N. 103 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 settembre 2011 (della Regione Siciliana). Regione Siciliana - Imposte e tasse - Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Introduzione, a partire dall'anno 2011, di una addizionale erariale della tassa automobilistica da versare alle entrate del bilancio dello Stato destinando quota parte della relativa entrata alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese derivanti dagli interventi previsti da altre norme - Lamentata attribuzione allo Stato della nuova entrata in mancanza del requisito della specificita' dello scopo - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione della autonomia della Regione Siciliana in materia finanziaria. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, artt. 23, comma 21, e 40, comma 2. - Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. Regione Siciliana - Imposte e tasse - Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Previsione di riserva integrale allo Stato del maggior gettito derivante dai nuovi importi fissati per il contributo unificato nel processo civile e nel processo amministrativo - Lamentata attribuzione allo Stato di una entrata priva del carattere della novita', nonche' mancata partecipazione della Regione al procedimento di ripartizione dei proventi riscossi in Sicilia - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione della autonomia della Regione Siciliana in materia finanziaria, lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 37, comma 10. - Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.(GU n.47 del 9-11-2011 )
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale allegata, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 23, comma 21 e 40, comma 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con legge del 15 luglio 2011, n. 111, ove si prevede che a partire dall'anno 2011 e' dovuta un'addizionale erariale della tassa automobilistica da versare alle entrate del bilancio dello Stato destinando quota parte della relativa entrata alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese derivanti dagli interventi previsti da altre norme nonche' dell'art. 37, c. 10, che riserva integralmente allo Stato il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9, per violazione dell'art. 36 dello Statuto e delle correlate norme di attuazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e dell'art. 37, comma 10 anche per violazione del principio di leale cooperazione. Fatto Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 16 luglio 2011, e' stata pubblicata la legge 15 luglio 2011 n. 111 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Detto decreto, quale risulta convertito in legge, all'art. 23 «Norme in materia tributaria» stabilisce che «comma 21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato». Tale disposizione e' poi richiamata dal successivo art. 40 che, recando le disposizioni finanziarie, al comma 2 prevede l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 23 e dell'art. 24 a copertura di altri interventi recati dalla manovra. Pertanto, nel prevedere una nuova entrata, non si indica specificamente la destinazione del relativo gettito. L'art. 37, rubricato «Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie», al comma 10 stabilisce che «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrative e tributaria.». Tutte le suindicate norme, stante la mancanza di qualunque clausola posta a salvaguardia delle prerogative sancite nello statuto di autonomia, risultano applicabili anche alla Regione siciliana e percio' si appalesano costituzionalmente illegittime e vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni dell'autonomia della Regione siciliana in materia finanziaria, per le seguenti ragioni di Diritto Violazione dell'art. 36 dello Statuto nonche' delle «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria» di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n.1074 e in particolare all'art. 2. Per quanto riguarda l'art. 23, comma 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 come convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011 n. 111 si precisa quanto segue. In Sicilia la tassa automobilistica si configura giuridicamente come tassa erariale di integrale spettanza regionale, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria). La destinazione all'erario regionale puo' essere sottoposta a deroghe e limitazioni qualora ricorrano determinate condizioni. La prima, e cioe' quella della novita', e' stata ben individuata dalla giurisprudenza di codesta Corte che, con sentenza n. 49 del 1972 ha precisato che «per nuova entrata tributaria, di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, deve intendersi non un tributo nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente». Tuttavia l'atto impositivo nuovo deve soddisfare il requisito della specificita' dello scopo cosi' come espressamente previsto dall'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria. Ed invero, dalle previsioni recate dagli artt. 36 dello Statuto e dall'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, emerge la regola generale secondo la quale, a parte talune individuate eccezioni, tra le quali sono da ricomprendere le (effettivamente) nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime, spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate. Ora, la norma in esame, malgrado configuri un'entrata addizionale di un'imposta preesistente, non indica, come dovrebbe, una specifica destinazione del gettito che ne giustifichi l'attribuzione allo Stato assolvendo, cosi' alla prescrizione contenuta dall'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 ed e', pertanto, lesiva dei parametri rubricati. Inoltre, poiche' l'indicazione relativa alle fonti di copertura della spesa non e' idonea a rappresentare le «particolari finalita'», perseguite dai connessi proventi alla stregua dell'art. 2 del D.P.R. 1074/1965, ad integrare la condizione della specifica destinazione del gettito della nuova entrata tributaria non puo' soccorrere il disposto dell'art. 40, comma 2, che, quindi, viola a sua volta le evocate prerogative regionali in materia finanziaria. Infine, per effetto del succitato art. 37, comma 10, lo Stato riserva a se' l'incremento di gettito derivante dalla mutata disciplina del contributo unificato introdotta al richiamato comma 6 che, novellando il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ha esteso detto contributo anche al processo tributario e ha aumentato gli importi di quello dovuto per l'iscrizione a ruolo nel processo civile e nel processo amministrativo. La natura di «entrata tributaria erariale» del contributo unificato e' gia' stata affermata da codesta Eccellentissima Corte con la sentenza n. 73 del 2005. Ne consegue la spettanza alla Regione anche a voler prescindere dalla circostanza che la riserva al bilancio statale dei proventi in questione e' finalizzata alla realizzazione di non meglio individuati interventi nel settore della giustizia e non a specifiche finalita' che configurino il requisito della clausola di destinazione (cfr. D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 48-bis) richiesta dall'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 per potersi fare eccezione al principio devolutivo - da esso stabilito ai sensi dell'art. 36 dello Statuto speciale - di «tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate». E cio' in quanto con riferimento all'altro requisito, della novita' dell'entrata, congiuntamente richiesto per la legittimita' di detta eccezione, deve rilevarsi che il legislatore statale ha omesso di considerare, per quanto riguarda il contributo unificato nei processi tributari, che detta entrata sostituisce l'imposta di bollo che spettava alla Regione e deve quindi, per i gradi di giudizio celebrati in Sicilia, essere mantenuto alla Regione difettando del carattere di novita'. Ed invero lo stesso art. 37 nel gia' citato comma 6 alla lett. v) modifica altresi' l'art. 18, comma 1 del Testo Unico delle spese di giustizia prevedendo che, anche nel processo tributario soggetto al contributo unificato, non si applica l'imposta di bollo. In proposito e' appena il caso di ricordare che, la costante giurisprudenza di Codesta Eccellentissima Corte, afferma che non configura una nuova entrata di spettanza statale (ai sensi dell'art. 2 delle citate norme di attuazione), una imposta sostitutiva di tributi di pacifica spettanza regionale (sent. 29/2004). Pertanto, nella parte in cui ricomprende nella riserva a favore del bilancio statale il contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto nei processi tributari senza farne salva per quelli celebrati in Sicilia la spettanza alla Regione nemmeno per la quota sostitutiva dell'imposta di bollo, la norma impugnata e' lesiva delle attribuzioni statutarie in materia finanziaria. Violazione del principio di leale cooperazione Un ulteriore vulnus al sistema finanziario garantito alla Regione deriva dalla norma impugnata nella parte in cui, riservando allo Stato il maggior gettito derivante dai nuovi importi fissati per il contributo unificato nel processo civile e nel processo amministrativo, non prevede la partecipazione della Regione siciliana al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione dei relativi proventi riscossi in Sicilia. Codesta ecc.ma Corte costituzionale decidendo giudizi instaurati da questa Regione ha piu' di una volta stigmatizzato l'illegittimita' costituzionale dell'assenza di una tale previsione che viola il «principio di leale cooperazione, dal momento che le clausole di riserva all'erario di nuove entrate (contenute nelle disposizioni censurate) costituiscono un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla Regione del gettito dei tributi erariali (salve alcune eccezioni) riscosso nel territorio della medesima, e la loro attuazione incide, dunque, direttamente sulla effettivita' della garanzia dell'autonomia finanziaria regionale» (cosi' sent. 228/2001 e in termini le precedenti sentenze n. 98, n. 347 e n. 348/2000).
P.Q.M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale degli articoli: 23, comma 21, 40, comma 2 e 37, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano, dell'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria»; 37, comma 10 anche per violazione del principio di leale cooperazione. Con riserva di ulteriori deduzioni. Si deposita con il presente atto: 1) autorizzazione a ricorrere. Palermo, addi' 9 settembre 2011 Avv. Manuali - Avv. Valli