N. 108 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 settembre 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro regionale sangue (CRS) - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di determinare la sede, le funzioni del direttore generale e del Comitato di gestione, nonche' l'adozione dei provvedimenti conseguenti al piano di programmazione predisposto dal Centro - Lamentata creazione di un nuovo ente destinato ad operare nell'ambito sanitario, in contrasto con le previsioni del Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario di cui all'accordo del 17 dicembre 2009, e con l'attuazione dello stesso realizzata attraverso il mandato commissariale del 30 luglio 2010 - Lamentata menomazione delle attribuzioni commissariali, nonche' contrasto con gli atti commissariali che recepiscono l'Accordo Stato-Regioni in attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, e con i principi fondamentali statali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della potesta' sostitutiva statale, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 1; 1, comma 1; 2; 4, comma 1, e 10, comma 2. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120, comma secondo; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; decreto del Commissario ad acta per la Regione Calabria del 15 aprile 2011, n. 32; decreto del Commissario ad acta per la Regione Calabria del 4 agosto 2011, n. 85. Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro regionale sangue (CRS) - Istituzione della Commissione regionale per le attivita' trasfusionali - Contrasto con la normativa statale di settore secondo cui le strutture di supporto devono essere limitate a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi istituzionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, art. 5. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 29; d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 68. Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro regionale sangue (CRS) - Disposizioni sugli oneri finanziari - Quantificazione per l'anno 2011 in 500.000 euro, e per gli anni successivi rinvio alla legge di approvazione del bilancio della Regione e alla collegata legge finanziaria - Lamentata incongruita' e carenza della copertura finanziaria, nonche' contrasto con le previsioni del Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario di cui all'accordo del 17 dicembre 2009, e con l'attuazione dello stesso realizzata attraverso il mandato commissariale del 30 luglio 2010 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, art. 13. - Costituzione, artt. 81 e 117, comma terzo.(GU n.47 del 9-11-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587 per il ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e PECags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Calabria (c.f. 022053407931 in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Via Sensales, 20 88100 - Catanzaro; Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, pubblicata nel BUR n. 13 del 22 luglio 2011, recante «istituzione del Centro regionale sangue», come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2011. Fatto In data 22 luglio 2011 e' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BUR), la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2011, con la quale sono state poste norme relative al «Istituzione del Centro regionale sangue». La legge regionale in esame, che istituisce il Centro Regionale Sangue, presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 1, comma 1, e all'art. 2, nonche' alle altre disposizioni con essi inscindibilmente connesse, e con riferimento all'art. 1, comma 2 all'art. 4, comma 1, all'art. 10, comma 2 e all'art. 13. E' opportuno premettere che la Regione Calabria, per la quale e' stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tali da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). La Regione Calabria, peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonche' dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, e' stata commissariata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di col all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131/ 2003. Nella seduta del 30 luglio 2010, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Calabria, individuando lo stesso nella persona del Presidente della Regione pro tempore. Le disposizioni sopra indicate eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2. L'art. 1, comma 1, che istituisce il Centro regionale sangue, e l'art. 2, che' ne definisce le funzioni (consistenti nel coordinamento, nella programmazione e nel controllo di tutte le attivita' trasfusionali che si svolgono nella regione, nel coordinamento dei rapporti tra le regioni circa la raccolta del sangue, e nella gestione dei finanziamenti), nonche' le altre disposizioni ad essi inscindibilmente connesse creano e disciplinano un nuovo ente destinato ad operare nell'ambito sanitario. Tali disposizioni prevedono pertanto specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria che esulano dal novero degli interventi ricompresi nel menzionato Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario di cui all'accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della regione Calabria e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. Esse pertanto si pongono in contrasto con le previsioni di detto Piano, nonche' con l'attuazione dello stesso, realizzata attraverso il menzionato mandato commissariale del 30 luglio 2010. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 10, comma 2. Inoltre l'art. 1, comma 2, l'art. 4, comma 1, e I' art. 10, comma 2 demandano alla Giunta regionale compiti che interferiscono sulle funzioni attribuite al Commissario ad acta con il menzionato mandato commissariale del 30 luglio 2010. In particolare le disposizioni sopra menzionate, istituendo e regolamentando nuove strutture sanitarie (art. 1, comma 1, e art. 2) e attribuendo alla Giunta regionale il compito di determinare la sede del Centro (art. 1, comma 2), 19 funzioni del direttore generale e del Comitato di gestione (art. 4, comma nonche' l'adozione dei provvedimenti conseguenti al piano di programmazione predisposto dal Centro (art. 10, comma 2), menomano le attribuzioni commissariali di cui alla lett. a), nn. 2, 6 e 9 del mandato commissariale, che assegnano al Commissario ad acta la realizzazione degli interventi riguardanti il riassetto della rete ospedaliera, gli interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, e l'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali. Inoltre le disposizioni in esame si pongono in contrasto con i decreti n. 32 del 15 aprile e n. 85 del 4 agosto 2011, con i quali il Commissario ad Acta, in attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, ha recepito per la regione Calabria l'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 recante i «requisiti minimi organizzativi, strutturali, e tecnologici delle attivita' sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta e sul modello per le visite di verifica» (Obiettivo: G01.S01.). Con gli stessi decreti il Commissario ha inoltre dato mandato alla struttura amministrativa della Regione, il Dipartimento Tutela della salute, di porre in essere tutti gli adempimenti connessi al recepimento del menzionato accordo. Pertanto le disposizioni regionali in esame che istituiscono nuove strutture sanitarie e demandano alla Giunta regionale specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria in costanza di Piano di, rientro dal disavanzo sanitario, e quindi di stretta competenza del Commissario ad acta, sono incostituzionali sotto, un duplice aspetto: interferiscono con le funzioni commissariali, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Al riguardo la Corte costituzionale, nella sentenza n. 78 del 2011, richiamando i principi gia' espressi nella sentenza n. 2 del 2010, ha precisato che anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione e' idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Secondo tale sentenza in particolare «l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il carattere vincolante (art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007») dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad un'attivita' che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica». E', dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo e', nella specie, imposto dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual e' quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali; Le stesse disposizioni, inoltre, prevedendo interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro, si pongono in contrasto con i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali gli interventi previsti nell'Accordo e nel relativo Piano «sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». La disposizione regionale in esame pertanto viola l'art. 117, terzo comma Cost., in quanto contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La Corte costituzionale con le sentenze n. 100 e n. 141 del 2010 ha infatti ritenuto che le norme statali (quale l'art 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006) - che hanno reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione «necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», possono essere qualificate come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. In particolare con la sentenza n. 141 del 2010 la Consulta ha giudicato incostituzionale la L.r. Lazio n. 9 del 2009, che istituiva nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale un nuovo tipo di distretti socio-sanitari, definiti «montani» (con rispettivi ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilita' di derogare alla normativa in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale e di contenimento della spesa pubblica) in quanto «l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa». 3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5. L'art. 5, che istituisce la Commissione regionale per le attivita' trasfusionali, non e' in linea con l'art. 29 del d.l. n. 223/2006 (convertito in legge n. 248/2006) e con l'art. 68 del d.l. n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008), che ne conferma l'indirizzo e le finalita', secondo i quali le strutture di supporto devono essere limitate a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi istituzionali. Di conseguenza l'articolo in esame si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost., con riferimento al richiamato principio di coordinamento della finanza pubblica. Tale interpretazione della menzionata normativa statale, anche nei confronti delle regioni, trova riscontro nella sentenza delta Corte costituzionale n. 267 del 2010 4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 13. L'art. 13, recante le norme finanziarie, e' censurabile sotto un duplice profilo: il comma 1, nel quantificare in 500.000 euro gli oneri finanziari derivanti della legge in esame per l'anno 2011, indica una somma incongrua, considerato che il Centro dovra' sostenere, oltre alle spese per i relativi organi, anche quelle del personale da assegnare al Centro medesimo (al quale peraltro la legge in esame non fa alcun riferimento) e quelle di funzionamento. Inoltre il comma 2, riguardante gli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, non ne quantifica l'ammontare, ne' specifica i relativi mezzi di copertura. Entrambi i commi risultano pertanto privi di copertura finanziaria, in contrasto con l'art. 81 Cost. L'articolo 13 inoltre introduce una maggiore spesa del SSN, non prevista nel Piano di rientro di cui all'accordo del 17 dicembre 2009 tra il Presidente della regione Calabria e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. Esso pertanto si pone in contrasto con le previsioni di detto Piano, nonche' con l'attuazione dello stesso, realizzata attraverso il menzionato mandato commissariale del 30 luglio 2010, ed e' pertanto incostituzionale per gli stessi motivi sposti sub 1) nei confronti dell'art. 1, dell'art. 2, dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 10, comma 2.
P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 1, comma l e l'art. 2, dell'art. 1, dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 10, comma 2, dell'art. 4 e dell'art. 13, nonche' dell'art. 5 della Legge della Regione Calabria n. 24 del 18 luglio 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 13 del 22 luglio 2011, recante «Istituzione del Centro regionale sangue», come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2011. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2011; 2. copia della. Legge regionale impugnata; 3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli Affari Regionali. Roma, addi' 15 settembre 2011 L'Avvocato dello Stato: Rago