IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche attive e passive del lavoro
Vista la legge n. 845/78 «Legge-Quadro in materia di Formazione
Professionale»;
Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina
dell'attivita' di estetista»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206,
che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni
regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali
acquisite in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, che
permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello Stato
membro di origine la professione corrispondente;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1,
comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
luglio 2011, in corso di registrazione con il quale e' stato
conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione generale
per le politiche per l'orientamento e la formazione, al Cons. Paola
Paduano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011,
n. 144, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali» ed, in particolare, l'art. 6
relativo alla Direzione generale per le politiche attive e passive
del lavoro;
Visto l'art. 5 comma 1 lett. l) dello stesso decreto legislativo n.
206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attivita'
professionali per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso
di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1
lettere a), b) e c);
Vista l'istanza con la quale la sig.ra Vieru Elena Georgeta,
cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento degli attestati di
«Cosmetician», di «Manichiurist» e di «Pedichiurist» conseguiti in
Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
estetista;
Considerato che i predetti titoli possano essere riconosciuti ai
sensi dell'art. 19 comma 1 lett. b), del richiamato decreto
legislativo n. 206/07;
Preso atto che la differenza sostanziale nella formazione
professionale, relativa ad alcune discipline non contemplate nel
programma d'esame previsto nel percorso formativo romeno rispetto
alla formazione italiana, non e' compensata dall'esperienza
professionale, si rende necessario sottoporre la richiedente ad una
misura compensativa come per i casi precedenti, volta ad accertare le
conoscenze deontologiche e professionali nel settore dell'estetica,
secondo quanto stabilito dalla legge nazionale 1/90;
Vista la nota del 3 gennaio 2011, con la quale la sig.ra Vieru
Elena Georgeta ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 22
comma 1 del decreto legislativo n. 206/07, scegliendo quale misura
compensativa il superamento di una prova attitudinale;
Considerato che per la realizzazione della prova d'esame, con
decreto direttoriale n. 58/I/2011 del 1° marzo 2011, ai sensi
dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 206/07, e' stato
chiesto alla Regione Abruzzo, ove la richiedente e' residente, di
effettuare l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una
struttura riconosciuta dalla Regione stessa, al fine di accertare le
conoscenze professionali della richiedente;
Visto il verbale della Regione Abruzzo, prot. n. 16628 del 1°
settembre 2011, attestante il superamento della prova d'esame davanti
alla commissione esaminatrice;
Decreta:
Art. 1
I titoli professionali di «Cosmetician», «Manichiurist» e
«Pedichiurist», rilasciati in data 14 aprile 2010 e 29 marzo 2010
dalla Scuola SC Newinfo Company srl (Romania), alla sig.ra Vieru
Elena Georgeta, nata a Mastacani (Romania) il 14 giugno 1973, sono
riconosciuti quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia
dell'attivita' professionale di «Estetista», in qualita' di
lavoratore dipendente o autonomo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2011
Il direttore generale: Paduano