PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO

DECRETO 27 aprile 2011 

Ridefinizione  delle  modalita'  di  impiego  delle  risorse  di  cui
all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n.  135  per  l'erogazione
dei buoni vacanze. (11A13997) 
(GU n.256 del 3-11-2011)

 
 
 
                     IL MINISTRO PER IL TURISMO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita' di governo e  dell'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto  legislativo  5  dicembre  2003,  n.  343  recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri»  a
norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto l'art. 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.
181 recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministeri» convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2006,
n.  233,  cosi'  come  modificato  dall'art.   2,   comma   98,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al  Presidente
del Consiglio dei Ministri  le  funzioni  di  competenza  statale  in
materia di turismo e  che,  per  l'esercizio  di  tali  funzioni,  ha
istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   il
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con
il quale l'on. Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
maggio 2009 con il quale al Ministro senza  portafoglio  on.  Michela
Vittoria Brambilla sono  state  delegate  le  funzioni  assegnate  al
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo; 
  Visto l'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma
della legislazione del turismo» che prevede apposite risorse  dirette
a realizzare agevolazioni per favorire il turismo  delle  famiglie  e
dei singoli definiti sulla base di determinati criteri reddituali; 
  Visto l'art. 2, comma 193, lettera h) della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 il quale ha previsto l'adozione  di  un  apposito  decreto  di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,  ai  fini  della
definizione delle modalita' di impiego delle risorse di cui  all'art.
10 della citata legge n. 135/2001, per l'erogazione di Buoni  Vacanze
da destinare a interventi  di  solidarieta'  in  favore  delle  fasce
sociali  piu'  deboli,  per  la  soddisfazione  delle   esigenze   di
destagionalizzazione dei flussi turistici  nei  settori  del  turismo
balneare, montano e termale; 
  Visto il decreto 21 ottobre 2008, registrato alla Corte dei  conti,
il 10 dicembre 2008, registro n. 12, foglio n.  23  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  30  del  6  febbraio
2009, a firma  dell'allora  Sottosegretario  di  Stato,  on.  Michela
Vittoria Brambilla, recante la definizione delle modalita' di impiego
delle risorse di cui  all'art.  10  della  legge  n.  135/2001,  come
previsto dal predetto art. 2, comma 193, lettera b)  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  Vista la Convenzione del 3 luglio 2009 - con validita' triennale -,
per la gestione dei buoni vacanze assistiti da contributo statale  ai
sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135,  stipulata  tra
il Dipartimento per lo sviluppo e la  competitivita'  del  turismo  e
l'Associazione nazionale buoni vacanze Italia; 
  Visto il decreto approvativo della predetta Convenzione in data  10
luglio 2009 registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2009,
registro n. 8, foglio n. 249; 
  Visto il decreto del Ministro del turismo 9 luglio 2010, registrato
alla Corte dei conti, il 9 agosto 2010, registro  n.  10,  foglio  n.
233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
178 del 2 agosto  2010  recante  «Ridefinizione  delle  modalita'  di
impiego delle risorse di cui all'art. 10  della  legge  n.  29  marzo
2001, n. 135, come previsto dall'art. 2, comma 193, lettera b)  della
legge n. 24 dicembre 2007, n. 244, per l'erogazione di buoni  vacanze
da destinare a interventi  di  solidarieta'  in  favore  delle  fasce
sociali piu' deboli e favorire  la  destagionalizzazione  dei  flussi
turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale» che ha
esteso i termini di periodo di fruizione, l'ampliamento degli  aventi
diritto, le modalita' e i relativi requisiti d'accesso; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del predetto decreto  del  9
luglio 2010 con il quale viene  consentita  la  fruizione  dei  buoni
vacanze fino alla prima domenica del mese di luglio - qualora il mese
di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale - nonche' dal 23
agosto e viene  altre  confermato  il  divieto  di  utilizzo  dal  20
dicembre al 6 gennaio; 
  Considerata  la  grave  situazione   di   emergenza   determinatasi
nell'isola di  Lampedusa  a  seguito  dello  sbarco  di  migliaia  di
cittadini  provenienti  dai  paesi  del   Nord   Africa   di   sponda
mediterranea che ha indotto il  Governo  a  dichiarare  lo  stato  di
emergenza umanitaria nel territorio nazionale  fino  al  31  dicembre
2011 con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
febbraio 2011 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 21 febbraio 2011, n. 42; 
  Considerato altresi' che la citata situazione di emergenza in  atto
sull'isola di Lampedusa  viene  a  determinare  un  notevole  impatto
negativo  sul  settore  turistico  in  termini  economici  e  sociali
prevedendosi una forte contrazione dei flussi turistici nel corso del
corrente anno; 
  Valutato  il  danno  economico  al  settore  turistico   che   tale
situazione puo' determinare nell'isola, anche in vista della Pasqua e
della ormai imminente stagione estiva balneare; 
  Ritenuto che, nell'ambito delle  iniziative  del  Governo  volte  a
riportare  nell'isola  una  situazione  di  normalita',  si   rendono
necessari  anche  interventi  finalizzati  a  sostenere  il   normale
svolgimento della stagione turistica nell'isola di Lampedusa; 
  Valutato altresi' che l'art. 2, comma 193, lettera b)  della  legge
24 dicembre  2007,  n.  244  prevede  che  i  «buoni  vacanze»  siano
destinati anche a interventi di solidarieta' in  favore  delle  fasce
sociali piu' deboli; 
  Ritenuto pertanto, per le  motivazioni  sopra  indicate,  di  poter
consentire la fruizione dei buoni vacanze nel  territorio  dell'isola
di Lampedusa anche nel periodo di alta stagione; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 20 aprile 2011; 
 
                              Decreta: 
 
  Per  le  motivazioni  sopra  espresse,  la  fruibilita'  dei  buoni
vacanze, limitatamente al  territorio  dell'isola  di  Lampedusa,  e'
consentita per l'anno in corso anche dal 4 luglio al 22 agosto  senza
soluzione di continuita'. 
    Roma, 27 aprile 2011 
 
                                               Il Ministro: Brambilla 

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 14, foglio n. 362