N. 135 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 - 18 novembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 novembre 2011 (della Regione Valle d'Aosta). Imposte e tasse - Finanza regionale - Accisa sui tabacchi lavorati - Previsione che il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possa proporre al ministro dell'economia di disporre con propri decreti l'aumento dell'aliquota - Previsione che le maggiori entrate siano integralmente attribuite allo Stato - Contrasto con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della medesima legge censurata, nonche' con la legge delega sul federalismo fiscale - Lamentata modifica unilaterale dell'ordinamento finanziario della Regione, mancata osservanza del necessario procedimento speciale consensuale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria e legislativa della Regione a statuto speciale, lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, comma 3. - Costituzione, artt. 5 e 120; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 48-bis e 50, comma quinto; legge 26 novembre 1981, n. 690, art. 8; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27. Imposte e tasse - Finanza regionale - Riserva all'Erario delle maggiori entrate di natura tributaria percepite nel territorio della Regione Valle d'Aosta e attribuzione ad un decreto del ministero dell'economia della definizione delle modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione - Contrasto con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della medesima legge censurata, nonche' con la legge delega sul federalismo fiscale - Lamentata modifica unilaterale dell'ordinamento finanziario della Regione, mancata osservanza del necessario procedimento speciale consensuale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria e legislativa della Regione a statuto speciale, lesione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, comma 36. - Costituzione, artt. 5 e 120; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 48-bis e 50, comma quinto; legge 26 novembre 1981, n. 690, art. 8; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27. Regioni a statuto speciale - Consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennita', commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le autonomie speciali di adeguamento, quale condizione per l'applicazione delle misure contenute nella legge di delega sul federalismo fiscale con cui lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta', e quale elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie - Contrasto con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis della medesima legge censurata e omologazione delle Regioni a statuto speciale alle Regioni ordinarie - Lamentata introduzione di disciplina analitica, puntuale e dettagliata in luogo di un generale obiettivo di riduzione dei costi, contrasto con le previsioni statutarie sugli organi regionali - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione della competenza legislativa primaria regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma primo, lett. a), 15, 16 e 25; d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179.(GU n.52 del 14-12-2011 )
Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 2453 del 21 ottobre 2011, dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (c.f. MRNFNC73D28HSO1U;PEC:francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; fax: 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio; ricorrente; Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370; resistente; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 216 del 16 settembre 2011, limitatamente agli articoli 2, commi 3 e 36, e 14, comma 2, di tale atto normativo. Fatto 1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, introduce una molteplicita' di misure volte alla stabilizzazione finanziaria, anche attraverso la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica, allo sviluppo, al sostegno dell'occupazione nonche' alla riduzione dei costi degli apparati istituzionali. 2. Il legislatore statale, in sede di conversione del decreto-legge n. 138/2011, ha espressamente previsto, attraverso l'art. 19-bis del medesimo decreto, disposizioni finali concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome finalizzate a salvaguardare le condizioni particolari di autonomia riconosciute dall'art. 116 Cost. ai medesimi enti. L'art. 19-bis dispone infatti che «L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42». Tale disposizione, oltre a ribadire il necessario rispetto degli statuti speciali, opera un rinvio all'art. 27 della legge-delega sul federalismo fiscale - legge n. 42/2009 - attraverso il quale sono state introdotte specifiche norme di «coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome». Si rende pertanto necessario soffermarsi sui contenuti dell'art. 27 della legge n. 42/2009, sottolineando altresi' che tale legge delega ha previsto all'art. 1, comma 2, proprio con riferimento alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, che a tali Enti si applicano, «in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27» della medesima legge delega. 3. L'art. 27 della legge n. 42/2009 dispone, al comma 1, che le Regioni a Statuto speciale e le Provincie autonome concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' previsti dalla legge n. 42/2009, «secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi [...]» . Il comma 3 del medesimo art. 27, attribuisce alle suddette norme di attuazione il compito di disciplinare «il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma»; stabilire «i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali, locali»; infine, di individuare forme di fiscalita' di sviluppo. L'articolo 27, comma 7, prevede, inoltre, l'istituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di «un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma», con il compito di individuare, in attuazione del principio di leale collaborazione, «linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e per valutare la congruita' delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi» contenuti nella legge di delega n. 42 del 2009 «e con i nuovi assetti della finanza pubblica». 4. Cio' premesso, il decreto-legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, contiene alcune disposizioni che si pongono in evidente contrasto col richiamo operato dall'art. 19-bis del medesimo decreto-legge all'art. 27 della legge n. 42/2009 e che si configurano lesive delle competenze costituzionalmente attribuite alla Regione ricorrente. Si tratta dell'art. 2, commi 3 e 36, e dell'art. 14, comma 2, che formano oggetto specifico del presente ricorso. 5. L'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 138/2011, dispone che: «Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato». Tale disposizione prevede, quindi, la possibilita' per il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di proporre al Ministro dell'Economia e delle Finanze di disporre con propri decreti l'aumento dell'aliquota dell'accisa sui tabacchi e che, inoltre, le maggiori entrate derivanti da siffatti interventi devono essere «integralmente attribuite allo Stato». 6. L'art. 2, comma 36, del medesimo decreto prevede, poi, che: «Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attivita' di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese». Tale disposizione, nel riservare all'Erario anche le maggiori entrate di natura tributaria percepite nel territorio della Regione Valle d'Aosta e nell'attribuire ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione delle modalita' di individuazione del maggior gettito, lede l'autonomia finanziaria e legislativa della Regione ricorrente, in aperta violazione delle norme statutarie e della relativa normativa di attuazione in materia di rapporti finanziari con lo Stato nonche' del principio consensuale cui deve conformarsi la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, introducendo una disciplina che appare derogatoria rispetto alla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19-bis del medesimo decreto-legge nonche' al richiamo all'art. 27 della legge-delega sul federalismo fiscale contestualmente disposto nel medesimo art. 19-bis. 7. L'art. 14 del decreto-legge n. 138/2011 impone alle Regioni, al fine del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e della collocazione nella classe degli enti territoriali virtuosi, ai sensi delle disposizioni del patto di stabilita' di cui all'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal predetto art. 20, l'adeguamento, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, dei rispettivi ordinamenti: «ai seguenti ulteriori parametri: a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero; b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennita' massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto; d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale; e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti; f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali». Lo stesso art. 14 prevede al comma 2, riferito alle autonomie differenziate, che «L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta', ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.». Tale disposizione, pertanto: i) obbliga le Regioni a statuto speciale e le Province autonome ad adeguarsi ai parametri dettati dall'art. 14, comma l; ii) introduce una disciplina estremamente dettagliata, con indicazione di specifiche misure di riduzione dei costi di funzionamento degli organi rappresentativi regionali; iii) qualifica l'avvenuto adeguamento quale condizione per l'applicazione dell'art. 27 della legge n. 42/2009 nei confronti delle Regioni a statuto speciale per le quali lo Stato assicura - ai sensi del medesimo art. 27 - il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta'; iv) qualifica, altresi', l'avvenuto adeguamento quale elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente. In tal modo, come si evidenziera' in seguito, il legislatore statale viola, sotto molteplici profili, le competenze legislative attribuite alla Regione ricorrente, derogando ancora una volta alla disciplina contenuta nell'art. 19-bis del medesimo decreto-legge. 8. Tutto cio' premesso, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ritenuta la lesione delle proprie competenze costituzionali e statutarie per effetto delle norme recate dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148 del 2011, e, segnatamente, di quelle desumibili dagli articoli 2, commi 3 e 36, e 14, comma 2, le impugna dinanzi a codesta ecc.ma Corte alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 3 e 36, del d.l. n. 138/2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, per violazione degli artt. 48-bis e 50, comma quinto, dello Statuto speciale, approvato con legge cost. n. 4/1948, e delle relative norme di attuazione in materia di rapporti finanziari con lo Stato e di ordinamento finanziario della Regione, ed in particolare dell'art. 8 della legge n. 690/1981, nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. L'art. 2, commi 3 e 36, del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 148/2011, oggetto del presente ricorso, viola l'autonomia finanziaria e legislativa costituzionalmente garantita alla Regione Valle d'Aosta