N. 135 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 - 18 novembre 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 novembre 2011 (della Regione Valle d'Aosta). 
 
Imposte e tasse - Finanza regionale - Accisa sui tabacchi lavorati  -
  Previsione che il direttore generale dell'Amministrazione  autonoma
  dei monopoli di Stato possa proporre al ministro  dell'economia  di
  disporre con propri decreti l'aumento  dell'aliquota  -  Previsione
  che le maggiori entrate siano integralmente attribuite allo Stato -
  Contrasto con  la  clausola  di  salvaguardia  contenuta  nell'art.
  19-bis della medesima legge censurata, nonche' con la legge  delega
  sul  federalismo   fiscale   -   Lamentata   modifica   unilaterale
  dell'ordinamento finanziario della Regione, mancata osservanza  del
  necessario  procedimento  speciale  consensuale  -  Ricorso   della
  Regione  Valle  d'Aosta  -  Denunciata  violazione   dell'autonomia
  finanziaria e legislativa della Regione a statuto speciale, lesione
  del principio di leale collaborazione. 
- Decreto-legge   13   agosto   2011,   n.   138,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, comma
  3. 
- Costituzione, artt. 5 e 120; statuto della Regione  Valle  d'Aosta,
  artt. 48-bis e 50, comma quinto; legge 26 novembre  1981,  n.  690,
  art. 8; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27. 
Imposte e tasse  -  Finanza  regionale  -  Riserva  all'Erario  delle
  maggiori entrate di  natura  tributaria  percepite  nel  territorio
  della Regione Valle  d'Aosta  e  attribuzione  ad  un  decreto  del
  ministero  dell'economia  della  definizione  delle  modalita'   di
  individuazione   del   maggior   gettito,    attraverso    separata
  contabilizzazione -  Contrasto  con  la  clausola  di  salvaguardia
  contenuta nell'art. 19-bis della medesima legge censurata,  nonche'
  con la legge delega sul federalismo fiscale  -  Lamentata  modifica
  unilaterale dell'ordinamento  finanziario  della  Regione,  mancata
  osservanza  del  necessario  procedimento  speciale  consensuale  -
  Ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta  -  Denunciata   violazione
  dell'autonomia finanziaria e legislativa della  Regione  a  statuto
  speciale, lesione del principio di leale collaborazione. 
- Decreto-legge   13   agosto   2011,   n.   138,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, comma
  36. 
- Costituzione, artt. 5 e 120; statuto della Regione  Valle  d'Aosta,
  artt. 48-bis e 50, comma quinto; legge 26 novembre  1981,  n.  690,
  art. 8; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27. 
Regioni a statuto speciale - Consiglieri regionali  -  Determinazione
  del numero massimo dei consiglieri  e  degli  assessori  regionali,
  previsione  di  un  limite  massimo  degli   emolumenti   e   delle
  indennita', commisurazione del trattamento economico alla effettiva
  partecipazione  ai   lavori   del   Consiglio,   introduzione   del
  trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di
  un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti"  -
  Obbligo per le autonomie speciali di adeguamento, quale  condizione
  per l'applicazione delle misure contenute nella legge di delega sul
  federalismo fiscale con cui  lo  Stato  assicura  il  conseguimento
  degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta', e
  quale elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali
  o  sanzionatorie  -  Contrasto  con  la  clausola  di  salvaguardia
  contenuta  nell'art.  19-bis  della  medesima  legge  censurata   e
  omologazione  delle  Regioni  a  statuto  speciale   alle   Regioni
  ordinarie  -  Lamentata  introduzione  di   disciplina   analitica,
  puntuale e  dettagliata  in  luogo  di  un  generale  obiettivo  di
  riduzione dei costi, contrasto con le previsioni  statutarie  sugli
  organi regionali - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata
  violazione della competenza  legislativa  regionale  nella  materia
  concorrente del coordinamento della  finanza  pubblica,  violazione
  della competenza  legislativa  primaria  regionale  in  materia  di
  ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione. 
- Decreto-legge   13   agosto   2011,   n.   138,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 14 settembre  2011,  n.  148,  art.  14,
  comma 2. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto  della  Regione  Valle
  d'Aosta, artt. 2, comma primo, lett. a), 15,  16  e  25;  d.lgs.  5
  ottobre 2010, n. 179. 
(GU n.52 del 14-12-2011 )
     Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sede  in  Aosta,  P.zza
Deffeyes, n. 1, c.f.  80002270074,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, Augusto Rollandin,  rappresentato  e  difeso,  in  forza  di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della  Deliberazione
della Giunta regionale n. 2453 del 21 ottobre 2011,  dal  Prof.  Avv.
Francesco              Saverio              Marini              (c.f.
MRNFNC73D28HSO1U;PEC:francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;
fax: 06.36001570), presso il  cui  studio  in  Roma,  via  dei  Monti
Parioli, 48, ha eletto domicilio; ricorrente; 
    Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo  Chigi,
Piazza Colonna, 370; resistente; 
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale   del
decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  recante  «Ulteriori  misure
urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo  sviluppo»,
convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 216 del 16 settembre 2011, limitatamente agli  articoli
2, commi 3 e 36, e 14, comma 2, di tale atto normativo. 
 
                                Fatto 
 
    1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148,
introduce una molteplicita'  di  misure  volte  alla  stabilizzazione
finanziaria, anche attraverso la  razionalizzazione  e  la  riduzione
della spesa pubblica, allo  sviluppo,  al  sostegno  dell'occupazione
nonche' alla riduzione dei costi degli apparati istituzionali. 
    2.  Il  legislatore  statale,  in   sede   di   conversione   del
decreto-legge n.  138/2011,  ha  espressamente  previsto,  attraverso
l'art. 19-bis del medesimo decreto, disposizioni  finali  concernenti
le Regioni a statuto speciale e le Province  autonome  finalizzate  a
salvaguardare le condizioni  particolari  di  autonomia  riconosciute
dall'art. 116 Cost. ai medesimi enti. L'art. 19-bis  dispone  infatti
che «L'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative  norme
di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della  legge
5 maggio 2009, n. 42». 
    Tale disposizione, oltre a ribadire il necessario rispetto  degli
statuti speciali, opera un rinvio all'art. 27 della legge-delega  sul
federalismo fiscale - legge n. 42/2009 -  attraverso  il  quale  sono
state introdotte specifiche norme  di  «coordinamento  della  finanza
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome». Si rende
pertanto necessario soffermarsi  sui  contenuti  dell'art.  27  della
legge n. 42/2009, sottolineando altresi' che  tale  legge  delega  ha
previsto all'art. 1, comma 2, proprio con riferimento alle Regioni  a
statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, che a
tali  Enti  si  applicano,   «in   conformita'   con   gli   statuti,
esclusivamente le disposizioni di cui agli  articoli  15,  22  e  27»
della medesima legge delega. 
    3. L'art. 27 della legge n. 42/2009 dispone, al comma 1,  che  le
Regioni a Statuto speciale e  le  Provincie  autonome  concorrano  al
conseguimento degli  obiettivi  di  perequazione  e  di  solidarieta'
previsti  dalla  legge  n.  42/2009,  «secondo  criteri  e  modalita'
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire,
con le procedure previste dagli statuti medesimi [...]» . Il comma  3
del medesimo art. 27, attribuisce alle suddette norme  di  attuazione
il compito di disciplinare «il coordinamento tra le leggi statali  in
materia di finanza pubblica e le  corrispondenti  leggi  regionali  e
provinciali in  materia,  rispettivamente,  di  finanza  regionale  e
provinciale, nonche' di finanza locale nei casi in cui questa rientri
nella  competenza  della  regione  a  statuto  speciale  o  provincia
autonoma»; stabilire «i principi fondamentali  di  coordinamento  del
sistema  tributario  con  riferimento   alla   potesta'   legislativa
attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto  speciale  e
alle province autonome in materia di tributi regionali,  provinciali,
locali»; infine, di individuare forme di fiscalita' di sviluppo. 
    L'articolo 27, comma 7, prevede, inoltre,  l'istituzione,  presso
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, di «un tavolo di  confronto
tra il Governo e ciascuna  regione  a  statuto  speciale  e  ciascuna
provincia autonoma», con il compito di individuare, in attuazione del
principio  di  leale  collaborazione,  «linee  guida,   indirizzi   e
strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale
e delle  province  autonome  agli  obiettivi  di  perequazione  e  di
solidarieta'  e  per  valutare  la  congruita'   delle   attribuzioni
finanziarie  ulteriori  intervenute  successivamente  all'entrata  in
vigore degli statuti,  verificandone  la  coerenza  con  i  principi»
contenuti nella legge di delega n. 42 del 2009 «e con i nuovi assetti
della finanza pubblica». 
    4. Cio' premesso, il decreto-legge  n.  138/2011,  convertito  in
legge n. 148/2011, contiene alcune disposizioni  che  si  pongono  in
evidente contrasto col richiamo operato dall'art. 19-bis del medesimo
decreto-legge all'art. 27 della legge n. 42/2009 e che si configurano
lesive delle competenze costituzionalmente  attribuite  alla  Regione
ricorrente. Si tratta dell'art. 2, commi 3  e  36,  e  dell'art.  14,
comma 2, che formano oggetto specifico del presente ricorso. 
    5. L'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 138/2011, dispone che:
«Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato puo' proporre al Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
disporre con propri decreti, entro il 30 giugno  2012,  tenuto  anche
conto dei provvedimenti di variazione delle  tariffe  dei  prezzi  di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente  intervenuti,
l'aumento dell'aliquota di base  dell'accisa  sui  tabacchi  lavorati
prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.
504 e successive modificazioni. L'attuazione delle  disposizioni  del
presente comma assicura maggiori entrate in misura  non  inferiore  a
1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le  maggiori
entrate derivanti dal presente comma  sono  integralmente  attribuite
allo Stato». 
    Tale  disposizione  prevede,  quindi,  la  possibilita'  per   il
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato di proporre  al  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  di
disporre con propri decreti l'aumento dell'aliquota  dell'accisa  sui
tabacchi e che, inoltre, le maggiori entrate  derivanti  da  siffatti
interventi devono essere «integralmente attribuite allo Stato». 
    6. L'art. 2, comma 36, del medesimo decreto  prevede,  poi,  che:
«Le maggiori entrate derivanti dal presente  decreto  sono  riservate
all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate  alle
esigenze prioritarie di raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica  concordati  in  sede  europea,  anche   alla   luce   della
eccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Con
apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata
contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia
e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti,
in termini  permanenti,  dall'attivita'  di  contrasto  all'evasione.
Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento
del pareggio di bilancio ed alla riduzione del  debito,  confluiranno
in un Fondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e
saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi
gravanti sulle famiglie e sulle imprese». 
    Tale disposizione, nel riservare  all'Erario  anche  le  maggiori
entrate di natura tributaria percepite nel territorio  della  Regione
Valle  d'Aosta  e  nell'attribuire  ad  un  decreto   del   Ministero
dell'economia e delle  finanze  la  definizione  delle  modalita'  di
individuazione del maggior gettito, lede  l'autonomia  finanziaria  e
legislativa della Regione  ricorrente,  in  aperta  violazione  delle
norme statutarie e della relativa normativa di attuazione in  materia
di rapporti finanziari con lo Stato nonche' del principio consensuale
cui deve conformarsi la disciplina dei  rapporti  finanziari  tra  lo
Stato e la Regione Valle d'Aosta,  introducendo  una  disciplina  che
appare derogatoria rispetto alla clausola di  salvaguardia  contenuta
nell'art. 19-bis  del  medesimo  decreto-legge  nonche'  al  richiamo
all'art.   27   della   legge-delega    sul    federalismo    fiscale
contestualmente disposto nel medesimo art. 19-bis. 
    7. L'art. 14 del decreto-legge n. 138/2011 impone  alle  Regioni,
al fine del conseguimento degli obiettivi stabiliti  nell'ambito  del
coordinamento della  finanza  pubblica  e  della  collocazione  nella
classe degli enti territoriali virtuosi, ai sensi delle  disposizioni
del patto di stabilita' di cui all'articolo 20  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei  parametri  gia'  previsti
dal  predetto  art.  20,  l'adeguamento,  nell'ambito  della  propria
autonomia statutaria e legislativa, dei rispettivi  ordinamenti:  «ai
seguenti ulteriori parametri: a) previsione che il numero massimo dei
consiglieri regionali, ad  esclusione  del  Presidente  della  Giunta
regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione
fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni  con  popolazione
fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni  con  popolazione
fino a  quattro  milioni  di  abitanti;  a  50  per  le  Regioni  con
popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le  Regioni  con
popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con
popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La  riduzione  del
numero  dei  consiglieri  regionali  rispetto  a  quello  attualmente
previsto e' adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e deve essere  efficace  dalla
prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata
in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di  entrata
in vigore del presente decreto,  abbiano  un  numero  di  consiglieri
regionali inferiore a quello previsto  nella  presente  lettera,  non
possono aumentarne il numero; b) previsione  che  il  numero  massimo
degli assessori regionali sia pari  o  inferiore  ad  un  quinto  del
numero dei componenti del  Consiglio  regionale,  con  arrotondamento
all'unita' superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  deve  essere
efficace, in ciascuna  regione,  dalla  prima  legislatura  regionale
successiva a quella in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto; c) riduzione a decorrere dal 1°  gennaio  2012,  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 3  del  decreto-legge  25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
marzo 2010, n.  42,  degli  emolumenti  e  delle  utilita',  comunque
denominati, previsti in favore dei  consiglieri  regionali  entro  il
limite dell'indennita' massima spettante ai  membri  del  Parlamento,
cosi' come rideterminata  ai  sensi  dell'articolo  13  del  presente
decreto; d) previsione che il trattamento economico  dei  consiglieri
regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori  del
Consiglio regionale; e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
di un Collegio dei revisori dei  conti,  quale  organo  di  vigilanza
sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della  gestione
dell'ente; il Collegio,  ai  fini  del  coordinamento  della  finanza
pubblica, opera in raccordo con le  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti; i componenti  di  tale  Collegio  sono  scelti
mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono  possedere  i
requisiti previsti dai principi contabili  internazionali,  avere  la
qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39,  ed  essere  in  possesso  di  specifica  qualificazione
professionale  in  materia  di  contabilita'  pubblica   e   gestione
economica e finanziaria anche  degli  enti  territoriali,  secondo  i
criteri individuati dalla Corte dei conti; f)  passaggio,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  con
efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva  a
quella in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali». 
    Lo stesso art. 14 prevede al comma  2,  riferito  alle  autonomie
differenziate, che «L'adeguamento ai parametri di cui al comma  1  da
parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  costituisce  condizione  per   l'applicazione
dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei  confronti  di
quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo
Stato, ai sensi del citato articolo  27,  assicura  il  conseguimento
degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta',  ed
elemento di riferimento  per  l'applicazione  di  misure  premiali  o
sanzionatorie previste dalla normativa vigente.». 
    Tale disposizione, pertanto: 
        i) obbliga le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
autonome ad adeguarsi ai parametri dettati dall'art. 14, comma l; 
        ii) introduce una disciplina  estremamente  dettagliata,  con
indicazione  di  specifiche  misure  di  riduzione   dei   costi   di
funzionamento degli organi rappresentativi regionali; 
        iii) qualifica l'avvenuto adeguamento  quale  condizione  per
l'applicazione dell'art. 27 della  legge  n.  42/2009  nei  confronti
delle Regioni a statuto speciale per le quali lo Stato assicura -  ai
sensi del  medesimo  art.  27  -  il  conseguimento  degli  obiettivi
costituzionali di perequazione e di solidarieta'; 
        iv)  qualifica,  altresi',   l'avvenuto   adeguamento   quale
elemento di riferimento  per  l'applicazione  di  misure  premiali  o
sanzionatorie previste dalla normativa vigente. 
    In tal modo, come si  evidenziera'  in  seguito,  il  legislatore
statale viola, sotto molteplici profili,  le  competenze  legislative
attribuite alla Regione ricorrente, derogando ancora una  volta  alla
disciplina contenuta nell'art. 19-bis del medesimo decreto-legge. 
    8.  Tutto  cio'  premesso,  l'odierna  ricorrente,   come   sopra
rappresentata,  difesa  e  domiciliata,  ritenuta  la  lesione  delle
proprie competenze costituzionali  e  statutarie  per  effetto  delle
norme recate dal decreto-legge  n.  138  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, nella legge n.  148  del  2011,  e,  segnatamente,  di
quelle desumibili dagli articoli 2, commi 3 e 36, e 14, comma  2,  le
impugna dinanzi a codesta ecc.ma Corte alla luce dei seguenti  motivi
di 
 
                               Diritto 
 
I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 3 e 36, del  d.l.
n. 138/2001, convertito, con modificazioni, nella legge n.  148/2011,
per violazione degli artt. 48-bis e 50, comma quinto,  dello  Statuto
speciale, approvato con legge cost. n. 4/1948, e delle relative norme
di attuazione in materia di rapporti finanziari con  lo  Stato  e  di
ordinamento finanziario della Regione, ed in particolare dell'art.  8
della  legge  n.   690/1981,   nonche'   del   principio   di   leale
collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    L'art. 2, commi 3 e 36, del  d.l.  n.  138/2011,  convertito  con
modificazioni nella legge n. 148/2011, oggetto del presente  ricorso,
viola  l'autonomia  finanziaria  e   legislativa   costituzionalmente
garantita alla Regione Valle d'Aosta sotto una pluralita' di profili. 
    Come rilevato  in  narrativa,  il  citato  comma  3  consente  al
Ministro dell'Economia e delle Finanze,  su  proposta  del  Direttore
Generale dell'amministrazione monopoli di Stato,  di  aumentare,  con
propri decreti,  l'aliquota  dell'uccisa  dei  tabacchi,  attribuendo
integralmente allo  Stato  le  maggiori  entrate  derivanti  da  tale
operazione. 
    Quanto al comma 36, esso consente di riservare  all'Erario  anche
le maggiori entrate di natura  tributaria  percepite  nel  territorio
regionale, attribuendo ad un decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze la determinazione delle modalita' di individuazione del
maggiore gettito, attraverso separata contabilizzazione. 
    Ebbene, occorre rilevare che le disposizioni  censurate  appaiono
illegittime per violazione degli artt. 48-bis  e  50,  comma  quinto,
dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale n. 4/1948,
nonche' delle relative norme di attuazione e, segnatamente, dell'art.
8 della legge n. 690/1981 e successive modificazioni, che  concorrono
a definire l'autonomia finanziaria della Regione. 
    L'art.  48-bis  dello  Statuto  disciplina,   com'e'   noto,   il
procedimento di approvazione dei decreti  legislativi  di  attuazione
statutaria, prevedendo, al secondo comma, che «Gli schemi dei decreti
legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta  da
sei membri nominati, rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal
consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
del consiglio stesso». L'art. 50, comma 5, dello Statuto  attribuisce
alla legge dello Stato,  in  accordo  con  la  Giunta  regionale,  il
compito di stabilire, a modifica degli artt. 12 e 13  dello  Statuto,
un ordinamento finanziario della Regione. 
