MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 15 novembre 2011 

Diniego  dell'abilitazione  all'Istituto   «Scuola   di   ipnoterapia
cognitiva» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un  corso
di specializzazione in psicoterapia. (11A15227) 
(GU n.280 del 1-12-2011)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto  il   decreto   in   data   24   aprile   2008   di   diniego
dell'abilitazione al «Scuola di psicoterapia e criminologia  clinica»
ad istituire e  ad  attivare  nella  sede  di  Firenze  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia; 
  Visto  il  decreto  di  diniego  alla   reiterazione   dell'istanza
dell'istituto «Scuola di specializzazione  in  ipnosi  e  psicoteapia
cognitiva» in data 10 ottobre 2008; 
  Visto l'ulteriore decreto  di  diniego  alla  seconda  reiterazione
dell'istanza dell'istituto «Scuola di psicoteapia cognitiva e ipnosi»
in data 29 maggio 2009; 
  Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'istituto  «Scuola
di ipnoterapia cognitiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad
attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze, via
dei Massoni n. 21, presso «Villa Kraft», per  un  numero  massimo  di
allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a  venti  unita'  e,
per l'intero corso, a ottanta unita'; 
  Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva  nella
riunione del 
  14  ottobre  2011,  ha  espresso  parere  negativo  all'istanza  di
riconoscimento  ritenendo  che  le  ragioni  del  precedente  diniego
permangono intatte e che non vi sia motivo  di  modificarle  in  base
alla presente reiterazione; 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza  di  riconoscimento  proposta  dall'istituto  «Scuola  di
ipnoterapia cognitiva», con sede in Firenze, via dei Massoni  n.  21,
presso «Villa Kraft», per i fini di cui all'art.  4  del  regolamento
adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, e' respinta, visto  il
motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 novembre 2011 
 
                                         Il direttore generale: Livon