N. 292 ORDINANZA 18 ottobre - 4 novembre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Piemonte  -  Prestazioni
  straordinarie effettuate per determinati eventi -  Pagamento  anche
  in deroga ai contratti collettivi di lavoro - Ricorso del Governo -
  Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte  -  Estinzione  del
  processo. 
- Legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2010, n. 25, art. 5. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma , lett.  l);  d.lgs.
  30 marzo 2001, n. 165, artt. da 40 a 50; norme  integrative  per  i
  giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23. 
(GU n.47 del 9-11-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano
  SILVESTRI,  Sabino   CASSESE,   Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo  GROSSI,
  Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5  della  legge
della Regione Piemonte 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per
l'anno 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri  con
ricorso notificato il 25 febbraio-3 marzo 2011, depositato presso  la
cancelleria il 7 marzo 2011 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi
2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; 
    udito nella camera di consiglio del 5  ottobre  2011  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi. 
    Ritenuto che  con  ricorso  notificato  il  25  febbraio  2011  e
depositato il successivo 7 marzo  (reg.  ric.  n.  15  del  2011)  il
Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 5  della  legge  della  Regione
Piemonte 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011),
in riferimento agli artt. 3, 97 e 117,  secondo  comma,  lettera  l),
della Costituzione; 
        che la disposizione impugnata  al  comma  1  stabilisce:  «La
Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  disporre  il  pagamento  delle
prestazioni straordinarie, anche in deroga a  quelle  retribuibili  a
norma dei contratti collettivi di lavoro,  effettuate  dal  personale
avente titolo, per eventi eccezionali, quali: 
          a) azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative
alle opere di ricostruzione e messa  in  sicurezza  degli  abitati  e
delle infrastrutture; 
          b) eventi calamitosi per i quali  e'  stato  dichiarato  lo
stato di emergenza e che richiedano la riparazione dei  danni  subiti
da  soggetti  privati  e  imprese  e  per  l'attivazione  della  sala
operativa di protezione civile e per attivita' ad essa conseguenti; 
          c) attivita' relative all'evento Italia 150.»; 
        che il comma 2 aggiunge:  «E'  autorizzato  il  pagamento  di
prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del  Consiglio
regionale  impegnato  nelle  attivita'  di   supporto   alle   sedute
dell'Assemblea e degli altri organismi  consiliari  istituzionalmente
costituiti.»; 
        che il ricorrente  ritiene  invasa  la  competenza  esclusiva
dello Stato in materia di ordinamento civile, poiche',  in  contrasto
con gli artt. da 40 a 50 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), il legislatore regionale avrebbe  «inciso
sulla  misura  degli  importi  delle  retribuzioni»  in  deroga  alla
contrattazione  collettiva,  cui  sarebbe   invece   riservata   tale
determinazione nel  quadro  del  rapporto  privatizzato  di  pubblico
impiego; 
        che sarebbero altresi' lesi gli artt. 3 e 97 Cost. «in quanto
il personale del comparto si troverebbe  di  fronte  ad  una  diversa
qualificazione e quantificazione degli  emolumenti  da  percepire  in
sede di contrattazione»; 
        che si e' costituita la Regione Piemonte,  chiedendo  che  il
ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato; 
        che, secondo la difesa regionale, la  disposizione  impugnata
costituirebbe applicazione  dell'art.  14  del  contratto  collettivo
nazionale relativo al personale del comparto Regioni ed enti  locali,
siglato il 1° aprile 1999, e delle successive modifiche  intervenute,
sfuggendo cosi' a censura. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5  della
legge  della  Regione  Piemonte  27  dicembre  2010,  n.  25   (Legge
finanziaria per l'anno 2011), in riferimento agli artt. 3, 97 e  117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione; 
        che la disposizione impugnata e' stata  sostituita  dall'art.
36  della  legge  della  Regione  Piemonte  11  luglio  2011,  n.  10
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011); 
        che, a seguito di  cio',  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri,  ha  rinunciato
al ricorso; 
        che la Regione, con delibera della Giunta,  ha  accettato  la
rinuncia; 
        che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, la  rinuncia  al  ricorso,
accettata dalle parti costituite, estingue il processo. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                       Il redattore: Lattanzi 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 4 novembre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti