N. 106 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 settembre 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 23 settembre 2011 (della Regione autonoma della  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste). 
 
Regioni a statuto speciale  -  Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -
  Sanita' pubblica - Delega legislativa  n.  42/2009  in  materia  di
  federalismo  fiscale  -  Disposizioni  attuative  in   materia   di
  armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
  delle regioni  e  degli  enti  locali  -  Principi  di  valutazione
  specifici del settore sanitario  -  Applicabilita'  alle  autonomie
  speciali - Lamentata indebita interferenza  dello  Stato,  che  non
  concorre al finanziamento della spesa  sanitaria  della  Regione  -
  Ricorso della Regione Valle  d'Aosta  -  Denunciata  lesione  delle
  competenze statutarie della Regione nelle materie  dell'ordinamento
  contabile  e  dell'igiene  e  sanita',  assistenza  ospedaliera   e
  profilattica, lesione dell'autonomia finanziaria della Regione. 
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 29, comma 1, lett.
  k). 
- Costituzione, art. 76; statuto della Regione Valle  d'Aosta,  artt.
  2, comma 1, lett. a) e b), e 3, comma 1, lett. l); legge  5  maggio
  2009, n. 42, artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3; legge 23 dicembre
  1994, n. 724, artt. 34 e 36. 
Regioni a statuto speciale  -  Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -
  Delega legislativa n. 42/2009 in materia di federalismo  fiscale  -
  Disposizioni attuative in materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
  contabili e degli schemi di bilancio delle  regioni  e  degli  enti
  locali - Applicazione alle autonomie  speciali,  con  decorrenza  e
  modalita' da stabilirsi, in conformita' con i relativi statuti, con
  le procedure di cui all'art. 27 delle legge delega, ovvero, decorsi
  sei mesi, applicazione immediata e diretta  -  Lamentato  contrasto
  con la legge delega che prevede per gli ordinamenti contabili delle
  autonomie speciali il solo adeguamento ai principi, e  che  prevede
  il coordinamento finanziario  unicamente  attraverso  lo  strumento
  della normativa di attuazione - In  subordine,  mancata  osservanza
  dei vincoli procedurali  a  tutela  della  leale  collaborazione  -
  Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata  violazione  della
  legge delega, lesione delle competenze  statutarie,  legislative  e
  amministrative,  della  Regione  nelle   materie   dell'ordinamento
  contabile   e   dell'ordinamento   degli   enti   locali,   lesione
  dell'autonomia finanziaria della Regione, violazione del  principio
  di leale collaborazione. 
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e, in particolare, art.
  37. 
- Costituzione, artt. 5, 76, 117, commi terzo e quarto,  118,  119  e
  120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art.  10;  statuto
  della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a)  e  b),  3,
  comma 1, lett. f), 4 e 48-bis; legge  26  novembre  1981,  n.  690;
  legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2,  lett.
  h), 3, 4, 5 e 27, commi 1 e 3. 
(GU n.47 del 9-11-2011 )
     Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con
sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074, in persona del
Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in
forza di procura a margine del  presente  atto  ed  in  virtu'  della
Deliberazione della Giunta regionale n. 2172 del 16  settembre  2011,
dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (C.F. MRNFNC73D28H501U;  PEC:
francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;   fax:   06.36001570),
presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli,  48,  ha  eletto
domicilio; ricorrente; 
    Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo  Chigi,
Piazza Colonna, 370, resistente; 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle regioni, degli unti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.  42»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  -  n.
172 del 26 luglio 2011, e, in particolare, degli articoli 37,  e  29,
comma 1, lett. k), nella parte in cui non escludono  l'applicabilita'
delle disposizioni  recate  dal  medesimo  decreto  legislativo  alle
Autonomie speciali. 
 
                                Fatto 
 
    1. La legge n. 42 del 2009 ha ad oggetto, come noto,  «Delega  al
Governo  in   materia   di   federalismo   fiscale,   in   attuazione
dell'articolo 119 della  Costituzione».  Attraverso  tale  intervento
legislativo si e' inteso «assicurare autonomia di entrata e di  spesa
di comuni, province, citta' metropolitane e  regioni»,  garantendo  i
principi di solidarieta'  e  di  coesione  sociale,  «in  maniera  da
sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il  criterio
della   spesa   storica   e   da   garantire    la    loro    massima
responsabilizzazione e l'effettivita' e la trasparenza del  controllo
democratico nei confronti degli eletti» (art. 1, comma  1,  legge  n.
42/2009). 
    2. L'art. 2 della citata legge prevede quanto segue: «Il  Governo
e' delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad
oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di
assicurare, attraverso la definizione dei principi  fondamentali  del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema  tributario  e  la
definizione della perequazione, l'autonomia  finanziaria  di  comuni,
province,  citta'  metropolitane  e  regioni  nonche'  al   fine   di
armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi
enti e  i  relativi  termini  di  presentazione  e  approvazione,  in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione
della finanza pubblica». 
    3. L'art. 1, comma 2,  legge  n.  42/2009,  specifica,  poi,  con
riferimento alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome
di Trento e Bolzano, che a tali Enti si  applicano,  «in  conformita'
con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli  articoli
15, 22 e 27» della legge delega, ad esclusione, quindi, di ogni altra
disposizione. 
    Scendendo nel dettaglio, quanto  all'articolo  15,  esso  attiene
alle modalita' di finanziamento delle citta' metropolitane; l'art. 22
disciplina, dal canto suo, la «perequazione strutturale»; l'art.  27,
invece, reca norme di «coordinamento della finanza  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome». 
    Tale ultimo articolo merita di essere approfondito. 
    Esso prevede, al suo comma 1, che le Regioni a Statuto speciale e
le Provincie autonome concorrano al conseguimento degli obiettivi  di
perequazione e di  solidarieta'  previsti  dalla  legge  n.  42/2009,
«secondo criteri e modalita' stabiliti da  norme  di  attuazione  dei
rispettivi statuti, da definire,  con  le  procedure  previste  dagli
statuti medesimi [...]» (cfr. art. 27, comma 1, legge n. 42/2009). 
    Il comma 3 del medesimo art. 27, attribuisce alle suddette  norme
di attuazione il compito di disciplinare: 
        a) «il coordinamento tra  le  leggi  statali  in  materia  di
finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in
materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche'
di finanza locale nei casi in cui  questa  rientri  nella  competenza
della regione a statuto speciale o provincia autonoma»; 
        b) «i principi  fondamentali  di  coordinamento  del  sistema
tributario con riferimento alla potesta' legislativa  attribuita  dai
rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale  e  alle  province
autonome in materia di tributi regionali, provinciali, locali»; 
        c) individuare forme di fiscalita' di sviluppo. 
    L'articolo 27, comma 7, prevede, infine, l'istituzione, presso la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, di «un tavolo di  confronto
tra il Governo e ciascuna  regione  a  statuto  speciale  e  ciascuna
provincia autonoma», con il compito di individuare, in attuazione del
principio  di  leale  collaborazione,  «linee  guida,   indirizzi   e
strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale
e delle  province  autonome  agli  obiettivi  di  perequazione  e  di
solidarieta'  e  per  valutare  la  congruita'   delle   attribuzioni
finanziarie  ulteriori  intervenute  successivamente  all'entrata  in
vigore degli statuti,  verificandone  la  coerenza  con  i  principi»
contenuti nella legge di delega n. 42 del 2009 «e con i nuovi assetti
della finanza pubblica». 
    4. Cio' premesso, in attuazione dell'art. 2 della legge delega n.
42/2009 (che, come visto, non si applica alle Autonomie speciali), il
Governo ha adottato il decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,
oggetto del presente giudizio, il quale reca «Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». 
    5.  Il  decreto  prevede,  tra  l'altro,  l'adozione  di   regole
contabili uniformi per gli enti territoriali;  un  comune  piano  dei
conti integrato e comuni schemi di bilancio articolati in missioni  e
programmi coerenti con la contabilita' nazionale;  l'adozione  di  un
bilancio consolidato;  l'affiancamento  al  sistema  di  contabilita'
finanziaria  di  quello  economicopatrimoniale,  ispirati  a   comuni
criteri  di  contabilizzazione;  la   raccordabilita'   dei   sistemi
contabili e degli schemi di  bilancio  degli  enti  territoriali  con
quelli adottati in ambito europeo  ai  fini  della  procedura  per  i
disavanzi eccessivi; la riclassificazione dei  dati  contabili  e  di
bilancio per le amministrazioni  tenute  al  regime  di  contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole  contabili  uniformi;
la definizione di un sistema di indicatori di risultato. 
