N. 231 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2011
Ordinanza del 9 marzo 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - sul ricorso proposto da Elleci Costruzioni Srl contro Comune di Montichiari, Regione Lombardia e Provincia di Brescia.. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni di salvaguardia per l'aeroporto di Montichiari - Divieto di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ad eccezione di quelli espressamente autorizzati dalla legge censurata - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di liberta' di iniziativa economica privata - Violazione del principio di giusto indennizzo in caso di vincoli espropriativi - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione di principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia. - Legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2007, n. 5, art. 14, come modificato dall'art. 14 (recte: art. 1) della legge della Regione Lombardia 31 marzo 2008, n. 5, dall'art. 4 della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2008, n. 33, e dall'art. 23 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7. - Costituzione, artt. 3, 41, 42, 97 e 117, comma terzo.(GU n.47 del 9-11-2011 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 837 del 2008, proposto da Elleci Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Ramona Fusi, con domicilio eletto presso Ramona Fusi in Brescia, via XX Settembre, 66; Contro il Comune di Montichiari; Nei confronti della Regione Lombardia, rappresentato e difeso dall'avv. Piera Pujatti, con domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30; Provincia di Brescia; Per l'annullamento del provvedimento prot. 14063/X.9 del 4/6/2008, a firma del dirigente del Dipartimento Politiche del Territorio del Comune di Montichiari, recante diniego all'istanza di permesso di costruire, nuova palazzina residenziale, contrada Bellandi, nonche' di ogni altro atto, connesso, presupposto e conseguente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con ricorso notificato il 23 luglio 2008 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 19 agosto 2008, Elleci costruzioni Srl impugna il provvedimento, in data 4 giugno 2008, del dirigente del Dipartimento politiche del territorio del Comune di Montichiari recante il diniego di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione, in via Bellandi n. 26, di un nuovo edificio residenziale di cui alla domanda presentata in data 24 aprile 2008 (assunta al prot. n. 14063). In punto di fatto, la ricorrente evidenzia: di essere proprietaria di un'area in localita' Bellandi, azzonata dal PRG vigente come B2 «residenziale di completamento semintensivo», acquistata in data 6 luglio 2006 (doc. 1) e di aver stipulato il 26 luglio 2006 contratto di mutuo fondiario (doc. n. 2) in vista dell'edificazione sullo stesso; che detto terreno risulta ricompreso all'interno della zona delimitata dall'art. 100, secondo comma, delle NTA del PTCP approvato dalla Provincia di Brescia il 21 aprile 2004 («nelle aree interne al poligono delimitato: a nord, dalla poligonale di cui alla Tav. 1.1.; ad est, dalla ex S.S. 236 "Goitese", a sud, dalla ex S.S. 668 "Lenese"; a ovest, dalla linea ferroviaria Brescia-Parma - cosi' come riportati nella tavola stessa," per la quale "fino all'approvazione del Piano Territoriale d'Area per l'aeroporto G. D'Annunzio o di specifici Accordi di programma, e comunque non oltre tre anni dall'approvazione del PTCP" si prevede che "l'attivita' edificatoria ammessa limitatamente agli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza mutamenti di destinazione azione d'uso a scopo residenziale; s'intendono tendono altresi' operanti, nelle more suddette, le servitu' attualmente in essere per gli aeroporti civili e militari»); che l'art. 52 delle NTA del vigente PRG di Montichiari (cfr. il doc. 5) riprende testualmente detta disposizione del PTCP; che la Provincia di Brescia - alla quale la Regione con delibera G.R. n. VII/7062 del 23 novembre 2001 ha delegato il compito di procedere alla redazione del Piano d'area - con la delibera consiliare n. 22 del 29 giugno 2006 (doc. 6) ha preso atto, ai sensi dell'art. 21 della L.R n. 12/05, dello schema di piano d'area, nel quale il terreno di proprieta' ricade nella «zona blu», relativamente alla quale (art. 17) e' ammessa la possibilita' di completare le previsioni dei PRG vigenti; che nell'imminenza della scadenza del regime di salvaguardia, la Regione Lombardia ha emanato la L.R. 27 febbraio 2007 n. 5, con la quale, all'art. 14 (recante la rubrica «Disposizioni di salvaguardia per l'aeroporto di Montichiari») si dispone: «Al fine di non compromettere il potenziamento dell'aeroporto di Montichiari, secondo quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale, fino all'entrata in vigore del relativo piano territoriale regionale d'area ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) e comunque non oltre quindici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, si applicano le disposizioni di salvaguardia di cui al presente articolo.»; che, con l'art. 14 della L.R 31 marzo 2008 n. 5, la norma veniva ancora prorogata sino al 31 dicembre 2008; che, in corso di causa, sono sopravvenute ulteriori proroghe del termine di scadenza della misura di salvaguardia: a) con l'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2008 n. 33 il termine del 31 dicembre 2008 e' stato protratto al 30 giugno 2010; b) con 1'art. 23 della L.R 5 febbraio 2010 n. 7, al 30 giugno 2011. Tanto premesso, Elleci Costruzioni pone in luce: che, in data 24 aprile 2008, non potendo piu' protrarre la realizzazione della costruzione preventivata, per la quale aveva contratto un oneroso mutuo fondiario, presentava domanda di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale di cui alle allegate tavole progettuali (doc. n. 10 della ricorrente); che il Dipartimento politiche del territorio del Comune di Montichiari - con nota 7 maggio 2008 n. 1506 (doc. 11 della ricorrente) - le comunicava, ex art. 10-bis legge n. 241/1990, che il permesso di costruire, non poteva essere accolto in quanto: «L'intervento e' compreso entro il perimetro del piano d'area (art. 20 L.R. n. 12/2005) dell'aeroporto di Montichiari nel quale non sono consentiti nuovi interventi se non quelli previsti da piani attuativi (P.L.) vigenti cosi' come dispone l'art. 100 del PTCP e successive conferme ed integrazioni (L.R. n. 5/2007 e L.R. n. 5/2008)», con invito a trasmettere osservazioni entro 10 giorni (doc. n. 11 della ric.); di aver, con nota in data 20 maggio 2008, evidenziato al Comune che la proroga del termine da aprile 2007 a giugno 2008 cosi' come quella al dicembre 2008, risultava «palesemente incostituzionale»; che il Comune - con 1'impugnato provvedimento in data 4 giugno 2008 - opponeva il diniego definitivo, rilevando che «le considerazioni presentate (in data 21 maggio 2008, prot. 16729) non consentono di disapplicare la disciplina normativa sovraordinata che impone il divieto di nuove edificazioni nell'ambito del piano d'area (art. 20 L.R. n. 12/2005) dell'aeroporto di Montichiari, divieto introdotto dall'art. 100 del PTCP, recepito all'art. 52 delle Norme tecniche di attuazione del vigente PRG e successivamente confermato con le LL.RR. n. 5/2007 e 5/2008». La ricorrente articola le seguenti doglianze: 1) Violazione dell'art. 12 DPR 6 giugno 2001 n. 380 e art. 36 L.R. 11 marzo 2005 n. 12; sostenendo che, in forza delle predette disposizioni, la misura di salvaguardia non puo' eccedere il termine di tre anni; 2) Violazione del combinato disposto dell'art. 12 c. 3 TU edilizia e art 14. L.R. 5/2007; dovendosi ritenere l'opera proposta conforme agli strumenti urbanistici e non in contrasto con lo schema di piano territoriale d'area; 3) Eccesso di potere per insufficienza della motivazione; lamentando la mancata esplicitazione delle ragioni della assunta non compatibilita' dell'intervento; 4) Eccesso di potere per carenza istruttoria; per non avere effettuato l'Amministrazione alcuna verifica in ordine alla compatibilita' con le previsioni del progetto di piano d'area. 5) Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della L.R. 27 febbraio 2007 n. 5, come notificata dalla L.R. n. 5 del 2008 in relazione agli artt. 3, 41, 42, 43 (recte 97), 117 Cost. La ricorrente formula altresi' richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e riserva di agire per eventuali ulteriori danni. Con separata sentenza non definitiva in pari data la Sezione ha esaminato e respinto il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, in quanto fondati sul non condivisibile presupposto che l'opera da realizzarsi non sarebbe ope legis vietata, bensi' se ne dovrebbe verificare in concreto l'eventuale contrasto con lo schema di piano territoriale d'area. In relazione al primo motivo, con la predetta sentenza, e' stato rilevato che la tesi di parte ricorrente - secondo cui la misura di salvaguardia non puo' eccedere il termine di tre anni giusta quanto disposto dall'art. 12 DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dall'art. 36 L.R 11 marzo 2005 n. 12 - non puo' essere condivisa, posto che nella fattispecie e' stata fatta applicazione di una disposizione legislativa regionale (l'art. 14 L.R 27 febbraio 2007 n. 5) che, in relazione ad uno specifico strumento urbanistico (il piano d'area aeroportuale di