MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2011 

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi
della speranza di vita. (11A16083) 
(GU n.289 del 13-12-2011)

 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE 
PREVIDENZIALI  E  ASSICURATIVE  DEL  MINISTERO  DEL  LAVORO  E  DELLE
                          POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al   sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita; 
  Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di  accesso  al  sistema
pensionistico  da  effettuarsi  a  cadenza  triennale,  con   decreto
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di  concerto
con il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  emanare
almeno  dodici  mesi  prima  della  data  di   decorrenza   di   ogni
aggiornamento; 
  Visto l'art. 12,  comma  12-quater,  del  citato  decreto-legge  30
luglio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010,  n.  122,  che  prevede  che  con  il  medesimo  decreto
direttoriale  siano  adeguati  i   requisiti   vigenti   nei   regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi
22 e 23, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  nonche'  negli  altri
regimi  e  alle  gestioni  pensionistiche  per  cui  siano   previsti
requisiti  diversi  da  quelli  vigenti  nell'assicurazione  generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e  il  personale  di  cui  al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui  alla  legge  27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti; 
  Visto l'art. 12, comma 12-bis, del citato decreto-legge  30  luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122 come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera  a),  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  che  prevede  che  il  primo
adeguamento  triennale  dei  requisiti  di  accesso  ai   trattamenti
pensionistici debba avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
  Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge  30  luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b),  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  che  prevede  che,  a  decorrere
dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente  disponibile  entro  il  31
dicembre, il dato relativo alla variazione  nel  triennio  precedente
della  speranza  di  vita  all'eta'  corrispondente  a  65  anni   in
riferimento alla media della popolazione residente in Italia; 
  Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato  decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso  di  frazione  di  mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale  piu'
prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la  parte
decimale dell'incremento della  speranza  di  vita  per  dodici,  con
arrotondamento all'unita'; 
  Vista la nota del Presidente dell'Istituto Nazionale di  Statistica
(ISTAT) n. SP/1434.11 del 25 novembre 2011, con cui si  comunica  che
la variazione della speranza di vita all'eta' di 65 anni  e  relativa
alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno  2007  e
l'anno 2010, e' pari a 0,4 anni; il  predetto  dato,  trasformato  in
dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di  0,48  che,  a  sua
volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una  variazione  pari  a  5
mesi; 
  Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato  decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, che prevede che i requisiti  siano  incrementati
in misura  pari  all'incremento  della  speranza  di  vita  accertato
dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento, e che in sede  di
prima applicazione tale aggiornamento non possa in ogni caso superare
i tre mesi; 
  Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato  decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, che prevede  che  i  valori  di  somma  di  eta'
anagrafica e  di  anzianita'  contributiva  di  cui  alla  Tabella  B
allegata  alla  legge  23  agosto  2004,   n.   243,   e   successive
modificazioni,  siano  incrementati  in   misura   pari   al   valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno  dei  requisiti  di  eta',  con
arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale; 
 
                              Decreta: 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  i  requisiti  di  accesso  ai
trattamenti  pensionistici  di  cui  all'art.  12,  commi  12-bis   e
12-quater, fermo restando quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del
predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni e integrazioni,  sono  incrementati  di  tre
mesi e  i  valori  di  somma  di  eta'  anagrafica  e  di  anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B  allegata  alla  legge  23  agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, sono  incrementati  di  0,3
unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Roma, 6 dicembre 2011 
 
                                   Il Ragioniere generale dello Stato 
                                                  Canzio              
       Il direttore generale 
   delle politiche previdenziali     e assicurative del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 
           Gambacciani