IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda del sig. Sandu Lorenzo, cittadino italiano,
diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo quadriennale denominato
«Diploma de Bacalaureat, profilul Ind. Mecanic.» (Diploma di
maturita' profilo industriale-meccanico) conseguito nel 1988 e
rilasciato dal liceo di matematica e fisica n. 3 con sede a Bucarest
(Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di
«Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attivita' di
installazione e manutenzione di impianti elettrici, termici ed
idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), c) e d) del decreto
del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
Vista la richiesta di informazioni effettuata tramite il sistema
IMI all'autorita' romena competente in materia;
Vista la risposta della suddetta autorita' competente che ha
chiarito che nel paese di origine del titolo l'attivita' in questione
non e' regolamentata;
Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art.
16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del
giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo di studio
posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale
ultradecennale documentata in Italia, svolta presso ditte abilitate,
con mansioni di installatore impianti elettrici all'installazione dei
medesimi, idoneo all'esercizio dell'attivita' di «Responsabile
tecnico» in imprese che esercitano l'attivita' di manutenzione ed
installazione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2,
lettera a) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, mentre ha
espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento
relativa all'attivita' di impianti termici ed idraulici, di cui
all'art. 1, comma 2, lettere c) e d) del decreto ministeriale n.
37/2008, per mancanza di esperienza lavorativa nei settori richiesti;
Sentito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di
categoria CNA - Installazione impianti;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota
prot. n. 0184549 del 4 ottobre 2011 ha comunicato al richiedente, a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;
Verificato che il richiedente, avvalendosi della facolta' di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 ha preso atto del parere della conferenza di servizi
mediante invio di posta elettronica protocollata in data 14 ottobre
2011 prot. n 0192651;
Decreta:
Art. 1
1. Al sig. Sandu Lorenzo, cittadino italiano, nato a Bucarest
(Romania) il 2 agosto 1968 e' riconosciuto il titolo di «Responsabile
tecnico» per lo svolgimento in Italia, dell'attivita' di manutenzione
ed installazione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2,
lettera a) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, mentre
non e' riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa,
per l'esercizio delle attivita' di installazione e manutenzione di
impianti termici ed idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettere c)
e d) del decreto ministeriale n. 37/2008, per mancanza di esperienza
lavorativa nei settori richiesti.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 21 ottobre 2011
Il direttore generale: Vecchio