N. 112 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 - 29 settembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 settembre 2011 (della Provincia autonoma di Trento). Regioni a statuto speciale - Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale - Delega legislativa n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale - Disposizioni attuative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali - Applicazione alle autonomie speciali, con decorrenza e modalita' da stabilirsi, in conformita' con i relativi statuti e con le procedure di cui all'art. 27 delle legge delega - Previsione che, decorsi sei mesi senza che risultino concluse le procedure predette, le disposizioni medesime trovino applicazione immediata e diretta sino al completamento delle procedure di emanazione delle norme di attuazione dello Statuto - Lamentata esorbitanza dalla delega, lesione delle attribuzioni statutarie, alterazione del rapporto tra fonti statali e fonti provinciali disegnato dallo Statuto e dalle norme di attuazione, estraneita' all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione della legge delega, lesione delle competenze statutarie della Regione in materia di bilanci, rendiconti, amministrazione del patrimonio e contratti, di finanza locale, e di igiene e sanita', violazione del principio di leale collaborazione. - D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 37, secondo periodo. - Costituzione, art. 76; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 79, 80, 81, 83, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 2 e 27. Regioni a statuto speciale - Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale -Sanita' pubblica - Delega legislativa n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale - Disposizioni attuative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali - Principi di valutazione specifici del settore sanitario - Applicabilita' alle autonomie speciali - Lamentata esorbitanza dalla delega, lesione delle attribuzioni statutarie, alterazione del rapporto tra fonti statali e fonti provinciali disegnato dallo Statuto e dalle norme di attuazione, contrasto con l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni - Lamentata irragionevolezza dell'interferenza dello Stato, che non concorre al finanziamento della spesa sanitaria della Regione speciale - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata lesione delle competenze statutarie della Regione in materia di bilanci, rendiconti, amministrazione del patrimonio e contratti, di finanza locale, e di igiene e sanita', violazione del principio di leale collaborazione. - D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 29, comma 1, lett. k). - Costituzione, art. 76; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 79, 80, 81, 83, 104, 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 2 e 27.(GU n.48 del 16-11-2011 )
Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale del 16 settembre 2011, n. 1981 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27601 del 23 settembre 2011 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri n. 5; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26 luglio 2011, limitatamente a: articolo 29 (Principi di valutazione specifici del settore sanitario), comma 1, lettera k, nella parte in cui si riferisce espressamente alle province autonome: articolo 37 (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano), secondo periodo, nella parte in cui prevede la immediata e diretta applicazione anche nella provincia autonoma di Trento delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei medesimi non risultino concluse le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sino al completamento delle medesime procedure; Per violazione: degli articoli 8, n. 1), 9, n. 10) e 16 dello Statuto speciale; del Titolo VI, ed in particolare degli articoli 79, 80, 81 e 83; degli articoli 104 e 107, dello Statuto speciale; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articolo 2; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articolo 16; del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, in particolare articolo 8; della legge 5 maggio 2009, n. 42, anche in connessione con l'art. 76 Cost.; del principio di ragionevolezza e del principio di leale collaborazione. F a t t o Il presente ricorso si riferisce al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il decreto ha un contenuto duplice. Il Titolo primo «contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali», ad eccezione dei sistemi contabili relativi al governo della spesa sanitaria, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto (art. 1, comma 