MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2011 

Modalita' di svolgimento delle operazioni di addebito e di  accredito
del conto unico. (11A16231) 
(GU n.292 del 16-12-2011)

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  concernente
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
sviluppo; 
  Visto l'art. 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 138 del 2011,
il quale dispone che per le obbligazioni ed i titoli similari di  cui
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996,  n.  239
la misura dell'aliquota di cui al comma 6 del medesimo  decreto-legge
si applica sugli interessi e altri proventi maturati a partire dal 1°
gennaio 2012; 
  Visto l'art. 2, comma 26, del suddetto  decreto-legge  n.  138  del
2011, il quale prevede che con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  sono  stabilite,  ai  fini  dell'applicazione   delle
disposizioni contenute nel comma 11 di cui al medesimo decreto-legge,
le modalita'  di  svolgimento  delle  operazioni  di  addebito  e  di
accredito del conto unico per gli  interessi  e  gli  altri  proventi
soggetti all'imposta sostitutiva di cui  al  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239; 
  Visti gli articoli 24 e 56 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300, concernente la riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dare  esecuzione  alle   disposizioni
contenute nel predetto decreto-legge n. 138 del 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Modalita' di svolgimento delle operazioni di addebito 
                   e di accredito del conto unico 
 
  1. Per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con  cedola
avente scadenza non inferiore a un anno dalla data  del  31  dicembre
2011, gli intermediari accreditano nel conto unico relativo  al  mese
di gennaio 2012 l'imposta  sostitutiva  commisurata  agli  interessi,
premi ed altri frutti maturati fino alla data del  31  dicembre  2011
sulla  base  dell'aliquota  vigente  a   tale   data   e   provvedono
contestualmente ad addebitare l'imposta sostitutiva commisurata  agli
stessi interessi, premi ed altri frutti  maturati  fino  alla  stessa
data sulla base  dell'aliquota  vigente  dal  1°  gennaio  2012.  Gli
intermediari provvedono ai corrispondenti addebiti ed  accrediti  nei
confronti del soggetto per conto o a favore del quale  le  operazioni
sono effettuate. 
  2. Per le obbligazioni e titoli similari diversi  da  quelli  senza
cedola o con cedola avente scadenza non inferiore  a  un  anno  dalla
data del 31 dicembre 2011, in alternativa a quanto disposto dal comma
1, le operazioni di accredito e di addebito possono essere effettuate
nel conto  unico  del  mese  di  scadenza  della  cedola  ovvero,  se
antecedenti, del mese di rimborso  o  di  cessione  del  titolo.  Gli
intermediari provvedono contestualmente ai corrispondenti addebiti ed
accrediti nei confronti del soggetto per conto o a favore  del  quale
le operazioni sono effettuate. 
  3. Per gli interessi e gli  altri  proventi  delle  obbligazioni  e
titoli similari di  cui  al  comma  1-bis  dell'art.  2  del  decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239 si applicano i commi 1 e 2. 
  4. Per gli interessi e gli  altri  proventi  delle  obbligazioni  e
titoli  similari  gia'   rientranti   nell'ambito   di   applicazione
dell'abrogato comma 1-ter dell'art.  2  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239, la deroga prevista dalla lettera b) del comma  7
dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148  si  applica
seguendo i criteri stabiliti ai commi 1 e  2  per  le  operazioni  di
accredito e addebito al conto unico. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 dicembre 2011 
 
                                                   Il Ministro: Monti