MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 24 maggio 2011 

Riconoscimento, al prof. Bruno Lukaci, delle qualifiche professionali
estere  abilitanti  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
insegnante. (11A13719) 
(GU n.248 del 24-10-2011)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          per gli ordinamenti e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;  la  legge  5
febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297;
il decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.  298,  e  successive
modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del presidente  della
Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26  maggio
1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il  decreto  del
Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.  394  e  successive
modificazioni; il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300;  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  il
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il
decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;  il
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206;  il  decreto   del
presidente della Repubblica  20  gennaio  2009,  n.  17,  il  decreto
ministeriale 26 marzo 2009,  n.  37;  la  circolare  ministeriale  23
settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37  comma  2,  della
citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con
l'art. 16 del decreto  legislativo  n.  206/2007,  di  riconoscimento
delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in  paese
non comunitario dal prof. Bruno Lukaci; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Vista  l'autocertificazione  del  26  maggio  2009  con  la   quale
l'interessato dichiara che Bruno Aldo Lukaci presente  nei  documenti
depositati presso questa direzione ai fini del riconoscimento  e'  la
stessa persona «Bruno Lukaci» di  cui  al  documento  d'identita'  n.
AT0801005, rilasciato dal comune di l'Aquila in data 13 aprile 2011; 
  Visto l'art. 7, comma 1, del sopra a' citato decreto legislativo n.
206/2007, il quale contempla che per l'esercizio della professione  i
beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali  devono
possedere le conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessato ha  conseguito,  nella  sessione  del
marzo 2011, il certificato di  conoscenza  della  lingua  italiana  -
Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro  per  la  valutazione  e  la
certificazione linguistica dell'Universita' per stranieri di Perugia; 
  Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai  fini  dell'accesso,
alla  professione  corrispondente  per  la  quale  l'interessato   e'
qualificato nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi post-secondari della durata di almeno  quattro  anni,  per  cui
alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al  gia'  citato
decreto legislativo n. 206/2007 compatibilmente  con  la  natura,  la
composizione e la durata della  formazione  professionale  conseguita
(art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999); 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma  5,  del  piu'  volte
citato  decreto  legislativo  n.  206/2007,  qualora  la  domanda  di
riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su  cui  e'
stato provveduto con precedente decreto, non si applica  il  disposto
di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi; 
  Considerato che l'interessato ha per oggetto un titolo  identico  a
quello gia' decretato con provvedimento protocollo  n.  4253  del  23
aprile 2008; 
  Accertato, inoltre, che, ai sensi del comma 6, art. 22 del  decreto
legislativo  n.  206/2007,   l'esperienza   professionale   posseduta
dall'interessato ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la  durata
e la composizione della formazione professionale posseduta; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale diplome n. 406 di  «Mesues
i  Matematikës  dhe  i  Fizikës»  (Laurea  in  Matematica  e  Fisica)
rilasciato il 17 agosto 1989 dall'Istituto  pedagogico  superiore  di
Scutari (Albania), posseduto dal  cittadino  italiano  Bruno  Lukaci,
nato a Durazzo (Albania) il 15 novembre 1966,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, e' titolo di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di docente nelle scuole di istruzione  secondaria,  nelle
classi di concorso: 
    38/A «Fisica»; 
    47/A «Matematica»; 
    49/A «Matematica e Fisica». 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 maggio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo