N. 108 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 settembre 2011 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Calabria  -  Istituzione  del
  Centro regionale sangue (CRS) - Attribuzione alla Giunta  regionale
  del compito di determinare  la  sede,  le  funzioni  del  direttore
  generale  e  del  Comitato  di  gestione,  nonche'  l'adozione  dei
  provvedimenti conseguenti al piano  di  programmazione  predisposto
  dal Centro - Lamentata creazione di  un  nuovo  ente  destinato  ad
  operare nell'ambito sanitario, in contrasto con le  previsioni  del
  Piano di  rientro  dai  disavanzi  nel  settore  sanitario  di  cui
  all'accordo del 17 dicembre 2009, e con l'attuazione  dello  stesso
  realizzata attraverso il mandato commissariale del 30 luglio 2010 -
  Lamentata menomazione  delle  attribuzioni  commissariali,  nonche'
  contrasto con gli  atti  commissariali  che  recepiscono  l'Accordo
  Stato-Regioni in attuazione del piano di rientro dal disavanzo  del
  settore sanitario, e con i principi fondamentali statali diretti al
  contenimento della spesa pubblica sanitaria - Ricorso del Governo -
  Denunciata   violazione   della   potesta'   sostitutiva   statale,
  violazione  della  competenza  legislativa  statale  nella  materia
  concorrente del coordinamento della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n.  24,  artt.  1;  1,
  comma 1; 2; 4, comma 1, e 10, comma 2. 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120, comma  secondo;  legge
  23 dicembre 2009, n. 191, art.  2,  commi  80  e  95;  decreto  del
  Commissario ad acta per la Regione Calabria del 15 aprile 2011,  n.
  32; decreto del Commissario ad acta per la Regione Calabria  del  4
  agosto 2011, n. 85. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Calabria  -  Istituzione  del
  Centro regionale  sangue  (CRS)  -  Istituzione  della  Commissione
  regionale  per  le  attivita'  trasfusionali  -  Contrasto  con  la
  normativa statale di settore secondo cui le strutture  di  supporto
  devono essere limitate  a  quelle  strettamente  indispensabili  al
  funzionamento degli organismi istituzionali - Ricorso del Governo -
  Denunciata violazione della competenza  legislativa  statale  nella
  materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, art. 5. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.l. 4 luglio  2006,  n.  223,
  convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006,  n.  248,
  art.  29;  d.l.  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 68. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione  Calabria  -  Istituzione  del
  Centro regionale sangue (CRS) - Disposizioni sugli oneri finanziari
  - Quantificazione per l'anno 2011 in 500.000 euro, e per  gli  anni
  successivi rinvio alla legge di  approvazione  del  bilancio  della
  Regione e alla collegata legge finanziaria - Lamentata incongruita'
  e carenza della copertura finanziaria,  nonche'  contrasto  con  le
  previsioni del Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario
  di cui all'accordo del 17 dicembre 2009, e con  l'attuazione  dello
  stesso realizzata attraverso il mandato commissariale del 30 luglio
  2010 - Ricorso del Governo - Denunciata  violazione  del  principio
  della   copertura   finanziaria,   violazione   della    competenza
  legislativa statale nella  materia  concorrente  del  coordinamento
  della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, art. 13. 
- Costituzione, artt. 81 e 117, comma terzo. 
(GU n.47 del 9-11-2011 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  persona
del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.  80224030587  per
il     ricevimento     degli     atti,     fax     06/96514000      e
PECags_m2@mailcert.avvocaturastato.it),  presso  i  cui   uffici   e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Calabria  (c.f.  022053407931  in  persona  del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Via Sensales, 20 88100
- Catanzaro; 
    Per la declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale  della
Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n.  24,  pubblicata  nel
BUR n. 13  del  22  luglio  2011,  recante  «istituzione  del  Centro
regionale sangue», come da delibera del  Consiglio  dei  Ministri  in
data 8 settembre 2011. 
 
                                Fatto 
 
    In data  22  luglio  2011  e'  stata  pubblicata  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria (BUR), la Legge Regionale n. 24  del
18 luglio 2011, con la quale  sono  state  poste  norme  relative  al
«Istituzione del Centro regionale sangue». 
    La legge regionale in esame, che istituisce il  Centro  Regionale
Sangue,  presenta  profili  di  illegittimita'   costituzionale   con
riferimento all'art. 1, comma 1, e all'art.  2,  nonche'  alle  altre
disposizioni con essi inscindibilmente connesse,  e  con  riferimento
all'art. 1, comma 2 all'art. 4, comma  1,  all'art.  10,  comma  2  e
all'art. 13. 
    E' opportuno premettere che la Regione Calabria, per la quale  e'
stata verificata una situazione di disavanzi  nel  settore  sanitario
tali da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha  stipulato,  il
17  dicembre  2009,  un  accordo  con  i  Ministri  della  salute   e
dell'economia e delle finanze, comprensivo del Piano di  rientro  dal
disavanzo sanitario, che individua gli interventi  necessari  per  il
perseguimento dell'equilibrio  economico  nel  rispetto  dei  livelli
essenziali di assistenza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  180,  della
legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). 
    La  Regione  Calabria,  peraltro,  non  avendo   realizzato   gli
obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle  dimensioni
di cui all'articolo 1, comma 180,  della  legge  n.  311/04,  nonche'
dall'intesa  Stato-Regioni  del  23  marzo  2005,  e  dai  successivi
interventi legislativi in materia, e' stata  commissariata  ai  sensi
dell'articolo 4  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  in
attuazione dell'articolo 120  della  Costituzione,  nei  modi  e  nei
termini di col all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131/ 2003. 
    Nella seduta del  30  luglio  2010,  infatti,  il  Consiglio  dei
Ministri ha deliberato la nomina  del  Commissario  ad  acta  per  la
realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario  della  Regione  Calabria,  individuando  lo  stesso  nella
persona del Presidente della Regione pro tempore. 
    Le  disposizioni  sopra  indicate   eccedono   dalle   competenze
regionali,  violano  precise   previsioni   costituzionali   e   sono
illegittimamente  invasive  delle  competenze  dello  Stato;   devono
pertanto essere impugnate con  il  presente  atto  affinche'  ne  sia
dichiarata  la   illegittimita'   costituzionale,   con   conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2. 
    L'art. 1, comma 1, che istituisce il Centro regionale  sangue,  e
l'art.  2,  che'  ne   definisce   le   funzioni   (consistenti   nel
coordinamento, nella programmazione  e  nel  controllo  di  tutte  le
attivita'  trasfusionali  che  si   svolgono   nella   regione,   nel
coordinamento dei rapporti tra  le  regioni  circa  la  raccolta  del
sangue,  e  nella  gestione  dei  finanziamenti),  nonche'  le  altre
disposizioni ad essi inscindibilmente connesse creano e  disciplinano
un nuovo  ente  destinato  ad  operare  nell'ambito  sanitario.  Tali
disposizioni prevedono pertanto specifici interventi  in  materia  di
organizzazione sanitaria che  esulano  dal  novero  degli  interventi
ricompresi nel menzionato Piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario di cui all'accordo del 17 dicembre 2009  stipulato  tra  il
Presidente della  regione  Calabria  e  i  Ministri  della  salute  e
dell'economia e delle finanze. Esse pertanto si pongono in  contrasto
con le previsioni di detto  Piano,  nonche'  con  l'attuazione  dello
stesso, realizzata attraverso il menzionato mandato commissariale del
30 luglio 2010. 
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, dell'art. 4, comma 1  e
dell'art. 10, comma 2. 
