N. 113 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 - 30 settembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 settembre 2011 (della Regione Siciliana). Regioni a statuto speciale - Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale - Delega legislativa n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale - Disposizioni attuative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali - Applicazione alle autonomie speciali, con decorrenza e modalita' da stabilirsi, in conformita' con i relativi statuti e con le procedure di cui all'art. 27 delle legge delega - Previsione che, decorsi sei mesi senza che risultino concluse le procedure predette, le disposizioni medesime trovino applicazione immediata e diretta sino al completamento delle procedure di emanazione delle norme di attuazione dello Statuto - Lamentato contrasto con la legge delega che prevede per gli ordinamenti contabili delle autonomie speciali il solo adeguamento ai principi statali, e che prevede il coordinamento finanziario unicamente attraverso lo strumento della normativa di attuazione dello statuto speciale - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione della legge delega, lesione della speciale autonomia della Regione in materia finanziaria e contabile. - D.lgs.23 giugno 2011, n. 118, art. 37, secondo periodo. - Costituzione, art. 76; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, comma 2, e 27; Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e 43.(GU n.48 del 16-11-2011 )
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 37 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» nella parte in cui stabilisce che «Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano» per violazione per eccesso di delega dell'art. 76 della Costituzione in riferimento agli articoli 1 e 27 della Legge di delega 5 maggio 2009, n. 42, nonche' degli articoli 43 e 36 dello Statuto speciale. F a t t o Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 172 del 26 luglio 2011, e' stato pubblicato il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» che, all'art. 37 contiene «Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano». In particolare, la norma reca la clausola di cedevolezza nei confronti delle regioni a statuto speciale in quanto, dopo aver stabilito che «La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42» dispone al capoverso che «Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano». La surriportata previsione del citato art. 37 del decreto legislativo, attuativo degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella parte in cui prevede - contrariamente al principio generale che le disposizioni contenute nella legge di delega devono essere attuate nelle regioni a Statuto Speciale attraverso le procedure previste dai rispettivi Statuti - la diretta e immediata applicazione delle norme recate dal decreto legislativo n. 118/2011, se le dette procedure di cui ai rispettivi Statuti non dovessero concludersi entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art.2, comma 7, della legge n. 42/2009, si pone in palese contrasto con le prerogative statutarie di questa Regione per i seguenti M o t i v i Violazione per eccesso di delega dell'art.76 della Costituzione in riferimento agli artt. 1 e 27 della legge di delega 5 maggio 2009, n. 42, monche degli artt. 43 e 36 dello statuto speciale. L'attuale art. 37 del decreto legislativo in esame,da ricerche effettuate sul sito Internet della Conferenza Unificata, sembra di contenuto non corrispondente a quello dell'art. 35-bis oggetto, nella seduta del 3 marzo 2011, dell'Intesa della quale si da atto nelle premesse del decreto, come risulta dalla comparazione fra il testo della norma e quello dell'allegato B, che costituisce parte integrante dell'Intesa stessa. In ogni caso, l'art. 37, al capoverso in questione, e' incorso nella violazione di uno dei principi espressi nella legge di delegazione, quale quello formulato nel secondo comma dell'art. 1 della legge n. 42 del 2009. Con quest'ultima disposizione, infatti, la posizione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - con riferimento ai vincoli derivanti dalla nuova disciplina in tema di federalismo fiscale ai sensi dell'art. 119 della Costituzione - e' stata differenziata da quella delle Regioni a statuto ordinario. Codesta ecc.ma Corte Costituzionale in un giudizio promosso da questa Regione ed avente ad oggetto la legittimita' costituzionale di talune norme della legge 5 maggio 2009, n. 42, ha rilevato (sent. n. 201/2010) che l'«art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27» e ha ritenuto che «di conseguenza non sono applicabili alla Regione Siciliana gli indicati principi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate» precisando altresi' che la conclusione enunciata «e' fondata su una sicura esegesi del dato normativo, priva di plausibili alternative». E cosi' mentre i decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 42/2009, tra i quali anche quello finalizzato ad armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio che al presente ci occupa, si applicano direttamente alle Regioni a statuto ordinario, l'art. 27 della stessa legge delega prevede che ai principi dalla stessa recati gli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano si adeguano «secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi». Il legislatore delegato, inserendo la clausola di cedevolezza surriportata e che oggi si impugna finisce per equiparare a quelle a Statuto ordinario le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome e cio' in violazione del principio espresso nell'art. 1, secondo comma, della legge di delegazione n. 42 del 2009 e di quanto stabilito dall'art. 27 della suddetta legge con riferimento al vincolo di adeguamento alla nuova disciplina in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Al riguardo puo' rammentarsi che un analogo tentativo di mortificazione dell' autonomia speciale e' stato vanificato da codesta ecc.ma Corte Costituzionale che,con sentenza 383 del 1994, ha giudicato illegittimo, per eccesso di delega e violazione delle competenze in materia di disciplina del pubblico impiego, spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 3 del d.lgs. n. 470 del 1993. E cio' in quanto anche detta norma, in violazione del principio espresso dalla legge di delegazione, n. 421 del 1992, al cui rispetto il legislatore delegato era tenuto anche in sede di adozione di disposizioni correttive, aveva cancellato la distinzione attraverso cui si era inteso preservare il carattere esclusivo della competenza riconosciuta dagli statuti imponendo anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome l'identico obbligo di adeguare i propri ordinamenti ai principi desumibili dal capo H del titolo II del d.lgs. n. 29 del 1993. La disposizione oggi in esame - riprodotta nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, anch'esso attutivo del federalismo fiscale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 20 settembre 2011 - sicuramente lede prerogative statutariamente garantite alla Regione siciliana. Ne deriva, infatti, la sottrazione al negoziato sul federalismo fiscale tra Regione siciliana e Stato di materie per le quali la legge delega - come detto suffragata da giurisprudenza costituzionale - ribadisce debba prestarsi ossequio al principio pattizio consacrato negli Statuti speciali e, in particolare, in quello siciliano. Ne' la previsione della cedevolezza della disciplina statale mette al riparo dal vulnus delle attribuzioni regionali perche' non avendo lo Stato interesse alla definizione pattizia delle materie de quibus e' probabile che si configuri la condizione di mancato completamento della relativa procedura come pure che, per la stessa ragione, la transitorieta' dell'applicazione del decreto legislativo possa dilatarsi sine die e, comunque, perche' il principio pattizio stabilito dallo Statuto di autonomia e ribadito dall'art. 27 della legge di delega n. 42/2009 subirebbe pregiudizio anche da una deroga temporalmente limitata che avrebbe anche refluenze sull'autonomia finanziaria e contabile della Regione quale sancita dall'art. 36 dello Statuto. E cio' risulta anche dall'art. 27 della legge delega, rubricato «Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome» che, ribadendo la necessita' delle norme di attuazione, stabilisce che esse devono tenere conto della dimensione della finanza delle singole Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle Regioni, e, per le Regioni e Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Lo stesso legislatore, dunque, si e' reso conto che al conseguimento degli obiettivi di perequazione e al conseguente assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario non puo' pervenirsi attraverso l'applicazione di discipline unilaterali generalizzate a realta' territoriali che, in ragione delle rilevanti peculiarita', che per la Sicilia sono di palese svantaggio, godono di una particolare autonomia legislativa finanziaria. Dalla mancata diversificazione delle singole realta' regionali ai predetti fini deriva, quindi, con palese evidenza, anche il vulnus all'autonomia contabile e finanziaria di questa Regione sancita dall'art. 36 dello Statuto.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nella parte in cui stabilisce che «Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano» per violazione per eccesso di delega dell'art. 76 della Costituzione in riferimento agli articoli 1 e 27 della Legge di delega 5 maggio 2009, n. 42, nonche' degli articoli 43 e 36 dello Statuto speciale. Con riserva di ulteriori deduzioni. Si deposita con il presente atto: 1) Autorizzazione a ricorrere. Palermo, addi' 23 settembre 2011 Avv. Fiandaca - Avv. Valli