N. 336 ORDINANZA 12 - 16 dicembre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Divieto di superamento di veicoli fermi o  in
  lento movimento ai passaggi a livello,  ai  semafori  o  per  altre
  cause di congestione della circolazione - Previsione  del  medesimo
  trattamento sanzionatorio per ipotesi disomogenee, con  conseguente
  impossibilita' per il giudicante di graduare la sanzione accessoria
  in  ragione  della  specifica  condotta  tenuta  dal  trasgressore,
  nonche' della medesima sanzione accessoria applicabile  anche  alle
  diverse ipotesi contemplate dagli artt. 142, comma 9, e 143,  comma
  12,  cod.  strada  -  Denunciata   violazione   dei   principi   di
  uguaglianza, di ragionevolezza e di certezza del diritto -  Erronea
  ricostruzione della normativa  censurata  -  Difettiva  descrizione
  della  fattispecie  preclusiva   dell'esame   della   rilevanza   -
  Attribuzione alla discrezionalita' del legislatore della  scelta  e
  della quantificazione delle  sanzioni  penali  o  amministrative  -
  Manifesta inammissibilita' della questione. 
- Cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 148, commi  11  e
  16. 
- Costituzione, artt. 3 e 24. 
(GU n.53 del 21-12-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 148,  commi
11 e 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della  strada),  promosso  dal  Giudice  di  pace   di   Milano   nel
procedimento vertente tra P.M. e il Comune di Cernusco  sul  Naviglio
con ordinanza del 18 aprile 2008, iscritta al  n.  152  del  registro
ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 9 novembre  2011  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano. 
    Ritenuto che il Giudice di  pace  di  Milano,  nel  corso  di  un
giudizio  avente  ad  oggetto  la   opposizione   ad   una   sanzione
amministrativa, con ordinanza del 18 aprile 2008  ha  sollevato,  per
contrasto con gli artt. 3  e  24  della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 148, commi  11  e  16,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada); 
      che, riferisce il rimettente, il ricorrente nel giudizio a  quo
ha prospettato la  questione  di  legittimita'  costituzionale  della
norma predetta, in relazione agli artt. 3 e  24  della  Costituzione,
nella parte in cui «punisce alla stessa stregua [...] il sorpasso  di
autoveicoli fermi in colonna o in  lento  movimento,  ai  passaggi  a
livello oppure ai semafori, e l'infrazione di cui all'art. 142, comma
9, del codice della strada [...] e l'infrazione di cui all'art.  143,
comma 12, dello stesso codice della strada», nonche' nella  parte  in
cui stabilisce, non diversamente dalle norme  ultime  citate  per  le
infrazioni  in  esse  previste,   quale   sanzione   accessoria   «la
sospensione della patente da uno a tre mesi»; 
      che il rimettente prosegue aggiungendo che  il  ricorrente  ha,
altresi', segnalato la illegittimita' costituzionale  dell'art.  148,
commi 11 e 16, del codice della strada  poiche'  esso  sanziona  allo
stesso modo il sorpasso di veicoli in colonna,  ancorche'  effettuato
«comunque con cautela», e le citate violazioni degli artt. 142, comma
9, e 143, comma 12, del  codice  della  strada,  cosi'  derogando  al
principio di eguaglianza, di certezza del diritto  e  di  adeguatezza
della sanzione; 
      che, ad avviso del  rimettente,  la  prospettata  questione  e'
rilevante ai fini del giudizio,  dipendendo  l'esito  di  esso  dalla
decisione   che   la   Corte   costituzionale   assumera'    riguardo
all'incidente di legittimita' costituzionale, anche in considerazione
del fatto che egli, in base alla disposizione censurata, non  avrebbe
la facolta' di graduare le sanzioni accessorie, anche  laddove,  come
accertato nel caso di specie, la infrazione  sarebbe  stata  commessa
«con cautela» e senza cagionare pericolo di danni ad altri veicoli; 
      che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il
rimettente osserva, in relazione alla violazione  dell'art.  3  della
Costituzione, che la sanzione comminata dall'art. 148, commi 11 e 16,
del  codice  della  strada  non   tiene   conto   del   comportamento
dell'agente, «correlando» la  sanzione  pecuniaria  prevista  per  il
sorpasso  di  veicoli  in  colonna  a  quella  per  il  sorpasso   in
prossimita'  di  passaggi  a  livello,  di  raccordi  convessi  o  in
condizioni di scarsa visibilita',  mentre,  per  quanto  riguarda  le
sanzioni accessorie, prevede le medesime sanzioni comminate nei  casi
di superamento di  oltre  40  km/h  dei  limiti  di  velocita'  o  di
circolazione contromano in curva; 
      che, per il giudice a quo,  cio'  violerebbe  il  principio  di
ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione,  in  quanto  la
norma tratterebbe in modo uguale situazioni diverse; 
      che il Giudice di pace prosegue osservando che la questione  di
legittimita' costituzionale si presenta anche in  relazione  all'art.
24 della Costituzione, in quanto l'art.  148,  commi  11  e  16,  del
codice della strada «appare generico in violazione del  principio  di
certezza del  diritto,  non  distinguendo  il  tipo  di  sanzione  da
applicare  a  casi  tra  loro  disomogenei,   per   una   conseguente
graduazione della misura sanzionatoria»; 
      che, stabilendo una sanzione pecuniaria senza rispettare i casi
di disomogeneita' - come stabilito dagli artt. 10 e 11 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che prevedono la
determinazione di sanzioni  pecuniarie  minime  e  l'applicazione  di
sanzioni  accessorie  secondo  la  gravita'  della  violazione  e  la
condotta dell'agente, la sua  personalita',  l'opera  svolta  per  la
eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione  -  la
norma censurata volerebbe il principio di certezza del diritto; 
      che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e  difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione  sia  dichiarata  inammissibile  o,
comunque, infondata; 
      che, osserva la Avvocatura erariale, l'ordinanza e'  del  tutto
carente  quanto  alla  descrizione   della   fattispecie   sottoposta
all'esame del giudice a quo, pertanto, essendo  impossibile  vagliare
la applicabilita' della norma censurata al caso, la questione sarebbe
manifestamente inammissibile; 
      che, quanto al merito, la interveniente difesa statale  osserva
come  la  previsione  censurata,  lungi  dal  riservare  un  identico
trattamento sanzionatorio  ad  ipotesi  disomogenee,  abbia,  invece,
inteso sanzionare l'operato di chi, ricorrendo determinate condizioni
di pericolosita' fra loro differenti, effettui un sorpasso  occupando
la parte di carreggiata destinata al senso opposto di marcia; 
      che, essendo l'intento del legislatore unitario - cioe' inibire
il sorpasso in condizioni di criticita' della  circolazione  comunque
determinatesi  -,  la  censura  relativa  alla  disomogeneita'  delle
fattispecie assoggettate alla medesima sanzione non ha pregio; 
      che, quanto alla censura relativa alla previsione  di  identica
sanzione accessoria sia nel caso di cui alla norma censurata  sia  in
quelli di cui agli artt. 142, comma 9, e 143, comma  12,  del  codice
della strada,  ritiene  la  Avvocatura  che  siffatta  identita'  non
ricorra, essendo  necessario  esaminare  il  complessivo  trattamento
sanzionatorio, principale ed accessorio, caratterizzato da un maggior
rigore per le ipotesi di  eccesso  di  velocita'  e  di  circolazione
contromano; 
      che   tale   diverso   trattamento   e'    espressione    della
discrezionalita'  del  legislatore  il  quale,  in   relazione   alla
differente  gravita'  delle  violazioni,  ha  modulato  il   relativo
intervento repressivo, senza derogare al canone della ragionevolezza; 
      che, riguardo al richiamo operato dal rimettente agli artt.  10
e 11 della legge n. 689 del 1981, che impongono, nella determinazione
della   sanzione   pecuniaria,   di   tenere   conto   di    elementi
personalizzanti, la Avvocatura  osserva  che  anche  l'art.  195  del
codice della strada recepisce i  medesimi  principi,  consentendo  la
graduazione in base ai ricordati elementi  anche  delle  sanzioni  da
detto codice previste. 
    Considerato che  il  Giudice  di  pace  di  Milano  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'articolo 148, commi  11  e  16,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada),  nella  parte  in  cui,  secondo   la   prospettazione   del
rimettente, violando gli artt. 3 e 24 della Costituzione, prevede  la
medesima sanzione per le disomogenee ipotesi di sorpasso di  veicoli,
fermi od in lento movimento, in prossimita' di passaggi a  livello  o
di raccordi convessi o in casi di limitata visibilita' o  «per  altra
causa di congestione  della  circolazione»  impedendo,  altresi',  al
giudicante di  graduare  la  sanzione  accessoria  in  ragione  della
specifica condotta tenuta dall'agente trasgressore, e nella parte  in
cui commina, per le  infrazioni  ai  divieti  da  esso  previsti,  la
medesima sanzione accessoria applicabile anche alle  diverse  ipotesi
di cui agli artt. 142, comma 9, e 143, comma  12,  del  codice  della
strada; 
      che, in particolare, ad avviso del rimettente, la  disposizione
censurata violerebbe, sia il  principio  di  eguaglianza,  in  quanto
prevedrebbe  lo  stesso  trattamento  sanzionatorio,  principale   ed
accessorio, per comportamenti fra loro diversi, sia il  principio  di
ragionevolezza, trattando in modo uguale situazioni diverse,  nonche'
il principio di certezza del diritto - che sarebbe enunciato, secondo
quanto afferma il rimettente, dall'art. 24 della Costituzione  -  non
distinguendo fra le sanzioni da irrogare relativamente ad ipotesi  di
illecito fra loro  diverse,  ne'  consentendo  la  graduazione  delle
sanzioni in ragione delle specifiche modalita' della infrazione e del
concreto comportamento posto in essere dall'agente; 
      che il rimettente - oltre ad errare nella  ricostruzione  della
normativa  censurata,  avendo  egli  omesso  di  considerare  che  il
precetto imposto dal comma 11 dell'art. 148 del codice della  strada,
la cui violazione e' punita con la sanzione prevista  dal  successivo
comma 16, consiste si'  nel  divieto  di  effettuare  la  manovra  di
sorpasso di veicoli, fermi  o  in  lento  movimento,  ai  passaggi  a
livello, ai semafori o per altra causa di congestione del traffico ma
in quanto a tal fine sia necessario spostarsi, percorrendola  per  un
tratto, nella parte di carreggiata  destinata  al  senso  opposto  di
marcia - non precisa quale fra  le  diverse  possibili  modalita'  di
contravvenzione  al  predetto  precetto  sia  stata   contestata   al
ricorrente nel giudizio a quo; 
      che tale mancanza - tenuto conto del fatto  che  il  rimettente
censura proprio  la  scelta  legislativa  di  trattare  identicamente
ipotesi, a suo avviso, fra loro  disomogenee  -  non  consentendo  di
apprezzare la pretesa disomogeneita' fra la fattispecie  oggetto  del
giudizio a quo e le  altre  previste  dalla  disposizione  censurata,
impedisce di valutare la effettiva rilevanza  nel  medesimo  giudizio
dell'incidente di costituzionalita'; 
      che, a prescindere da ogni rilievo in ordine  alla  sussistente
possibilita' di graduare - ai  sensi  dell'art.  195,  comma  2,  del
codice della strada sulla base degli elementi specializzanti previsti
da tale disposizione - fra  il  minimo  ed  il  massimo  edittale  la
sanzione (sia principale che  accessoria)  da  irrogare  in  caso  di
violazione dei precetti connessi alla  circolazione  stradale  ed  al
potere di sindacato spettante  al  giudice  del  gravame  avverso  il
provvedimento  di  determinazione  della   sanzione,   la   difettiva
descrizione della fattispecie impedisce l'esame della rilevanza anche
della  questione  di  legittimita'  costituzionale  costruita   sulla
pretesa impossibilita' di commisurare  le  sanzioni  accessorie  alle
modalita'  secondo  le  quali  si  e'  effettivamente  verificata  la
infrazione al codice della strada; 
      che,  infine,  anche  riguardo  alla   dedotta   illegittimita'
costituzionale  dell'eguale  trattamento   sanzionatorio   accessorio
previsto per le ipotesi di cui al combinato disposto dei commi  11  e
16 dell'art. 148 del codice della strada e per quelle previste  dagli
artt. 142, comma 9,  e  143,  comma  12,  del  medesimo  codice  -  a
prescindere dalla  circostanza  che  alla  identita'  della  sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da
uno a tre  mesi,  si  contrappone  la  sensibile  differenza  fra  le
sanzioni pecuniarie principali contemplate dalla tre norme  di  legge
(dato idoneo, in considerazione  del  consolidato  avviso  di  questa
Corte in base al quale, ai fini  della  valutazione  del  trattamento
sanzionatorio, questo va esaminato nella  sua  complessita'  di  pena
principale e di pena accessoria,  a  far  escludere  di  per  se'  la
lamentata identita': ordinanza n. 288 del  2002)  -  si  richiama  la
ferma giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la scelta e  la
quantificazione delle sanzioni, siano esse penali  o  amministrative,
rientra nella discrezionalita' del legislatore, essendo inibito  alla
Corte medesima provvedere  alla  loro  rimodulazione  con  interventi
additivi dal contenuto fortemente creativo (fra le  altre,  ordinanze
n. 23 del 2009, n. 196 del 2008 e n. 264 del 2007); 
      che,   pertanto,   la   questione   deve   essere    dichiarata
manifestamente inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
     dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 148, commi  11  e  16,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e   24   della
Costituzione, dal Giudice  di  pace  di  Milano  con  l'ordinanza  in
epigrafe. 
      Cosi' deciso in Roma, nella sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
      Depositata in cancelleria il 16 dicembre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti