REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 24 

  Modifica alla legge regionale 3 dicembre  2004,  n.  31  (Norme  in
materia di promozione, riconoscimento e sviluppo  delle  associazioni
di promozione sociale). 
(GU n.42 del 22-10-2011)

 
                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Molise n. 25 - Parte prima - del 16 settembre 2011) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. Al comma 3 dell'articolo 13, della legge regionale 3  dicembre
2004, n.  31  (Norme  in  materia  di  promozione,  riconoscimento  e
sviluppo delle associazioni di promozione sociale)  sono  aggiunti  i
seguenti periodi: "La Commissione consiliare rende  il  parere  entro
sessanta giorni dall'acquisizione della richiesta corredata di idonea
documentazione istruttoria. Si  prescinde  dal  parere  nel  caso  di
infruttuoso decorrere del termine suddetto.". 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise. 
      Campobasso, 9 settembre 2011 
 
                                IORIO