N. 279 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 2011
Ordinanza del 12 ottobre 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Caolino Panciera s.p.a. contro Regione Sardegna. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Sardegna - Competenza dei dirigenti all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi gestionali (nella specie giudizio di valutazione di impatto ambientale) - Prevista possibilita' di deroga ad opera di specifiche disposizioni legislative - Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31, art. 8. - Costituzione, art. 97. Ambiente - Norme della Regione Sardegna - Giudizio di valutazione di impatto ambientale - Competenza attribuita alla giunta regionale anziche' ai dirigenti della regione - Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, art. 48, comma 3. - Costituzione, art. 97.(GU n.2 del 11-1-2012 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 499 del 2009, proposto da: Caolino Panciera Spa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Di Tonno, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; Contro: la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Pani e Andrea Secchi, dell'Area Legale dell'Ente ed elettivamente domiciliata presso il medesimo ufficio, in Cagliari, viale Trento n. 69; l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna e l'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna Sardegna, in persona dei rispettivi Assessori in carica, non costituiti in giudizio; il Comune di Nurallao (CA), in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio; Per l'annullamento: della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna del 30 gennaio 2009 n. 7/21 avente ad oggetto «procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 18 gennaio 1999 n. 1 e s.m.i., e della delibera G.R. 15 febbraio 2005 n. 5/11, s.m.i., relativa al progetto "Rinnovo della concessione mineraria per l'estrazione di argille refrattarie, argille per porcellana e terraglia forte denominata Pitzu Rubiu in agro di Nurallao". Proponente: Caolino Panciera Spa»; delle delibero di Giunta Regionale n. 3939 del 2 agosto 1999; n. 29/9 del 4 settembre 2001; n. 30/16 del 20 luglio 2004; n. 5/11 del 15 febbraio 2005, nella parte in cui attribuiscono alla Giunta Regionale la competenza ad esprimere il giudizio di compatibilita' ambientale; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue. Caolino Panciera Spa e' una societa' mineraria appartenente al Gruppo EmilCeramica s.p.a. Nel corso del 1999 ha rilevato la concessione mineraria rilasciata dalla Regione Sardegna del 1942 ad altra societa' per la coltivazione della miniera denominata «Pitzu Rubiu» sita nel territorio del comune di Nurallao. Detta concessione, la cui scadenza originaria era fissata al 30 novembre 1993 e' stata successivamente rinnovata fino al 29 novembre 2005, termine ultimo di scadenza. In data 15 settembre 2005, la societa' ricorrente ha inviato alla Regione Sardegna istanza di rinnovo. In data 25 ottobre 2006, la ricorrente ha presentato al Servizio Sostenibilita' Ambientale Valutazioni Impatti e Sistemi Informativi Ambienti della Regione Sardegna apposita istanza per la sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale. A conclusione di tale procedimento, in data 30 gennaio 2009 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 7/21 ha espresso «giudizio positivo sulla compatibilita' ambientale per il progetto... omissis..., a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa... omissis. ..». La ricorrente, ritenendo tale provvedimento gravemente pregiudizievole ed illegittimo, lo ha impugnato col ricorso in esame, per i seguenti motivi di diritto. 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 48 n. 3 della legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, nella parte in cui attribuisce alla giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, per violazione del principio generale di separazione delle funzioni di cui all'art. 97 della Costituzione e per violazione del principio di ragionevolezza. Incompetenza. 2) Violazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 comma tre del d.lgs. n. 4/2008); dell'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1999 n. 1; degli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990; degli articoli 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicita' manifesta; travisamento; contraddittorieta' con l'indirizzo espresso dalla giunta regionale con la deliberazione n. 37/14 del 25 settembre 2007; sviamento della causa tipica. 3) Violazione degli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990 e degli articoli 41 e 97 della Costituzione, sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicita' manifesta; travisamento; sviamento della causa tipica; violazione del principio di proporzionalita'. 4) Violazione degli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990 e degli articoli 41 e 97 della Costituzione, sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicita' manifesta; disparita' di trattamento; sviamento della causa tipica. In via subordinata: Violazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'articolo 1 comma tre del d.lgs. n. 4/2008); dell'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1999 n. 1; degli articoli 1 e 2 della legge n. 241/1990; degli articoli 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; ritardo colposo; sviamento della causa tipica. In via subordinata, la societa' ricorrente chiede la condanna dell'Amministrazione regionale al risarcimento del danno derivante dal ritardo circa l'emanazione del provvedimento impugnato. Conclude per l'accoglimento del ricorso. Con ordinanza n. 234 del 3 giugno 2009 questo tribunale ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame. Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione Regionale, sostenendo l'inammissibilita' e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto. Con successiva memoria l'Amministrazione Regionale ha approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per il rigetto del ricorso. Alla pubblica udienza del 31 maggio 2011, su richiesta delle parti, la causa e' stata trattenuta in decisione. La societa' ricorrente solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma terzo, della legge regionale sarda n. 9 del 12 giugno 2006, nella parte in cui attribuisce alla giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, per violazione dell'art. 97 della Costituzione ed in particolare del principio generale di separazione delle funzioni di cui all'art. 97 della Costituzione e per violazione del principio di ragionevolezza. Per quanto attiene alla Regione Sardegna, l'art. 48, comma terzo, della legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, ha espressamente attribuito alla giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale n. 1/1999. Cio' in forza dell'art. 8 della Legge regionale sarda 13 novembre 1998 n. 31, il quale, se da un lato, al comma terzo, attribuisce ai dirigenti la competenza all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e gestionali, in applicazione del principio di separazione della funzione politica da quella amministrativa, d'altro lato, al comma quattro, stabilisce espressamente che tale competenza puo' essere derogata soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative, con cio' prevedendo espressamente che il principio dell'attribuzione ai dirigenti della funzione amministrativa e gestionale puo' essere comunque derogato a opera di specifiche disposizioni di legge, come appunto avvenuto nel caso di specie, in forza dell'art. 48, comma terzo, della legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, che ha espressamente attribuito alla giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale n. 1/1999. L'art. 97 della Costituzione, per la parte che rileva nel caso di specie, stabilisce che «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione...omissis...». Il secondo comma del medesimo art. 97 stabilisce altresi' che «Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.» Ritiene il collegio che, alla luce delle specifiche previsioni legislative statali succedutesi nel tempo (d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29; d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80; legge 15 maggio 1997 n. 127; legge 16 giugno 1998 n. 191; d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150), che hanno riconosciuto e confermato il principio della separazione della funzione politica da quella amministrativa, riservando quest'ultima funzione alla competenza dei dirigenti, debba ritenersi che il predetto principio di separazione della funzione politica da quella amministrativa costituisca, allo stato, principio fondamentale dell'ordinamento giuridico (n forza, tra l'altro, della previsione contenuta nell'art. 1, comma terzo, del d.lgs. n. 165/2001), da un lato, espressione diretta dei principi di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, nonche', d'altro lato, condizione essenziale e necessaria affinche' siano, effettivamente ed in concreto, assicurati i predetti principi, come stabilito dal citato articolo della Costituzione. Ritiene il collegio che tale assunto possa trovare sostegno nei principi affermati in materia dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 103 e n. 104 del 23 marzo 2007, allorche' si afferma - in particolare - che il legislatore, proprio per porre i dirigenti (generali) in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, ha accentuato con il d.lgs. n. 80 del 1998 il principio della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti. Deve altresi' richiamarsi la pronuncia del Consiglio di Stato, quinta sez., n. 5312 del 5 ottobre 2005, con la quale si afferma che «per effetto dell'art. 3 d.lgs. n. 29/1993, nonche' della legge n. 127/1997, e n. 191/1998, e' stata realizzata una rigida ed effettiva separazione dei ruoli attribuiti al potere politico (atti d'indirizzo e programmazione), e ai dirigenti (atti di gestione), con la specificazione che i compiti gestionali e di adozione dei provvedimenti amministrativi spettano ai dirigenti "in via esclusiva". Inoltre tale statuizione e' stata ulteriormente rafforzata dall'art. 45, d.lgs n. 80/1998, il quale ha precisato che a decorrere dalla sua entrata in vigore "le disposizioni previgenti che attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione, di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti"». Ritenuto infine - a giudizio del collegio - che l'espressione del giudizio di valutazione di impatto ambientale costituisca senz'altro atto amministrativo di gestione, di natura tecnico discrezionale, senza che nell'espressione di tale giudizio rilevino profili di programmazione, o valutazioni di direzione o indirizzo politico, cio' stante, deve ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge regionale sarda 13 novembre 1998 n. 31, nella parte in cui - dopo aver affermato, al terzo comma, la competenza, in via generale, dei dirigenti all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e gestionali, in applicazione del principio di separazione della funzione politica da quella amministrativa - stabilisce espressamente, al successivo quarto comma, che tale competenza puo' essere derogata soltanto a opera di specifiche disposizioni legislative, con cio' prevedendo espressamente che il principio dell'attribuzione ai dirigenti della funzione amministrativa e gestionale possa essere comunque derogato a opera di specifiche disposizioni di legge regionale; nonche' la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma terzo, della legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, nella parte in cui attribuisce alla giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, per possibile violazione dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo della possibile violazione del principio di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa, in considerazione altresi' dei possibili profili di irragionevolezza della scelta in questione di consentire la deroga al principio della separazione delle funzioni. Deve altresi' ritenersi la rilevanza della predetta questione di legittimita' costituzionale, posto che, qualora fondata, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme in questione comporterebbe l'illegittimita' della deliberazione di giunta regionale impugnata dalla ricorrente, sotto il profilo preliminare ed assorbente dell'incompetenza della giunta regionale medesima ad esprimere il giudizio di compatibilita' ambientale, dovendosi ritenere la competenza dirigenziale ad esprimere il giudizio medesimo. Per le suesposte considerazioni, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della Legge regionale sarda 13 novembre 1998 n. 31 e dell'art. 48, comma terzo, della legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, nella parti sopra specificate, per possibile violazione dell'art. 97 della Costituzione, deve pertanto sollevarsi la relativa questione di legittimita' costituzionale, con la conseguente sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P.Q.M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale di cui in motivazione; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna. Cosi deciso in Cagliari nelle camere di consiglio del giorno 31 maggio 2011 e 29 giugno 2011. Il Presidente: Scano L'estensore: Lensi