N. 152 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 novembre 2011 (della Provincia autonoma di Bolzano). Province autonome - Finanza regionale - Riserva all'erario statale delle maggiori entrate derivanti dall'accisa sui tabacchi lavorati e da altre entrate tributarie previste dal decreto impugnato e dalla lotta all'evasione fiscale - Finalizzazione delle maggiori entrate dipendenti dalle misure contenute nel d.l. censurato alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, e delle maggiori entrate dipendenti dal contrasto all'evasione alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti su famiglie e imprese - Previsione di un decreto ministeriale che stabilisca le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione - Lamentato contrasto con lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige che definisce i termini e le modalita' di partecipazione delle Province al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e degli obblighi finanziari posti dall'ordinamento comunitario e interno, nonche' violazione del procedimento per le modifiche statutarie e unilateralita' dell'intervento statale - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione delle prerogative statutarie della Provincia autonoma, violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 75, 79, 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10 e 10-bis. Province autonome - Disposizioni sui consiglieri regionali - Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennita', commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Necessita' di adeguamento anche per le Province autonome ai fini dell'attuazione degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta', nonche' dell'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente - Contrasto con lo speciale regime organizzativo e finanziario riconosciuto alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome, deroga unilaterale con fonte ordinaria a norme statutarie adottate con procedura rinforzata - Ricorso della Provincia di Bolzano - Denunciata violazione delle prerogative statutarie della Provincia autonoma, violazione dei principi di leale collaborazione e ragionevolezza. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14, comma 2. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 24, 25, 47, 48, 79, 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.(GU n.3 del 18-1-2012 )
Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano (C.F. 00390090215), in persona del Presidente pro tempore della Provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale del 7 novembre 2011, rep. 23222 (all. 1), rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, dott. Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 1635 del 7 novembre 2011 (all. 2), dagli avv.ti professori Giuseppe Franco Ferrari (C.F. FRRGPP50B08M109X) e Roland Riz (C.F. RZIRND27E12A952U), e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo, e comma 36, se ritenuti applicabili alla Provincia Autonoma di Bolzano, e dell'art. 14, comma 2, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 16 settembre 2011. Nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 e' stata pubblicata la legge n. 148/2011 di conversione del d.l. n. 138/2011, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distruzione sul territorio degli uffici giudiziari». L'art. 2, comma 3, d.l. n. 138/2011, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare disposizioni volte ad assicurare maggiori entrare dal settore dei giochi pubblici, nonche' il Ministero dell'economia e delle finanze a disporre l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al d.lgs. n. 504/1995, all. I. L'ultimo periodo del citato comma 3 precisa che le maggiori entrare derivanti dalle misure sopra descritte sono integralmente attribuite allo Stato: «Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato». L'art. 2, comma 36, d.l. n. 138/2001, dispone, poi, che «le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attivita' di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese». L'art. 14, d.l. n. 138/2011, detta, invece, misure per la riduzione dei costi degli apparati istituzionali di livello regionale, individuando, al comma 1, precisi parametri, destinati a trovare applicazione alle Autonomie differenziate in virtu' di quanto disposto dal successivo comma 2, il quale stabilisce che l'adeguamento ai predetti parametri costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 27, legge n. 42/2009, nei confronti di quelle Regioni a Statuto speciale e Province Autonome per le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta', ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente. Con il presente ricorso la Provincia Autonoma di Bolzano solleva questione di legittimita' costituzionale delle sopra citate disposizioni statali, per i seguenti motivi di Diritto 1. - Violazione del Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia (d.P.R. n. 670/1972), con particolare riferimento agli artt. 75 e 79; degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia; delle relative norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268/1992, con