sotto una pluralita' di profili. Come rilevato in narrativa, il citato comma 3 consente al Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore Generale dell'amministrazione monopoli di Stato, di aumentare, con propri decreti, l'aliquota dell'uccisa dei tabacchi, attribuendo integralmente allo Stato le maggiori entrate derivanti da tale operazione. Quanto al comma 36, esso consente di riservare all'Erario anche le maggiori entrate di natura tributaria percepite nel territorio regionale, attribuendo ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalita' di individuazione del maggiore gettito, attraverso separata contabilizzazione. Ebbene, occorre rilevare che le disposizioni censurate appaiono illegittime per violazione degli artt. 48-bis e 50, comma quinto, dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale n. 4/1948, nonche' delle relative norme di attuazione e, segnatamente, dell'art. 8 della legge n. 690/1981 e successive modificazioni, che concorrono a definire l'autonomia finanziaria della Regione. L'art. 48-bis dello Statuto disciplina, com'e' noto, il procedimento di approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, prevedendo, al secondo comma, che «Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso». L'art. 50, comma 5, dello Statuto attribuisce alla legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, il compito di stabilire, a modifica degli artt. 12 e 13 dello Statuto, un ordinamento finanziario della Regione. In ossequio alla previsione statutaria, la legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni, ha innovato il quadro dei rapporti finanziari con lo Stato ed ha dettato una nuova disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. Il successivo decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) ha poi statuito, all'art. 1, che «Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta [...] nonche' l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690 e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale». Dal quadro normativo fin qui richiamato puo' dedursi - come affermato da questa ecc.ma Corte nella sentenza n. 133 del 2010 - che «le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto», prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle. Illegittima deve dunque ritenersi ogni previsione legislativa statale, quali quelle di cui si discute, tesa a modificare unilateralmente l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. L'art. 2, commi 3 e 36, del decreto-legge n. 138/2011, oggetto del presente ricorso, sono viziati, dunque, poiche' si propongono di incidere sull'ordinamento finanziario della Regione attraverso una scelta unilaterale dello Stato, in aperta violazione delle previsioni contenute nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione. In particolare, il comma 36 si pone in evidente contrasto con l'art. 8 della legge n. 690/1981, nel quale si prevede, al primo comma, che «Il provento derivante alla regione Valle d'Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato allo Stato» e si aggiunge poi, al secondo comma, che «L'ammontare di cui al comma precedente e' determinato per ciascun esercizio finanziario con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il presidente della giunta regionale». La disciplina dettata dai primi due commi dell'art. 8 della legge n. 690/1981 non e' stata peraltro modificata dal recente decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 12, che ha introdotto «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione», ed e' pertanto tuttora vigente. Dalla lettura dell'art. 8 della legge n. 690/1981 puo' agevolmente desumersi che in sede di attuazione dello Statuto valdostano, proprio al fine di preservare l'autonomia finanziaria della Regione, e' stata prevista una riserva all'Erario del solo provento derivante alla Regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, nel caso in cui tale provento sia destinato per legge alla copertura di nuovi o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale. Inoltre, le stesse norme di attuazione disciplinano apposite modalita' di determinazione dell'ammontare della riserva all'Erano, prevedendo il diretto coinvolgimento della Regione. Infatti, come gia' ricordato, l'art. 8, comma 2, della legge n. 690/2011, attribuisce tale determinazione ad un decreto del Ministero dell'Economia (gia' Ministri delle Finanze e del Tesoro) d'intesa con il Presidente della Regione. L'art. 2, comma 36, si pone quindi in contrasto con le vigenti norme di attuazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta sotto un duplice profilo: da un lato, sul piano sostanziale, atteso che lo stesso dispone una riserva all'Erario che travalica le ipotesi contemplate dalle vigenti previsioni contenute nell'art. 8 della legge n. 690/1981, con grave lesione dell'autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta; dall'altro, sul piano procedimentale, poiche' nel dettare unilateralmente l'illegittima previsione di una riserva all'Erario, estesa anche alle quote di entrate di competenza regionale, viola il principio consensuale che deve presiedere alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione valdostana. Per altro verso, va osservato come le disposizioni censurate appaiono lesive del principio di leale collaborazione che deve sovrintendere i rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali, il quale, come noto, e' ormai pacificamente considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli articoli 5 e 120 Cost. (ex plurimis, C. cost. sentt. nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del 2000; n. 282 del 2002; n. 303 del 2003). Quanto al comma 