N. 152 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il  23  novembre  2011  (della  Provincia  autonoma   di
Bolzano). 
 
Province autonome - Finanza regionale -  Riserva  all'erario  statale
  delle maggiori entrate derivanti dall'accisa sui tabacchi  lavorati
  e da altre entrate tributarie  previste  dal  decreto  impugnato  e
  dalla lotta all'evasione fiscale -  Finalizzazione  delle  maggiori
  entrate dipendenti dalle misure contenute nel d.l.  censurato  alle
  esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi  di  finanza
  pubblica concordati in  sede  europea,  e  delle  maggiori  entrate
  dipendenti dal contrasto all'evasione alla  riduzione  degli  oneri
  fiscali e contributivi gravanti su famiglie e imprese -  Previsione
  di  un  decreto  ministeriale  che  stabilisca  le   modalita'   di
  individuazione   del   maggior   gettito,    attraverso    separata
  contabilizzazione - Lamentato contrasto  con  lo  statuto  speciale
  della Regione Trentino-Alto Adige che  definisce  i  termini  e  le
  modalita' di partecipazione delle Province al  conseguimento  degli
  obiettivi di  perequazione  e  di  solidarieta'  e  degli  obblighi
  finanziari posti dall'ordinamento comunitario  e  interno,  nonche'
  violazione  del  procedimento  per  le   modifiche   statutarie   e
  unilateralita' dell'intervento statale - Ricorso della Provincia di
  Bolzano - Denunciata violazione delle prerogative statutarie  della
  Provincia   autonoma,   violazione   del   principio    di    leale
  collaborazione. 
- Decreto-legge   13   agosto   2011,   n.   138,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, commi
  3, ultimo periodo, e 36. 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 75, 79, 103, 104 e
  107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10 e 10-bis. 
Province  autonome  -  Disposizioni  sui  consiglieri   regionali   -
  Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori
  regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle
  indennita', commisurazione del trattamento economico alla effettiva
  partecipazione  ai   lavori   del   Consiglio,   introduzione   del
  trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di
  un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti"  -
  Necessita' di adeguamento anche per le Province  autonome  ai  fini
  dell'attuazione degli obiettivi costituzionali di perequazione e di
  solidarieta',  nonche'  dell'applicazione  di  misure  premiali   o
  sanzionatorie previste dalla normativa vigente - Contrasto  con  lo
  speciale  regime  organizzativo  e  finanziario  riconosciuto  alla
  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  alle  Province  autonome,  deroga
  unilaterale con fonte ordinaria a  norme  statutarie  adottate  con
  procedura  rinforzata  -  Ricorso  della  Provincia  di  Bolzano  -
  Denunciata violazione delle prerogative statutarie della  Provincia
  autonoma,  violazione  dei  principi  di  leale  collaborazione   e
  ragionevolezza. 
- Decreto-legge   13   agosto   2011,   n.   138,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 14 settembre  2011,  n.  148,  art.  14,
  comma 2. 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 24,  25,  47,  48,
  79, 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.lgs.  16  marzo
  1992, n. 266; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305. 
(GU n.3 del 18-1-2012 )
    Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano  (C.F.  00390090215),
in persona del Presidente pro tempore  della  Provincia,  dott.  Luis
Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale del
7 novembre 2011, rep. 23222 (all. 1), rogata dal Segretario  Generale
della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di  Bolzano,  dott.
Hermann Berger,  nonche'  in  virtu'  di  deliberazione  di  G.P.  di
autorizzazione a stare in giudizio n. 1635 del 7 novembre 2011  (all.
2),  dagli  avv.ti   professori   Giuseppe   Franco   Ferrari   (C.F.
FRRGPP50B08M109X) e Roland Riz (C.F. RZIRND27E12A952U), e con  questi
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via  di
Ripetta n. 142; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  nel   giudizio   di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, ultimo  periodo,  e
comma 36, se ritenuti applicabili alla Provincia Autonoma di Bolzano,
e dell'art. 14, comma 2, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  pubblicata  in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 16 settembre 2011. 
    Nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre  2011  e'  stata
pubblicata la legge n. 148/2011 di conversione del d.l. n.  138/2011,
recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione  finanziaria
e per lo sviluppo. Delega al Governo per  la  riorganizzazione  della
distruzione sul territorio degli uffici giudiziari». 
    L'art. 2, comma 3,  d.l.  n.  138/2011,  autorizza  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato ad emanare disposizioni volte ad assicurare maggiori entrare
dal settore dei giochi pubblici, nonche' il Ministero dell'economia e
delle finanze a disporre l'aumento dell'aliquota di base  dell'accisa
sui tabacchi lavorati di cui al d.lgs. n. 504/1995, all. I.  L'ultimo
periodo del citato comma 3 precisa che le maggiori entrare  derivanti
dalle misure  sopra  descritte  sono  integralmente  attribuite  allo
Stato: «Il Ministero dell'economia e delle finanze -  Amministrazione
autonoma dei monopoli  di  Stato,  con  propri  decreti  dirigenziali
adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, emana tutte le disposizioni in  materia  di  giochi
pubblici utili al fine di assicurare maggiori  entrate,  potendo  tra
l'altro introdurre nuovi giochi,  indire  nuove  lotterie,  anche  ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco  del  Lotto,
nonche' dei  giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,  variare
l'assegnazione della percentuale della posta di  gioco  a  montepremi
ovvero a vincite in denaro, la misura del  prelievo  erariale  unico,
nonche' la percentuale del compenso  per  le  attivita'  di  gestione
ovvero  per  quella  dei  punti  vendita.   Il   Direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre  al
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  disporre  con  propri
decreti,  entro  il  30  giugno  2012,   tenuto   anche   conto   dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi  di  vendita  al
pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente  intervenuti,  l'aumento
dell'aliquota di base  dell'accisa  sui  tabacchi  lavorati  prevista
dall'allegato I al decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504  e
successive  modificazioni.  L'attuazione   delle   disposizioni   del
presente comma assicura maggiori entrate in misura  non  inferiore  a
1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le  maggiori
entrate derivanti dal presente comma  sono  integralmente  attribuite
allo Stato». 
    L'art. 2, comma 36, d.l.  n.  138/2001,  dispone,  poi,  che  «le
maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono  riservate
all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate  alle
esigenze prioritarie di raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica  concordati  in  sede  europea,  anche   alla   luce   della
eccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Con
apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata
contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia
e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti,
in termini  permanenti,  dall'attivita'  di  contrasto  all'evasione.
Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento
del pareggio di bilancio ed alla riduzione del  debito,  confluiranno
in un Fondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e
saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi
gravanti sulle famiglie e sulle imprese». 
    L'art. 14,  d.l.  n.  138/2011,  detta,  invece,  misure  per  la
riduzione  dei  costi  degli  apparati   istituzionali   di   livello
regionale, individuando, al comma 1, precisi parametri,  destinati  a
trovare applicazione alle Autonomie differenziate in virtu' di quanto
disposto  dal  successivo  comma   2,   il   quale   stabilisce   che
l'adeguamento  ai  predetti  parametri  costituisce  presupposto  per
l'applicazione dell'art. 27,  legge  n.  42/2009,  nei  confronti  di
quelle Regioni a Statuto speciale e Province Autonome per le quali lo
Stato assicura il conseguimento  degli  obiettivi  costituzionali  di
perequazione e  di  solidarieta',  ed  elemento  di  riferimento  per
l'applicazione di misure  premiali  o  sanzionatorie  previste  dalla
normativa vigente. 
    Con il presente ricorso la Provincia Autonoma di Bolzano  solleva
questione  di  legittimita'   costituzionale   delle   sopra   citate
disposizioni statali, per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    1. - Violazione del Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia
(d.P.R. n. 670/1972), con particolare riferimento agli artt. 75 e 79;
degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia; delle
relative norme di attuazione  di  cui  al  d.lgs.  n.  268/1992,  con
particolare riferimento agli artt. 9, 10 e 10-bis; del  principio  di
leale collaborazione. 
    La Provincia Autonoma di Bolzano gode, in virtu'  del  Titolo  VI
dello Statuto speciale,  di  una  particolare  autonomia  in  materia
finanziaria. 
    Piu' precisamente, l'art. 75 St. attribuisce alla Provincia quote
del gettito delle entrate tributarie dello  Stato  in  esso  elencate
(imposte di registro e di bollo, tasse  di  concessione  governativa,
imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa
sulla  benzina,  sugli  oli  da  gas  per  autotrazione  e  sui   gas
petroliferi  liquefatti  per  autotrazione,   accise   sui   prodotti
energetici), ove percette nel territorio provinciale, oltre  ai  nove
decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o  indirette,
comunque denominate. 
    L'art. 2, comma 3, ultimo periodo, d.l. n.  138/2011,  in  quanto
riserva allo Stato la totalita' del  maggior  gettito  realizzato  in
applicazione delle  misure  previste  dal  medesimo  comma  3  -  con
particolare riferimento alla modificazione della misura del  prelievo
erariale  unico  sulle  vincite  in  denaro  da  giochi  pubblici   e
all'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui  tabacchi  lavorati
-, palesemente confligge con la citata disposizione statutaria. 
    Il successivo comma 36 prevede,  poi,  che  le  maggiori  entrate
dipendenti  dall'attuazione  delle  misure  contenute  nel  d.l.   n.
138/2011 siano riservate in toto, per 5 anni, all'Erario «per  essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea», Erario cui competono
in via esclusiva anche le  maggiori  entrate  derivanti,  in  termini
permanenti, dell'attivita' di contrasto all'evasione, con  confluenza
di tali maggiori somme in un apposito fondo deputato  alla  riduzione
strutturale della pressione fiscale  e  finalizzazione  delle  stesse
alla riduzione degli oneri  fiscali  e  contributivi  gravanti  sulle
famiglie e sulle imprese. 
    Cio' benche' l'art. 79 dello Statuto speciale definisca  in  modo
esplicito i termini e le modalita' di partecipazione della  Provincia
al conseguimento degli obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',
nonche' all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario
posti dall'Ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica  stabilite
dal Legislatore statale. 
    Il d.lgs. n. 268/1992, agli artt. 9, 10 e 10-bis,  si  preoccupa,
in attuazione delle citate disposizioni  statutarie,  di  individuare
espressamente  le  ipotesi  di  riserva   del   gettito   in   favore
dell'Erario. 
    Ora, con tutta evidenza, ne' le previsioni  recate  dall'art.  2,
d.l. n. 138/2011, al comma 3, ne' quelle di cui al  successivo  comma
36 rispondono ai criteri di cui alla citata  disposizione  attuativa:
le maggiori  entrate  derivanti  dalla  loro  applicazione  non  sono
destinate a garantire la copertura, ex art. 81  Cost.,  di  «nuove  e
specifiche spese di carattere non continuativo» (unico  caso  in  cui
l'art. 9, d.lgs. n.  268/1992,  ammette  la  deroga  alle  specifiche
ipotesi di imputazione di  cui  all'art.  10,  comma  6,  e  all'art.
10-bis,  d.lgs.  n.  268/1992)  e,  con  particolare  riguardo   alla
previsione contenuta nel terzo e quarto periodo  dell'art.  2,  comma
36, d.l. n. 138/2011, non discendono da «maggiorazioni di aliquote  o
dall'istituzione di nuovi  tributi»,  come  prescritto  dall'art.  9,
d.lgs. n. 268/1992, ma da un piu' rigoroso accertamento e da una piu'
efficace esazione di imposte e tributi gia' esistenti. 
    I commi in  esame  nemmeno  rispettano  i  meccanismi  paritetici
delineati dai citati artt. 10 e 10-bis del d.lgs. n. 268/1992 e n. 79
St., quale espressione del principio di leale collaborazione che deve
informare i rapporti tra lo Stato e, per quanto qui piu' direttamente
interessa,  le  Province  Autonome,  risolvendosi  in  un  intervento
statale unilaterale, immediatamente vincolante per le Amministrazioni
destinatarie delle prescrizioni dagli stessi recate. 
    La violazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  e  dei
parametri statutari sopra richiamati, e' predicabile anche in ragione
della competenza, assegnata dall'art. 2, comma 36, d.l. n.  138/2011,
in via  esclusiva  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  a
determinare con proprio decreto le modalita'  di  individuazione  del
maggior gettito, e in  dipendenza  della  previsione,  contenuta  nel
medesimo comma, per cui a partire dall'anno  2014,  il  Documento  di
economia  e  finanza  (di  competenza  ministeriale)  conterra'   una
valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini  permanenti,
dall'attivita' di contrasto all'evasione. 
    Il sistema introdotto con le disposizioni oggetto di  censura  di
incostituzionalita' non e', quindi,  coerente  con  il  quadro  delle
relazioni finanziarie Stato - Provincia Autonoma di Bolzano delineato
dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione. 
    Posto che la modificazione dell'assetto dei rapporti  in  materia
finanziaria, in quanto  trovanti  specifica  ed  espressa  disciplina
nello Statuto di autonomia, implicherebbe la modifica  dello  Statuto
stesso, con il peculiare meccanismo delineato dagli artt. 103  e  104
St. (Corte cost., n. 133/2010), deve escludersi che con  disposizione
di legge ordinaria sia  possibile  incidere  sulle  sopra  richiamate
prescrizioni dello Statuto (art. 103 St.), a meno che non vi  sia  il
preventivo consenso  della  Provincia  interessata  (art.  104  St.):
«bisogna  Osservare  che  l'autonomia   finanziaria   della   Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e'  disciplinata  dal  Titolo  VI  dello
statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto
sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato,  la  Regione  e  le
Province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai  tributi
erariali. Inoltre, il primo comma dell'art. 104 dello stesso  statuto
stabilisce che "Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme  del
titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate  con  legge
ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto
di rispettiva competenza, della regione o  delle  due  province".  Il
richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie
debbano  avvenire  con  il  procedimento  previsto   per   le   leggi
costituzionali. Dalle disposizioni citate si deduce  che  l'art.  104
dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative
all'autonomia finanziaria su concorde richiesta  del  Governo,  della
Regione o delle Province, introduce una deroga alla  regola  prevista
dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale
per  le  modifiche  statutarie,  abilitando  la  legge  ordinaria   a
conseguire  tale  scopo,  purche'   sia   rispettato   il   principio
consensuale» (Corte cost., n. 133/2010 - enfasi aggiunta). 
    Ne' e' ammissibile  che  le  disposizioni  attuative  relative  a
materie disciplinate statutariamente assumano  la  veste  di  decreti
ministeriali,  posto  che  l'art.  107  St.  disciplina  la  fase  di
attuazione delle previsioni statutarie, con  espresso  coinvolgimento
delle Province Autonome. 
    La fondatezza della censura di  costituzionalita',  per  tutti  i
motivi sopra esaminati, e' quindi palese. 
    Tanto posto, sia consentito di svolgere un'ultima considerazione:
e' noto alla scrivente difesa che il d.l. n.  138/2011  contiene  una
norma di chiusura (art. 19-bis) in virtu'  della  quale  l'attuazione
delle disposizioni recate del decreto stesso nelle Regioni a  Statuto
speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano avviene nel
rispetto dei loro statuti  e  delle  relative  norme  di  attuazione.
Tuttavia, la lettera dell'art. 2,  comma  3,  e  comma  36,  d.l.  n.
138/2011, presenta un carattere di estrema generalita', che  consente
un'interpretazione del suo ambito applicativo lesiva delle competenze
provinciali  di  derivazione  statutaria.  Pertanto,  ove  le  citate
disposizioni dovessero ritenersi  applicabili  anche  alla  Provincia
Autonoma di Bolzano, le stesse non  potrebbero  andare  esenti  dalle
censure di incostituzionalita' sopra articolate. 
    2. - Violazione del Titolo IL dello Statuto speciale di autonomia
(d.P.R. n. 670/1972), con particolare riferimento agli artt. 24,  25,
47 e 48; del Titolo VI  dello  Statuto  speciale  di  autonomia,  con
particolare riferimento all'art. 79; degli artt. 103, 104 e 107 dello
Statuto speciale di autonomia; delle relative  norme  di  attuazione,
con particolare riferimento al d.lgs. n. 266/1992, d.lgs. n. 268/1992
e  d.P.R.  n.  305/1988;  dei  principi  di  ragionevolezza  e  leale
collaborazione. 
    L'art. 14, d.l. n. 138/2011, individua, al comma 1, una serie  di
misure di adeguamento  dello  statuto  regionale,  secondo  parametri
predefiniti in dettaglio, finalizzate alla collocazione delle Regioni
nella classe degli enti virtuosi  ai  sensi  delle  disposizioni  sul
patto di stabilita'. 
    Il  comma  2,  per  le  autonomie  differenziate,   prevede   che
l'adeguamento ai parametri di cui al sopracitato comma 1  costituisca
condizione per l'applicazione dell'art. 27,  legge  n.  42/2009,  nei
confronti di quelle Regioni a Statuto speciale  e  Province  Autonome
per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27,  assicura  il
conseguimento degli obiettivi costituzionali  di  perequazione  e  di
solidarieta', ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure
premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente. 
    In sostanza, quindi, il comma 2, individua nell'adeguamento degli
ordinamenti delle Autonomie speciali ai criteri di cui al  precedente
comma 1 la condizione per l'attuazione degli obiettivi costituzionali
di perequazione e di solidarieta', nonche' per  l'applicazione  delle
misure premiali o sanzionatorie  previste  dalla  normativa  vigente,
determinandone, in via indiretta, la cogenza, e integrando, cosi', la
palese violazione delle prerogative provinciali stabilite dal  Titolo
IL e dal Titolo VI dello Statuto speciale. 
    Innanzi  tutto,  occorre  porre  in  evidenza  che  il   generico
riferimento  al  sistema  sanzionatorio  /  premiale  previsto  dalla
normativa vigente non e' coerente  con  il  sistema  delle  relazioni
finanziarie Stato - Autonomie Speciali delineato dal Titolo VI St.  -
come oltre, meglio, si  dira'  -,  dipendendo,  inoltre,  per  alcuni
parametri, da processi di riforma dell'Ordinamento  della  Provincia,
implicanti  la   riforma   dello   stesso   Statuto   di   autonomia,
assoggettata, come noto, dagli  artt.  103  e  104  St.  a  peculiari
procedure che escludono,  pena  la  violazione  anche  del  correlato
principio  di  leale  collaborazione  sancito  dall'art.   107   St.,
interventi unilaterali del  Legislatore  statale  operati  attraverso
legge ordinaria (Corte cost. n. 334/2009). 
    Nonostante cio', in dipendenza del disposto recato dall'art.  14,
comma 2, d.l. n. 138/2001, trovano applicazione anche alle  Autonomie
speciali le previsioni di cui alle lettere a) e b) del  citato  comma
1, che impongono la riduzione  del  numero  massimo  dei  consiglieri
regionali, da attuarsi secondo i parametri numerici  predefiniti  con
legge dello Stato entro il 15 marzo 2012, e la correlativa  riduzione
del numero degli assessori, in misura pari ad un  quinto  del  numero
dei componenti del Consiglio Regionale. 
    Ora, lo Statuto di autonomia dedica l'art. 24 e  l'art.  47  alla
individuazione degli organi, rispettivamente, della Regione  e  delle
Province Autonome. Piu' in particolare, l'art.  47  St.,  cosi'  come
recentemente modificato dalla legge Cost.  n.  2/2001,  demanda  alla
legge provinciale, da  approvarsi  con  maggioranza  qualificata,  la
determinazione  della   forma   di   governo   della   Provincia   e,
specificatamente,  delle  modalita'   di   elezione   del   Consiglio
Provinciale e degli assessori. 
    Gli artt.  25  e  48  St.  sono  deputati,  poi,  a  definire  la
composizione, rispettivamente, del Consiglio Regionale  -  stabilendo
che ne facciano parte i membri dei Consigli Provinciali di  Trento  e
Bolzano - e dei Consigli Provinciali - ciascuno dei quali e' composto
da trentacinque consiglieri. 
    La  violazione  delle  competenze   provinciali   statutariamente
sancite e' palese, in quanto estendendo alla  Provincia  Autonoma  di
Bolzano i limiti individuati dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 138/2011,
per  il  tramite  del  comma  2  della  medesima   disposizione,   il
Legislatore statale norma in via diretta la composizione degli Organi
di governo, comprimendo le prerogative della Provincia sul  punto  ed
intervenendo sull'assetto  istituzionale  determinato  dallo  Statuto
speciale,  in  palese  violazione   dell'art.   103   St.   Parimenti
incostituzionale e' la previsione della riduzione, a decorrere dal 1°
gennaio 2012, degli emolumenti e delle utilita', comunque denominate,
previsti in favore dei Consiglieri regionali entro il limite  massimo
spettante ai membri  del  Parlamento,  cosi'  come  rideterminato  in
applicazione dell'art. 13, d.l. n. 138/2011, con  commisurazione  del
trattamento economico alla effettiva  partecipazione  alla  attivita'
del Consiglio Regionale (lettere c e d). 
    Le indennita' dei  Consiglieri  regionali  trovano,  pero',  gia'
compiuta disciplina  nella  l.r.  n.  2/1995,  mentre  le  indennita'
spettanti al Presidente della Provincia e  della  Giunta  Provinciale
sono regolamentate dalla l.p. n. 13/1976 e che il Legislatore statale
non possa intervenire sulla questione degli emolumenti spettanti agli
Organi di governo  delle  Autonomie  speciali  fissandone  limiti  ed
entita' e', ormai, pacifico (Corte cost., n. 157/2007). 
    Quanto alla istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  di  un
collegio di revisori  dei  conti  quale  organo  di  vigilanza  sulla
regolarita'  contabile,  finanziaria  ed  economica  della   gestione
dell'ente, destinato ad operare in raccordo con le sezioni  regionali
di controllo della Corte dei conti ai fini  del  coordinamento  della
finanza pubblica (lett. e), si evidenzia che i poteri  delle  sezioni
di controllo della Corte dei  conti  di  Trento  e  di  Bolzano  sono
puntualmente definiti dal d.P.R. n. 305/1988 (cfr. artt.  5  e  ss.),
costituente specifica normativa di attuazione statutaria: «le vigenti
norme di attuazione statutaria, limitando il  controllo  della  Corte
dei conti ad una tipologia puntuale di procedure ed atti, non possono
logicamente prevedere tipi di controllo  diversi,  sotto  il  profilo
formale ed oggettivo (cfr. ordinanza n.  310  del  1998),  da  quelli
espressamente indicati» (Corte cost., n. 171/2005). 
    Come precisato  da  codesta  Ecc.ma  Corte,  «i  procedimenti  di
controllo contabile si devono svolgere secondo la disciplina statale,
ma in modo tale che il necessario adeguamento legislativo provinciali
li renda compatibili con l'ordinamento di appartenenza, senza che  in
proposito possano essere  invocati  eventuali  vincoli  derivanti  da
norme fondamentali  di  riforma  economico-sociale,  tanto  piu'  con
riferimento alla Provincia  di  Trento  [ma  analoghe  considerazioni
valgono per la Provincia di Bolzano, n. d.r.]  alla  luce  di  quanto
disposto dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per il  Trentino  Alto  Adige  concernenti  il
rapporto  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento)» (Corte cost., n. 171/2005, enfasi aggiunta). 
    L'art. 79, ai commi 3 e 4, St., espressamente prevede che trovino
applicazione  nella  Provincia  di  Bolzano  le   sole   disposizioni
sull'attuazione  degli  obiettivi  di  perequazione  e  solidarieta',
nonche' quelle relative al  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dal
patto di stabilita' interno di cui allo Statuto speciale. Non possono
quindi applicarsi tout court le  misure  dettate  per  le  Regioni  a
statuto ordinario. 
L'art. 14, comma 2, d.l. 138/2011, nel disporre, per il  tramite  del
sopradescritto meccanismo, l'estensione anche alla Provincia Autonoma
di Bolzano dei limiti e delle prescrizioni di cui al precedente comma
1, confligge quindi, palesemente,  anche  con  il  peculiare  assetto
dell'Ordinamento finanziario provinciale di cui al  Titolo  VI  dello
Statuto, che, lo si rammenta, puo'  subire  modificazioni  unicamente
attraverso  la   procedura   rinforzata   prevista   per   le   leggi
costituzionali (art. 103 St.)  o  con  il  preventivo  assenso  della
Provincia interessata (art. 104 St.). 
    Costituisce,  poi,  ius  receptum  che  «la  legge  statale  puo'
prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio, il  contenimento  della
spesa pubblica), non imporre alle Regioni minutamente  gli  strumenti
concreti da  utilizzare  per  raggiungere  quegli  obiettivi»  (Corte
cost., n. 157/2007, conformi, ex plurimis, Corte cost., n.  341/2009;
Corte cost., n. 190/2008). 
    Coerenti con tale ricostruzione dei rapporti  Stato  /  Autonomie
sono  l'art.  79,  comma  4,  St.,  e  la  disciplina  di  attuazione
statutaria di cui al d.lgs. n. 266/1992 - gia' sopra  citata  -,  che
prevedono un  onere  di  adeguamento  alle  disposizioni  statali  di
principio  costituenti  limiti  per  la   legislazione   primaria   e
secondaria della Provincia. 
    I parametri dettati dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 138/2011,  non
sono certamente qualificabili come «norme di principio»,  riducendosi
a concrete misure di  riduzione  dei  costi  di  funzionamento  degli
organi  rappresentativi  regionali  e  provinciali:   le   competenze
provinciali delineate dall'art. 79 St. in materia  di  determinazione
del concorso agli obiettivi di finanza  pubblica  sono  lese  per  il
tramite dell'introduzione con legge  ordinaria  di  ulteriori  misure
finalizzate al contenimento della spesa  ai  fini  del  rispetto  del
patto di stabilita'. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia  codesta  ecc.ma  Corte,  in  accoglimento  del   presente
ricorso,  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
comma 3, ultimo periodo, e comma 36,  se  ritenuti  applicabili  alla
Provincia Autonoma di Bolzano, e dell'art. 14, comma 2, del  d.l.  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale - n. 216 del 16 settembre 2011. 
        Roma, addi' 10 novembre 2011 
 
                 Avv. prof. Ferrari - Avv. Prof. Riz