N. 107 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 settembre 2011 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) (art. 127, comma 1, Cost. ed art. 34,  comma  2,  legge  11
marzo 1953, n. 87). 
 
Sanita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Interventi per garantire l'accesso  alle  cure  palliative  e  alla
  terapia del dolore, in attuazione della legge n. 38/2010 - Campagne
  di informazione istituzionali  verso  i  cittadini,  istituzione  e
  definizione dei compiti del "Coordinamento regionale  per  le  cure
  palliative e  la  terapia  del  dolore",  promozione  di  specifici
  "Programmi di sviluppo delle cure palliative" presso le aziende per
  i  servizi  sanitari  -  Previsione  di   specifici   finanziamenti
  regionali  destinati  ai  nuovi  progetti,  con  oneri  in   carico
  all'unita' di bilancio  e  al  capitolo  indicati  dallo  stato  di
  previsione della spesa del bilancio  pluriennale  2011-2013  e  del
  bilancio per l'anno 2011 - Contrasto con la  normativa  statale  di
  riferimento che esclude nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
  pubblica, nonche' mancata quantificazione e previsione dei mezzi di
  copertura finanziaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione
  della competenza legislativa statale nella materia concorrente  del
  coordinamento della finanza pubblica,  violazione  dell'obbligo  di
  copertura finanziaria delle leggi di spesa. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio  2011,  n.  10,
  artt. 4, 5, 10 e 15. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma  terzo;  statuto
  della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5, 6 e  7;  legge  15
  marzo 2010, n. 38, art. 5, comma 5. 
(GU n.47 del 9-11-2011 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e'
ope legis domiciliato in Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione  dell'  8
settembre 2011. 
    Contro  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,   in   persona   dei
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede  in  Trieste,
piazza Unita' d'Italia n. 1 
    Per la declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 15, 4, 5 e 10  della  legge  della  Regione  Friuli  Venezia
Giulia 14 luglio 2011 n. 10, pubblicata nel BUR n. 29 del  20  luglio
2011, recante il titolo «Interventi per garantire l'accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore» 
    Per violazione dell'articolo 117, comma  3  e  dell'articolo  81,
comma 4 Cost. 
 
                                Fatto 
 
    La legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 10 del 14  luglio
2011 disciplina gli interventi  per  garantire  l'accesso  alle  cure
palliative e alla terapia  del  dolore,  in  attuazione  della  legge
statale n. 38 del 15 marzo 2010. 
    In particolare, l'articolo  4  promuove  la  realizzazione  delle
«Campagne di informazione»  istituzionali  verso  i  cittadini  sulle
modalita' e sui criteri di accesso alte prestazioni e ai programmi di
assistenza in materia di cure palliative e  di  terapia  del  dolore;
l'articolo 5 prevede  l'istituzione,  presso  la  Direzione  centrale
competente in materia di  tutela  della  salute,  del  «Coordinamento
regionale per le cure palliative  e  la  terapia  del  dolore»  e  ne
stabilisce  i  compiti;  l'articolo  10  dispone  la  promozione   di
specifici «Programmi di sviluppo delle  cure  palliative»  presso  le
aziende per i servizi sanitari. 
    L'art.   15   (Disposizioni   finanziarie)   prevede    specifici
finanziamenti regionali destinati ai nuovi progetti introdotti  dagli
articoli 4, 5 e 10 della medesima legge regionale, statuendo che  gli
eventuali oneri fanno carico all'unita' di  bilancio  e  al  capitolo
indicati  dello  stato  di  previsione  della  spesa   del   bilancio
pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. 
    Le  disposizioni  normative  della  legge  della  Regione  Friuli
Venezia Giulia indicate, oggetto di censura con il presente  ricorso,
eccedono dalle competenze legislative attribuite alla  Regione  dagli
articoli 4, 5, 6 e 7 dello  Statuto  speciale,  approvato  con  legge
cost. 31 gennaio 1963, n. 1 e sono costituzionalmente illegittime  in
quanto si pongono in manifesto contrasto con l'art. 117,  comma  3  e
con l'articolo 81, comma 4 della Costituzione, per i seguenti  motivi
di 
 
                               Diritto 
 
    1. Violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.; degli articoli 4,
5, 6 e 7 della legge cost. 31 gennaio 1963, n.  1  (Statuto  speciale
della Regione). 
    La legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 10 del 14  luglio
2011 - che disciplina gli interventi  per  garantire  l'accesso  alle
cure palliative e alla terapia del dolore, in attuazione della  legge
15 marzo 2010, n. 38 («Disposizioni per garantire l'accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore»)  -  prevede  che  le  Campagne
istituzionali di informazione (art. 4),  il  Coordinamento  regionale
per le cure palliative  e  la  terapia  del  dolore  (art.  5)  ed  i
Programmi  di  sviluppo  delle  cure  palliative   (art.   10)   sono
suscettibili di determinare i nuovi oneri di cui all'articolo 15. 
    Tali oneri non sono contemplati ed anzi  risultano  espressamente
esclusi dalla legge statale n. 38 del 15 marzo 2010. 
    Invero, appare del tutto evidente il contrasto tra quanto risulta
dal combinato disposto degli articoli 15,  4,  5  e  10  della  legge
regionale impugnata e quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della
legge statale n. 38 del 2010 che, nel fissare i principi  in  materia
di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, stabilisce
che alla attuazione della legge si provvede, ai  sensi  dell'articolo
12, comma 2 («Copertura  finanziaria»),  «nei  limiti  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
    Pertanto, la  normativa  regionale  censurata  contrasta  con  la
suddetta legge statale laddove costituisce espressione del  principio
di coordinamento della finanza  pubblica,  materia  che,  come  noto,
rientra nella competenza concorrente ai sensi  dell'art.  117,  terzo
comma Cost. Ne discende  che  il  mancato  rispetto  della  normativa
statale di principio, essendo  questa  parametro  interposto  tra  il
testo costituzionale e la legge regionale, si pone in  contrasto  con
le competenze legislative statutarie ed integra la sicura  violazione
dell'art. 117, terzo comma Cost. 
    2. Violazione dell'art. 81, quarto comma Cost. 
    L'art. 15 della legge regionale impugnata si appalesa,  altresi',
censurabile sotto ulteriore profilo e parametro costituzionale. 
    La disposizione, infatti, non quantifica, neppure in  via  almeno
indicativa, gli oneri derivanti dall'attuazione  di  quanto  previsto
agli articoli 4, 5 e 10 e non prevede  espressamente,  attraverso  le
modalita' previste dall'art. 17 della legge di contabilita' e finanza
pubblica  n.  196  del  31  dicembre  2009,  i  mezzi  di   copertura
finanziaria. 
    Ne',  peraltro,  puo'  dubitarsi  del  fatto  che  la   normativa
introdotta dal legislatore regionale comporti nuove  spese.  Infatti,
non solo e' la stessa legge n. 10 del 2011 a menzionare, nell'art. 15
censurato, gli «eventuali oneri» a carico del  bilancio  pluriennale;
ma appare  difficilmente  contestabile  che  tanto  «le  campagne  di
informazione»  (art.  4),  quanto  l'istituzione  del  «Coordinamento
regionale» (art. 5), nonche' l'attivazione dei «programmi di sviluppo
delle  cure  palliative»  (art.   10)   necessitano   per   la   loro
realizzazione del relativo mezzo di copertura finanziaria. 
    Tuttavia all'interno della legge oggetto di  impugnazione  e'  di
tutta evidenza come le suddette  misure  introdotte  dal  legislatore
regionale agli articoli 4, 5 e 10  siano  assolutamente  prive  della
dovuta specifica copertura finanziaria: non e' infatti presente alcun
riferimento normativo  ne'  alla  consistenza  dei  progetti  che  il
legislatore regionale intende attuare, ne' sono enucleate le  risorse
con cui si intendono finanziare gli stessi. 
    Al   contrario,   il   legislatore   regionale   avrebbe   dovuto
quantificare l'aggravio di spesa derivante dalle  nuove  disposizioni
legislative e provvedere alla loro copertura.  Peraltro  nemmeno,  in
senso  contrario,  varrebbe  l'ipotetico  rilievo  secondo   cui   le
eventuali spese potrebbero essere disposte  attraverso  provvedimenti
attuativi successivi, in quanto e' la stessa legge regionale, come ha
avuto modo di stabilire la Corte costituzionale  (sent.  n.  141  del
2010) a costituire la loro fonte primaria, pena la chiara  violazione
dell'art. 81, quarto comma della Costituzione. 
    Ne deriva un ulteriore profilo di  illegittimita'  costituzionale
per violazione dell'art. 81, quarto comma, della  Costituzione  nella
misura in cui la potesta' legislativa regionale viene  esercitata  in
violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa
che incombe anche sul legislatore regionale. 
    A  questo  proposito  l'orientamento   del   tutto   uniforme   e
consolidato della Corte costituzionale,  ribadito  anche  da  recenti
pronunce (Corte cost., sentenze n. 106 del 2011; nn. 141  e  100  del
2010;  nn.  386  e  213  del  2008;  n.  359   del   2007)   dimostra
l'illegittimita'   delle   disposizioni    regionali    oggetto    di
impugnazione. 
    Infatti, come ha avuto  modo  di  affermare  chiaramente  codesta
ecc.ma Corte, le Regioni, incluse quelle a  statuto  speciale  (Corte
cost.,  sent.  n.  359/2007),  non   possono   sottrarsi   a   quella
«fondamentale esigenza di chiarezza e solidita'» alla quale l'art. 81
Cost. si  ispira  (sent.  n.  359/2007  cit.),  e  possono  stabilire
solamente quelle nuove spese la cui copertura sia  «credibile  e  non
arbitraria o irrazionale, in  adeguato  rapporto  con  la  spesa  che
s'intende effettuare» (ex multis, sent. n. 213/2008). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli articoli 15, 4  ,  5  e  10  della
legge della Regione Friuli Venezia Giulia  14  luglio  2011,  n.  10,
pubblicata nel BUR n. 29  del  20  luglio  2011,  recante  il  titolo
«Interventi per garantire  l'accesso  alle  cure  palliative  e  alla
terapia del dolore» per violazione dell'articolo 117, terzo  comma  e
dell'articolo 81, quarto cometa della Costituzione. 
    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si
deposita copia conforme per estratto della delibera del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione dell' 8 settembre 2011,  recante  la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
        Roma, addi' 16 settembre 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Cesaroni