    In ossequio alla previsione  statutaria,  la  legge  26  novembre
1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento  finanziario  della  regione
Valle d'Aosta), e successive modificazioni, ha innovato il quadro dei
rapporti finanziari con lo Stato ed ha dettato una  nuova  disciplina
dell'ordinamento  finanziario  della  Regione   Valle   d'Aosta.   Il
successivo decreto legislativo 22  aprile  1994,  n.  320  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) ha poi
statuito, all'art. 1, che  «Le  norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale della regione  Valle  d'Aosta  [...]  nonche'  l'ordinamento
finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma  3,
dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690  e  con
l'art. 8, comma 4, della legge 23  dicembre  1992,  n.  498,  possono
essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del
medesimo statuto speciale». 
    Dal quadro normativo fin  qui  richiamato  puo'  dedursi  -  come
affermato da questa ecc.ma Corte nella sentenza n. 133 del 2010 - che
«le  modifiche  dell'ordinamento  finanziario  della  Regione   Valle
d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis
dello Statuto», prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi
di attuazione  statutaria,  e  quindi  a  seguito  dei  lavori  della
commissione paritetica  e  del  parere  del  Consiglio  della  Valle.
Illegittima  deve  dunque  ritenersi  ogni   previsione   legislativa
statale,  quali  quelle  di  cui  si  discute,  tesa   a   modificare
unilateralmente  l'ordinamento  finanziario   della   Regione   Valle
d'Aosta. 
    L'art. 2, commi 3 e 36, del decreto-legge  n.  138/2011,  oggetto
del presente ricorso, sono viziati, dunque, poiche' si propongono  di
incidere sull'ordinamento finanziario della  Regione  attraverso  una
scelta unilaterale dello Stato, in aperta violazione delle previsioni
contenute  nello  Statuto  speciale  e  nelle   relative   norme   di
attuazione. In particolare, il comma 36 si pone in evidente contrasto
con l'art. 8 della legge n. 690/1981, nel quale si prevede, al  primo
comma, che «Il provento  derivante  alla  regione  Valle  d'Aosta  da
maggiorazioni di aliquote e da altre  modificazioni  dei  tributi  ad
essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore  della
legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la  copertura
di nuove o maggiori  spese  che  sono  da  effettuare  a  carico  del
bilancio statale, e' riversato allo Stato»  e  si  aggiunge  poi,  al
secondo comma,  che  «L'ammontare  di  cui  al  comma  precedente  e'
determinato  per  ciascun  esercizio  finanziario  con  decreto   dei
Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il presidente della
giunta  regionale».  La  disciplina  dettata  dai  primi  due   commi
dell'art. 8 della legge n. 690/1981 non e' stata peraltro  modificata
dal recente decreto legislativo  3  febbraio  2011,  n.  12,  che  ha
introdotto «Norme di attuazione dello statuto speciale della  regione
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre
1981, n. 690, recante revisione  dell'ordinamento  finanziario  della
Regione», ed e' pertanto tuttora vigente. Dalla lettura  dell'art.  8
della legge n. 690/1981 puo' agevolmente desumersi  che  in  sede  di
attuazione dello Statuto valdostano, proprio al  fine  di  preservare
l'autonomia finanziaria della Regione, e' stata prevista una  riserva
all'Erario del solo provento derivante alla Regione da  maggiorazioni
di aliquote e da altre modificazioni dei tributi  ad  essa  devoluti,
nel caso in cui tale provento sia destinato per legge alla  copertura
di nuovi o maggiori  spese  che  sono  da  effettuare  a  carico  del
bilancio statale. Inoltre, le stesse norme di attuazione disciplinano
apposite modalita' di  determinazione  dell'ammontare  della  riserva
all'Erano,  prevedendo  il  diretto  coinvolgimento  della   Regione.
Infatti, come gia' ricordato, l'art.  8,  comma  2,  della  legge  n.
690/2011, attribuisce tale determinazione ad un decreto del Ministero
dell'Economia (gia' Ministri delle Finanze e del Tesoro) d'intesa con
il Presidente della Regione. 
    L'art. 2, comma 36, si pone quindi in contrasto  con  le  vigenti
norme di attuazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato  e
la Regione Valle d'Aosta sotto un duplice profilo: da  un  lato,  sul
piano  sostanziale,  atteso  che  lo  stesso  dispone   una   riserva
all'Erario  che  travalica  le  ipotesi  contemplate  dalle   vigenti
previsioni contenute nell'art. 8 della legge n. 690/1981,  con  grave
lesione  dell'autonomia  finanziaria  della  Regione  Valle  d'Aosta;
dall'altro,   sul   piano   procedimentale,   poiche'   nel   dettare
unilateralmente l'illegittima previsione di una  riserva  all'Erario,
estesa anche alle quote di entrate di competenza regionale, viola  il
principio consensuale che deve presiedere alla  regolamentazione  dei
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione valdostana. 
    Per altro verso, va  osservato  come  le  disposizioni  censurate
appaiono lesive  del  principio  di  leale  collaborazione  che  deve
sovrintendere i rapporti tra lo Stato e le  autonomie  regionali,  il
quale,  come  noto,  e'  ormai  pacificamente  considerato  di  rango
costituzionale trovando diretto fondamento negli  articoli  5  e  120
Cost. (ex plurimis, C. cost. sentt. nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del
2000; n. 282 del 2002; n. 303 del 2003). 
    Quanto al comma 36, infatti, esso attribuisce ad un  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze (da  emanare  entro  sessanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione   del
decreto-legge n. 138/2011) il compito di stabilire  le  modalita'  di
individuazione   del    maggior    gettito,    attraverso    separata
contabilizzazione, senza prevedere alcuna  forma  di  intesa  con  il
Presidente della Regione, con conseguente lesione  del  principio  di
leale collaborazione. 
    Tale principio risulta gravemente  leso  anche  per  effetto  del
comma 3, il quale non contempla da  nessuna  parte  l'intervento  del
Presidente regionale, mostrandosi,  pertanto,  anch'esso  illegittimo
sotto il profilo appena  menzionato,  nonche'  in  contrasto  con  lo
Statuto e le relative norme di attuazione, specie con l'art. 8  della
legge n. 690/1981, norma che  impone,  come  visto,  che  l'ammontare
delle maggiorazioni di aliquote debba essere determinato «con decreto
dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con  il  presidente
della giunta regionale». 
    Conclusivamente, l'art. 2, commi 3 e  36,  del  decreto-legge  n.
138/2011  devono  dunque  ritenersi  costituzionalmente  illegittimi,
nella parte in cui si applicano  alla  Regione  ricorrente,  giacche'
incidono sull'ordinamento finanziario  della  Regione  Valle  d'Aosta
senza osservare  il  procedimento  di  approvazione  delle  norme  di
attuazione dello Statuto, in violazione degli artt. 48-bis, 50, comma
5, dello Statuto speciale, delle  relative  norme  di  attuazione,  e
segnatamente  dell'art.  8  della  legge  n.  690/1981,  nonche'  del
principio di leale collaborazione. 
II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.l. n.  138/2001,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge   n.   148/2011,   per
violazione degli artt. 117, comma terzo, Cost.,  e  2,  comma  primo,
lett. a), 15, 16 e 25 dello  Statuto  speciale  approvato  con  legge
cost. n. 4/1948, nonche' delle relative norme  di  attuazione  ed  in
particolare del d.lgs. n. 179/2010. 
    Deve pervenirsi ad una pronuncia di illegittimita' costituzionale
anche con riferimento all'art. 14 del decreto-legge impugnato,  nella
parte  in  cui  non  esclude  -   anzi,   espressamente   dispone   -
l'applicabilita' della medesima disposizione alla Regione ricorrente. 
    La disposizione censurata - come gia' osservato nella  narrazione
in fatto -  definisce  analiticamente,  al  comma  1,  una  serie  di
parametri ai quali le Regioni, nell'ambito  della  propria  autonomia
statutaria e legislativa, devono adeguare i  rispettivi  ordinamenti,
ai fini della collocazione nella classe  di  enti  territoriali  piu'
virtuosa di cui all'art. 20, comma 3, del decreto-legge  n.  98/2011,
convertito con modificazioni, nella legge n. 111/2011. Il legislatore
statale, oltre a specificare che tali parametri  devono  considerarsi
aggiuntivi rispetto a  quelli  gia'  previsti  dal  citato  art.  20,
individua la finalita' della previsione introdotta col censurato art.
14 nel  «conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  nell'ambito  del
coordinamento della finanza pubblica». 
    Lo stesso art. 14, dispone, al  comma  2,  che  l'adeguamento  ai
citati parametri da parte delle Regioni  speciali  e  delle  Province
autonome «costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo  27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle  Regioni  a
statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai  sensi
del citato articolo 27, assicura  il  conseguimento  degli  obiettivi
costituzionali di perequazione e  di  solidarieta',  ed  elemento  di
riferimento per l'applicazione di  misure  premiali  o  sanzionatorie
previste dalla  normativa  vigente.».  Dunque,  per  il  profilo  che
interessa in questa sede,  la  disciplina  dettata  dal  primo  comma
dell'art. 14 del decreto-legge in esame, non  solo  si  applica  alle
Regioni  ad  autonomia  differenziata,  ma  addirittura   costituisce
condizione per l'applicabilita' dell'art. 27 della  legge-delega  sul
federalismo   fiscale   nonche'   elemento   di    riferimento    per
l'applicazione di' misure premiali o  sanzionatorie  ai  sensi  della
vigente normativa. Il legislatore statale, con la previsione  di  cui
al secondo comma  dell'art.  14,  ha  dunque  espressamente  derogato
all'art.  19-bis  del  medesimo  decreto-legge  n.  138   del   2011,
introdotto dalla legge di  conversione  n.  148/2011,  omologando  la
disciplina rivolta alle Regioni speciali a  quella  prevista  per  le
altre Regioni. Di conseguenza, la  disciplina  contenuta  nel  citato
art. 19-bis - alla stregua del quale «l'attuazione delle disposizioni
del presente  decreto  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
province autonome di Trento e di Bolzano  avviene  nel  rispetto  dei
loro statuti e delle relative norme di attuazione  e  secondo  quanto
previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42» -  appare
recessiva rispetto  all'espressa  previsione  contenuta  nel  secondo
comma dell'art. 14. Peraltro, puo' incidentalmente osservarsi che  il
legislatore statale, nel medesimo atto, da un lato, nell'art. 19-bis,
richiede che l'attuazione del decreto-legge  nelle  Regioni  speciali
avvenga  «secondo  quanto  previsto»  dall'art.  27  della  legge  n.
42/2009,  dall'altro,  nell'art.  14,   comma   2,   stabilisce   che
l'adeguamento alle misure  di  riduzione  dei  costi  degli  apparati
regionali  contemplati  nell'art.  14,  comma  1,   rappresenta   una
condizione per l'applicazione dell'art. 27 della legge n. 42/2009. La
contraddizione emergente dal raffronto delle due disposizioni  appare
di tutta evidenza se solo si considera che l'art. 27 della  legge  n.
42/2009, come riportato nelle considerazioni in  fatto,  dispone,  al
primo comma, che  le  Regioni  a  Statuto  speciale  e  le  Provincie
autonome concorrano al conseguimento degli obiettivi di  perequazione
e di solidarieta' previsti dalla legge n. 42/2009 «secondo criteri  e
modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire,  con  le  procedure  previste  dagli   statuti   medesimi»,
escludendo,  pertanto,  radicalmente  e  senza  ambiguita',  che   il
legislatore  statale  possa   imporre,   unilateralmente,   parametri
dettagliati cui le Regioni speciali siano chiamate,  automaticamente,
ad adeguarsi,  come  invece  avviene  con  la  disciplina  introdotta
dall'art. 14 del decreto-legge in esame. 
    Tutto cio' premesso, l'art. 14 del decreto-legge n. 138 del  2011
appare  costituzionalmente  illegittimo  per  una  molteplicita'   di
profili, anzitutto con riferimento al parametro costituito  dall'art.
117, comma 3, della Costituzione. 
    Si e' gia' sottolineato  che  il  censurato  art.  14,  comma  1,
individua la finalita' della disciplina in esame  nel  «conseguimento
degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza
pubblica». 
    E'  evidente,  quindi,  che  il  titolo  competenziale  posto   a
fondamento della disciplina statale  introdotta  con  l'art.  14  del
decreto-legge impugnato debba essere rinvenuto nell'art.  117,  comma
3, della Costituzione e segnatamente nella  materia  di  legislazione
concorrente «coordinamento della finanza pubblica». Nell'esercizio di
tale competenza la legge  statale  e'  chiamata  a  definire  i  soli
principi fondamentali della materia, senza  invadere  l'ambito  della
disciplina di dettaglio riservata ai legislatori regionali. 
    Rispetto al riparto costituzionale delle  competenze  legislative
teste' richiamato, ed applicabile alle  Regioni  speciali  in  virtu'
dell'art. 10  della  legge  cost.  n.  3/2001,  appare  di  immediata
evidenza che la disposizione censurata abbia travalicato l'ambito dei
principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica, approdando ad  una  specificazione  analitica,  puntuale  e
dettagliata dei parametri cui le Regioni sono tenute  ad  adeguare  i
rispettivi ordinamenti. L'art. 14, comma 1, infatti, non si limita  a
stabilire un obiettivo di riduzione  dei  costi  di  taluni  apparati
amministrativi, ma introduce una  regolamentazione  minuziosa,  anche
sul piano quantitativo, delle singole misure di riduzione  dei  costi
di funzionamento degli organi rappresentativi  regionali,  attraverso
l'indicazione di  parametri  che  incidono  direttamente  sul  numero
massimo dei consiglieri regionali (lett. a), sul numero massimo degli
assessori regionali (lett. b),  sugli  emolumenti  e  sulle  utilita'
previsti  in  favore  dei  consiglieri  regionali  (lett.  c)  e  sul
trattamento economico dei consiglieri regionali (lett. d). La  stessa
disposizione prevede, inoltre, una minuziosa  disciplina  concernente
l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti quale  organo  di
vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della
gestione  dell'ente  (lett.  e)  nonche'  il  passaggio  al   sistema
previdenziale contributivo per i consiglieri regionali (lett. f). 
    La disciplina censurata eccede, quindi, palesemente le competenze
legislative dello Stato in materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica dal momento  che,  vincolando  le  Regioni  all'adozione  di
misure  analitiche  e  di  dettaglio,  ne  comprime  illegittimamente
l'autonomia finanziaria, esorbitando cosi' dal compito di formulare i
soli principi fondamentali della materia. 
    Alla  luce   delle   considerazioni   svolte,   l'art.   14   del
decreto-legge impugnato, nel  travalicare  dall'ambito  dei  principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica,  determina  un
grave vulnus all'autonomia legislativa e  finanziaria  della  Regione
Valle d'Aosta. 
    Cio'  appare  macroscopicamente  evidente,  se  si   considerano,
altresi', le disposizioni dello Statuto speciale,  parimente  violate
dalla disposizione censurata, dedicate alla disciplina  degli  organi
della Regione ed alle  competenze  legislative  regionali,  anche  in
materia di ordinamento degli uffici, ed in particolare l'art. 16, che
fissa in trentacinque il numero dei consiglieri regionali, l'art. 15,
che demanda alla legge regionale, approvata con il  procedimento  ivi
previsto e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica, la forma di governo  della  Regione  e  le  modalita'  di
elezione degli assessori regionali, nonche'  l'art.  25,  che  affida
alla legge regionale la determinazione delle indennita' stabilite per
i consiglieri regionali. Infatti, i parametri minuziosamente indicati
nel primo comma dell'art.  14  del  decreto-legge  138/2011  incidono
direttamente  su  oggetti  che   lo   Statuto   speciale   disciplina
direttamente o espressamente riserva a leggi regionali e  sui  quali,
pertanto, l'intervento legislativo statale appare  costituzionalmente
illegittimo. 
    Deve  inoltre  considerarsi  che  l'art.  14  del   decreto-legge
impugnato viola anche  l'art.  2,  comma  primo,  lettera  a),  dello
Statuto  speciale  valdostano,  il  quale  attribuisce  alla  Regione
potesta' legislativa  esclusiva  in  materia  di  «ordinamento  degli
uffici e degli enti dipendenti dalla Regione»,  nella  quale  rientra
anche la disciplina dei controlli interni, oltre che con le norme  di
attuazione di cui al decreto  legislativo  5  ottobre  2010,  n.  179
(Norme di attuazione dello Statuto speciale  della  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione
di controllo della Corte dei conti), alle quali e' riservata  in  via
esclusiva l'individuazione delle procedure e degli  atti  oggetto  di
controllo (in tal senso, con riferimento ad analoghe competenze della
Provincia  autonoma  di  Trento,  si  veda  Corte  cost.,  sent.   n.
171/2005). Conseguentemente, nella relativa  disciplina,  la  Regione
valdostana non puo' essere limitata dall'intervento  del  legislatore
statale, essendo peraltro venuto meno  il  limite  del  rispetto  dei
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica,  dell'interesse
nazionale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in
virtu' della previsione di cui all'art. 10 della legge  cost.  3  del
2001 (si veda, a tale riguardo, Corte cost., sent. n. 274/2003). 
    Alla luce delle considerazioni  che  precedono,  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011,  nella
parte in cui non esclude dall'applicabilita' delle proprie  norme  la
Regione Valle d'Aosta, risulta, per le  ragioni  e  sotto  i  profili
appena esaminati, del tutto evidente. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Con  riserva  di  ulteriormente  argomentare,  la  Regione  Valle
d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma
Corte costituzionale, in accoglimento del  presente  ricorso,  voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale  delle  norme  recate  dal
decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  recante  «Ulteriori  misure
urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo  sviluppo»,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 216 del 16 settembre 2011, limitatamente agli  articoli
2, commi 3 e 36, e 14, comma 2, nella  parte  in  cui  non  escludono
l'applicabilita' delle medesime disposizioni  alla  Regione  autonoma
Valle d'Aosta,  per  contrarieta'  a  Costituzione  e  lesione  delle
competenze  costituzionalmente  garantite  in   capo   alla   Regione
ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a), 15, 16, 25, 48-bis, e
50, comma quinto, dello Statuto valdostano, approvato con 1. cost. n.
4/1948, dalle relative norme  di  attuazione,  nonche'  dall'articolo
117,  comma  terzo,  Cost.,  nonche'  per  violazione  del  principio
costituzionale di leale collaborazione, sotto  i  profili  e  per  le
ragioni dinanzi esposte. 
        Roma, 11 novembre 2011 
 
                          Prof. Avv. Marini