N. 159 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 24 novembre 2011 in cancelleria (della Regione Calabria). Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Previsione, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, che le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura - Disciplina delle modalita' di redazione e del contenuto della relazione stessa - Disciplina della procedura di redazione in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale - Previsione dell'adozione con atto di natura regolamentare del Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di uno schema tipo per la relazione di fine legislatura - Previsione, in caso di inadempimento dell'obbligo di redazione della relazione del dovere del Presidente della Giunta regionale di darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale regionale per l'introduzione di controlli governativi sull'attivita' regionale- Denunciata violazione della competenza esclusiva in materia di organizzazione interna - Lamentata introduzione di controlli governativi sull'attivita' regionale - Denunciata violazione della competenza esclusiva in materia di organizzazione interna - Denunciato eccesso di delega per la previsione di una subdelega ad atto di competenza ministeriale in materia di competenza regionale. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 1. - Costituzione, artt. 76, 117, 121, 123 e 126. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica del Presidente della Giunta regionale Previsione, in caso di grave dissesto finanziario, dello scioglimento del Consiglio regionale e della rimozione del Presidente della Giunta regionale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale regionale per l'introduzione di controlli governativi sull'attivita' regionale - Denunciata violazione della competenza esclusiva in materia di organizzazione interna - Denunciato eccesso di delega per la previsione di una subdelega ad atto di competenza ministeriale in materia di competenza regionale - Lamentata violazione dei limiti costituzionali allo scioglimento dei consigli regionali - Lamentata introduzione di controlli non previsti dalla Costituzione. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 76, 117, 121, 123 e 126. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione della non candidabilita' del Presidente della Giunta regionale rimosso per grave dissesto finanziario alle cariche elettive a livello locale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni - Previsione, altresi', che lo stesso non possa essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle regioni, dello Stato e dell'unione europea per un periodo di dieci anni - Ricorso della Regione Calabria - Denunciato eccesso di delega, per l'estensione alle regioni della sanzione dell'incandidabilita' prevista per gli amministratori di enti locali, e per violazione del principio che le norme incidenti sull'elettorato passivo sono eccezionali e di stretta interpretazione - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale regionale per l'introduzione di controlli governativi sull'attivita' regionale - Denunciata violazione della competenza esclusiva in materia di organizzazione interna. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 3. - Costituzione, artt. 76, 117, 121, 123 e 126. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica del Presidente della Giunta regionale - Relazione di fine legislatura - Previsione, con riguardo a settori ed attivita' regionali diversi dalla sanita', dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonche' dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, in caso di mancata attuazione dei citati livelli o degli obiettivi di servizio, della nomina del Presidente della giunta regionale, quale commissario ad acta con poteri sostitutivi - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale per l'affidamento ad organo governativo quale il commissario ad acta di poteri lesivi dell'autonomia regionale per l'introduzione di controlli governativi sull'attivita' regionale - Denunciata violazione della competenza esclusiva in materia di organizzazione interna - Denunciata illegittima applicazione alle regioni di controlli sostitutivi in materia di propria competenza ed in relazione al raggiungimento di "obiettivi" di servizio non previsti dalla Costituzione. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 4. - Costituzione, artt. 76, 117, 121, 123 e 126. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione, nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della giunta regionale, in luogo di quello rimosso, della nomina, con deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di un nuovo commissario ad acta per l'esercizio delle competenze del Presidente della giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione dell'autonomia regionale per l'attribuzione al commissario ad acta di funzioni e poteri non governativi, bensi' di organi consiliari regionali. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 5. - Costituzione, artt. 76, 121, 123 e 126. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione, con riguardo a settori ed attivita' regionali diverse dalla sanita', che ove una legge regionale dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nonche' dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda all'attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio, che il Presidente della giunta regionale e' nominato commissario ad acta, ai sensi dell'art. 18 della legge n.42 del 2009, per l'esercizio dei poteri sostitutivi - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale regionale per superamento dei limiti costituzionali alla responsabilita' politica del Presidente della Giunta connessi a situazioni veramente eccezionali e per l'attribuzione al commissario ad acta di funzioni e poteri non governativi, bensi' di organi consiliari regionali. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 6 e 7. - Costituzione, artt. 76, 117, 121, 123 e 126.(GU n.4 del 25-1-2012 )
Ricorso della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente in carica della Giunta regionale Dr. Giuseppe Scopelliti, giusta Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione alla proposizione del ricorso, rappresentata e difesa, come da decreto del Dirigente dell'Avvocatura regionale di assegnazione del relativo incarico difensivo, ed in forza di procura speciale a margine del presente atto, dall'Avv. Giuseppe Naimo (P.E.C. avvocato8.cz@pec.regione.calabria.it) dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ottaviano n. 9, presso lo studio dell'avv. Graziano Pungi', fax 0961/856414, indirizzi di posta elettronica e fax ai quali intende ricevere comunicazioni e notificazioni del presente giudizio; Contro: il Presidente del Consiglio dei Ministri; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, s.g., parte I, n. 219 del 20 settembre 2011. Fatto e diritto Cosi' precisate le nonne avverso le quali si intende svolgere censure, si provvedera' ora a sviluppare le censure in questione. Avverso le norme di legge statale sopra riportate, la Regione Calabria, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, intende ricorrere, come in effetti con il presente atto ricorre, a codesta Eccellentissima Corte Costituzionale, ex articolo 127, comma 2, della Costituzione, atteso che le suddette norme presentano profili di lesivita' in pregiudizio della sfera di attribuzioni legislative ed amministrative della Regione Calabria costituzionalmente garantite, ed interviene maniera significativa su materia di preminente interesse regionale, affidando il ricorso ai seguenti Motivi 1. - Violazione dell'articolo 76 della Costituzione. L'articolo 2 del d.lgs. n. 149/11 si pone in dichiarata applicazione della delega conferita con gli artt. 2 e 17 della legge 42/09, e prevede, al comma 3, che «Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 e' incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni il Presidente rimosso non puo' essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni»: non vi e' dubbio, in realta', che la norma, nel prevedere simili sanzioni a carico di Presidenti delle Regioni, esuli dai principi della legge delega, e ne ecceda i limiti. L'articolo 2, comma 2, lett. z) della legge 42/09 nulla prevede sul punto di specifiche sanzioni; l'articolo 17, comma 1, lett. e), della medesima legge prevede l'applicazione di sanzione «con individuazione dei casi di ineleggibilita' nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali». Ora, per consolidata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte Costituzionale(sentenza n. 4/04, che ha dichiarato infondata l'impugnazione dell'articolo 19, comma 14, della legge 448/01, «dal momento che tale norma, al contrario di quanto potrebbe lasciar intendere la generica locuzione di "amministrazioni pubbliche" non ha, come risulta dall'intero articolo 19 e, in particolare, dal comma 1, tra i suoi destinatari le Regioni»; «sent. n. 298/09 ...le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale»), nonche' in forza di espressa disposizione normativa (articolo 2 T.U.E.L.: «Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.») le Regioni non sono Enti Locali. Inoltre, come noto, ineleggibilita' ed incandidabilita' sono istituti che, pur afferendo entrambi alla materia dell'elettorato passivo, risultano assolutamente diversi. (Cons. Stato, sez. VI 09-06-2008, n. 2765). Ed infatti, ai fini dell'audizione del sig. Presidente in Commissione, le SSS.RR. della Corte dei Conti, nel Giugno 2011, hanno precisato (punto 4) che «La sanzione di ineleggibilita' (rectius, "incandidabilita'") conseguente ad una pronuncia di responsabilita' amministrativa, sia pure a titolo di dolo e di colpa grave, richiama il sistema prefigurato dall'articolo 58 del d.lgs. n. 267 del 2000, che fa discendere la sanzione di incandidabilita' da fattispecie di reato particolarmente gravi accertate in sede penale», evidenziando (seppur implicitamente) la differenza tra i due istituti, e facendo riferimento proprio al T.U.E.L., non applicabile alle Regioni. Ulteriore profilo che consente di ritenere sussistente il lamentato eccesso di delega e' - come insegna codesta Ecc.ma Corte - che «le norme, che vanno ad incidere sul diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione...» (sentenze nn. 25 del 2008, 306 del 2003, 132 del 2001, 141 del 1996), principio da ritenersi applicabile anche alle cause di incandidabilita'. Puo' quindi ritenersi fatto acclarato che la Regione non e' Ente locale, e che - di conseguenza - la norma della legge delega, di stretta interpretazione, e che non riguarda l'incandidabilita', non puo' essere riferita alle Regioni. Pare quindi evidente il lamentato eccesso di delega: la sanzione dell'incandidabilita' non puo' in alcun modo riguardare il Presidente della Giunta Regionale, per non essere tale principio delle legge delega (peraltro, afferente ad ineleggibilita') riferibile anche alle Regioni. Censura analoga (e, pertanto, si omettera' di riportare quanto gia' sopra esposto) deve essere mossa alla sanzione interdittiva prevista dall'ultimo alinea del comma 3: l'interpretazione logico/sistematica, e testuale, della legge delega («...oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici»), in quanto inequivocabilmente connessa ai soli «amministratori responsabili degli enti locali», non consente di ritenere riferita alle Regioni tale previsione di delega, che vede i suoi unici destinatari negli Enti Locali, per cui anche la citata disposizione dell'impugnato articolo 2, che prevede sanzioni interdittive, risulta afflitta dal lamentato eccesso di delega. 2. - Violazione degli articoli 76, 121 e 126 della Costituzione. L'articolo 2, comma 2, lett. z), della legge 42/09 prevede che lo Stato «adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entita' di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,e secondo il principio di responsabilita' amministrativa e finanziaria»; l'articolo 17, lett. e) dispone la «previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione ... Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attivita' che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.». In assunta attuazione di tali principi, dettati dalla legge delega, si sviluppa la norma delegata (articolo 2, comma 1 e 2) qui impugnata: nel solo caso in cui (comma 1) il Presidente sia stato nominato Commissario ad acta per il rientro dal deficit in materia sanitaria, ed egli non adempia in tutto o in parte al Piano di rientro, o non vengano raggiunti gli obiettivi fissati dal Piano, o per due esercizi consecutivi sia stata adottata l'aliquota massima dell'addizionale IRPEF senza raggiungere gli obiettivi del Piano di rientro, cio' costituisce (c.2) grave dissesto finanziario, e, quindi, in tali ipotesi si ha «grave violazione di legge" ex articolo 126 Cost., il che determina lo scioglimento del Consiglio e la rimozione del Presidente «per responsabilita' politica nel proprio mandato di amministrazione della regione». Ora, che il Commissario sia Amministrazione statale, e non regionale, e' stato piu' volte affermato da codesta Ecc.ma Corte. Il dato della statualita' delle strutture commissariali e' stato infatti asserito da codesta Ecc.ma Corte costituzionale, con una serie di univoche decisioni (cfr. sent. 26 giugno 2007, n. 237; ord. 5 dicembre 2007, n. 417; ord. 4 aprile 2008, n. 92; sent. 16 luglio 2008, n. 266): in particolare, nella sent. n. 237/07, si e' rilevato che «i provvedimenti posti in essere dai commissari delegati sono atti dell'amministrazione centrale dello Stato, in quanto emessi da organi che operano come longa manus del Governo, finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunita' locali coinvolte dalle singole situazioni di emergenza, e cio' in ragione tanto della rilevanza delle stesse, quanto della straordinarieta' dei poteri necessari per farvi fronte». Ma, ancor piu' decisivo, e' l'inequivoco chiarimento dato da codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, proprio in relazione a commissariamenti ex articolo 120 Cost. delle Regioni (ed, in particolare, della Regione Calabria). Con la sentenza n. 2/10, codesta Corte ha statuito che «Rilevano, in primo luogo, quelle (commi 85 e 65) che individuano negli organi ordinari della Regione i soli legittimati ad apportare modifiche alle «disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili della Regione», con la conseguenza della esautorazione dei poteri del commissario ad acta, il quale sarebbe impossibilitato ad apportare le suddette modifiche e, dunque, a svolgere appieno le sue funzioni di organo straordinario dello Stato ai sensi dell'articolo 120 Cost.,»; con la sentenza n. 361/10 - nell'ambito della quale si doveva valutare il ricorso avanzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso «provvedimento» assunto dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Calabria, nella qualita' di Commissario ad acta nominato dal Governo - nel dichiarare inammissibile il ricorso, per non avere l'atto impugnato, natura di legge, codesta Corte ha precisato che «la disciplina contenuta nel secondo comma dell'articolo 120 Cost. non puo' essere interpretata come implicitamente legittimante il conferimento di poteri di tipo legislativo ad un soggetto che sia stato nominato Commissario del Governo: anche volendosi interpretare la surrichiamata disposizione costituzionale come tale da legittimare il potere del Governo di adottare atti con forza di legge in sostituzione di leggi regionali, e quindi eccezionalmente derogando al riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni, tramite l'esercizio in via temporanea dei propri poteri di cui all'articolo 77 Cost., resta evidente il divieto costituzionale di affidare ad un diverso organo gli eccezionali poteri di natura legislativa del Consiglio dei Ministri...»; con la sentenza n. 123/11 e' stato infine precisato che «Entrambi i citati decreti debbono, infatti, ritenersi, per la parte qui in esame, tamquam non essent, dal momento che sono stati adottati dal Presidente della Giunta regionale nella qualita' di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario. Sul punto, e' sufficiente richiamare quanto di recente affermato da questa Corte, con la sentenza n. 361 del 2010 «la disciplina contenuta nel secondo comma dell'articolo 120 Cost. non puo' essere interpretata come implicitamente legittimante il conferimento di poteri di tipo legislativo ad un soggetto che sia stato nominato Commissario del Governo». Da cio' consegue la inesistenza, per la parte in cui incidono su atti legislativi, dei suddetti decreti adottati dal Presidente della Regione Calabria in veste di commissario ad acta». Su tali presupposti, l'articolo 2 - nei suoi comma l e 2 - viola i criteri dettati dalla legge delega, e quindi si pone in contrasto con l'articolo 76 Cost., nonche' con gli artt. 121 e 126 Cost. Come debba intendersi strutturato il potere di scioglimento, lo ha chiarito proprio codesta Ecc.ma Corte, sebbene in relazione alla formulazione originaria dell'articolo 126 Cost.: «Del tutto fuori di luogo e' poi il richiamo alle disposizioni dell'articolo 126 della Costituzione, dettato per le Regioni a statuto ordinario: esse disciplinano una situazione veramente eccezionale, come e' quella dello scioglimento di autorita' del Consiglio regionale e attribuiscono un potere molto diverso, di provvedere alla ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale, compiendo tutti gli atti improrogabili, ad un organo straordinario nominato dal Presidente della Repubblica, ben distinto dall'organo titolare del potere esecutivo della Regione» (sentenza 28.7.59, n. 50); «L'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, qual e' configurato dalla norma in esame, non puo' produrre il lamentato effetto preclusivo, ne' altrimenti influire sullo scioglimento del Consiglio regionale, che e' diverso istituto, ha autonoma sfera di applicazione ed altre finalita' da quelle perseguite dal legislatore nella specie: ne' puo' quindi la norma censurata ostare per alcun verso all'applicazione del principio della sovranita' popolare.» (sentenza 12.7.79, n. 81). E' evidente che codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto che le violazioni consiliari atte (all'epoca) a determinare lo scioglimento fossero quanto meno «proprie» dell'Ente, cioe' fossero riferibili a scelte e/o attivita' che il Consiglio avesse assunto nell'esercizio di funzioni proprie e di prerogative ordinarie. Tale tesi (avallata dalla prevalente dottrina) deve ritenersi ancor piu' valida in seguito alla modifica dell'articolo 126 Cost. apportata dalla legge Cost. 1/99: come comprovato anche dai relativi lavori parlamentari, la nuova previsione del contestuale scioglimento del Consiglio e della rimozione del Presidente (secondo il principio simul stabunt, simul cadent, applicato anche dal comma 3 dell'articolo 126 Cost.) comprova la necessita' che le precise condotte «contestate» siano effettuate, reiteratamente ed intenzionalmente, dagli Organi interessati nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo (Consiglio, Presidente) di ciascun Organo, e non certo nell'adempimento di obblighi derivanti dall'(e, quindi, in relazione a decisioni assunte nell') esercizio di funzioni svolte dalla persona fisica del Presidente, ma nell'espletamento del ruolo statale di Commissario governativo, ed in ordine ai quali - ad esempio - il Consiglio (come chiarito da codesta Ecc.ma Corte nelle pronunce sopra richiamate) mantiene la propria competenza legislativa, ma solo entro il perimetro segnato dal Piano di rientro, e senza poter con esso interferire. Per paradosso, la stessa norma contraddittoriamente riconosce quanto appena dedotto: infatti, la rimozione avverrebbe «per responsabilita' politica nel proprio mandato di amministrazione della Regione»; peccato che l'attivita' di Commissario esuli palesemente dal «mandato» (conferito al Presidente direttamente dagli elettori) di amministrazione della Regione, mentre solo per l'attivita' di direzione politica della Giunta l'articolo 121, u.c., Cost. prevede la responsabilita' del Presidente! Pertanto, alla luce di tale esegesi dell'articolo 126 Cost., nonche' dell'inequivoco tenore testuale dell'articolo 121 Cost., il principio sopra riportato della legge delega correlato all'articolo 126 Cost., non potra' mai ritenersi riferito alle attivita' svolte dal Presidente nelle veste di Commissario ad acta, in quanto le stesse non sono riconducibili alla sua condizione di rappresentante della Regione e, quindi, non possono riflettersi in alcun modo sulla sua carica di Presidente. Anche perche' - come condivisibilmente evidenziato dalla Conferenza delle Regioni, nel documento allegato al verbale di Conferenza Unificata del 18 maggio 2011 di presa d'atto della mancata intesa - il piu' volte citato articolo 17 legge 42/09 parla di «attivita'» che abbiano causato grave dissesto: la norma delegata, invece, ricollega scioglimento e rimozione anche a «semplici circostanze omissive, o di carattere oggettivo, come la mancata realizzazione degli obblighi di piano e l'aumento dei tributi per due anni, senza apprezzabili risultati sugli equilibri di bilancio (circostanze che potrebbero derivare anche da una inadeguatezza degli obblighi di piano)». Da tutto cio' consegue il lamentato eccesso di delega, nonche' il diretto contrasto della norma delegata con gli artt. 121 e 126 Cost. 3. - Violazione degli articoli 76, 117, 121 e 123 della Costituzione. L'articolo 1 del d.lgs. 149/11 impone - in assunto adempimento dei principi di cui agli artt. 2, 17 e 26 della legge 42/09 - la redazione di una «relazione di fine legislatura», da sottoscrivere da parte del Presidente della Giunta, indicandone i tempi di redazione e, in estremo dettaglio, il contenuto (comma 4), ed imponendo la certificazione della stessa da parte degli organi di controllo interni; demanda (comma 5) ad atto non regolamentare di competenza ministeriale l'adozione dello «schema tipo»; infine, in caso di omessa redazione, impone («il Presidente della Giunta regionale e' tenuto» - comma 6) di darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. Ora, l'articolo 2, comma 2, lett. h) della legge 42/09 impone la comunicazione dei bilanci regionali al Governo; la lett. i) del medesimo comma impone l'obbligo di pubblicazione su Internet dei bilanci; la gia' citata (sub 2) lett. z) prevede sanzioni in caso di mancato rispetto degli equilibri o dei L.E.A.; l'articolo 17, comma 1, lett. a) (unica previsione astrattamente riconducibile alla norma delegata qui impugnata) prevede che i decreti forniscano «garanzia della trasparenza delle diverse capacita' fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacita' fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale»; l'articolo 26 (relativo al contrasto dell'evasione fiscale!) prevede, infine, che i decreti delegati adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attivita' di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali. Cosi' esposti i principi della legge delega che la norma «dichiara» di attuare, si ritiene di solare evidenza che l'articolo 1 esuli da tali previsioni, nonche' dalle finalita' ispiratrici della delega: nessuna delle norme sopra indicate prevede un obbligo di tal fatta, mentre gli obblighi informativi e di trasparenza delle Regioni trovano esplicazione in ben altri obblighi (trasmissione bilanci; pubblicazione bilanci; obbligo di fornire informazioni alle Amministrazioni statali, peraltro previa reciprocita'), allo stesso non sovrapponibili. Non e' pertanto chiara la concreta finalita' di tale norma, se non quella di tentare di far apparire le Regioni fonte di tutti i problemi della finanza pubblica italiana. L'estremo dettaglio della norma, poi, (ad esempio, il comma 4, che scandisce in ben 7 lettere il contenuto della relazione) oltre a non rispondere ad alcun criterio e/o finalita' della legge delega, contrasta sia con l'autonomia statutaria della Regione, che con la potesta' legislativa concorrente dell'Ente in punto di organizzazione interna. Considerando il principio della distinzione fra politica e amministrazione, ribadito dall'articolo 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la cui inclusione nel «contenuto necessario» dello statuto equivale ad una sua duratura affermazione nell'ordinamento regionale, la Regione vi ha provveduto (articolo 50, comma 2, Statuto). Pertanto, avendo lo Statuto consacrato tra i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, proprio il principio della distinzione fra politica e amministrazione, e considerando che la «relazione», per come concepita nella norma impugnata, pare piu' di «gestione» che politica, la scelta obbligata (dalla norma delegata qui impugnata, di estremo dettaglio) che la relazione venga sottoscritta dal Presidente della Giunta - e non (ad esempio) da soggetto individuato dalla Regione (come il Segretario Generale, massima espressione della dirigenza regionale) nell'ambito della piu' alta espressione della responsabilita' gestionale - e sottoposta alla certificazione obbligata degli organi di controllo, lede l'autonomia regionale e la propria competenza legislativa residuale riconosciuta dall'articolo 117 Cost. in materia di organizzazione interna. Ancora, evidentemente afflitta da eccesso di delega e' la previsione del comma 6: l'imposizione - quasi come «gogna mediatica» - della pubblicazione su Internet delle ragioni della mancata resa della relazione esula con tutta evidenza dai principi e dalle finalita' della legge delega, e viola il principio di leale collaborazione. Infine, nessuna norma della legge delega consente la «subdelega» operata dal comma 5 dell'art. 1: per quanto sia prevista l'intesa con la Conferenza, cio' che si contesta in questa e' l'impossibilita' in radice di demandare ad atto non regolamentare alcunche', per assenza di alcuna norma delegante in tal senso.
P. Q. M. Voglia codesta eccellentissima Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 149/11, nei limiti dell'impugnazione proposta, per violazione degli articoli della Costituzione indicati nel corpo del ricorso e del principio di leale collaborazione. Si depositeranno, insieme al presente ricorso, la Deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione alla proposizione del ricorso medesimo, nonche' il decreto del Dirigente dell'Avvocatura regionale di assegnazione del relativo incarico difensivo. Catanzaro - Roma, addi' 14 novembre 2011 Avv. Naimo