3). Le disposizioni del Titolo secondo si applicano agli «enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19». L'art. 19, a sua volta, precisa che il Titolo II contiene disposizioni «dirette a disciplinare le modalita' di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute» (comma 1); ed al comma 2 precisa che enti destinatari sono le regioni (per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, nonche' per la parte del finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito), le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, gli istituti zooprofilattici (art. 19, comma 2). Poiche' la Provincia autonoma di Trento non e' coinvolta «nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale», ma finanzia la spesa sanitaria nell'ambito del proprio bilancio, le disposizioni del Titolo secondo non appaiono di per se' rivolte alla Provincia autonoma di Trento. Per questa parte, dunque, le censure prospettate nel presente ricorso sono proposte a titolo cautelativo, nel caso si dovesse opinare diversamente. Sia le disposizioni del Titolo primo che quelle del Titolo secondo vengono dichiarate costituire «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione», finalizzate «alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione». Quanto all'efficacia e al modo di operare del decreto legislativo n. 118 del 2011, l'art. 1, comma 2, prevede che «le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni» (con riferimento dunque ad entrambi i Titoli), e che qualora esse non provvedano all'adeguamento entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, le disposizioni di cui al Titolo I (e quelle degli stessi decreti di cui all'articolo 36, comma 5) trovino «immediata e diretta applicazione» sino all'adozione delle disposizioni regionali. La stessa previsione di adeguamento, e di eventuale applicazione «immediata e diretta» dopo sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, non si trova nel Titolo secondo, di modo che permane una incertezza sulle modalita' operative di questo: dal momento che, come sopra esposto, l'art. 1 prevede per tutte le disposizioni del decreto che le Regioni adeguino il proprio ordinamento entro sei mesi. I riferimenti alle Regioni contenuti negli articoli 1 e 19 vanno intesi come rivolti alle Regioni a statuto ordinario. Lo dimostra in primo luogo la considerazione della delega sulla quale il decreto legislativo n. 118 del 2011 si fonda, cioe' la delega disposta dall'art. 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge n. 42 del 2009, espressamente richiamati nelle premesse dell'atto. Tale legge, infatti, si riferisce alle Regioni a statuto ordinario (come e' sancito dall'art. 1, comma 2, nonche' dall'art. 27, comma 1, che rinvia per le autonomie speciali ad apposite norme di attuazione). Lo dimostrano poi la storia e la struttura del testo. Nel progetto portato all'attenzione delle Regioni per l'espressione dell'intesa in Conferenza Unificata (doc. 3, riportato limitatamente all'articolato), il riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano - in origine espressamente menzionate a fianco delle «Regioni» negli articoli 1 e 19 (il che comportava ovviamente anche l'inclusione delle Regioni speciali) - risultava soppresso dal testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, nel quale era invece inserita una disposizione di raccordo del seguente tenore (articolo 35-bis): La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In sede di espressione dell'intesa le autonomie speciali chiedevano la riformulazione del predetto articolo 35-bis, nel seguente modo: 1. - Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e province autonome, laddove la finanza locale rientri nelle loro competenze, ad adeguare i propri ordinamenti contabili ai principi di cui al presente decreto legislativo ai sensi dei propri statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione». Sennonche', l'art. 37 del decreto n. 118 del 2011 (nel quale e' stato trasfuso il suggerito art. 35-bis) non solo non tiene conto della diversa formulazione data con l'intesa, ma inopinatamente contiene anche un secondo periodo cosi' concepito: «Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano». Si tratta della disposizione che forma oggetto della presente impugnazione. Cosi' facendo, infatti, il d.lgs. n.118 del 2011 detta una disciplina diretta e dettagliata di una materia di competenza provinciale, andando oltre i limiti della delega e violando lo Statuto di autonomia e le norme di attuazione nei modi che di seguito si illustreranno. Accanto alla disposizione sopra menzionata, forma oggetto del presente ricorso anche l'articolo 29, comma 1, lettera k, nella parte in cui esso, nel riferirsi alle situazioni nelle quali «le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione ... una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario», pone accanto a «la regione» anche un riferimento a «la provincia autonoma». Per vero, la ricorrente Provincia ritiene che con ogni evidenza tale riferimento costituisca null'altro che un difetto di coordinamento del testo, in relazione alle modifiche concordate nella sede della Conferenza Stato-Regioni, e che dunque gia' in via interpretativa di esso non si debba tenere conto. Tuttavia, per ragioni di chiarezza e certezza del diritto, anche di tale riferimento si chiede qui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale. Infatti, ad avviso della ricorrente Provincia autonoma di Trento le disposizioni impugnate sono lesive della propria competenza e costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Illegittimita' costituzionale dell'articolo 37, secondo periodo. Come illustrato in narrativa, l'art. 37 contiene Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Esso, in altre parole, e' destinato a dichiarare la condizione delle autonomie speciali nei riguardi di una disciplina che - anche per il fatto di essere stata emanata in forza della delega posta dall'art. 2 della legge n. 42 del 2009 - non poteva essere destinata a riguardarle come diretti destinatari. Il primo periodo corrisponde a quello che il Governo ha proposto alla Conferenza come articolo 35-bis. Come pure illustrato in narrativa, esso non corrisponde a quanto richiesto, su istanza delle stesse autonomie speciali, in sede di rilascio dell'intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, e tuttavia esprime ugualmente da un lato la circostanza che, appunto, le Regioni speciali e le Province autonome non sono disciplinate dalle disposizioni del decreto n. 118 del 2011, dall'altro pero' - e contemporaneamente - la circostanza che esse non sono destinate e non chiedono di rimanere al di fuori del sistema armonizzato di contabilita', ma debbono entrarvi nei tempi e nei modi definiti da apposite norme di attuazione degli Statuti speciali. Infatti, secondo tale disposizione, «la decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42». Sennonche', in sede di emanazione del decreto alla predetta disposizione al primo periodo e' stata unita una seconda disposizione, che forma ora il secondo periodo. In base ad essa, «qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano». Tale disposizione e' qui impugnata come costituzionalmente illegittima. Infatti, a questo modo da un lato si sono ecceduti i limiti della delega conferita dal d.lgs. n. 42 del 2009, dall'altro si sono violate le regole poste dallo Statuto di autonomia e dalle norme di attuazione in materia di competenza legislativa provinciale e di rapporti tra legislazione statale e legislazione provinciale. Prima di illustrare tali affermazioni, sia consentito di osservare che la condizione alla quale la disposizione ora citata subordina la semplice e diretta applicazione delle norme statali e' per lo Stato stesso meramente potestativa: dipendendo in definitiva la corretta conclusione delle relative procedure dallo Stato stesso. Che la delega di cui all'art. 2 della legge n. 42 del 2009 non si riferisca alle Regioni speciali ed alle Province autonome e' sempre stato pacifico lungo tutto il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, ed e' del resto esplicito nella legge: la quale all'art. 1, comma 2, precisa che «alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27». Il significato chiaro ed univoco di tale esclusione e' stato confermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 201 del 2010, che proprio per tale ragione ha giudicato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Sicilia avverso numerose disposizioni della legge n. 42 del 2009, affermando che «non sono applicabili alla Regione Siciliana gli indicati principi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate» (punto 2 in diritto). L'art. 27, in particolare, fissa appunto (come dice la sua intitolazione) le modalita' di Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. E lo strumento al quale tale disposizione rinvia e' - come e' ovvio - quello delle norme di attuazione dello Statuto. Dunque, disporre l'applicazione diretta alle autonomie speciali delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 fuoriesce dalla delega e contraddice il sistema della legge n. 42 del 2009. Ovviamente, poiche' il limite contenuto dalla delega e' volto a salvaguardare la specialita' delle Regioni differenziate, questa Provincia e' legittimata a denunciare la violazione dell'art. 76, che si riflette in una menomazione delle sue prerogative ed in una parificazione con le Regioni ordinarie. Ugualmente pero' preme alla ricorrente Provincia autonoma di Trento sottolineare il contrasto tra la disposizione qui impugnata e le regole poste dal proprio Statuto di autonomia e dalle connesse norme di attuazione, traducendosi in una illegittima compressione e riduzione della potesta' legislativa provinciale. Rileva qui, in primo luogo, l'autonomia finanziaria della Provincia, come definita dal Titolo VI dello Statuto speciale, soprattutto agli articoli 79, 80, 81 e 83. In particolare, l'articolo 83 (come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel quadro della procedura prevista dall'articolo 104 dello stesso Statuto), dopo avere enunciato che «la regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare», prosegue stabilendo che «la regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici». Rileva altresi', al livello delle norme di attuazione dello Statuto, quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), secondo il quale «spetta alla Regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della Regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti». In base a tali poteri la Provincia autonoma di Trento ha disciplinato la materia con la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento), oggetto poi di numerosissime successive modificazioni fino al 2010. Per quanto riguarda gli enti locali ed il servizio sanitario - ed i connessi enti competenti - rilevano altresi' la competenza concorrente in materia di finanza locale (articoli 80 e 81 St.), e quella in materia di igiene e sanita' (articolo 9, n. 10), con il finanziamento integrale del settore sanitario a carico del bilancio provinciale, (come riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 341 del 2009, punto 6 del considerando in diritto). Posto dunque che si tratta di materia di riconosciuta ed esercitata competenza provinciale, rileva ancora, per quanto attiene il rapporto tra fonti statali e fonti provinciali, l'articolo 2 del decreto legislativo 18 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento) secondo il quale nelle materie di competenza provinciale le nuove norme statali non si applicano direttamente, ma determinano un onere di adeguamento della legislazione provinciale, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione o nel piu' ampio termine stabilito, alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale. Ove lo Stato ritenga che la legislazione provinciale non sia stata adeguata, esso e' abilitato ad impugnarla davanti a codesta ecc.ma Corte costituzionale, alla quale spetta di giudicare: e se il giudizio di codesta Corte sia sfavorevole alla Provincia, allora - ma solo allora - si applicheranno direttamente le disposizioni statali. Ad avviso della ricorrente Provincia risulta evidente che quanto disposto dal secondo periodo dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 contrasta con tali disposizioni. La diretta applicazione della normativa statale, in sostituzione di quella provinciale, in relazione soltanto al decorso di un termine senza che siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto, viola tutti e tre i parametri indicati: l'art. 16 del d.lgs. n. 268 del 1992 in quanto disconosce la spettanza alla Provincia, e non allo Stato, della disciplina materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti; l'art. 83 dello Statuto, in quanto questo precisa il legame tra la competenza provinciale e la legislazione statale in termini di adeguamento; l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 in quanto questo preclude la sostituzione della normativa statale a quella provinciale in assenza di un giudizio di mancato adeguamento da parte di codesta ecc.ma Corte costituzionale. Rimane solo da precisare che l'aggiramento delle competenze e garanzie statutarie non potrebbe in alcun caso essere giustificato dalla circostanza che le disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 sono - secondo lo stesso decreto - finalizzate «alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione». Tale finalizzazione, infatti, non consente certo una alterazione preventiva del rapporto tra fonti statali e fonti provinciali disegnato dallo Statuto e dalle norme di attuazione. Ne' rende la normativa statale atto di esercizio di un legittimo potere sostitutivo: riguardo al quale, del resto, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha precisato, a proposito delle autonomie speciali, che in relazione alle «competenze gia' disciplinate dai rispettivi statuti» continuano ad operare «le specifiche tipologie di potere sostitutivo in essi (o nelle norme di attuazione) disciplinate» (sent. n. 236 del 2004). E la normativa di attuazione statutaria prevede bensi' un potere sostitutivo specifico, definendone le modalita' di esercizio, in relazione agli inadempimenti agli obblighi comunitari (articolo 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526), mentre per i rapporti generali tra legislazione prevede appunto il citato meccanismo di cui al d.lgs. n. 266 del 1992: il quale consente - previo accertamento da parte di codesta Corte della mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento normativo, di sostituire la normativa statale a quella provinciale. Solo, pero', nei modi indicati. Risulta infine - sul punto - violato anche il principio di leale collaborazione, dato che il decreto fa espresso riferimento all'intesa raggiunta in sede di Conferenza, che riguardava un testo nel quale il secondo periodo dell'art. 37 non figurava affatto: ne' si puo' dire che si tratti di una alterazione secondaria o marginale. 2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 29 , comma 1, lettera k. Come esposto in narrativa, a seguito del confronto tra lo Stato e le Regioni il campo di applicazione della normativa statale e' stato correttamente definito come relativo alle Regioni a statuto ordinario, mentre per le Regioni a statuto speciale e' stata introdotta una apposita disposizione di rinvio a quanto sara' disposto con norma di attuazione, riprendendo cosi' il medesimo schema operativo della legge n. 42 del 2009, in forza della quale del resto e' emanato il d.lgs. n. 118 del 2011. A questo scopo nel corpo delle disposizioni dei due titoli sono stati espunti i riferimenti alle Province autonome, che la bozza originaria del decreto conteneva. Cio' anche per quanto riguarda quelli contenuti nella disposizione che ora forma l'art. 29. Tuttavia, incongruamente, nel testo del decreto emanato compare al comma 1, lettera k, il riferimento alla Provincia autonoma esposto in narrativa: un riferimento del quale, nell'esprimere l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, le autonomie speciali avevano espressamente chiesto la soppressione (seduta del 10 febbraio 2011 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, espressiva della posizione sulla quale si e' formata l'intesa: doc. 4). Si tratta, come detto, di un mero difetto di coordinamento, che puo' essere rimediato in via interpretativa, essendo palese l'intenzione del legislatore di disciplinare la situazione delle Regioni speciali soltanto con l'art. 37. Tuttavia, ragioni di chiarezza normativa e di certezza del diritto spingono a censurare anche tale riferimento, al fine di ottenerne l'eliminazione testuale. Infatti, se dovesse essere preso alla lettera, tale riferimento implicherebbe la diretta applicazione alla Provincia delle regole di contabilita' poste dallo stesso art. 29 - o almeno da parte di esso. Se cio' fosse, dovrebbero lamentarsi tutte le violazioni gia' lamentate a proposito del secondo periodo dell'art. 37, che qui si intendono richiamate: sia la violazione della delega di cui alla legge n. 42 del 2009, sia la violazione delle competenze e del sistema dei rapporti tra legge statale e legge provinciale previsti dallo Statuto e dalle norme di attuazione. La diretta applicazione sarebbe tanto piu' assurda e lesiva in quanto le Province autonome non partecipano al riparto del Fondo sanitario nazionale, ma gestiscono la spesa sanitaria nel quadro delle proprie risorse e del proprio bilancio: il che conferisce loro la speciale autonomia che codesta Corte ha espressamente riconosciuto con la sentenza n. 341 del 2009. Del resto, che le norme del decreto legislativo n. 118 del 2011 riguardino «gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale» e' disposto espressamente dall'art. 1, comma 5, dello stesso decreto. Dunque, tale riferimento e' altresi' affetto da incongruita' ed incoerenza, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza. Tale vizio puo' essere utilmente fatto valere dalla Provincia, per le ragioni gia' esposte nel punto 1 in relazione alla censura fondata sull'art. 76 Cost. Risulta violato anche il principio di leale collaborazione, dato che il decreto fa espresso riferimento all'intesa raggiunta in sede di Conferenza, che invece richiedeva la soppressione del riferimento alla Provincia autonoma.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 37, secondo periodo, nonche' dell'articolo 29, comma 1, lettera k), del decreto legislativo n. 118 del 2011, nelle parti, sotto i profili e nei termini esposti nel presente ricorso. Trento-Padova-Roma, 23 settembre 2011 Prof. Avv. Falcon - Avv. Pedrazzoli - Avv. Manzi