    6. Al  fine  di  verificare  l'effettiva  rispondenza  del  nuovo
assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica  e
per individuare eventuali  criticita'  del  sistema,  l'art.  36  del
d.lgs.  in  questa  sede  impugnato  prevede  l'avvio,  a   decorrere
dall'anno 2012, di una fase di sperimentazione (della durata  di  due
esercizi) riguardante l'attuazione dei principi  contabili  generali,
nonche' l'emanazione, a seguito della suddetta sperimentazione, entro
il 2014,  di  ulteriori  decreti  legislativi  di  ridefinizione  dei
predetti principi (art. 36, comma 5). 
    7. Con riferimento, poi, alle Regioni ordinarie, l'art. 1,  comma
2, del d.lgs. n. 118 dispone che  le  stesse  adeguino  con  legge  i
propri ordinamenti alle disposizioni del decreto medesimo  entro  sei
mesi dall'entrata in  vigore  dei  suddetti  decreti  legislativi  di
ridefinizione  e  che,  nell'ipotesi  in  cui  non   vi   provvedano,
troveranno diretta e immediata applicazione le disposizioni statali. 
    8. Passando ad esaminare  l'art.  37  del  decreto  -  che  forma
oggetto specifico del presente giudizio - tale disposizione, anziche'
escludere, in conformita' alla  legge  delega,  l'applicazione  delle
norme recate dal d. lgs. n. 118 alle Regioni  a  statuto  speciale  e
alle Province autonome di Trento e Bolzano,  stabilisce,  di  contro,
che: «la decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni
di cui al presente  decreto  legislativo  [...]  sono  stabilite,  in
conformita'  con  i  relativi  statuti,  con  le  procedure  previste
dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi
dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di  cui  all'art.  36,
comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo,
sino al completamento delle procedure medesime,  le  disposizioni  di
cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui  all'articolo
36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a
statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano». 
    La norma impugnata, pertanto: 
        i) obbliga le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
autonome ad un adattamento a tutte le disposizioni del d.lgs. n.  118
del 2011 e non soltanto ai principi in esso contenuti; 
        ii) rinvia alle modalita' previste  dall'art.  27,  legge  n.
42/2009 (norme di attuazione) esclusivamente  la  definizione  «della
decorrenza  e  delle  modalita'  di  applicazione»   delle   suddette
disposizioni, senza sostanziali margini di adattamento per  gli  Enti
medesimi; 
        iii)  prevede  l'applicazione  immediata   e   diretta   alle
autonomie speciali delle «disposizioni di cui al presente  decreto  e
ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5», nel caso  in
cui non vengano concluse, entro il termine  di  legge,  le  procedure
previste  dal  citato  art.  27,  legge  n.  42/2009,   e   sino   al
completamento delle stesse. 
    9.  In  proposito   occorre   specificare,   peraltro,   che   la
formulazione dell'art. 37, come risultante dal testo  definitivamente
approvato in  data  9  giugno  2011  dal  Consiglio  dei  Ministri  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26  luglio  2011  (in  questa
sede impugnato), e' assai diversa da quella  sulla  quale  era  stata
sancita l'intesa in seno alla Conferenza unificata in  data  3  marzo
2011. 
    La versione inizialmente concertata, infatti,  prevedeva  che  le
Regioni  a  statuto  speciale  e  le  province   autonome   avrebbero
provveduto ad adeguare  i  propri  ordinamenti  contabili  ai  (soli)
principi statali ai sensi dei propri statuti  di  autonomia  e  delle
relative norme di  attuazione.  All'esito  dell'intesa,  infatti,  il
tenore  letterale  della  disposizione  risultava  il  seguente:  «Le
Regioni a statuto speciale e le province autonome  provvedono,  anche
nei confronti degli enti locali  ubicati  nelle  medesime  Regioni  e
Province autonome, laddove  la  finanza  locale  rientri  nelle  loro
competenze, ad adeguare i propri ordinamenti contabili ai principi di
cui al presente decreto legislativo». 
    In argomento sia consentito rilevare,  infine,  come  il  Governo
abbia modificato unilateralmente il testo dell'articolo in  questione
senza fornire alcuna motivazione delle ragioni che lo hanno indotto a
non  conformarsi  all'intesa  raggiunta  in  seno   alla   Conferenza
unificata. Tale aspetto, comunque, sara' trattato successivamente. 
    10. Da ultimo, con riguardo all'art. 29, comma 1, d.lgs.  n.  118
del 2011, esso fissa i «principi di valutazione specifici del settore
sanitario». In proposito  si  rileva  come  la  lettera  k)  di  tale
disposizione,  parimenti  impugnata,  preveda,  per  quel   che   qui
interessa, l'applicabilita'  della  relativa  disciplina  anche  alle
Province autonome  e  dunque,  il  riferimento  alle  Regioni  sembra
includere implicitamente anche le Regioni a Statuto speciale. 
    11.  Tutto  cio'  premesso,  l'odierna  ricorrente,  come   sopra
rappresentata,  difesa  e  domiciliata,  ritenuta  la  lesione  delle
proprie competenze costituzionali  e  statutarie  per  effetto  delle
norme recate dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e, segnatamente,
di quelle desumibili dagli articoli 37 e 29, comma 1,  lett.  k),  le
impugna dinanzi a codesta ecc.ma Corte alla luce dei seguenti  motivi
di 
 
                               Diritto 
 
    I. Illegittimita' costituzionale di tutte  le  norme  recate  dal
d.lgs.  n.  118  del  2011  e,  in  particolare,  dell'art.  37,  per
violazione del combinato disposto di cui agli articoli 27, commi 1  e
3, e 1, comma 2, della legge delega, n. 42/2009, letti congiuntamente
all'art.  76  Cost.:  Lesione  delle  competenze   costituzionalmente
garantite in capo alla regione ricorrente. 
    L'art. 37, d.lgs. n. 118 del 2011, in questa sede  impugnato,  si
mostra illegittimo sotto una pluralita'  di  profili,  anzitutto  per
violazione del combinato disposto di cui agli artt. 27, commi 1 e  3,
e 1, comma 2, legge  n.  42/2009,  nonche'  dell'art.  76  Cost..  Il
legislatore delegato, infatti, ha esercitato la funzione  legislativa
in  contrasto  con  i  precetti   contenuti   nella   legge   delega,
determinando la lesione delle competenze costituzionalmente garantite
in capo alla Regione Valle d'Aosta dagli articoli 2, comma  1,  lett.
a) e b), 3, comma 1, lett. f), 4 dello Statuto valdostano,  approvato
con legge cost. n. 4/1948, nonche' violazione delle relative nonne di
attuazione e, segnatamente, quelle di cui alla legge  n.  690/1981  e
successive modificazioni, nonche' del combinato disposto di cui  agli
articoli 117, commi 3 e 4, 118,  119  Cost.  e  10,  legge  cost.  n.
3/2001. 
    Sul punto valgano le seguenti considerazioni. 
    L'art. 27, comma 1, della legge di delegazione, giova  ribadirlo,
stabilisce  che  le  Regioni  a  Statuto   speciale   provvedono   al
perseguimento degli obiettivi  fissati  dalla  legge  delega  secondo
criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione  dei  rispettivi
statuti,  da  definire,  con  le  procedure  previste  dagli  statuti
medesimi [...]. 
    Il comma 3, lett. a) del medesimo articolo, riserva espressamente
alla normativa di attuazione  -  da  adottarsi  in  conformita'  agli
statuti speciali e, per quanto riguarda la Valle d'Aosta, in ossequio
all'art. 48-bis dello statuto (che risulta,  Quindi,  parimenti  leso
per effetto della disposizione gravata) - «il  coordinamento  tra  le
leggi statali in materia di  finanza  pubblica  e  le  corrispondenti
leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza
regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei  casi  in  cui
questa rientri nella competenza della regione a  statuto  speciale  o
provincia   autonoma»,   nonche'   la   definizione   dei   "principi
fondamentali di coordinamento de sistema tributario  con  riferimento
alla potesta' legislativa  attribuita  dai  rispettivi  statuti  alle
regioni a statuto speciale [...]». 
    Il comma 7 dell'art.  27,  legge  n.  42/2009,  prevede,  infine,
l'istituzione di un tavolo di confronto tra il Governo e le Autonomie
speciali affinche' venga assicurato, ad  opera  di  quest'ultime,  il
rispetto delle norme  fondamentali  e  dei  principi  in  materia  di
federalismo fiscale. 
    Alla luce di siffatte previsioni, dunque, il coordinamento  della
finanza regionale e locale valdostana rispetto alla normativa statale
doveva essere realizzato unicamente  attraverso  lo  strumento  della
normativa di attuazione, ad esclusione  di  qualsiasi  intervento  ad
opera di altre fonti. 
    Cio' che trova conferma nell'art. 1, comma 2, legge  n.  42/2009,
parimenti leso dalle norme impugnate, in base al quale: «Alle regioni
a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e  di  Bolzano
si applicano, in  conformita'  con  gli  statuti,  esclusivamente  le
disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27». 
