MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 novembre 2011 

Determinazione delle quantita' di sostanze stupefacenti e  psicotrope
che possono  essere  fabbricate  e  messe  in  vendita  in  Italia  e
all'estero nel corso dell'anno 2012. (11A14628) 
(GU n.263 del 11-11-2011)

 
 
 
                            IL DIRIGENTE 
                 dell'ufficio centrale stupefacenti 
 
  Viste  le  convenzioni  internazionali  in  materia   di   sostanze
stupefacenti e psicotrope; 
  Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi  in  materia
di  disciplina  degli  stupefacenti  e  delle  sostanze   psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
  Valutato il fabbisogno nazionale delle citate sostanze  per  l'anno
2012; 
  Preso atto che  le  ditte  interessate  sono  state  autorizzate  a
fabbricare e  commercializzare  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope
soggette alle disposizioni del citato testo unico; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 
 
                              Decreta: 
 
  Le ditte di  seguito  elencate  sono  autorizzate  a  fabbricare  e
mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno  2012,
le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base  anidra,  come
appresso indicato: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  
  Il presente decreto ha validita' dal  1°  gennaio  al  31  dicembre
2012. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 novembre 2011 
 
                                                 Il direttore: Apuzzo