N. 106 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 settembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 settembre 2011 (della Regione autonoma della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste). Regioni a statuto speciale - Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Delega legislativa n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale - Disposizioni attuative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali - Principi di valutazione specifici del settore sanitario - Applicabilita' alle autonomie speciali - Lamentata indebita interferenza dello Stato, che non concorre al finanziamento della spesa sanitaria della Regione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione delle competenze statutarie della Regione nelle materie dell'ordinamento contabile e dell'igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica, lesione dell'autonomia finanziaria della Regione. - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 29, comma 1, lett. k). - Costituzione, art. 76; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), e 3, comma 1, lett. l); legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3; legge 23 dicembre 1994, n. 724, artt. 34 e 36. Regioni a statuto speciale - Bilancio e contabilita' pubblica - Delega legislativa n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale - Disposizioni attuative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali - Applicazione alle autonomie speciali, con decorrenza e modalita' da stabilirsi, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure di cui all'art. 27 delle legge delega, ovvero, decorsi sei mesi, applicazione immediata e diretta - Lamentato contrasto con la legge delega che prevede per gli ordinamenti contabili delle autonomie speciali il solo adeguamento ai principi, e che prevede il coordinamento finanziario unicamente attraverso lo strumento della normativa di attuazione - In subordine, mancata osservanza dei vincoli procedurali a tutela della leale collaborazione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione della legge delega, lesione delle competenze statutarie, legislative e amministrative, della Regione nelle materie dell'ordinamento contabile e dell'ordinamento degli enti locali, lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e, in particolare, art. 37. - Costituzione, artt. 5, 76, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 4 e 48-bis; legge 26 novembre 1981, n. 690; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, lett. h), 3, 4, 5 e 27, commi 1 e 3.(GU n.47 del 9-11-2011 )
Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 2172 del 16 settembre 2011, dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (C.F. MRNFNC73D28H501U; PEC: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio; ricorrente; Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, resistente; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli unti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 172 del 26 luglio 2011, e, in particolare, degli articoli 37, e 29, comma 1, lett. k), nella parte in cui non escludono l'applicabilita' delle disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo alle Autonomie speciali. Fatto 1. La legge n. 42 del 2009 ha ad oggetto, come noto, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione». Attraverso tale intervento legislativo si e' inteso «assicurare autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, citta' metropolitane e regioni», garantendo i principi di solidarieta' e di coesione sociale, «in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettivita' e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti» (art. 1, comma 1, legge n. 42/2009). 2. L'art. 2 della citata legge prevede quanto segue: «Il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica». 3. L'art. 1, comma 2, legge n. 42/2009, specifica, poi, con riferimento alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, che a tali Enti si applicano, «in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27» della legge delega, ad esclusione, quindi, di ogni altra disposizione. Scendendo nel dettaglio, quanto all'articolo 15, esso attiene alle modalita' di finanziamento delle citta' metropolitane; l'art. 22 disciplina, dal canto suo, la «perequazione strutturale»; l'art. 27, invece, reca norme di «coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome». Tale ultimo articolo merita di essere approfondito. Esso prevede, al suo comma 1, che le Regioni a Statuto speciale e le Provincie autonome concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' previsti dalla legge n. 42/2009, «secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi [...]» (cfr. art. 27, comma 1, legge n. 42/2009). Il comma 3 del medesimo art. 27, attribuisce alle suddette norme di attuazione il compito di disciplinare: a) «il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma»; b) «i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali, locali»; c) individuare forme di fiscalita' di sviluppo. L'articolo 27, comma 7, prevede, infine, l'istituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di «un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma», con il compito di individuare, in attuazione del principio di leale collaborazione, «linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e per valutare la congruita' delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi» contenuti nella legge di delega n. 42 del 2009 «e con i nuovi assetti della finanza pubblica». 4. Cio' premesso, in attuazione dell'art. 2 della legge delega n. 42/2009 (che, come visto, non si applica alle Autonomie speciali), il Governo ha adottato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, oggetto del presente giudizio, il quale reca «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». 5. Il decreto prevede, tra l'altro, l'adozione di regole contabili uniformi per gli enti territoriali; un comune piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la contabilita' nazionale; l'adozione di un bilancio consolidato; l'affiancamento al sistema di contabilita' finanziaria di quello economicopatrimoniale, ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; la raccordabilita' dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; la definizione di un sistema di indicatori di risultato. 6. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticita' del sistema, l'art. 36 del d.lgs. in questa sede impugnato prevede l'avvio, a decorrere dall'anno 2012, di una fase di sperimentazione (della durata di due esercizi) riguardante l'attuazione dei principi contabili generali, nonche' l'emanazione, a seguito della suddetta sperimentazione, entro il 2014, di ulteriori decreti legislativi di ridefinizione dei predetti principi (art. 36, comma 5). 7. Con riferimento, poi, alle Regioni ordinarie, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 118 dispone che le stesse adeguino con legge i propri ordinamenti alle disposizioni del decreto medesimo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi di ridefinizione e che, nell'ipotesi in cui non vi provvedano, troveranno diretta e immediata applicazione le disposizioni statali. 8. Passando ad esaminare l'art. 37 del decreto - che forma oggetto specifico del presente giudizio - tale disposizione, anziche' escludere, in conformita' alla legge delega, l'applicazione delle norme recate dal d. lgs. n. 118 alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce, di contro, che: «la decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo [...] sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano». La norma impugnata, pertanto: i) obbliga le Regioni a statuto speciale e le Province autonome ad un adattamento a tutte le disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 e non soltanto ai principi in esso contenuti; ii) rinvia alle modalita' previste dall'art. 27, legge n. 42/2009 (norme di attuazione) esclusivamente la definizione «della decorrenza e delle modalita' di applicazione» delle suddette disposizioni, senza sostanziali margini di adattamento per gli Enti medesimi; iii) prevede l'applicazione immediata e diretta alle autonomie speciali delle «disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5», nel caso in cui non vengano concluse, entro il termine di legge, le procedure previste dal citato art. 27, legge n. 42/2009, e sino al completamento delle stesse. 9. In proposito occorre specificare, peraltro, che la formulazione dell'art. 37, come risultante dal testo definitivamente approvato in data 9 giugno 2011 dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2011 (in questa sede impugnato), e' assai diversa da quella sulla quale era stata sancita l'intesa in seno alla Conferenza unificata in data 3 marzo 2011. La versione inizialmente concertata, infatti, prevedeva che le Regioni a statuto speciale e le province autonome avrebbero provveduto ad adeguare i propri ordinamenti contabili ai (soli) principi statali ai sensi dei propri statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. All'esito dell'intesa, infatti, il tenore letterale della disposizione risultava il seguente: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni e Province autonome, laddove la finanza locale rientri nelle loro competenze, ad adeguare i propri ordinamenti contabili ai principi di cui al presente decreto legislativo». In argomento sia consentito rilevare, infine, come il Governo abbia modificato unilateralmente il testo dell'articolo in questione senza fornire alcuna motivazione delle ragioni che lo hanno indotto a non conformarsi all'intesa raggiunta in seno alla Conferenza unificata. Tale aspetto, comunque, sara' trattato successivamente. 