MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 dicembre 2011 

Riconoscimento, al sig. Alessandro Penta, di titolo di studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia  della  professione  di  avvocato.
(11A16669) 
(GU n.7 del 10-1-2012)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Alessandro Penta, nato il 29 febbraio 1980
a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai  sensi  dell'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di avvocato; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente sig. Penta e' in possesso del titolo
accademico ottenuto in data  5  ottobre  2009  in  Italia  presso  la
«Pontificia Universitas Lateranensis» della Citta' del Vaticano; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del
26 aprile 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti,
ha   certificato   l'omologa   della   laurea   italiana   a   quella
corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritto  all'«Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna); 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  pareri   ed   atti
giudiziari che consentano di verificare  la  capacita'  professionale
pratica del medesimo,  oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie
essenziali al fine dell'esercizio della professione  di  avvocato  in
Italia; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 27 ottobre 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig.  Alessandro  Penta,  nato  il  29  febbraio  1980  a  Roma,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«abogado»  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo   degli
avvocati. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
  a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di
un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta  del  candidato:
diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
  b) unica  prova  orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
    Roma, 19 dicembre 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano