all'accertamento dell'eventuale stato di ebbrezza alcolica dei conducenti), e giacche', conseguentemente, a fronte di piu' condotte di guida aventi la stessa pericolosita' sociale, alcuni conducenti vengono sanzionati ed altri no, a seconda della presenza o meno di un particolare strutturale della strada che e' teatro dell'infrazione. Ritenuta pertanto, per i motivi suddetti, l'illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, comma 1, e 97, comma 1, Cost., delle seguenti disposizioni di legge: a) dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che le norme di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la classificazione delle strade devono essere emanate in base alle caratteristiche costruttive, tecniche "e" funzionali di cui all'art. 2, comma 2, anziche' in base alle caratteristiche costruttive, tecniche "o" funzionali di cui all'art. 2, comma 2; b) dell'art. 13, comma 5, dello stesso codice della strada, nella parte in cui prevede che la declassificazione, da parte degli enti proprietari, delle strade di loro competenza venga effettuata quando le suddette strade non possiedono piu' le caratteristiche costruttive, tecniche "e" funzionali di cui all'art. 2, comma 2, anziche' quando le suddette strade non possiedono piu' le caratteristiche costruttive, tecniche "o" funzionali di cui all'art. 2, comma 2; e) dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.L. 20.6.2002 n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 1.8.2002 n. 168 (disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione. stradale"), nella parte in cui non prevede che i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui al periodo precedente possano essere utilizzati o installati sulle strade, ovvero su singoli tratti di esse, aventi le caratteristiche anche soltanto funzionali delle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D, del codice della strada; Ritenuto che la decisione sulla questione di legittimita' costituzionale sopra -prospettata, pur non essendo necessariamente incidente sull'esito del presente giudizio a quo, incide sicuramente sul modo di definirlo, ovverosia sulle norme da applicare; Visto l'art. 23 legge n. 87/53, nonche' l'art. 295 c.p.c.
P.Q.M. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche' decida sulla questione sopra sollevata; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, nonche' per le altre notifiche e comunicazioni di rito; Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio di legittimita' costituzionale cosi' promosso. Firenze, addi' 17 maggio 2011 Il Giudice di pace