    Inoltre l'art. 1, comma 2, l'art. 4, comma 1, e I' art. 10, comma
2 demandano alla Giunta regionale compiti  che  interferiscono  sulle
funzioni attribuite al Commissario ad acta con il menzionato  mandato
commissariale del 30 luglio  2010.  In  particolare  le  disposizioni
sopra  menzionate,  istituendo  e  regolamentando   nuove   strutture
sanitarie (art. 1, comma 1, e  art.  2)  e  attribuendo  alla  Giunta
regionale il compito di determinare la sede del Centro (art. 1, comma
2), 19 funzioni del direttore generale e  del  Comitato  di  gestione
(art. 4, comma nonche' l'adozione dei  provvedimenti  conseguenti  al
piano di programmazione predisposto dal Centro (art.  10,  comma  2),
menomano le attribuzioni commissariali di cui alla lett. a), nn. 2, 6
e 9 del mandato commissariale, che assegnano al Commissario  ad  acta
la realizzazione degli interventi riguardanti il riassetto della rete
ospedaliera, gli interventi sulla spesa farmaceutica  ospedaliera,  e
l'attuazione della normativa statale in materia di  autorizzazioni  e
accreditamenti istituzionali. 
    Inoltre le disposizioni in esame si pongono in  contrasto  con  i
decreti n. 32 del 15 aprile e n. 85 del 4 agosto 2011, con i quali il
Commissario ad Acta, in attuazione del piano di rientro dal disavanzo
del settore sanitario, ha recepito per la regione Calabria  l'Accordo
Stato-Regioni del  16  dicembre  2010  recante  i  «requisiti  minimi
organizzativi, strutturali, e tecnologici delle  attivita'  sanitarie
dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta  e  sul  modello
per le visite di verifica» (Obiettivo: G01.S01.). 
    Con gli stessi decreti il Commissario  ha  inoltre  dato  mandato
alla struttura amministrativa della Regione, il  Dipartimento  Tutela
della salute, di porre in essere tutti gli  adempimenti  connessi  al
recepimento del menzionato accordo. 
    Pertanto le disposizioni  regionali  in  esame  che  istituiscono
nuove strutture sanitarie e demandano alla Giunta regionale specifici
interventi in materia di  organizzazione  sanitaria  in  costanza  di
Piano di, rientro  dal  disavanzo  sanitario,  e  quindi  di  stretta
competenza del Commissario ad acta, sono incostituzionali  sotto,  un
duplice aspetto: 
        interferiscono con le funzioni commissariali,  in  violazione
dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
    Al riguardo la Corte costituzionale, nella  sentenza  n.  78  del
2011, richiamando i principi gia' espressi nella sentenza  n.  2  del
2010, ha precisato che anche qualora non sia ravvisabile  un  diretto
contrasto con i poteri  del  commissario,  ma  ricorra  comunque  una
situazione  di  interferenza  sulle  funzioni   commissariali,   tale
situazione e'  idonea  ad  integrare  la  violazione  dell'art.  120,
secondo comma, Cost. 
    Secondo tale sentenza in particolare «l'operato  del  commissario
ad  acta,  incaricato  dell'attuazione  del  piano  di  rientro   dal
disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la  Regione
interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia  degli
organi regionali, essendosi questi ultimi  sottratti  -  malgrado  il
carattere vincolante (art. 1, comma 796, lettera b), della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007»)
dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad  un'attivita'
che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica». 
    E', dunque, proprio tale dato - in uno con la  constatazione  che
l'esercizio del potere sostitutivo e', nella  specie,  imposto  dalla
necessita'  di  assicurare  la  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual  e'  quello
alla salute - a legittimare la conclusione secondo  cui  le  funzioni
amministrative del commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei
suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere  poste
al riparo da ogni interferenza degli organi regionali; 
    Le stesse disposizioni, inoltre, prevedendo interventi in materia
di organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro,  si
pongono  in  contrasto  con  i  principi  fondamentali   diretti   al
contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2,  commi
80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali gli  interventi
previsti nell'Accordo e nel relativo Piano «sono  vincolanti  per  la
regione,  che  e'  obbligata  a  rimuovere  i  provvedimenti,   anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano  di  ostacolo  alla
piena attuazione del piano di rientro». La disposizione regionale  in
esame pertanto  viola  l'art.  117,  terzo  comma  Cost.,  in  quanto
contrasta con i principi fondamentali della legislazione  statale  in
materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    La Corte costituzionale con le sentenze n. 100 e n. 141 del  2010
ha infatti ritenuto che le norme statali (quale l'art 1,  comma  796,
lett. b), della legge n. 296 del 2006) - che hanno  reso  vincolanti,
per  le  Regioni  che  li  abbiano   sottoscritti,   gli   interventi
individuati  negli  atti  di   programmazione   «necessari   per   il
perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui
all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», possono
essere qualificate come  espressione  di  un  principio  fondamentale
diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria  e,  dunque,
espressione di un correlato principio di coordinamento della  finanza
pubblica. 
