IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Basarab Bohdan, nato a Novyi Rozdil
(Ucraina) il 3.6.1977, cittadino ucraino, diretta ad ottenere, ai
sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto
legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo accademico
professionale di «ingegnere meccanico» conseguito nel giugno 2002
presso la «Universita' Statale Tecnico-Forestale dell'Ucraina» ai
fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore
industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
Considerato che secondo la dichiarazione di valore rilasciata
dall'Ambasciata d'Italia il titolo accademico conseguito e'
direttamente abilitante all'esercizio della professione in Ucraina;
Tenuto conto inoltre che ha conseguito un titolo accademico
quadriennale in «Meccanica ingegneristica» presso la stessa
Universita' nel giugno 2000;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 16
settembre 2011, nella quale sono comunque emerse delle differenze tra
la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per
l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso
l'istante, per cui e' necessario applicare delle misure compensative;
Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/07;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno
per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Roma valido fino
al 22 settembre 2011;
Considerato che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso
di soggiorno scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la
stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di
godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;
Decreta:
Al sig. Basarab Bohdan, nato a Novyi Rozdil (Ucraina) il 3.6.1977,
cittadino ucraino, e' riconosciuto il titolo professionale di
«ingegnere meccanico» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo
degli «ingegneri» - Sezione A settore industriale - e l'esercizio
della professione in Italia.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo
o subordinato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo
n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di
diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale, vertente sulle seguenti materie (scritte e orali): a)
tecnologia meccanica, b) costruzioni di macchine, e (solo orali), c)
energetica e macchine a fluido, d) Impianti chimici, e) impianti
termoidraulici.
Il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale degli
ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del
presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle
materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame
scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame
scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da
relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate. L'esame
orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche
vertenti sulle materie sopra indicate ed altresi' sulle conoscenze di
deontologia professionale del candidato.
A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia
superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'
avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo
degli ingegneri.
Roma, 10 ottobre 2011
Il direttore generale: Saragnano