In data 3 novembre 2011 alle ore 13.45 presso la sede dell'ARAN
ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente - dott. Sergio Gasparrini
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL (firmato);
CISL (firmato);
UIL (firmato);
CISAL (firmato);
CONFSAL (firmato);
CGU (firmato);
CSE (firmato);
RDB CUB (non firmato);
USAE (firmato).
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato
Contratto Collettivo Nazionale Quadro di integrazione e modifica del
CCNQ 9 ottobre 2009
Premessa
Considerato che solo nel 2010 tutte le associazioni sindacali
sono state abilitate ad accedere all'applicativo GEDAP attraverso il
quale possono verificare, in tempo reale, la consistenza dei permessi
utilizzati e di quelli ancora a disposizione, anche con riferimento
agli anni pregressi, le parti, intendendo favorire il superamento
delle criticita' legate al precedente sistema nonche' evitare
possibili contenziosi sulla materia, ritengono opportuno individuare
modalita' condivise per garantire da un lato il recupero delle
eventuali eccedenze riscontrate a posteriori e, dall'altro, non
comprimere oltre misura l'esercizio delle prerogative sindacali.
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art.
2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio
nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello
stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione
collettiva.
2. Con la locuzione «associazioni sindacali» si intendono le
confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ai
sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente
tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
4. Con la dicitura «CCNQ 7 agosto 1998» si intende il CCNQ 7
agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
Permessi ex art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998
1. In via del tutto eccezionale, senza possibilita' di
ripetizione alcuna, nel caso in cui le associazioni sindacali
risultino aver utilizzato permessi per la partecipazione agli
organismi direttivi statutari, di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto
1998, in misura superiore a quella loro spettante negli anni 2007,
2008, 2009 e 2010, in alternativa all'art. 9, comma 8 del CCNQ del 9
ottobre 2009, possono compensare le ore fruite in eccedenza
nell'ambito dei contingenti previsti per gli anni successivi con
riferimento alla medesima tipologia di permessi, con le modalita' di
cui all'art. 4.
Art. 3.
Verifica
1. Il Dipartimento della Funzione pubblica, alla data di entrata
in vigore del presente CCNQ, avvia le iniziative necessarie per
consentire alle amministrazioni ed alle associazioni sindacali, la
verifica dei dati relativi alle ore di permesso sindacale ex art. 11
del CCNQ 7 agosto 1998 presenti nell'applicativo GEDAP negli anni
2007, 2008, 2009 e 2010.
2. In ogni caso, la verifica di cui al comma 1 deve concludersi
nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
CCNQ. Decorsi ulteriori 15 giorni i dati risultanti dall'applicativo
GEDAP si considerano definitivi. Entro i successivi 5 giorni, il
Dipartimento della Funzione pubblica comunica alle associazioni
sindacali la conclusione della procedura di verifica.
Art. 4.
Attivazione della compensazione
1. Le associazioni sindacali rappresentative, entro 30 giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 2,
possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 2, presentando al
Dipartimento della Funzione pubblica una specifica proposta per la
compensazione dei permessi fruiti in eccedenza, sottoposta
all'approvazione del medesimo Dipartimento che deve intervenire entro
5 giorni dalla ricezione della stessa.
2. La compensazione di cui al comma 1 puo' essere ripartita in un
periodo di tre anni, a decorrere dal gennaio 2012, detraendo quota
parte dell'eccedenza dei permessi dal monte ore di spettanza di
ciascun anno. Qualora l'entita' dell'eccedenza sia rilevante tale
periodo puo' essere esteso a 5 anni.
3. In ogni caso, al fine di non comprimere eccessivamente
l'esercizio delle prerogative sindacali, a ciascuna associazione
sindacale dovra' essere garantito un contingente minimo del 30% dei
permessi di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 a disposizione in
ciascun anno, ferma restando la possibilita', per le singole
associazioni sindacali, di concordare percentuali inferiori
nell'ambito della proposta di cui al comma 1.
4. Qualora l'applicazione dei precedenti commi non consenta di
recuperare la totalita' delle ore fruite in eccedenza, per la parte
residua si applica l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile attivare la procedura
di compensazione o qualora le associazioni sindacali non si siano
avvalse, nel termine di cui al comma 1, della facolta' di cui
all'art. 2, il Dipartimento della Funzione pubblica attiva le
procedure per il recupero con le modalita' di cui all'art. 19, comma
11, del CCNQ 7 agosto 1998.
6. Laddove, a seguito dei prossimi accertamenti della
rappresentativita', per talune associazioni sindacali venga meno il
requisito della rappresentativita', per le quote dei permessi in
eccedenza non ancora compensate, il Dipartimento della Funzione
pubblica attiva le procedure per il recupero con le modalita' di cui
all'art. 19, comma 11, del CCNQ del 7 agosto 1998.
Art. 5.
Norme finali
1. All'art. 9 del CCNQ 9 ottobre 2009, il comma 6 e' soppresso.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto resta in vigore
il CCNQ del 9 ottobre 2009.
Dichiarazione congiunta n. 1
Al fine di garantire il corretto adempimento delle procedure, le
parti convengono sull'opportunita' che l'applicativo GEDAP segnali
tempestivamente alle amministrazioni gli eventuali ritardi registrati
nell'attuazione dell'art. 9, comma 4, del CCNQ del 9 ottobre 2009,
allo scopo di porre le stesse nelle condizioni di attivare le
procedure di cui al comma 9 del medesimo art. 9.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti convengono sull'opportunita' che il Dipartimento della
Funzione pubblica e le associazioni sindacali individuino idonei
strumenti al fine di garantire la piena accessibilita' alle
informazioni inserite nel sistema GEDAP, anche allo scopo di
prevenire le eventuali criticita' con particolare riferimento alla
tempestivita' delle comunicazioni riguardanti la fruizione dei
permessi di cui al presente CCNQ.