    In particolare con la sentenza n. 141 del  2010  la  Consulta  ha
giudicato incostituzionale la L.r. Lazio n. 9 del 2009, che istituiva
nell'ambito  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  un  nuovo  tipo  di
distretti  socio-sanitari,   definiti   «montani»   (con   rispettivi
ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilita' di  derogare  alla
normativa  in  materia  di  organizzazione  del  servizio   sanitario
regionale  e  di  contenimento  della  spesa  pubblica)   in   quanto
«l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore  della
tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione  del
servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce  degli  obiettivi
della finanza pubblica e del contenimento della spesa». 
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5. 
    L'art.  5,  che  istituisce  la  Commissione  regionale  per   le
attivita' trasfusionali, non e' in linea con l'art. 29  del  d.l.  n.
223/2006 (convertito in legge n. 248/2006) e con l'art. 68  del  d.l.
n. 112/2008 (convertito  in  legge  n.  133/2008),  che  ne  conferma
l'indirizzo e le finalita', secondo i quali le strutture di  supporto
devono  essere  limitate  a  quelle  strettamente  indispensabili  al
funzionamento degli organismi istituzionali. 
    Di conseguenza l'articolo in  esame  si  pone  in  contrasto  con
l'art.  117,  terzo  comma  Cost.,  con  riferimento  al   richiamato
principio   di   coordinamento   della   finanza    pubblica.    Tale
interpretazione  della  menzionata  normativa  statale,   anche   nei
confronti delle regioni, trova riscontro nella sentenza  delta  Corte
costituzionale n. 267 del 2010 
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 13. 
    L'art. 13, recante le norme finanziarie, e' censurabile sotto  un
duplice profilo: 
        il comma 1,  nel  quantificare  in  500.000  euro  gli  oneri
finanziari derivanti della legge in esame per l'anno 2011, indica una
somma incongrua, considerato che il Centro  dovra'  sostenere,  oltre
alle spese per i relativi  organi,  anche  quelle  del  personale  da
assegnare al Centro medesimo (al quale peraltro la legge in esame non
fa alcun riferimento) e quelle di funzionamento. 
    Inoltre il comma 2, riguardante gli oneri finanziari per gli anni
successivi al 2011, non ne quantifica l'ammontare,  ne'  specifica  i
relativi mezzi di copertura.  Entrambi  i  commi  risultano  pertanto
privi di copertura finanziaria, in contrasto con l'art. 81 Cost. 
    L'articolo 13 inoltre introduce una maggiore spesa del  SSN,  non
prevista nel Piano di rientro di cui all'accordo del 17 dicembre 2009
tra il Presidente della regione Calabria e i Ministri della salute  e
dell'economia e delle finanze. Esso pertanto si pone in contrasto con
le previsioni di detto Piano, nonche' con l'attuazione dello  stesso,
realizzata attraverso il  menzionato  mandato  commissariale  del  30
luglio 2010, ed e' pertanto incostituzionale per  gli  stessi  motivi
sposti sub 1) nei confronti dell'art. 1, dell'art.  2,  dell'art.  4,
comma 1, e dell'art. 10, comma 2. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 1, comma l e l'art.
2, dell'art. 1, dell'art.  4,  comma  1  e  dell'art.  10,  comma  2,
dell'art. 4 e dell'art. 13, nonche' dell'art.  5  della  Legge  della
Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011, pubblicata sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 13 del 22  luglio  2011,  recante
«Istituzione del Centro  regionale  sangue»,  come  da  delibera  del
Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2011. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  8
settembre 2011; 
        2. copia della. Legge regionale impugnata; 
        3. rapporto della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento degli Affari Regionali. 
          Roma, addi' 15 settembre 2011 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Rago