AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di  mutuo
riconoscimento, del medicinale «Movicol». (11A13437) 
(GU n.247 del 22-10-2011)

 
    Estratto determinazione V & A.PC/II/583 del 19 settembre 2011 
    Specialita' medicinale: MOVICOL. 
    Confezioni: 
    029851058/M - «bambini 6,9  g  polvere  per  soluzione  orale»  6
bustine; 
    029851060/M - «bambini 6,9  g  polvere  per  soluzione  orale»  8
bustine; 
    029851072/M - «bambini 6.9 g  polvere  per  soluzione  orale»  10
bustine; 
    029851084/M - «bambini 6.9 g  polvere  per  soluzione  orale»  20
bustine; 
    029851096/M - «bambini 6,9 g  polvere  per  soluzione  orale»  30
bustine; 
    029851108/M - «bambini 6.9 g  polvere  per  soluzione  orale»  40
bustine; 
    029851110/M - «bambini 6,9 g  polvere  per  soluzione  orale»  50
bustine; 
    029851122/M - «bambini 6.9 g  polvere  per  soluzione  orale»  60
bustine; 
    029851134/M - «bambini 6.9 g polvere  per  soluzione  orale»  100
bustine; 
    029851146/M - «bambini 6.9 g polvere per  soluzione  orale  senza
aroma» 6 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851159/M - «bambini 6.9 g polvere per  soluzione  orale  senza
aroma» 8 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851161/M - «bambini 6.9 g polvere per  soluzione  orale  senza
aroma» 10 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851173/M - «bambini 6,9 g polvere per  soluzione  orale  senza
aroma» 20 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851185/M - «bambini 6,9 g polvere per  soluzione  orale  senza
aroma» 30 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851197/M - «bambini 6,9 g polvere per  soluzione  orale  senza
aroma» 40 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851209/M - «bambini 6,9 g polvere per  soluzione  orale  senza
aroma» 50 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851211/M - «bambini 6,9 g polvere per  soluzione  orale  senza
aroma» 60 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851223/M - «bambini 6.9 g polvere per  soluzione  orale  senza
aroma» 100 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851235/M - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma»  6
bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851247/M - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma»  8
bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851250/M - «131 g polvere per soluzione orale senza aroma»  10
bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851262/M - «13.7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 20
bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851274/M - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 30
bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851286/M - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 40
bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851298/M - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 50
bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851300/M - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 60
bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA; 
    029851312/M - «13,7 g polvere per soluzione  orale  senza  aroma»
100 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA. 
    Titolare AIC: Norgine Italia s.r.l. 
    N. Procedura Mutuo Riconoscimento: 
    UK/H/0131/002-003/II/45;71 
    UK/H/0131/005/II/45;72 
    UK/H/0131/001/II/42;72 
    Tipo di Modifica: Modifica stampati. 
    Modifica   Apportata:   Aggiornamento   del    Riassunto    delle
Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.6, 4.8 e 5.3  e  relative
modifiche del Foglio illustrativo. 
    Gli  stampati  corretti   ed   approvati   sono   allegati   alla
determinazione. 
    La modifica e' relativa alla Specialita' Medicinale  indicata  in
oggetto anche per le confezioni sotto elencate per le quali e'  stata
autorizzata la modifica per adeguamento agli standard terms: 
    029851019/M - «13,8 g polvere per soluzione orale» 10 bustine; 
    029851021/M - «13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine; 
    029851033/M - «13,8 g polvere per soluzione orale» 8 bustine; 
    029851045/M - «13.8 g polvere per soluzione orale» 50 bustine. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e   limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. 
    Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare
di lingue estere, deve  darne  preventiva  comunicazione  all'AIFA  e
tenere a disposizione la  traduzione  giurata  dei  testi  in  lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. 
    In caso di inosservanza delle disposizioni  sull'etichettatura  e
sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui  all'art.  82
del suddetto decreto legislativo. 
    I lotti gia' prodotti, non  possono  piu'  essere  dispensati  al
pubblico a decorrere  dal  180°  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Trascorso il suddetto termine non potranno piu' essere dispensate
al pubblico confezioni che non rechino le  modifiche  indicate  dalla
presente determinazione. 
    La presente determinazione entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.