36, infatti, esso attribuisce ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 138/2011) il compito di stabilire le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione, senza prevedere alcuna forma di intesa con il Presidente della Regione, con conseguente lesione del principio di leale collaborazione. Tale principio risulta gravemente leso anche per effetto del comma 3, il quale non contempla da nessuna parte l'intervento del Presidente regionale, mostrandosi, pertanto, anch'esso illegittimo sotto il profilo appena menzionato, nonche' in contrasto con lo Statuto e le relative norme di attuazione, specie con l'art. 8 della legge n. 690/1981, norma che impone, come visto, che l'ammontare delle maggiorazioni di aliquote debba essere determinato «con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il presidente della giunta regionale». Conclusivamente, l'art. 2, commi 3 e 36, del decreto-legge n. 138/2011 devono dunque ritenersi costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui si applicano alla Regione ricorrente, giacche' incidono sull'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta senza osservare il procedimento di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto, in violazione degli artt. 48-bis, 50, comma 5, dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione, e segnatamente dell'art. 8 della legge n. 690/1981, nonche' del principio di leale collaborazione. II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.l. n. 138/2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011, per violazione degli artt. 117, comma terzo, Cost., e 2, comma primo, lett. a), 15, 16 e 25 dello Statuto speciale approvato con legge cost. n. 4/1948, nonche' delle relative norme di attuazione ed in particolare del d.lgs. n. 179/2010. Deve pervenirsi ad una pronuncia di illegittimita' costituzionale anche con riferimento all'art. 14 del decreto-legge impugnato, nella parte in cui non esclude - anzi, espressamente dispone - l'applicabilita' della medesima disposizione alla Regione ricorrente. La disposizione censurata - come gia' osservato nella narrazione in fatto - definisce analiticamente, al comma 1, una serie di parametri ai quali le Regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, devono adeguare i rispettivi ordinamenti, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa di cui all'art. 20, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni, nella legge n. 111/2011. Il legislatore statale, oltre a specificare che tali parametri devono considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli gia' previsti dal citato art. 20, individua la finalita' della previsione introdotta col censurato art. 14 nel «conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica». Lo stesso art. 14, dispone, al comma 2, che l'adeguamento ai citati parametri da parte delle Regioni speciali e delle Province autonome «costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta', ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.». Dunque, per il profilo che interessa in questa sede, la disciplina dettata dal primo comma dell'art. 14 del decreto-legge in esame, non solo si applica alle Regioni ad autonomia differenziata, ma addirittura costituisce condizione per l'applicabilita' dell'art. 27 della legge-delega sul federalismo fiscale nonche' elemento di riferimento per l'applicazione di' misure premiali o sanzionatorie ai sensi della vigente normativa. Il legislatore statale, con la previsione di cui al secondo comma dell'art. 14, ha dunque espressamente derogato all'art. 19-bis del medesimo decreto-legge n. 138 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 148/2011, omologando la disciplina rivolta alle Regioni speciali a quella prevista per le altre Regioni. Di conseguenza, la disciplina contenuta nel citato art. 19-bis - alla stregua del quale «l'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42» - appare recessiva rispetto all'espressa previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 14. Peraltro, puo' incidentalmente osservarsi che il legislatore statale, nel medesimo atto, da un lato, nell'art. 19-bis, richiede che l'attuazione del decreto-legge nelle Regioni speciali avvenga «secondo quanto previsto» dall'art. 27 della legge n. 42/2009, dall'altro, nell'art. 14, comma 2, stabilisce che l'adeguamento alle misure di riduzione dei costi degli apparati regionali contemplati nell'art. 14, comma 1, rappresenta una condizione per l'applicazione dell'art. 27 della legge n. 42/2009. La contraddizione emergente dal raffronto delle due disposizioni appare di tutta evidenza se solo si considera che l'art. 27 della legge n. 42/2009, come riportato nelle considerazioni in fatto, dispone, al primo comma, che le Regioni a Statuto speciale e le Provincie autonome concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' previsti dalla legge n. 42/2009 «secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi», escludendo, pertanto, radicalmente e senza ambiguita', che il legislatore statale possa imporre, unilateralmente, parametri dettagliati cui le Regioni speciali siano chiamate, automaticamente, ad adeguarsi, come invece avviene con la disciplina introdotta dall'art. 14 del decreto-legge in esame. Tutto cio' premesso, l'art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 appare costituzionalmente illegittimo per una molteplicita' di profili, anzitutto con riferimento al parametro costituito dall'art. 117, comma 3, della Costituzione. Si e' gia' sottolineato che il censurato art. 14, comma 1, individua la finalita' della disciplina in esame nel «conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica». E' evidente, quindi, che il titolo competenziale posto a fondamento della disciplina statale introdotta con l'art. 14 del decreto-legge impugnato debba essere rinvenuto nell'art. 117, comma 3, della Costituzione e segnatamente nella materia di legislazione concorrente «coordinamento della finanza pubblica». Nell'esercizio di tale competenza la legge statale e' chiamata a definire i soli principi fondamentali della materia, senza invadere l'ambito della disciplina di dettaglio riservata ai legislatori regionali. Rispetto al riparto costituzionale delle competenze legislative teste' richiamato, ed applicabile alle Regioni speciali in virtu' dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001, appare di immediata evidenza che la disposizione censurata abbia travalicato l'ambito dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, approdando ad una specificazione analitica, puntuale e dettagliata dei parametri cui le Regioni sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti. L'art. 14, comma 1, infatti, non si limita a stabilire un obiettivo di riduzione dei costi di taluni apparati amministrativi, ma introduce una regolamentazione minuziosa, anche sul piano quantitativo, delle singole misure di riduzione dei costi di funzionamento degli organi rappresentativi regionali, attraverso l'indicazione di parametri che incidono direttamente sul numero massimo dei consiglieri regionali (lett. a), sul numero massimo degli assessori regionali (lett. b), sugli emolumenti e sulle utilita' previsti in favore dei consiglieri regionali (lett. c) e sul trattamento economico dei consiglieri regionali (lett. d). La stessa disposizione prevede, inoltre, una minuziosa disciplina concernente l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente (lett. e) nonche' il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali (lett. f). La disciplina censurata eccede, quindi, palesemente le competenze legislative dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica dal momento che, vincolando le Regioni all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, ne comprime illegittimamente l'autonomia finanziaria, esorbitando cosi' dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia. Alla luce delle considerazioni svolte, l'art. 14 del decreto-legge impugnato, nel travalicare dall'ambito dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, determina un grave vulnus all'autonomia legislativa e finanziaria della Regione Valle d'Aosta. Cio' appare macroscopicamente evidente, se si considerano, altresi', le disposizioni dello Statuto speciale, parimente violate dalla disposizione censurata, dedicate alla disciplina degli organi della Regione ed alle competenze legislative regionali, anche in materia di ordinamento degli uffici, ed in particolare l'art. 16, che fissa in trentacinque il numero dei consiglieri regionali, l'art. 15, che demanda alla legge regionale, approvata con il procedimento ivi previsto e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, la forma di governo della Regione e le modalita' di elezione degli assessori regionali, nonche' l'art. 25, che affida alla legge regionale la determinazione delle indennita' stabilite per i consiglieri regionali. Infatti, i parametri minuziosamente indicati nel primo comma dell'art. 14 del decreto-legge 138/2011 incidono direttamente su oggetti che lo Statuto speciale disciplina direttamente o espressamente riserva a leggi regionali e sui quali, pertanto, l'intervento legislativo statale appare costituzionalmente illegittimo. Deve inoltre considerarsi che l'art. 14 del decreto-legge impugnato viola anche l'art. 2, comma primo, lettera a), dello Statuto speciale valdostano, il quale attribuisce alla Regione potesta' legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione», nella quale rientra anche la disciplina dei controlli interni, oltre che con le norme di attuazione di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), alle quali e' riservata in via esclusiva l'individuazione delle procedure e degli atti oggetto di controllo (in tal senso, con riferimento ad analoghe competenze della Provincia autonoma di Trento, si veda Corte cost., sent. n. 171/2005). Conseguentemente, nella relativa disciplina, la Regione valdostana non puo' essere limitata dall'intervento del legislatore statale, essendo peraltro venuto meno il limite del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dell'interesse nazionale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in virtu' della previsione di cui all'art. 10 della legge cost. 3 del 2001 (si veda, a tale riguardo, Corte cost., sent. n. 274/2003). Alla luce delle considerazioni che precedono, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, nella parte in cui non esclude dall'applicabilita' delle proprie norme la Regione Valle d'Aosta, risulta, per le ragioni e sotto i profili appena esaminati, del tutto evidente.
P.Q.M. Con riserva di ulteriormente argomentare, la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle norme recate dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 216 del 16 settembre 2011, limitatamente agli articoli 2, commi 3 e 36, e 14, comma 2, nella parte in cui non escludono l'applicabilita' delle medesime disposizioni alla Regione autonoma Valle d'Aosta, per contrarieta' a Costituzione e lesione delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a), 15, 16, 25, 48-bis, e 50, comma quinto, dello Statuto valdostano, approvato con 1. cost. n. 4/1948, dalle relative norme di attuazione, nonche' dall'articolo 117, comma terzo, Cost., nonche' per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte. Roma, 11 novembre 2011 Prof. Avv. Marini