particolare riferimento agli artt. 9, 10 e 10-bis; del principio di leale collaborazione. La Provincia Autonoma di Bolzano gode, in virtu' del Titolo VI dello Statuto speciale, di una particolare autonomia in materia finanziaria. Piu' precisamente, l'art. 75 St. attribuisce alla Provincia quote del gettito delle entrate tributarie dello Stato in esso elencate (imposte di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione, accise sui prodotti energetici), ove percette nel territorio provinciale, oltre ai nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate. L'art. 2, comma 3, ultimo periodo, d.l. n. 138/2011, in quanto riserva allo Stato la totalita' del maggior gettito realizzato in applicazione delle misure previste dal medesimo comma 3 - con particolare riferimento alla modificazione della misura del prelievo erariale unico sulle vincite in denaro da giochi pubblici e all'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati -, palesemente confligge con la citata disposizione statutaria. Il successivo comma 36 prevede, poi, che le maggiori entrate dipendenti dall'attuazione delle misure contenute nel d.l. n. 138/2011 siano riservate in toto, per 5 anni, all'Erario «per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea», Erario cui competono in via esclusiva anche le maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dell'attivita' di contrasto all'evasione, con confluenza di tali maggiori somme in un apposito fondo deputato alla riduzione strutturale della pressione fiscale e finalizzazione delle stesse alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese. Cio' benche' l'art. 79 dello Statuto speciale definisca in modo esplicito i termini e le modalita' di partecipazione della Provincia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'Ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dal Legislatore statale. Il d.lgs. n. 268/1992, agli artt. 9, 10 e 10-bis, si preoccupa, in attuazione delle citate disposizioni statutarie, di individuare espressamente le ipotesi di riserva del gettito in favore dell'Erario. Ora, con tutta evidenza, ne' le previsioni recate dall'art. 2, d.l. n. 138/2011, al comma 3, ne' quelle di cui al successivo comma 36 rispondono ai criteri di cui alla citata disposizione attuativa: le maggiori entrate derivanti dalla loro applicazione non sono destinate a garantire la copertura, ex art. 81 Cost., di «nuove e specifiche spese di carattere non continuativo» (unico caso in cui l'art. 9, d.lgs. n. 268/1992, ammette la deroga alle specifiche ipotesi di imputazione di cui all'art. 10, comma 6, e all'art. 10-bis, d.lgs. n. 268/1992) e, con particolare riguardo alla previsione contenuta nel terzo e quarto periodo dell'art. 2, comma 36, d.l. n. 138/2011, non discendono da «maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi», come prescritto dall'art. 9, d.lgs. n. 268/1992, ma da un piu' rigoroso accertamento e da una piu' efficace esazione di imposte e tributi gia' esistenti. I commi in esame nemmeno rispettano i meccanismi paritetici delineati dai citati artt. 10 e 10-bis del d.lgs. n. 268/1992 e n. 79 St., quale espressione del principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra lo Stato e, per quanto qui piu' direttamente interessa, le Province Autonome, risolvendosi in un intervento statale unilaterale, immediatamente vincolante per le Amministrazioni destinatarie delle prescrizioni dagli stessi recate. La violazione del principio di leale collaborazione, e dei parametri statutari sopra richiamati, e' predicabile anche in ragione della competenza, assegnata dall'art. 2, comma 36, d.l. n. 138/2011, in via esclusiva al Ministro dell'economia e delle finanze, a determinare con proprio decreto le modalita' di individuazione del maggior gettito, e in dipendenza della previsione, contenuta nel medesimo comma, per cui a partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza (di competenza ministeriale) conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attivita' di contrasto all'evasione. Il sistema introdotto con le disposizioni oggetto di censura di incostituzionalita' non e', quindi, coerente con il quadro delle relazioni finanziarie Stato - Provincia Autonoma di Bolzano delineato dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione. Posto che la modificazione dell'assetto dei rapporti in materia finanziaria, in quanto trovanti specifica ed espressa disciplina nello Statuto di autonomia, implicherebbe la modifica dello Statuto stesso, con il peculiare meccanismo delineato dagli artt. 103 e 104 St. (Corte cost., n. 133/2010), deve escludersi che con disposizione di legge ordinaria sia possibile incidere sulle sopra richiamate prescrizioni dello Statuto (art. 103 St.), a meno che non vi sia il preventivo consenso della Provincia interessata (art. 104 St.): «bisogna Osservare che l'autonomia finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che "Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province". Il richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali. Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle Province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale» (Corte cost., n. 133/2010 - enfasi aggiunta). Ne' e' ammissibile che le disposizioni attuative relative a materie disciplinate statutariamente assumano la veste di decreti ministeriali, posto che l'art. 107 St. disciplina la fase di attuazione delle previsioni statutarie, con espresso coinvolgimento delle Province Autonome. La fondatezza della censura di costituzionalita', per tutti i motivi sopra esaminati, e' quindi palese. Tanto posto, sia consentito di svolgere un'ultima considerazione: e' noto alla scrivente difesa che il d.l. n. 138/2011 contiene una norma di chiusura (art. 19-bis) in virtu' della quale l'attuazione delle disposizioni recate del decreto stesso nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione. Tuttavia, la lettera dell'art. 2, comma 3, e comma 36, d.l. n. 138/2011, presenta un carattere di estrema generalita', che consente un'interpretazione del suo ambito applicativo lesiva delle competenze provinciali di derivazione statutaria. Pertanto, ove le citate disposizioni dovessero ritenersi applicabili anche alla Provincia Autonoma di Bolzano, le stesse non potrebbero andare esenti dalle censure di incostituzionalita' sopra articolate. 2. - Violazione del Titolo IL dello Statuto speciale di autonomia (d.P.R. n. 670/1972), con particolare riferimento agli artt. 24, 25, 47 e 48; del Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia, con particolare riferimento all'art. 79; degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto speciale di autonomia; delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento al d.lgs. n. 266/1992, d.lgs. n. 268/1992 e d.P.R. n. 305/1988; dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione. L'art. 14, d.l. n. 138/2011, individua, al comma 1, una serie di misure di adeguamento dello statuto regionale, secondo parametri predefiniti in dettaglio, finalizzate alla collocazione delle Regioni nella classe degli enti virtuosi ai sensi delle disposizioni sul patto di stabilita'. Il comma 2, per le autonomie differenziate, prevede che l'adeguamento ai parametri di cui al sopracitato comma 1 costituisca condizione per l'applicazione dell'art. 27, legge n. 42/2009, nei confronti di quelle Regioni a Statuto speciale e Province Autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta', ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente. In sostanza, quindi, il comma 2, individua nell'adeguamento degli ordinamenti delle Autonomie speciali ai criteri di cui al precedente comma 1 la condizione per l'attuazione degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta', nonche' per l'applicazione delle misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente, determinandone, in via indiretta, la cogenza, e integrando, cosi', la palese violazione delle prerogative provinciali stabilite dal Titolo IL e dal Titolo VI dello Statuto speciale. Innanzi tutto, occorre porre in evidenza che il generico riferimento al sistema sanzionatorio / premiale previsto dalla normativa vigente non e' coerente con il sistema delle relazioni finanziarie Stato - Autonomie Speciali delineato dal Titolo VI St. - come oltre, meglio, si dira' -, dipendendo, inoltre, per alcuni parametri, da processi di riforma dell'Ordinamento della Provincia, implicanti la riforma dello stesso Statuto di autonomia, assoggettata, come noto, dagli artt. 103 e 104 St. a peculiari procedure che escludono, pena la violazione anche del correlato principio di leale collaborazione sancito dall'art. 107 St., interventi unilaterali del Legislatore statale operati attraverso legge ordinaria (Corte cost. n. 334/2009). Nonostante cio', in dipendenza del disposto recato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 138/2001, trovano applicazione anche alle Autonomie speciali le previsioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma 1, che impongono la riduzione del numero massimo dei consiglieri regionali, da attuarsi secondo i parametri numerici predefiniti con legge dello Stato entro il 15 marzo 2012, e la correlativa riduzione del numero degli assessori, in misura pari ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio Regionale. Ora, lo Statuto di autonomia dedica l'art. 24 e l'art. 47 alla individuazione degli organi, rispettivamente, della Regione e delle Province Autonome. Piu' in particolare, l'art. 47 St., cosi' come recentemente modificato dalla legge Cost. n. 2/2001, demanda alla legge provinciale, da approvarsi con maggioranza qualificata, la determinazione della forma di governo della Provincia e, specificatamente, delle modalita' di elezione del Consiglio Provinciale e degli assessori. Gli artt. 25 e 48 St. sono deputati, poi, a definire la composizione, rispettivamente, del Consiglio Regionale - stabilendo che ne facciano parte i membri dei Consigli Provinciali di Trento e Bolzano - e dei Consigli Provinciali - ciascuno dei quali e' composto da trentacinque consiglieri. La violazione delle competenze provinciali statutariamente sancite e' palese, in quanto estendendo alla Provincia Autonoma di Bolzano i limiti individuati dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 138/2011, per il tramite del comma 2 della medesima disposizione, il Legislatore statale norma in via diretta la composizione degli Organi di governo, comprimendo le prerogative della Provincia sul punto ed intervenendo sull'assetto istituzionale determinato dallo Statuto speciale, in palese violazione dell'art. 103 St. Parimenti incostituzionale e' la previsione della riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, degli emolumenti e delle utilita', comunque denominate, previsti in favore dei Consiglieri regionali entro il limite massimo spettante ai membri del Parlamento, cosi' come rideterminato in applicazione dell'art. 13, d.l. n. 138/2011, con commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione alla attivita' del Consiglio Regionale (lettere c e d). Le indennita' dei Consiglieri regionali trovano, pero', gia' compiuta disciplina nella l.r. n. 2/1995, mentre le indennita' spettanti al Presidente della Provincia e della Giunta Provinciale sono regolamentate dalla l.p. n. 13/1976 e che il Legislatore statale non possa intervenire sulla questione degli emolumenti spettanti agli Organi di governo delle Autonomie speciali fissandone limiti ed entita' e', ormai, pacifico (Corte cost., n. 157/2007). Quanto alla istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un collegio di revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, destinato ad operare in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini del coordinamento della finanza pubblica (lett. e), si evidenzia che i poteri delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano sono puntualmente definiti dal d.P.R. n. 305/1988 (cfr. artt. 5 e ss.), costituente specifica normativa di attuazione statutaria: «le vigenti norme di attuazione statutaria, limitando il controllo della Corte dei conti ad una tipologia puntuale di procedure ed atti, non possono logicamente prevedere tipi di controllo diversi, sotto il profilo formale ed oggettivo (cfr. ordinanza n. 310 del 1998), da quelli espressamente indicati» (Corte cost., n. 171/2005). Come precisato da codesta Ecc.ma Corte, «i procedimenti di controllo contabile si devono svolgere secondo la disciplina statale, ma in modo tale che il necessario adeguamento legislativo provinciali li renda compatibili con l'ordinamento di appartenenza, senza che in proposito possano essere invocati eventuali vincoli derivanti da norme fondamentali di riforma economico-sociale, tanto piu' con riferimento alla Provincia di Trento [ma analoghe considerazioni valgono per la Provincia di Bolzano, n. d.r.] alla luce di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento)» (Corte cost., n. 171/2005, enfasi aggiunta). L'art. 79, ai commi 3 e 4, St., espressamente prevede che trovino applicazione nella Provincia di Bolzano le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di perequazione e solidarieta', nonche' quelle relative al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno di cui allo Statuto speciale. Non possono quindi applicarsi tout court le misure dettate per le Regioni a statuto ordinario. L'art. 14, comma 2, d.l. 138/2011, nel disporre, per il tramite del sopradescritto meccanismo, l'estensione anche alla Provincia Autonoma di Bolzano dei limiti e delle prescrizioni di cui al precedente comma 1, confligge quindi, palesemente, anche con il peculiare assetto dell'Ordinamento finanziario provinciale di cui al Titolo VI dello Statuto, che, lo si rammenta, puo' subire modificazioni unicamente attraverso la procedura rinforzata prevista per le leggi costituzionali (art. 103 St.) o con il preventivo assenso della Provincia interessata (art. 104 St.). Costituisce, poi, ius receptum che «la legge statale puo' prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), non imporre alle Regioni minutamente gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (Corte cost., n. 157/2007, conformi, ex plurimis, Corte cost., n. 341/2009; Corte cost., n. 190/2008). Coerenti con tale ricostruzione dei rapporti Stato / Autonomie sono l'art. 79, comma 4, St., e la disciplina di attuazione statutaria di cui al d.lgs. n. 266/1992 - gia' sopra citata -, che prevedono un onere di adeguamento alle disposizioni statali di principio costituenti limiti per la legislazione primaria e secondaria della Provincia. I parametri dettati dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 138/2011, non sono certamente qualificabili come «norme di principio», riducendosi a concrete misure di riduzione dei costi di funzionamento degli organi rappresentativi regionali e provinciali: le competenze provinciali delineate dall'art. 79 St. in materia di determinazione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica sono lese per il tramite dell'introduzione con legge ordinaria di ulteriori misure finalizzate al contenimento della spesa ai fini del rispetto del patto di stabilita'.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo, e comma 36, se ritenuti applicabili alla Provincia Autonoma di Bolzano, e dell'art. 14, comma 2, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 16 settembre 2011. Roma, addi' 10 novembre 2011 Avv. prof. Ferrari - Avv. Prof. Riz