Montichiari), impone una particolare misura di salvaguardia, determinandone anche la durata (il cui termine finale e' stato piu' volte protratto con successive leggi regionali). In tale contesto, il richiamo alla disposizione di cui all'art. 12 del DPR n. 380/01 e' del tutto fuori luogo, cosi' come pure quello all'art. 36, quarto comma, della L.R 12/05 che regolamenta, in via generale, la durata delle misure di salvaguardia in relazione all'intervenuta adozione del piano urbanistico. Inoltre, va escluso che la conclusione di cui all'evocata decisione n. 2/08 dell'Ad. plen. del Cons. St. possa trovare applicazione anche alla presente fattispecie. Infatti, il ragionamento giuridico ivi svolto attiene esclusivamente al rapporto fra norma regionale precedente e legge nazionale sopravvenuta implicante l'affermazione di nuovi principi fondamentali (pervenendo all'affermazione dell'effetto di abrogazione implicita della norma regionale precedente in contrasto con tali principi). Tale principio non ha invece alcuna rilevanza per l'ipotesi, che qui viene in rilievo, di approvazione di una nuova norma regionale successiva all'enunciazione di principi fondamentali da parte della legge nazionale. In tale secondo caso si pone non gia' questione di effetto abrogativo bensi' di possibile illegittimita' costituzionale delle norma regionale per violazione dei limiti di competenza posti dall'art. 117, terzo comma, della Cost. Il primo motivo quindi dovrebbe essere anch'esso essere respinto, residuando quindi di solamente la disamina della questione, sollevata dalla scorrente, di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 14 della L.R. 27 febbraio 2007 n. 5, che stabilisce la misura di salvaguardia, nonche' delle successive proroghe del termine finale della stessa, disposte con le LL. RR. 31 marzo 2008 n. 5, 23 dicembre 2008 n. 33 e 5 febbraio 2010 n. 7. Solamente in caso di accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale, con conseguente venir meno della predetta specifica norma, sarebbe infatti possibile addivenire all'accoglimento del primo motivo di gravame, da cio' la rilevanza della questione proposta. La questione di costituzionalita' e' sollevata dalla ricorrente- con il quinto motivo di gravame- in relazione ai seguenti parametri costituzionali: all'art. 3 della Costituzione, in quanto la disciplina legislativa regionale pone un'irragionevole differenza di trattamento tra i proprietari delle aree comprese nell'ambito interessato dal futuro piano d'area aeroportuale (il quadrilatero descritto dall'art. 100 del PTCP) e gli altri proprietari dei medesimo Comune; all'art. 41 Cost. sostenendo che le continue reiterazione del regime di salvaguardia, l'assoluta incertezza su quale possa essere il destino delle aree assoggettate allo stesso in assenza di un piano adottato, la realistica prospettiva che il predetto regime venga ulteriormente prorogato per un tempo futuro incerto, convergono nel determinare una situazione che impedisce di operare qualsiasi investimento nell'area in questione, sicche' l'illegittimo divieto di costruire in assenza di qualsiasi tipo di indennizzo realizza la penalizzazione delle piccole imprese del settore delle costruzioni come la ricorrente; all'art. 42 Cost. poiche' i proprietari delle aree edificabili comprese nella zona non possono realizzare nuove costruzioni anche se coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti e contestualmente si trovano nell'impossibilita' di commercializzare gli immobili in questione ovvero di programmarne il futuro utilizzo a causa dell'assoluta incertezza in ordine a quando il piano d'area sara' approvato e quali potrebbero essere i contenuti dello stesso. Inoltre, il sostanziale svuotamento del diritto reale e' stato determinato dal legislatore regionale in assenza di qualsiasi indennizzo e non gia' per perseguire l'interesse pubblico quanto piuttosto per consentire l'inerzia dell'amministrazione che sino alla data di proposizione del ricorso non aveva ancora provveduto neppure all'adozione del piano d'area; all'art. 97 Cost., trattandosi di disposizione legislativa ascrivibile nella categoria delle leggi provvedimento - ossia atti formalmente legislativi destinati a tenere luogo del provvedimento amministrativo in quanto dispongono in concreto su casi e rapporti specifici. Richiamando l'insegnamento di cui alla sentenza 20 luglio 2007 n. 314 della Corte costituzionale, viene sottolineato che sia la norma originaria (di cui all'art. 14 della L.R n. 5/2007) sia le proroghe disposte con le leggi successive sopra richiamate hanno determinato la protrazione del regime di salvaguardia, originariamente posto in via amministrativa dall'art. 100 del PTCP (piano territoriale di coordinamento provinciale) di Brescia, senza porre in essere alcuna verifica circa la necessita' di sacrificare ulteriormente i beni della vita dei privati, i quali avevano ormai maturato il legittimo affidamento alla riespansione del proprio diritto; all'art. 117 della Cost., ponendo in luce l'avvenuto superamento, da parte del legislatore regionale, dell'ambito della potesta' legislativa regionale, in quanto in tema di misure di salvaguardia (rientrante nell'ambito della materia governo del territorio e quindi di legislazione concorrente), la Regione puo' dettare norme specifiche solo all'interno temo dei limiti posti dalla legge statale e nel rispetto dei principi posti dallo Stato, mentre la norma in questione in contestazione ha provveduto non solo a superare il limite massimo di 5 anni ma addirittura ha imposto le misure di salvaguardia senza che sia neppure intervenuta l'adozione del piano territoriale d'area. Va innanzitutto rilevato che la sollevata questione di costituzionalita' risulta rilevante. Invero, come evidenziato dalla stessa ricorrente (cfr. pag. 17 dell'atto di ricorso), la misura di salvaguardia invocata dal Comune non deriva da strumenti urbanistici, dato che l'art. 100 del PTCP (espressamente richiamato dal PRG all'art. 52) ha cessato di avere efficacia alla data del 21 aprile 2007, bensi' dell'art. 14 della L.R. n. 5/2007 (e successive modificazioni). Ove quindi la disposizione normativa regionale dovesse essere dichiarata incostituzionale il regime di salvaguardia non sarebbe applicabile al caso di specie e conseguentemente il permesso di costruire potrebbe essere rilasciato, posto che la destinazione dell'area di proprieta' della ricorrente - all'atto di proposizione della domanda e di assunzione del diniego - era B2 «residenziale di completamento semintensivo». La proposta questione di costituzionalita' non risulta manifestamente infondata. La norma sospettata d'incostituzionalita' l'art. 14 (Disposizioni di salvaguardia per l'aeroporto di Montichiari) della L.R. 27 febbraio 2007 n. 5 cosi' recita (nel testo attualmente in vigore): «1. Al fine di non compromettere il potenziamento dell'aeroporto di Montichiari, secondo quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale, fino all'entrata in vigore del relativo piano territoriale regionale d'area ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) e comunque non oltre il 30 giugno 2011, si applicano le disposizioni di salvaguardia di cui al presente articolo. 2. Nell'ambito individuato dal comma 5 e' vietato ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione dei seguenti interventi relativi a edifici esistenti: a) manutenzione ordinaria e straordinaria; b) restauro e risanamento conservativo; c) ristrutturazione edilizia non comportante cambio di destinazione d'uso in senso residenziale; c-bis) ampliamenti previsti negli strumenti urbanistici vigenti, non comportanti cambio di destinazione azione d'uso, sino ad un massimo del 20 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per le attivita' produttive, e sino ad un massimo del 10 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per la funzione residenziale, senza possibilita' di incremento delle unita' immobiliari. 3. Sono comunque fatte salve: a) la possibilita' di realizzare interventi strettamente connessi all'esercizio delle attivita' aeroportuali attuali; b) la realizzazione degli interventi gia' assentiti e di quelli previsti da piani urbanistico-edilizi attuativi vigenti. 4. Sono altresi' possibili, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, attestante la sussistenza di condizioni di compatibilita' rispetto al potenziamento dell'aeroporto: a) l'attuazione delle previsioni di strumenti di pianificazione approvati dalla Regione; b) l'approvazione e la successiva attuazione di accordi di programma di rilevanza regionale, gia' avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) l'autorizzazione e la successiva attuazione di iniziative finalizzate al recupero e/o smaltimento dei rifiuti. 5. La disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 trova applicazione nell'ambito A individuato dalla Delib.G.R. 25 novembre 2009, n. 8/10637». La norma vieta, in via di salvaguardia, l'intervento richiesto dall'odierna ricorrente (nuova edificazione) per una durata temporale (considerando l'attuale scadenza al 30.6.2011) gia' superiore ai 4 anni, essendo intervenuta nel febbraio 2007. Va notato che tale salvaguardia legislativa si va ad aggiungere a quella, disposta in via amministrativa dall'art. 100 del PTCP (approvato il 21 aprile 2004), che imponeva la salvaguardia per tre anni («... fino all'approvazione del Piano Territoriale d'Area per l'aeroporto G. D'Annunzio o di specifici Accordi di programma, e comunque non oltre tre anni dall'approvazione del PTCP l'attivita' edificatoria e' ammessa limitatamente agli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza mutamenti di destinazione d'uso a scopo residenziale... »). In sostanza si e' disposto un congelamento di aree, come quella in questione, classificate come edificabili dal PRG, per una durata superiore ai 7 anni. Si pone quindi il dubbio della legittimita' costituzionale della norma regionale che ha legificato il termine di salvaguardia protraendolo ben oltre i tre anni. Al riguardo vanno svolte le seguenti ulteriori considerazioni. Le misure di salvaguardia hanno lo scopo di impedire mutamenti degli assetti urbanistici ed edilizi che si potrebbero porre poi in contrasto con le nuove previsioni pianificatorie. Sia la norma nazionale (art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) sia la norma regionale (art. 36 L.r. n. 12 del 2005) prevedono che, in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, e' sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia comporta dunque la sospensione dell'esame della domanda edificatoria, quale misura soprassessoria che si giustifica per la variazione ancora imperfetta della disciplina urbanistica, ma non anche il definitivo rigetto della stessa (cfr. ex multis T.A.R Salerno, sez. II, 30 settembre 2010 n. 11158). Invero, un diniego non troverebbe giustificazione per la mera non conformita' con una disposizione che potrebbe anche, nel corso ulteriore del procedimento, non essere approvata dall'autorita' regionale e, dunque, non entrare mai in vigore. La disposizione di cui all'art. 14 della L.R. n. 5 del 2007 si connota per alcune peculiarita' che la distinguono dalle ordinarie misure di salvaguardia: a) non prevede una sospensione della decisione bensi' pone direttamente un divieto di realizzazione di determinati interventi edilizi; b) non e' correlata all'intervenuta adozione di un piano urbanistico ma e' disposta in previsione della futura entrata in vigore del piano d'area del quale (al momento dell'approvazione della legge) non v'era stata che l'avvio della progettazione; c) sebbene in origine avesse un termine massimo di durata (tre anni, a prescindere dal sopravvenire o meno dell'approvazione del piano d'area), per effetto delle proroghe intervenute negli anni 2008/2010 ha ora una durata superiore ai quattro anni. In relazione a tali caratteristiche deve ritenersi che tale previsione legislativa si presti ad essere sospettata di incostituzionalita', in relazione ai parametri costituzionali invocati dalla ricorrente e sopra riportati. In relazione alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (seguendo l'impostazione di cui alla decisione n. 2 del 7 aprile 2008 dell' Ad. Plen. del Consiglio di Stato) va rilevato che: l'art. 12, comma 3, del D.P.R n. 380 del 2001 va considerato norma che esprime un principio fondamentale (in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del medesimo D.p.r. n. 380/2001, secondo cui «il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia», nonche' i commi 1 e 3 dell'art. 2, secondo cui, rispettivamente, «le regioni esercitano la potesta' legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico» e «le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi»); l'art. 12, comma 3, del T.U. per l'edilizia ha inteso (nel riprendere i contenuti sostanziali dell'articolo unico della legge n. 1902 del 1952) esprimere il principio che le amministrazioni locali debbono definire tempestivamente l'iter procedimentale conseguente all'adozione degli strumenti urbanistici generali con il loro tempestivo invio agli organi deputati alla loro approvazione, correlando agli eventuali ritardi burocratici un regime di minor favore, volto, essenzialmente, ad evitare le strumentalizzazioni che un non sollecito esercizio dell'azione amministrativa renderebbe possibile e (con contenuti in certo modo sanzionatori delle spesso defatiganti lungaggini amministrative) a favorire una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali, in funzione anche dell'esigenza di tutelare il valore costituzionale della proprieta' e delle connesse facolta' edificatorie. Come rilevato nella sentenza n. 282 del 26 giugno 2002 della Corte costituzionale, «La nuova formulazione dell'art. 117, terzo comma, rispetto a quella previgente dell'art. 117, primo comma, esprime l'intento di una piu' netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina. Cio' non significa pero' che i principi possano trarsi solo da leggi statali nuove, espressamente rivolte a tale scopo. Specie nella fase della transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente dovra' svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale gia' in vigore.». Va rilevato che, con la sentenza n. 343 del 29 luglio 2005, la Corte costituzionale - chiamata a pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale degli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) - ne ha dichiarato l'illegittimita' per non avere osservato i principi fondamentali delle leggi dello Stato posti dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. In relazione al carattere di legge-provvedimento della disposizione qui contestata, va rilevato che con la sentenza 13 luglio 2007 n. 267 la Corte costituzionale ha osservato che «una disposizione che puo' essere qualificata come "norma-provvedimento", in quanto incide su un numero determinato e molto limitato di destinatari ed ha contenuto particolare e concreto». Al riguardo, la predetta decisione ha ricordato che: «secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non e' preclusa alla legge ordinaria la possibilita' di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorita' amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto, ossia di leggi-provvedimento (sentenza n. 347 del 1995). Tuttavia, queste leggi sono ammissibili entro limiti sia specifici, qual e' quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, sia generali, e cioe' del principio della ragionevolezza e non arbitrarieta' (sentenze n. 492 del 1995, n. 346 del 1991, n. 143 del 1989). La legittimita' di questo tipo di leggi deve, quindi, essere valutata in relazione al loro specifico contenuto. In considerazione del pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio (sentenze n. 185 del 1998, n. 153 del 1997), la legge-provvedimento e', conseguentemente, soggetta ad uno scrutinio stretto di costituzionalita' (sentenze n. 429 del 2002, n. 364 del 1999, nn. 153 e 2 del 1997), essenzialmente sotto i profili della non arbitrarieta' e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. Ed un tale sindacato deve essere tanto piu' rigoroso quanto piu' marcata sia, come nella specie, la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (sentenza n. 153 del 1997)». La medesima Corte, con la sentenza 18 maggio 2009 n. 137, ha poi soggiunto che «Dalla giurisprudenza costituzionale si ricava che, se e' vero che non e' configurabile, in base alla Costituzione, una riserva di amministrazione, e' pur vero che lo stesso legislatore, qualora emetta leggi a contenuto provvedimentale, deve applicare con particolare rigore il canone della ragionevolezza, affinche' il ricorso a detto tipo di provvedimento non si risolva in una modalita' per aggirare i principi di eguaglianza ed imparzialita'. In altri termini, la mancata previsione costituzionale di una riserva di amministrazione e la conseguente possibilita' per il legislatore di svolgere un'attivita' a contenuto amministrativo, non puo' giungere fino a violare l'eguaglianza tra i cittadini. Ne consegue che, qualora il legislatore ponga in essere un'attivita' a contenuto particolare e concreto, devono risultare i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalita' di attuazione». Si veda infine, Corte cost., 11 luglio 2008, n. 271, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale di L.R della Liguria avente natura di legge-provvedimento e comportante la violazione della competenza legislativa nazionale. Per quanto esposto, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della L.R. della Lombardia 27 febbraio 2007 n. 5 (come risultante per effetto delle modifiche introdotte successivamente dall'art. 14 della L.R 31 marzo 2008 n. 5, dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2008 n. 33 e dall' art. 23 della L.R 5 febbraio 2010 n. 7) in relazione agli artt. 3, 41, 42, 97, 117, terzo comma della Costituzione. Per l'effetto, vanno trasmessi alla Corte costituzionale gli atti del giudizio sospeso con sentenza non definitiva pronunciata in data odierna.
P.Q.M. Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 41, 42, 97, e 117, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della L.R della Lombardia 27 febbraio 2007 n. 5 (come risultante per effetto delle modifiche introdotte successivamente dall'art. 14 della L.R 31 marzo 2008 n. 5, dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2008 n. 33 e dall' art. 23 della L.R. 5 febbraio 2010 n. 7). Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' «... al presidente della giunta regionale della Lombardia e sia comunicata al presidente del Consiglio regionale della Lombardia». Cosi' deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011. Il Presidente: Petruzzelli L'estensore: Conti