10. Da ultimo, con riguardo all'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 118 del 2011, esso fissa i «principi di valutazione specifici del settore sanitario». In proposito si rileva come la lettera k) di tale disposizione, parimenti impugnata, preveda, per quel che qui interessa, l'applicabilita' della relativa disciplina anche alle Province autonome e dunque, il riferimento alle Regioni sembra includere implicitamente anche le Regioni a Statuto speciale. 11. Tutto cio' premesso, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ritenuta la lesione delle proprie competenze costituzionali e statutarie per effetto delle norme recate dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e, segnatamente, di quelle desumibili dagli articoli 37 e 29, comma 1, lett. k), le impugna dinanzi a codesta ecc.ma Corte alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale di tutte le norme recate dal d.lgs. n. 118 del 2011 e, in particolare, dell'art. 37, per violazione del combinato disposto di cui agli articoli 27, commi 1 e 3, e 1, comma 2, della legge delega, n. 42/2009, letti congiuntamente all'art. 76 Cost.: Lesione delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla regione ricorrente. L'art. 37, d.lgs. n. 118 del 2011, in questa sede impugnato, si mostra illegittimo sotto una pluralita' di profili, anzitutto per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 27, commi 1 e 3, e 1, comma 2, legge n. 42/2009, nonche' dell'art. 76 Cost.. Il legislatore delegato, infatti, ha esercitato la funzione legislativa in contrasto con i precetti contenuti nella legge delega, determinando la lesione delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Regione Valle d'Aosta dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 4 dello Statuto valdostano, approvato con legge cost. n. 4/1948, nonche' violazione delle relative nonne di attuazione e, segnatamente, quelle di cui alla legge n. 690/1981 e successive modificazioni, nonche' del combinato disposto di cui agli articoli 117, commi 3 e 4, 118, 119 Cost. e 10, legge cost. n. 3/2001. Sul punto valgano le seguenti considerazioni. L'art. 27, comma 1, della legge di delegazione, giova ribadirlo, stabilisce che le Regioni a Statuto speciale provvedono al perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge delega secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi [...]. Il comma 3, lett. a) del medesimo articolo, riserva espressamente alla normativa di attuazione - da adottarsi in conformita' agli statuti speciali e, per quanto riguarda la Valle d'Aosta, in ossequio all'art. 48-bis dello statuto (che risulta, Quindi, parimenti leso per effetto della disposizione gravata) - «il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma», nonche' la definizione dei "principi fondamentali di coordinamento de sistema tributario con riferimento alla potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale [...]». Il comma 7 dell'art. 27, legge n. 42/2009, prevede, infine, l'istituzione di un tavolo di confronto tra il Governo e le Autonomie speciali affinche' venga assicurato, ad opera di quest'ultime, il rispetto delle norme fondamentali e dei principi in materia di federalismo fiscale. Alla luce di siffatte previsioni, dunque, il coordinamento della finanza regionale e locale valdostana rispetto alla normativa statale doveva essere realizzato unicamente attraverso lo strumento della normativa di attuazione, ad esclusione di qualsiasi intervento ad opera di altre fonti. Cio' che trova conferma nell'art. 1, comma 2, legge n. 42/2009, parimenti leso dalle norme impugnate, in base al quale: «Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27». La stessa Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ha chiaramente riconosciuto che «la clausola di esclusione contenuta nel citato art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27» (cfr. sent. 201 del 2010). L'art. 37, d.lgs. n. 118 del 2011 - adottato in esecuzione dell'art. 2, legge n. 42/2009 e, dunque, di una disposizione che non e' riferibile alle Autonomie speciali - e' da ritenere, quindi, manifestamente illegittimo nella parte in cui non esclude - anzi pretende di estenderla l'applicabilita' delle norme recate dal medesimo decreto alla Valle d'Aosta. Cio' determina la violazione dei parametri normativi piu' sopra invocati, con conseguente lesione delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Valle in materia di ordinamento contabile. La disposizione gravata, infatti, viola gli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), e 4 dello Statuto valdostano, approvato con legge cost. n. 4/1948, nonche' le relative norme di attuazione e, segnatamente, quelle di cui alla legge n. 690/1981 e successive modificazioni, nonche' il combinato disposto di cui agli articoli 117, commi 3 e 4, 118, 119 Cost. e 10, legge cost. n. 3/2001. Valgano in proposito i seguenti rilievi. L'«ordinamento contabile», come espressamente affermato da codesta ecc.ma Corte sin dalla sentenza n. 107/1970, va ricondotto nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», in ordine alla quale la Regione ricorrente gode, come noto, di competenza legislativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) dello Statuto speciale. Conseguentemente, nella relativa disciplina, la Regione valdostana non puo' essere limitata dall'intervento del legislatore statale, essendo peraltro venuto meno, al riguardo, il limite del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dell'interesse nazionale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in virtu' della previsione di cui all'art. 10 della legge cost. 3 del 2001 (si veda Corte cost., sent. n. 274/2003). Codesta ecc.ma Corte ha ritenuto, inoltre, che nella materia «ordinamento degli uffici» vada ricompreso «il potere di regolare [...] la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate» (cfr. sent. n. 107/1970). Alla luce di quanto detto, la contrarieta' dell'art. 37, d.lgs. n. 118 del 2011, rispetto al citato art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto speciale, risulta di tutta evidenza. La violazione, infatti, della norma interposta costituita dal combinato disposto degli articoli 1, comma 2 e 27 della legge delega, importa la violazione dell'art. 76 Cost., che puo' essere oggetto del ricorso regionale in quanto si riflette in una lesione indiretta di competenze regionali e radica, pertanto, l'interesse processuale della Regione. Per effetto della norma impugnata, del resto, non viene richiesto alla Regione ricorrente un mero adattamento ai principi generali derivanti dall'assetto contabile ridisegnato dallo Stato, ma un adeguamento automatico alla disciplina statale di attuazione del federalismo fiscale, tale da comprimere indebitamente il potere della Valle di regolare «la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate», di cui all'art. 2, comma, 1, lett. a) dello Statuto. Parimenti violato risulta l'art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto speciale (legge cost. n. 4/1948), che riconosce alla Valle d'Aosta la potesta' legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali». E non vi e' dubbio che l'intervento statale realizzato attraverso il citato art. 37 incida altresi' su tale ambito materiale, atteso che le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 118/2011 riguardano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi contabili riferibili anche agli enti locali. La illegittimita' dell'art. 37, rileva, inoltre, anche sotto il profilo della violazione dell'autonomia finanziaria della Regione ricorrente, garantita dall'art. 3, comma 1, lett. f) dello Statuto speciale (legge cost. n. 4/1948). Tale previsione statutaria, infatti, riconosce alla Valle la potesta' di legiferare, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali». Inoltre, come noto, il citato art. 3, comma 1, lett. f), letto alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost., (i quali risultano parimenti lesi dall'art. 37), qualifica la competenza normativa regionale in materia di finanza locale non piu' come meramente suppletiva rispetto a quella statale. Ebbene, il fatto che la Valle d'Aosta goda di autonomia finanziaria costituzionalmente garantita, fa si' che alla stessa possa essere richiesto unicamente il rispetto dei principi e delle norme fondamentali in materia di finanza pubblica e non anche, come accade nel caso di specie, l'adeguamento, tanto piu' automatico, alle disposizioni statali attuatine dell'intero processo di federalismo fiscale. Coerentemente con tale assunto, il piu' volte citato art. 27, comma 3, legge n. 42/2009, apertamente violato dal legislatore delegato, riservava il compito di coordinare le leggi statali in materia di finanza pubblica - tra le quali rientra il d.lgs. n. 118 del 2011 - e le leggi regionali e provinciali in materia di finanza regionale e locale alla normativa di attuazione, chiarendo, al comma 7, che il «tavolo di confronto» tra il Governo e ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma, fosse finalizzato, appunto, ad assicurare il rispetto, ad opera delle autonomie speciali, delle (sole) norme fondamentali e dei (soli) principi derivanti dalla legge delega. D'altro canto, poiche' la normazione statale nelle materie di cui si e' detto (ordinamento contabile proprio e dei propri enti locali, finanza regionale e locale) non puo' non incidere (limitandole) sull'esercizio delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti, ne risulta altresi' violato l'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, ai sensi del quale «la Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3» dello Statuto stesso. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'illegittimita' costituzionale dell'intero d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui non esclude dall'applicabilita' delle proprie norme le Regioni a Statuto speciale e, segnatamente, dell'art. 37, risulta, per le ragioni e sotto i profili appena esaminati, del tutto evidente. II. Illegittimita' costituzionale degli articoli 37, e 29, comma 1, lett. k), d. lgs. n. 118 del 2011, per violazione del combinato disposto di cui agli articoli 27, commi 1 e 3, e 1, comma 2, della legge delega, n. 42/2009, letti congiuntamente all'art. 76 Cost.: lesione delle competenze statutarie della regione ricorrente. Deve pervenirsi ad una pronuncia di incostituzionalita' anche con riferimento all'art. 29, comma 1, lett. k) del d.lgs. n. 118 del 2011. L'art. 29 del decreto fissa i principi di valutazione specifici del settore sanitario, in una prospettiva volta ad assicurare l'omogeneita', la confrontabilita' ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali. Il comma 1, lett. k) del citato articolo, riferendosi alle Province autonome, afferma implicitamente l'applicabilita' del regime fiscale delineato dal d.lgs. n. 118 in materia sanitaria, anche alle Regioni a Statuto speciale e, dunque, alla Valle d'Aosta. Nella misura in cui tale disposizione estende siffatta disciplina alle Autonomie speciali, risulta anch'essa, per le stesse ragioni evidenziate in merito all'art. 37, cui si rimanda, contraria al combinato disposto di cui agli articoli 27, commi 1 e 3, e 1, comma 2, della legge di delegazione, letti congiuntamente all'art. 76 Cost., nonche' lesiva delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Regione ricorrente in materia di ordinamento contabile proprio e dei propri enti dipendenti, compresa l'Azienda sanitaria valdostana [art. 2, comma 1, lett. a) e b), dello Statuto], nonche' in materia di «igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica», con profili che attengono all'organizzazione dei servizi sanitari [art. 3, comma 1, lett. l) dello Statuto]. Tanto l'art. 37, quanto l'art. 29, comma 1, lett. k), non tengono in nessuna considerazione, inoltre, il fatto che, diversamente da quanto accade per le altre Regioni, la gestione della finanza sanitaria regionale, per quanto riguarda la Valle d'Aosta, e' posta interamente a carico del bilancio regionale, secondo quanto stabilito dagli articoli 34 e 36 della legge n. 724/1994. Proprio il particolare sistema di finanziamento del servizio sanitario regionale ha indotto la Corte costituzionale a ritenere che esso costituisca uno degli aspetti caratterizzanti l'autonomia finanziaria della Regione ricorrente, la cui disciplina puo' essere modificata soltanto con l'accordo tra lo Stato e la Regione. In tale ambito inoltre, e' del tutto preclusa allo Stato, che non concorre al finanziamento della spesa sanitaria regionale, la possibilita' di dettare norme di coordinamento finanziario (cfr. sentt. nn. 133/2010 e 341/2009), di contro a quanto e' accaduto nel caso di specie attraverso l'adozione del d.lgs. n. 118 del 2011 e la previsione che le disposizioni da esso recate si applichino anche alla Valle d'Aosta. Si insiste, pertanto, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme oggetto del presente giudizio. III. Con riferimento all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata in data 3 marzo 2011. Fermo restando quanto sin qui rilevato, si evidenzia, subordinatamente, come l'art. 37, d.lgs. n. 118 del 2011, violi altresi' gli articoli 2, commi 1 e 2, lett. h), 3, 4 e 5, legge n. 42/2009, letti congiuntamente all'art. 76 Cost., nonche' l'art. 5 Cost.. Alla luce delle disposizioni legislative da ultimo citate, infatti, il Governo era tenuto ad adottare i decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, «previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata» (art. 2, comma 3, legge n. 42/2009), nonche' assicurando, «nella predisposizione dei decreti legislativi [...]piena collaborazione con le regioni e gli enti locali» (art. 2, comma 5, legge n. 42/2009). Inoltre, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, ove il Governo non avesse inteso conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge di delegazione, trasmettere «alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformita' dall'intesa». Come gia' evidenziato in narrativa, tuttavia, in spregio ai precetti ora menzionati, il legislatore delegato ha modificato unilateralmente, e in senso restrittivo, il testo della clausola di salvaguardia di cui all'art. 37, su cui era intervenuta l'intesa, senza dar conto delle specifiche ragioni alla base di tale modifica. Tanto e' vero che nella relazione deliberata ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge delega, in data 9 giugno 2011 (doc. 2), il Governo si e' limitato ad affermare di essersi discostato dalle indicazioni emerse in Conferenza unificata «laddove questa e' risultata non compatibile con le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari competenti» (doc. 2). Ebbene, e' evidente come anziche' esplicitare le «specifiche motivazioni di difformita' dall'intesa», il legislatore delegato abbia addotto una giustificazione generica e apparente, inidonea ad assolvere l'obbligo motivazionale impostogli dalla legge delega. Cio' che ha determinato la violazione dei vincoli procedurali posti dalla legge n. 42/2009 a tutela della leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, con conseguente lesione dell'art. 76 Cost., idonea a tradursi, per quanto gia' chiarito a p. 13 del presente ricorso, in una lesione delle competenze regionali statutarie in materia di bilancio e ordinamento degli uffici. E', altresi', violato il principio di leale collaborazione, il quale, come noto, e' ormai pacificamente considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli articoli 5 e 120 Cost. (ex plurimis, C. cost. sentt. nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del 2000; n. 282 del 2002; n. 303 del 2003). Quanto precede trova conferma nella giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, la quale ha espressamente affermato, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella di cui trattasi, che le modificazioni introdotte dal legislatore delegato in maniera difforme rispetto a quanto sancito nell'intesa e senza alcuna motivazione in ordine alla difformita', costituiscono un vizio procedimentale di formazione dell'atto, tale da determinarne l'illegittimita' costituzionale per violazione indiretta dell'articolo 76 Cost., oltre che del principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 Cost. (Corte cost., sent. 6-26 giugno 2001, n. 206; in termini, cfr. Corte cost., sent. 22 luglio 2009, n. 225). Ne' si potrebbe obiettare, in argomento, che la modifica introdotta dal Governo abbia, rispetto al testo su cui era stata raggiunta l'intesa, natura ampliativa e non restrittiva delle funzioni spettanti alla Regione ricorrente. Come in precedenza rilevato, infatti, la versione dell'art. 37 concertata in sede di Conferenza unificata e in seguito unilateralmente e immotivatamente modificata dal Governo, demandava alle procedure di cui all'art. 27, legge n. 42/2009 (norme di attuazione), l'adattamento regionale ai principi generali derivanti dal nuovo assetto contabile ridisegnato dallo Stato, senza contemplare alcuna possibilita' di una applicazione immediata e diretta delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011 alle Autonomie speciali. Anche sotto tale ultimo profilo, quindi, la illegittimita' dell'art. 37 si mostra di tutta evidenza.
P.Q.M. Con riserva di ulteriormente argomentare, la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle norme recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, di quelle di cui agli articoli 37 e 29, comma 1, lett. k), nella parte in cui non escludono l'applicabilita' alle Autonomie speciali delle disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo, per contrarieta' a Costituzione e lesione delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma, 1, lett. f) e l), 4, 48-bis, dello Statuto valdostano, approvato con legge cost. n. 4/1948, e dal combinato disposto degli articoli 117, commi terzo e quarto, 118, 119 Cost. e 10 della legge cost. n. 3/2001, nonche' per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte. Roma, addi' 19 settembre 2011 Prof. avv. Marini Si depositera', unitamente al presente ricorso debitamente notificato, la seguente documentazione: 1) Delibera della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 2172 del 16 settembre 2011; 2) Relazione governativa redatta ai sensi dell'art. 2, comma 4, legge n. 42/2009.