N. 262 ORDINANZA 3 - 7 ottobre 2011

Guidizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali. 
 
Corte costituzionale - Pronunce  -  Errore  materiale  contenuto  nel
  dispositivo della sentenza n. 227 del 2011 - Correzione. 
-   
-  Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
  art. 32. 
(GU n.43 del 12-10-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA, 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano
  SILVESTRI,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo
  CAROSI, Marta CARTABIA. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio per la correzione di errore  materiale  contenuto  nella
sentenza n. 227 del 19-22 luglio 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Considerato che nel dispositivo della sentenza  non  risulta  per
errore trascritto il capo di pronuncia  relativo  alla  questione  di
legittimita' dell'art.  108,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia  n.  17  del  2010,  sollevata  in  riferimento
all'articolo 117, secondo comma, lettera s),  della  Costituzione  ed
agli articoli 4, 5 e 6 dello  Statuto  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia, approvato con legge costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); 
    Considerato che, peraltro, nella motivazione  della  sentenza  si
da'  conto  dell'esame  e  decisione  di  tale  questione  nel  senso
dell'infondatezza, in particolare  nei  punti  4,  4.1.  e  4.2.  del
"Considerato in diritto"; 
    Ravvisata  la  necessita'  di   correggere   l'errore   materiale
suddetto, nonostante si tratti di una pronuncia  di  non  fondatezza,
che non incide quindi sull'efficacia delle disposizioni impugnate. 
    Visto l'art. 32 delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dispone che nella sentenza  n.  227  del  2011  sia  corretto  il
seguente errore materiale: nel dispositivo, dopo il terzo capo,  dopo
le parole «uccelli selvatici);» e prima del quarto capo, prima  delle
parole  «dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'articolo  145»,  aggiungere  il  seguente  capo,
«dichiara non fondata la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 108, comma 1, della legge della Regione  Friuli-Venezia
Giulia n. 17 del 2010, sollevata  in  riferimento  all'articolo  117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione ed agli articoli 4, 5 e
6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia  Giulia,  approvato  con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1  (Statuto  speciale  della
Regione Friuli-Venezia Giulia);». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 ottobre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositato in cancelleria il 7 ottobre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti