N. 107 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 settembre 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri) (art. 127, comma 1, Cost. ed art. 34, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87). Sanita' pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, in attuazione della legge n. 38/2010 - Campagne di informazione istituzionali verso i cittadini, istituzione e definizione dei compiti del "Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore", promozione di specifici "Programmi di sviluppo delle cure palliative" presso le aziende per i servizi sanitari - Previsione di specifici finanziamenti regionali destinati ai nuovi progetti, con oneri in carico all'unita' di bilancio e al capitolo indicati dallo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 - Contrasto con la normativa statale di riferimento che esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonche' mancata quantificazione e previsione dei mezzi di copertura finanziaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, artt. 4, 5, 10 e 15. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5, 6 e 7; legge 15 marzo 2010, n. 38, art. 5, comma 5.(GU n.47 del 9-11-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell' 8 settembre 2011. Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona dei Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Trieste, piazza Unita' d'Italia n. 1 Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli articoli 15, 4, 5 e 10 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011 n. 10, pubblicata nel BUR n. 29 del 20 luglio 2011, recante il titolo «Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» Per violazione dell'articolo 117, comma 3 e dell'articolo 81, comma 4 Cost. Fatto La legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 10 del 14 luglio 2011 disciplina gli interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, in attuazione della legge statale n. 38 del 15 marzo 2010. In particolare, l'articolo 4 promuove la realizzazione delle «Campagne di informazione» istituzionali verso i cittadini sulle modalita' e sui criteri di accesso alte prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore; l'articolo 5 prevede l'istituzione, presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, del «Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore» e ne stabilisce i compiti; l'articolo 10 dispone la promozione di specifici «Programmi di sviluppo delle cure palliative» presso le aziende per i servizi sanitari. L'art. 15 (Disposizioni finanziarie) prevede specifici finanziamenti regionali destinati ai nuovi progetti introdotti dagli articoli 4, 5 e 10 della medesima legge regionale, statuendo che gli eventuali oneri fanno carico all'unita' di bilancio e al capitolo indicati dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. Le disposizioni normative della legge della Regione Friuli Venezia Giulia indicate, oggetto di censura con il presente ricorso, eccedono dalle competenze legislative attribuite alla Regione dagli articoli 4, 5, 6 e 7 dello Statuto speciale, approvato con legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 e sono costituzionalmente illegittime in quanto si pongono in manifesto contrasto con l'art. 117, comma 3 e con l'articolo 81, comma 4 della Costituzione, per i seguenti motivi di Diritto 1. Violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.; degli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione). La legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 10 del 14 luglio 2011 - che disciplina gli interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, in attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38 («Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore») - prevede che le Campagne istituzionali di informazione (art. 4), il Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore (art. 5) ed i Programmi di sviluppo delle cure palliative (art. 10) sono suscettibili di determinare i nuovi oneri di cui all'articolo 15. Tali oneri non sono contemplati ed anzi risultano espressamente esclusi dalla legge statale n. 38 del 15 marzo 2010. Invero, appare del tutto evidente il contrasto tra quanto risulta dal combinato disposto degli articoli 15, 4, 5 e 10 della legge regionale impugnata e quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge statale n. 38 del 2010 che, nel fissare i principi in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, stabilisce che alla attuazione della legge si provvede, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 («Copertura finanziaria»), «nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Pertanto, la normativa regionale censurata contrasta con la suddetta legge statale laddove costituisce espressione del principio di coordinamento della finanza pubblica, materia che, come noto, rientra nella competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma Cost. Ne discende che il mancato rispetto della normativa statale di principio, essendo questa parametro interposto tra il testo costituzionale e la legge regionale, si pone in contrasto con le competenze legislative statutarie ed integra la sicura violazione dell'art. 117, terzo comma Cost. 2. Violazione dell'art. 81, quarto comma Cost. L'art. 15 della legge regionale impugnata si appalesa, altresi', censurabile sotto ulteriore profilo e parametro costituzionale. La disposizione, infatti, non quantifica, neppure in via almeno indicativa, gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto agli articoli 4, 5 e 10 e non prevede espressamente, attraverso le modalita' previste dall'art. 17 della legge di contabilita' e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009, i mezzi di copertura finanziaria. Ne', peraltro, puo' dubitarsi del fatto che la normativa introdotta dal legislatore regionale comporti nuove spese. Infatti, non solo e' la stessa legge n. 10 del 2011 a menzionare, nell'art. 15 censurato, gli «eventuali oneri» a carico del bilancio pluriennale; ma appare difficilmente contestabile che tanto «le campagne di informazione» (art. 4), quanto l'istituzione del «Coordinamento regionale» (art. 5), nonche' l'attivazione dei «programmi di sviluppo delle cure palliative» (art. 10) necessitano per la loro realizzazione del relativo mezzo di copertura finanziaria. Tuttavia all'interno della legge oggetto di impugnazione e' di tutta evidenza come le suddette misure introdotte dal legislatore regionale agli articoli 4, 5 e 10 siano assolutamente prive della dovuta specifica copertura finanziaria: non e' infatti presente alcun riferimento normativo ne' alla consistenza dei progetti che il legislatore regionale intende attuare, ne' sono enucleate le risorse con cui si intendono finanziare gli stessi. Al contrario, il legislatore regionale avrebbe dovuto quantificare l'aggravio di spesa derivante dalle nuove disposizioni legislative e provvedere alla loro copertura. Peraltro nemmeno, in senso contrario, varrebbe l'ipotetico rilievo secondo cui le eventuali spese potrebbero essere disposte attraverso provvedimenti attuativi successivi, in quanto e' la stessa legge regionale, come ha avuto modo di stabilire la Corte costituzionale (sent. n. 141 del 2010) a costituire la loro fonte primaria, pena la chiara violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione. Ne deriva un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione nella misura in cui la potesta' legislativa regionale viene esercitata in violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa che incombe anche sul legislatore regionale. A questo proposito l'orientamento del tutto uniforme e consolidato della Corte costituzionale, ribadito anche da recenti pronunce (Corte cost., sentenze n. 106 del 2011; nn. 141 e 100 del 2010; nn. 386 e 213 del 2008; n. 359 del 2007) dimostra l'illegittimita' delle disposizioni regionali oggetto di impugnazione. Infatti, come ha avuto modo di affermare chiaramente codesta ecc.ma Corte, le Regioni, incluse quelle a statuto speciale (Corte cost., sent. n. 359/2007), non possono sottrarsi a quella «fondamentale esigenza di chiarezza e solidita'» alla quale l'art. 81 Cost. si ispira (sent. n. 359/2007 cit.), e possono stabilire solamente quelle nuove spese la cui copertura sia «credibile e non arbitraria o irrazionale, in adeguato rapporto con la spesa che s'intende effettuare» (ex multis, sent. n. 213/2008).
P.Q.M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 15, 4 , 5 e 10 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, pubblicata nel BUR n. 29 del 20 luglio 2011, recante il titolo «Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» per violazione dell'articolo 117, terzo comma e dell'articolo 81, quarto cometa della Costituzione. Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si deposita copia conforme per estratto della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell' 8 settembre 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa. Roma, addi' 16 settembre 2011 L'Avvocato dello Stato: Cesaroni