    La  stessa  Corte   costituzionale,   chiamata   a   pronunciarsi
sull'argomento, ha  chiaramente  riconosciuto  che  «la  clausola  di
esclusione contenuta nel citato art. 1, comma 2, della  legge  n.  42
del 2009 stabilisce univocamente che gli unici principi della  delega
sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a  statuto  speciale
ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22  e
27» (cfr. sent. 201 del 2010). 
    L'art. 37, d.lgs. n.  118  del  2011  -  adottato  in  esecuzione
dell'art. 2, legge n. 42/2009 e, dunque, di una disposizione che  non
e' riferibile alle Autonomie  speciali  -  e'  da  ritenere,  quindi,
manifestamente illegittimo nella parte in  cui  non  esclude  -  anzi
pretende  di  estenderla  l'applicabilita'  delle  norme  recate  dal
medesimo decreto alla Valle d'Aosta. 
    Cio' determina la violazione dei parametri normativi  piu'  sopra
invocati, con conseguente lesione delle competenze costituzionalmente
garantite in capo alla Valle in materia di ordinamento contabile. 
    La disposizione gravata, infatti, viola gli articoli 2, comma  1,
lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), e 4  dello  Statuto  valdostano,
approvato con legge cost. n. 4/1948, nonche'  le  relative  norme  di
attuazione e, segnatamente, quelle di cui alla legge  n.  690/1981  e
successive modificazioni, nonche' il combinato disposto di  cui  agli
articoli 117, commi 3 e 4, 118,  119  Cost.  e  10,  legge  cost.  n.
3/2001. 
    Valgano in proposito i seguenti rilievi. 
    L'«ordinamento  contabile»,  come  espressamente   affermato   da
codesta ecc.ma Corte sin dalla sentenza n.  107/1970,  va  ricondotto
nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla
Regione e stato giuridico ed economico del personale», in ordine alla
quale  la  Regione  ricorrente  gode,  come   noto,   di   competenza
legislativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a)  dello  Statuto
speciale. 
    Conseguentemente,   nella   relativa   disciplina,   la   Regione
valdostana non puo' essere limitata dall'intervento  del  legislatore
statale, essendo peraltro venuto meno, al  riguardo,  il  limite  del
rispetto dei principi dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica,
dell'interesse  nazionale  e  delle  norme  fondamentali  di  riforma
economico-sociale, in virtu' della  previsione  di  cui  all'art.  10
della legge  cost.  3  del  2001  (si  veda  Corte  cost.,  sent.  n.
274/2003). 
    Codesta ecc.ma Corte ha  ritenuto,  inoltre,  che  nella  materia
«ordinamento degli uffici» vada ricompreso  «il  potere  di  regolare
[...] la gestione del bilancio e l'erogazione  delle  spese  in  esso
stanziate» (cfr. sent. n. 107/1970). 
    Alla luce di quanto detto, la contrarieta' dell'art.  37,  d.lgs.
n. 118 del 2011, rispetto al citato art. 2, comma 1, lett.  a)  dello
Statuto speciale, risulta di tutta evidenza. La violazione,  infatti,
della  norma  interposta  costituita  dal  combinato  disposto  degli
articoli 1, comma 2 e 27 della legge delega,  importa  la  violazione
dell'art. 76 Cost., che puo' essere oggetto del ricorso regionale  in
quanto si riflette in una lesione indiretta di competenze regionali e
radica, pertanto, l'interesse processuale della Regione. 
    Per effetto della norma impugnata, del resto, non viene richiesto
alla Regione ricorrente un  mero  adattamento  ai  principi  generali
derivanti dall'assetto  contabile  ridisegnato  dallo  Stato,  ma  un
adeguamento automatico alla  disciplina  statale  di  attuazione  del
federalismo fiscale, tale da comprimere indebitamente il potere della
Valle di regolare «la gestione  del  bilancio  e  l'erogazione  delle
spese in esso stanziate», di cui all'art. 2, comma, 1, lett. a) dello
Statuto. 
    Parimenti violato risulta l'art.  2,  comma  1,  lett.  b)  dello
Statuto speciale (legge cost. n. 4/1948), che  riconosce  alla  Valle
d'Aosta la potesta' legislativa primaria in materia  di  «ordinamento
degli enti locali». 
    E non vi e' dubbio che l'intervento statale realizzato attraverso
il citato art. 37 incida altresi' su tale  ambito  materiale,  atteso
che le disposizioni  contenute  nel  d.lgs.  n.  118/2011  riguardano
l'armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  contabili
riferibili anche agli enti locali. 
    La illegittimita' dell'art. 37, rileva, inoltre, anche  sotto  il
profilo della violazione  dell'autonomia  finanziaria  della  Regione
ricorrente, garantita dall'art. 3, comma 1, lett.  f)  dello  Statuto
speciale  (legge  cost.  n.  4/1948).  Tale  previsione   statutaria,
infatti, riconosce alla Valle la potesta' di legiferare,  nell'ambito
dei principi  individuati  con  legge  dello  Stato,  in  materia  di
«finanze regionali e comunali». 
    Inoltre, come noto, il citato art. 3, comma 1,  lett.  f),  letto
alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2,  Cost.,
(i  quali  risultano  parimenti  lesi  dall'art.  37),  qualifica  la
competenza normativa regionale in materia di finanza locale non  piu'
come meramente suppletiva rispetto a quella statale. 
    Ebbene,  il  fatto  che  la  Valle  d'Aosta  goda  di   autonomia
finanziaria costituzionalmente garantita,  fa  si'  che  alla  stessa
possa essere richiesto unicamente il rispetto dei  principi  e  delle
norme fondamentali in materia di finanza pubblica e non  anche,  come
accade nel caso di specie, l'adeguamento, tanto piu' automatico, alle
disposizioni statali attuatine dell'intero  processo  di  federalismo
fiscale. 
    Coerentemente con tale assunto, il piu'  volte  citato  art.  27,
comma 3,  legge  n.  42/2009,  apertamente  violato  dal  legislatore
delegato, riservava il compito di  coordinare  le  leggi  statali  in
materia di finanza pubblica - tra le quali rientra il d.lgs.  n.  118
del 2011 - e le leggi regionali e provinciali in materia  di  finanza
regionale e locale alla normativa di attuazione, chiarendo, al  comma
7, che il «tavolo di confronto» tra il Governo e ciascuna  Regione  a
Statuto speciale e Provincia autonoma, fosse finalizzato, appunto, ad
assicurare il rispetto, ad  opera  delle  autonomie  speciali,  delle
(sole) norme fondamentali e dei (soli) principi derivanti dalla legge
delega. 
    D'altro canto, poiche' la normazione statale nelle materie di cui
si e' detto (ordinamento contabile proprio e dei propri enti  locali,
finanza regionale e  locale)  non  puo'  non  incidere  (limitandole)
sull'esercizio delle funzioni amministrative regionali  nei  medesimi
ambiti, ne risulta altresi' violato l'art. 4 dello  Statuto  speciale
della Regione Valle d'Aosta, ai sensi del quale «la Regione  esercita
le funzioni amministrative sulle  materie  nelle  quali  ha  potesta'
legislativa a norma degli articoli 2 e 3» dello Statuto stesso. 
    Alla luce delle considerazioni  che  precedono,  l'illegittimita'
costituzionale dell'intero d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui
non esclude dall'applicabilita' delle  proprie  norme  le  Regioni  a
Statuto speciale e,  segnatamente,  dell'art.  37,  risulta,  per  le
ragioni e sotto i profili appena esaminati, del tutto evidente. 
    II. Illegittimita' costituzionale degli articoli 37, e 29,  comma
1, lett. k), d. lgs. n. 118 del 2011, per  violazione  del  combinato
disposto di cui agli articoli 27, commi 1 e 3, e 1,  comma  2,  della
legge delega, n. 42/2009, letti  congiuntamente  all'art.  76  Cost.:
lesione delle competenze statutarie della regione ricorrente. 
    Deve pervenirsi ad una pronuncia di incostituzionalita' anche con
riferimento all'art. 29, comma 1, lett. k)  del  d.lgs.  n.  118  del
2011. 
    L'art. 29 del decreto fissa i principi di  valutazione  specifici
del  settore  sanitario,  in  una  prospettiva  volta  ad  assicurare
l'omogeneita', la confrontabilita' ed il consolidamento  dei  bilanci
dei servizi sanitari regionali. 
    Il comma 1,  lett.  k)  del  citato  articolo,  riferendosi  alle
Province autonome, afferma implicitamente l'applicabilita' del regime
fiscale delineato dal d.lgs. n. 118 in materia sanitaria, anche  alle
Regioni a Statuto speciale e, dunque, alla Valle d'Aosta. 
