ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011 

Ulteriori  interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare  gli  eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6  aprile  2009.
(Ordinanza n. 3979). (11A14921) 
(GU n.269 del 18-11-2011)

 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile  2009  -  adottato  ai  sensi  dell'art.  3,  comma   1,   del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002,  n.  286  -  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa degli eventi sismici che  hanno  interessato  la  provincia  di
L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo  il  giorno  6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  17
dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai
medesimi eventi sismici; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi  previsti  sono  adottati  con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
con cui si dispone che il Presidente della regione  Abruzzo  subentra
nelle funzioni di Commissario  delegato  gia'  svolte  dal  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6  aprile  2009  per  la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo; 
  Considerato che si rende necessario assicurare lo svolgimento delle
attivita' inerenti all'anno scolastico 2011-2012 e l'avvio  dell'anno
scolastico 2012-2013 nel territorio della regione Abruzzo; 
  Ravvisata la necessita' di garantire l'apertura  pomeridiana  delle
scuole per assicurare l'integrazione degli studenti che si trovano in
una situazione di disagio da trauma post-terremoto, come  ampliamente
documentato dalla ricerca svolta dall'Ospedale Bambino Gesu' di Roma; 
  Vista la richiesta dell'Ufficio scolastico regionale per  l'Abruzzo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di assicurare lo svolgimento  delle  attivita'  inerenti
all'anno scolastico  2011-2012  e  per  garantire  l'avvio  dell'anno
scolastico  2012-2013  nel  territorio  della  regione  Abruzzo,   e'
assegnata all'Ufficio scolastico Regionale per l'Abruzzo la somma  di
euro 8.500.000,00. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente: 
    a) per la manutenzione dei MUSP nei comuni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto-legge 28 aprile  2009  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
    b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo
prolungato nella scuola secondaria di 1° grado; 
    c) per ampliare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e
grado; 
    d) per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni
ordine e grado anche mediante l'incremento  delle  attuali  dotazioni
organiche. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro
8.500.000,00, si provvede a valere sulle  risorse  stanziate  per  la
ricostruzione di cui all'art. 14, comma 1, del  decreto-legge  n.  39
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
n. 77. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 novembre 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi