N. 279 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 2011

Ordinanza del 12 ottobre 2011  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Sardegna sul ricorso  proposto  da  Caolino Panciera
s.p.a. contro Regione Sardegna. 
 
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Sardegna -  Competenza
  dei dirigenti all'adozione di atti e  provvedimenti  amministrativi
  gestionali  (nella  specie  giudizio  di  valutazione  di   impatto
  ambientale)  -  Prevista  possibilita'  di  deroga  ad   opera   di
  specifiche disposizioni legislative - Violazione  dei  principi  di
  buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione. 
- Legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31, art. 8. 
- Costituzione, art. 97. 
Ambiente - Norme della Regione Sardegna - Giudizio di valutazione  di
  impatto ambientale - Competenza attribuita  alla  giunta  regionale
  anziche' ai dirigenti della regione - Violazione  dei  principi  di
  imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. 
- Legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, art.  48,  comma
  3. 
- Costituzione, art. 97. 
(GU n.2 del 11-1-2012 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 499 del 2009, proposto da: Caolino Panciera Spa, in
persona del legale rappresentante in carica, rappresentata  e  difesa
dall'avv. Claudio Di Tonno, con elezione di domicilio come da procura
speciale in atti; 
    Contro: 
        la Regione Autonoma della Sardegna,  in  persona  del  legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti  Mattia
Pani e Andrea Secchi, dell'Area  Legale  dell'Ente  ed  elettivamente
domiciliata presso il medesimo ufficio, in Cagliari, viale Trento  n.
69; l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente della  Regione
Autonoma della  Sardegna  e  l'Assessorato  Regionale  alla  Pubblica
Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna Sardegna, in persona
dei rispettivi Assessori in carica, non costituiti in giudizio; 
        il Comune di Nurallao (CA), in persona del Sindaco in carica,
non costituito in giudizio; 
    Per l'annullamento: 
        della deliberazione  della  Giunta  Regionale  della  Regione
Autonoma della Sardegna del 30 gennaio 2009 n. 7/21 avente ad oggetto
«procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai  sensi  dell'art.
31 della L.R. 18 gennaio 1999 n. 1 e s.m.i., e della delibera G.R. 15
febbraio 2005 n. 5/11, s.m.i., relativa al  progetto  "Rinnovo  della
concessione  mineraria  per  l'estrazione  di  argille   refrattarie,
argille per porcellana e terraglia forte denominata  Pitzu  Rubiu  in
agro di Nurallao". Proponente: Caolino Panciera Spa»; 
        delle delibero di Giunta Regionale n. 3939 del 2 agosto 1999;
n. 29/9 del 4 settembre 2001; n. 30/16 del 20 luglio  2004;  n.  5/11
del 15 febbraio 2005, nella parte in cui  attribuiscono  alla  Giunta
Regionale la competenza ad esprimere il  giudizio  di  compatibilita'
ambientale; 
        di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2011 il dott.
Marco Lensi e uditi per le parti i  difensori  come  specificato  nel
verbale; 
    Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati
in epigrafe, rappresentando quanto segue. 
    Caolino Panciera Spa e' una societa'  mineraria  appartenente  al
Gruppo EmilCeramica s.p.a. 
    Nel  corso  del  1999  ha  rilevato  la   concessione   mineraria
rilasciata dalla Regione Sardegna del 1942 ad altra societa'  per  la
coltivazione  della  miniera  denominata  «Pitzu  Rubiu»   sita   nel
territorio del comune di Nurallao. 
    Detta concessione, la cui scadenza originaria era fissata  al  30
novembre 1993 e' stata successivamente rinnovata fino al 29  novembre
2005, termine ultimo di scadenza. 
    In data 15 settembre 2005, la societa' ricorrente ha inviato alla
Regione Sardegna istanza di rinnovo. 
    In data 25 ottobre 2006, la ricorrente ha presentato al  Servizio
Sostenibilita' Ambientale Valutazioni Impatti e  Sistemi  Informativi
Ambienti   della   Regione   Sardegna   apposita   istanza   per   la
sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale. 
    A conclusione di tale procedimento, in data 30  gennaio  2009  la
Giunta Regionale, con deliberazione n.  7/21  ha  espresso  «giudizio
positivo  sulla  compatibilita'   ambientale   per   il   progetto...
omissis...,  a  condizione  che  siano  rispettate  le   prescrizioni
descritte in premessa... omissis. ..». 
    La   ricorrente,   ritenendo   tale   provvedimento    gravemente
pregiudizievole ed illegittimo, lo ha impugnato col ricorso in esame,
per i seguenti motivi di diritto. 
    1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 48 n.  3  della  legge
regionale n. 9 del 12 giugno 2006, nella  parte  in  cui  attribuisce
alla giunta regionale la  competenza  ad  esprimere  il  giudizio  di
valutazione di  impatto  ambientale,  per  violazione  del  principio
generale di separazione delle  funzioni  di  cui  all'art.  97  della
Costituzione  e  per  violazione  del  principio  di  ragionevolezza.
Incompetenza. 
    2)  Violazione  dell'art.  26  del  d.lgs.  n.   152/2006   (come
modificato dall'art. 1 comma tre del d.lgs. n. 4/2008); dell'art.  31
della legge regionale 18 gennaio 1999 n. 1; degli  articoli  3  e  10
della legge n. 241/1990; degli articoli 41 e 97 della Costituzione. 
    Eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria;   illogicita'
manifesta; travisamento; contraddittorieta' con l'indirizzo  espresso
dalla giunta regionale con la deliberazione n. 37/14 del 25 settembre
2007; sviamento della causa tipica. 
    3) Violazione degli articoli 3 e 10 della  legge  n.  241/1990  e
degli articoli 41 e 97 della Costituzione, sotto ulteriori profili. 
    Eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria;   illogicita'
manifesta; travisamento; sviamento della causa tipica; violazione del
principio di proporzionalita'. 
    4) Violazione degli articoli 3 e 10 della  legge  n.  241/1990  e
degli articoli 41 e 97 della Costituzione, sotto ulteriori profili. 
    Eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria;   illogicita'
manifesta; disparita' di trattamento; sviamento della causa tipica. 
    In via subordinata: 
    Violazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 152/2006  (come  modificato
dall'articolo 1 comma tre del d.lgs. n. 4/2008); dell'art.  31  della
legge regionale 18 gennaio 1999 n. 1; degli  articoli  1  e  2  della
legge n. 241/1990; degli articoli 41 e 97 della Costituzione. 
    Eccesso di potere per difetto di  istruttoria;  ritardo  colposo;
sviamento della causa tipica. 
    In via subordinata, la societa'  ricorrente  chiede  la  condanna
dell'Amministrazione regionale al risarcimento  del  danno  derivante
dal ritardo circa l'emanazione del provvedimento impugnato.  Conclude
per l'accoglimento del ricorso. 
    Con ordinanza n. 234  del  3  giugno  2009  questo  tribunale  ha
accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame. 
    Si  e'  costituita  in  giudizio   l'Amministrazione   Regionale,
sostenendo  l'inammissibilita'  e  l'infondatezza  nel   merito   del
ricorso, di cui si chiede il rigetto. 
    Con   successiva   memoria   l'Amministrazione    Regionale    ha
approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per il rigetto del
ricorso. 
    Alla pubblica udienza del 31  maggio  2011,  su  richiesta  delle
parti, la causa e' stata trattenuta in decisione. 
    La societa'  ricorrente  solleva  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 48, comma terzo, della legge regionale sarda
n. 9 del 12 giugno 2006, nella parte in cui attribuisce  alla  giunta
regionale la competenza ad esprimere il giudizio  di  valutazione  di
impatto ambientale, per violazione dell'art. 97 della Costituzione ed
in particolare del principio generale di separazione  delle  funzioni
di cui all'art. 97 della Costituzione e per violazione del  principio
di ragionevolezza. 
    Per quanto attiene alla Regione Sardegna, l'art. 48, comma terzo,
della legge regionale n. 9  del  12  giugno  2006,  ha  espressamente
attribuito alla  giunta  regionale  la  competenza  ad  esprimere  il
giudizio di valutazione di  impatto  ambientale  di  cui  alla  legge
regionale n. 1/1999. 
    Cio' in forza dell'art. 8 della Legge regionale sarda 13 novembre
1998 n. 31, il quale, se da un lato, al comma terzo,  attribuisce  ai
dirigenti la  competenza  all'adozione  degli  atti  e  provvedimenti
amministrativi  e  gestionali,  in  applicazione  del  principio   di
separazione della funzione politica da quella amministrativa, d'altro
lato, al comma quattro, stabilisce espressamente che tale  competenza
puo' essere derogata soltanto  a  opera  di  specifiche  disposizioni
legislative, con  cio'  prevedendo  espressamente  che  il  principio
dell'attribuzione  ai  dirigenti  della  funzione  amministrativa   e
gestionale puo'  essere  comunque  derogato  a  opera  di  specifiche
disposizioni di legge, come appunto avvenuto nel caso di  specie,  in
forza dell'art. 48, comma terzo, della legge regionale n.  9  del  12
giugno 2006, che ha espressamente attribuito alla giunta regionale la
competenza  ad  esprimere  il  giudizio  di  valutazione  di  impatto
ambientale di cui alla legge regionale n. 1/1999. 
    L'art. 97 della Costituzione, per la parte che rileva nel caso di
specie, stabilisce che «I pubblici uffici  sono  organizzati  secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento
e l'imparzialita' dell'amministrazione...omissis...». 
    Il secondo comma del medesimo art.  97  stabilisce  altresi'  che
«Nell'ordinamento  degli  uffici  sono  determinate   le   sfere   di
competenza,  le  attribuzioni  e  le  responsabilita'   proprie   dei
funzionari.» 
    Ritiene il collegio che, alla luce  delle  specifiche  previsioni
legislative statali succedutesi nel tempo (d.lgs. 3 febbraio 1993  n.
29; d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80; legge 15 maggio 1997 n. 127; legge 16
giugno 1998 n. 191; d.lgs. 18 agosto 2000 n.  267;  d.lgs.  30  marzo
2001 n. 165; d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150), che hanno riconosciuto e
confermato il principio della separazione della funzione politica  da
quella  amministrativa,   riservando   quest'ultima   funzione   alla
competenza dei dirigenti, debba ritenersi che il  predetto  principio
di separazione  della  funzione  politica  da  quella  amministrativa
costituisca,  allo  stato,  principio  fondamentale  dell'ordinamento
giuridico (n forza, tra l'altro, della previsione contenuta nell'art.
1, comma terzo, del d.lgs. n.  165/2001),  da  un  lato,  espressione
diretta   dei   principi   di   buon   andamento   e    imparzialita'
dell'amministrazione  sanciti  dall'art.   97   della   Costituzione,
nonche', d'altro lato, condizione essenziale e  necessaria  affinche'
siano, effettivamente ed in concreto, assicurati i predetti principi,
come stabilito dal citato articolo della Costituzione. 
    Ritiene il collegio che tale assunto possa trovare  sostegno  nei
principi affermati in  materia  dalla  Corte  costituzionale  con  le
sentenze n. 103 e n. 104 del 23 marzo 2007, allorche' si afferma - in
particolare - che il  legislatore,  proprio  per  porre  i  dirigenti
(generali) in condizione di svolgere le loro  funzioni  nel  rispetto
dei  principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione, ha accentuato con  il  d.lgs.  n.  80  del  1998  il
principio   della   distinzione    tra    funzione    di    indirizzo
politico-amministrativo  degli  organi  di  governo  e  funzione   di
gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti. 
    Deve altresi' richiamarsi la pronuncia del  Consiglio  di  Stato,
quinta sez., n. 5312 del 5 ottobre 2005, con la quale si afferma  che
«per effetto dell'art. 3 d.lgs. n. 29/1993, nonche'  della  legge  n.
127/1997, e n. 191/1998, e' stata realizzata una rigida ed  effettiva
separazione dei ruoli attribuiti al potere politico (atti d'indirizzo
e  programmazione),  e  ai  dirigenti  (atti  di  gestione),  con  la
specificazione  che  i  compiti  gestionali   e   di   adozione   dei
provvedimenti  amministrativi   spettano   ai   dirigenti   "in   via
esclusiva". 
    Inoltre  tale  statuizione  e'  stata  ulteriormente   rafforzata
dall'art. 45, d.lgs n. 80/1998, il quale ha precisato che a decorrere
dalla  sua  entrata  in  vigore  "le  disposizioni   previgenti   che
attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione,
di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che  la
relativa competenza spetta ai dirigenti"». 
    Ritenuto infine - a giudizio del collegio - che l'espressione del
giudizio di valutazione di impatto ambientale costituisca  senz'altro
atto amministrativo di gestione,  di  natura  tecnico  discrezionale,
senza che nell'espressione  di  tale  giudizio  rilevino  profili  di
programmazione, o valutazioni di direzione o indirizzo politico, cio'
stante, deve ritenersi la non manifesta infondatezza della  questione
di legittimita' costituzionale  dell'art.  8  della  legge  regionale
sarda 13 novembre 1998  n.  31,  nella  parte  in  cui  -  dopo  aver
affermato, al terzo  comma,  la  competenza,  in  via  generale,  dei
dirigenti all'adozione degli atti e  provvedimenti  amministrativi  e
gestionali,  in  applicazione  del  principio  di  separazione  della
funzione   politica   da   quella   amministrativa    -    stabilisce
espressamente, al successivo quarto comma, che tale  competenza  puo'
essere  derogata  soltanto  a  opera   di   specifiche   disposizioni
legislative, con  cio'  prevedendo  espressamente  che  il  principio
dell'attribuzione  ai  dirigenti  della  funzione  amministrativa   e
gestionale possa essere  comunque  derogato  a  opera  di  specifiche
disposizioni  di  legge   regionale;   nonche'   la   non   manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
48, comma terzo, della legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, nella
parte in cui attribuisce  alla  giunta  regionale  la  competenza  ad
esprimere il giudizio  di  valutazione  di  impatto  ambientale,  per
possibile  violazione  dell'art.  97  della  Costituzione,  sotto  il
profilo della possibile violazione del principio di buon andamento  e
imparzialita' dell'azione amministrativa, in considerazione  altresi'
dei possibili profili di irragionevolezza della scelta  in  questione
di  consentire  la  deroga  al  principio  della  separazione   delle
funzioni.  Deve  altresi'  ritenersi  la  rilevanza  della   predetta
questione di legittimita' costituzionale, posto che, qualora fondata,
la dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  delle  norme  in
questione  comporterebbe  l'illegittimita'  della  deliberazione   di
giunta  regionale  impugnata  dalla  ricorrente,  sotto  il   profilo
preliminare ed assorbente dell'incompetenza  della  giunta  regionale
medesima ad  esprimere  il  giudizio  di  compatibilita'  ambientale,
dovendosi  ritenere  la  competenza  dirigenziale  ad  esprimere   il
giudizio medesimo. 
    Per le suesposte considerazioni,  ritenuta  la  rilevanza  e  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 8 della Legge regionale sarda 13  novembre  1998  n.  31  e
dell'art. 48, comma terzo, della legge regionale n. 9 del  12  giugno
2006,  nella  parti  sopra  specificate,  per  possibile   violazione
dell'art. 97 della Costituzione, deve pertanto sollevarsi la relativa
questione  di  legittimita'  costituzionale,   con   la   conseguente
sospensione del giudizio e la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,
n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta rilevante ai fini della decisione e  non  manifestamente
infondata la questione  di  legittimita'  costituzionale  di  cui  in
motivazione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti  in
causa ed al  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Sardegna  e
comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna. 
    Cosi deciso in Cagliari nelle camere di consiglio del  giorno  31
maggio 2011 e 29 giugno 2011. 
 
                        Il Presidente: Scano 
 
 
                                                   L'estensore: Lensi