    Nella misura in cui tale disposizione estende siffatta disciplina
alle Autonomie speciali, risulta anch'essa,  per  le  stesse  ragioni
evidenziate in merito all'art.  37,  cui  si  rimanda,  contraria  al
combinato disposto di cui agli articoli 27, commi 1 e 3, e  1,  comma
2, della legge  di  delegazione,  letti  congiuntamente  all'art.  76
Cost., nonche' lesiva delle competenze  costituzionalmente  garantite
in capo alla Regione ricorrente in materia di  ordinamento  contabile
proprio e dei propri enti dipendenti,  compresa  l'Azienda  sanitaria
valdostana [art. 2, comma 1, lett. a) e b), dello  Statuto],  nonche'
in  materia  di  «igiene  e   sanita',   assistenza   ospedaliera   e
profilattica»,  con  profili  che  attengono  all'organizzazione  dei
servizi sanitari [art. 3, comma 1, lett. l) dello Statuto]. 
    Tanto l'art. 37, quanto l'art. 29, comma 1, lett. k), non tengono
in nessuna considerazione, inoltre, il  fatto  che,  diversamente  da
quanto accade  per  le  altre  Regioni,  la  gestione  della  finanza
sanitaria regionale, per quanto riguarda la Valle d'Aosta,  e'  posta
interamente a carico del bilancio regionale, secondo quanto stabilito
dagli articoli 34 e 36 della legge n. 724/1994. 
    Proprio il particolare  sistema  di  finanziamento  del  servizio
sanitario regionale ha indotto la Corte costituzionale a ritenere che
esso  costituisca  uno  degli  aspetti  caratterizzanti   l'autonomia
finanziaria della Regione ricorrente, la cui disciplina  puo'  essere
modificata soltanto con l'accordo tra lo Stato e la Regione. In  tale
ambito inoltre, e' del tutto preclusa allo Stato, che non concorre al
finanziamento della spesa sanitaria  regionale,  la  possibilita'  di
dettare norme di coordinamento finanziario (cfr. sentt. nn.  133/2010
e 341/2009), di contro a  quanto  e'  accaduto  nel  caso  di  specie
attraverso l'adozione del d.lgs. n. 118 del 2011 e la previsione  che
le disposizioni  da  esso  recate  si  applichino  anche  alla  Valle
d'Aosta. 
    Si insiste, pertanto,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale delle norme oggetto del presente giudizio. 
    III. Con riferimento all'intesa raggiunta in sede  di  Conferenza
unificata in data 3 marzo 2011. 
    Fermo  restando  quanto   sin   qui   rilevato,   si   evidenzia,
subordinatamente, come l'art. 37,  d.lgs.  n.  118  del  2011,  violi
altresi' gli articoli 2, commi 1 e 2, lett. h), 3, 4 e  5,  legge  n.
42/2009, letti congiuntamente all'art. 76  Cost.,  nonche'  l'art.  5
Cost.. 
    Alla  luce  delle  disposizioni  legislative  da  ultimo  citate,
infatti, il Governo era tenuto  ad  adottare  i  decreti  legislativi
aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della  Costituzione,
«previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata»  (art.  2,
comma   3,   legge   n.   42/2009),   nonche'   assicurando,   «nella
predisposizione dei decreti legislativi [...]piena collaborazione con
le regioni e gli enti locali» (art. 2, comma 5, legge n. 42/2009). 
    Inoltre, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie,  ove
il Governo non avesse  inteso  conformarsi  all'intesa  raggiunta  in
Conferenza unificata, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 2, comma  4,
della legge di delegazione, trasmettere «alle Camere  e  alla  stessa
Conferenza unificata una  relazione  nella  quale  sono  indicate  le
specifiche motivazioni di difformita' dall'intesa». 
    Come gia' evidenziato  in  narrativa,  tuttavia,  in  spregio  ai
precetti  ora  menzionati,  il  legislatore  delegato  ha  modificato
unilateralmente, e in senso restrittivo, il testo della  clausola  di
salvaguardia di cui all'art. 37, su  cui  era  intervenuta  l'intesa,
senza dar conto delle specifiche ragioni alla base di tale modifica. 
    Tanto e' vero che nella relazione deliberata ai  sensi  dell'art.
2, comma 4, della legge delega, in data 9 giugno 2011  (doc.  2),  il
Governo si e' limitato  ad  affermare  di  essersi  discostato  dalle
indicazioni  emerse  in  Conferenza  unificata  «laddove  questa   e'
risultata non compatibile con le condizioni poste  dalle  Commissioni
parlamentari competenti» (doc. 2). 
    Ebbene, e' evidente  come  anziche'  esplicitare  le  «specifiche
motivazioni di  difformita'  dall'intesa»,  il  legislatore  delegato
abbia addotto una giustificazione generica e apparente,  inidonea  ad
assolvere l'obbligo motivazionale impostogli dalla legge delega. 
    Cio' che ha determinato la  violazione  dei  vincoli  procedurali
posti dalla legge n. 42/2009 a tutela della leale collaborazione  tra
i diversi livelli di governo, con conseguente  lesione  dell'art.  76
Cost., idonea a tradursi, per  quanto  gia'  chiarito  a  p.  13  del
presente  ricorso,  in  una  lesione   delle   competenze   regionali
statutarie in materia di bilancio e ordinamento degli uffici. 
    E', altresi', violato il principio di  leale  collaborazione,  il
quale,  come  noto,  e'  ormai  pacificamente  considerato  di  rango
costituzionale trovando diretto fondamento negli  articoli  5  e  120
Cost. (ex plurimis, C. cost. sentt. nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del
2000; n. 282 del 2002; n. 303 del 2003). 
    Quanto precede trova conferma  nella  giurisprudenza  di  codesta
ecc.ma Corte, la quale ha espressamente affermato, con riferimento ad
una  fattispecie  analoga  a  quella  di   cui   trattasi,   che   le
modificazioni introdotte dal legislatore delegato in maniera difforme
rispetto a quanto sancito nell'intesa e senza alcuna  motivazione  in
ordine alla difformita', costituiscono  un  vizio  procedimentale  di
formazione   dell'atto,   tale   da   determinarne   l'illegittimita'
costituzionale per violazione indiretta dell'articolo 76 Cost., oltre
che del principio di leale collaborazione di  cui  all'art.  5  Cost.
(Corte cost., sent. 6-26 giugno 2001, n. 206; in termini, cfr.  Corte
cost., sent. 22 luglio 2009, n. 225). 
    Ne'  si  potrebbe  obiettare,  in  argomento,  che  la   modifica
introdotta dal Governo abbia, rispetto al  testo  su  cui  era  stata
raggiunta  l'intesa,  natura  ampliativa  e  non  restrittiva   delle
funzioni  spettanti  alla  Regione  ricorrente.  Come  in  precedenza
rilevato, infatti, la versione dell'art. 37  concertata  in  sede  di
Conferenza unificata e in seguito unilateralmente  e  immotivatamente
modificata dal Governo, demandava alle procedure di cui all'art.  27,
legge n. 42/2009 (norme di attuazione),  l'adattamento  regionale  ai
principi generali derivanti dal nuovo assetto  contabile  ridisegnato
dallo  Stato,  senza   contemplare   alcuna   possibilita'   di   una
applicazione immediata e diretta  delle  disposizioni  contenute  nel
d.lgs. n. 118 del 2011 alle  Autonomie  speciali.  Anche  sotto  tale
ultimo profilo, quindi, la illegittimita' dell'art. 37 si  mostra  di
tutta evidenza. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Con  riserva  di  ulteriormente  argomentare,  la  Regione  Valle
d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma
Corte costituzionale, in accoglimento del  presente  ricorso,  voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale  delle  norme  recate  dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, «Disposizioni in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in  particolare,
di quelle di cui agli articoli 37 e 29,  comma  1,  lett.  k),  nella
parte in cui non escludono l'applicabilita' alle  Autonomie  speciali
delle disposizioni  recate  dal  medesimo  decreto  legislativo,  per
contrarieta'   a   Costituzione   e    lesione    delle    competenze
costituzionalmente garantite in capo alla  Regione  ricorrente  dagli
articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma, 1, lett. f)  e  l),  4,
48-bis, dello  Statuto  valdostano,  approvato  con  legge  cost.  n.
4/1948, e dal combinato disposto degli articoli 117,  commi  terzo  e
quarto, 118, 119 Cost. e 10 della legge cost. n. 3/2001, nonche'  per
violazione del  principio  costituzionale  di  leale  collaborazione,
sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte. 
        Roma, addi' 19 settembre 2011 
 
                          Prof. avv. Marini 
 
    Si  depositera',  unitamente  al  presente  ricorso   debitamente
notificato, la seguente documentazione: 
        1) Delibera della Giunta regionale  della  Valle  d'Aosta  n.
2172 del 16 settembre 2011; 
        2) Relazione governativa redatta ai sensi dell'art. 2,  comma
4, legge n. 42/2009.