N. 159 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2011

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 24
novembre 2011 in cancelleria (della Regione Calabria). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) -  Previsione,  al  fine  di  garantire  il
  coordinamento  della  finanza  pubblica,  il  rispetto  dell'unita'
  economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza
  delle decisioni di entrata e di spesa, che le Regioni sono tenute a
  redigere una relazione  di  fine  legislatura  -  Disciplina  delle
  modalita' di redazione e del contenuto  della  relazione  stessa  -
  Disciplina della procedura di redazione  in  caso  di  scioglimento
  anticipato del Consiglio regionale - Previsione  dell'adozione  con
  atto di natura regolamentare del Ministro per  i  rapporti  con  le
  regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,  di  uno  schema
  tipo per la relazione di fine legislatura - Previsione, in caso  di
  inadempimento dell'obbligo di redazione della relazione del  dovere
  del Presidente della Giunta regionale di darne notizia, motivandone
  le  ragioni,  nella  pagina  principale  del   sito   istituzionale
  dell'ente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata  violazione
  dell'autonomia  costituzionale  regionale  per  l'introduzione   di
  controlli   governativi   sull'attivita'   regionale-    Denunciata
  violazione della competenza esclusiva in materia di  organizzazione
  interna  -  Lamentata   introduzione   di   controlli   governativi
  sull'attivita' regionale - Denunciata violazione  della  competenza
  esclusiva in materia di organizzazione interna - Denunciato eccesso
  di delega per la previsione di una subdelega ad atto di  competenza
  ministeriale in materia di competenza regionale. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 1. 
- Costituzione, artt. 76, 117, 121, 123 e 126. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica  del  Presidente
  della Giunta  regionale  Previsione,  in  caso  di  grave  dissesto
  finanziario, dello scioglimento del  Consiglio  regionale  e  della
  rimozione del Presidente della Giunta  regionale  -  Ricorso  della
  Regione   Calabria   -   Denunciata    violazione    dell'autonomia
  costituzionale   regionale   per   l'introduzione   di    controlli
  governativi sull'attivita' regionale - Denunciata violazione  della
  competenza  esclusiva  in  materia  di  organizzazione  interna   -
  Denunciato eccesso di delega per la previsione di una subdelega  ad
  atto di competenza ministeriale in materia di competenza  regionale
  - Lamentata violazione dei limiti costituzionali allo  scioglimento
  dei consigli regionali - Lamentata introduzione  di  controlli  non
  previsti dalla Costituzione. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 1 e 2. 
- Costituzione, artt. 76, 117, 121, 123 e 126. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica  del  Presidente
  della Giunta regionale - Previsione della  non  candidabilita'  del
  Presidente  della  Giunta  regionale  rimosso  per  grave  dissesto
  finanziario alle cariche elettive a livello  locale,  nazionale  ed
  europeo per  un  periodo  di  tempo  di  dieci  anni  - Previsione,
  altresi', che lo stesso non possa essere nominato quale  componente
  di alcun organo o  carica  di  governo  degli  enti  locali,  delle
  regioni, dello Stato e dell'unione europea per un periodo di  dieci
  anni - Ricorso della  Regione  Calabria  -  Denunciato  eccesso  di
  delega,   per   l'estensione   alle    regioni    della    sanzione
  dell'incandidabilita'  prevista  per  gli  amministratori  di  enti
  locali, e per violazione  del  principio  che  le  norme  incidenti
  sull'elettorato   passivo   sono   eccezionali   e    di    stretta
  interpretazione    -    Denunciata    violazione     dell'autonomia
  costituzionale   regionale   per   l'introduzione   di    controlli
  governativi sull'attivita' regionale - Denunciata violazione  della
  competenza esclusiva in materia di organizzazione interna. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 3. 
- Costituzione, artt. 76, 117, 121, 123 e 126. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica  del  Presidente
  della  Giunta  regionale  -  Relazione  di   fine   legislatura   -
  Previsione, con riguardo a settori ed attivita'  regionali  diversi
  dalla sanita', dopo la determinazione dei livelli essenziali  delle
  prestazioni nonche' dei relativi costi standard  e  la  definizione
  degli obiettivi di servizio, in  caso  di  mancata  attuazione  dei
  citati livelli o degli obiettivi  di  servizio,  della  nomina  del
  Presidente della giunta regionale, quale commissario  ad  acta  con
  poteri sostitutivi - Ricorso della Regione  Calabria  -  Denunciata
  violazione  dell'autonomia  costituzionale  per  l'affidamento   ad
  organo governativo quale il commissario ad acta  di  poteri  lesivi
  dell'autonomia   regionale   per   l'introduzione   di    controlli
  governativi sull'attivita' regionale - Denunciata violazione  della
  competenza  esclusiva  in  materia  di  organizzazione  interna   -
  Denunciata  illegittima  applicazione  alle  regioni  di  controlli
  sostitutivi in materia di propria competenza  ed  in  relazione  al
  raggiungimento  di  "obiettivi"  di  servizio  non  previsti  dalla
  Costituzione. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 4. 
- Costituzione, artt. 76, 117, 121, 123 e 126. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica  del  Presidente
  della Giunta regionale - Previsione, nelle  more  dell'insediamento
  del nuovo Presidente della giunta regionale,  in  luogo  di  quello
  rimosso,  della  nomina,  con  deliberazione  del   consiglio   dei
  ministri, su proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
  di concerto con il Ministro della Salute e sentito il Ministro  per
  i rapporti con le regioni e per la  coesione  territoriale,  di  un
  nuovo commissario ad acta  per  l'esercizio  delle  competenze  del
  Presidente   della   giunta   regionale   concernenti   l'ordinaria
  amministrazione e gli atti improrogabili -  Ricorso  della  Regione
  Calabria  -  Denunciata  lesione   dell'autonomia   regionale   per
  l'attribuzione al commissario ad acta  di  funzioni  e  poteri  non
  governativi, bensi' di organi consiliari regionali. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 5. 
- Costituzione, artt. 76, 121, 123 e 126. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali
  relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17  e
  26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
  di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica  del  Presidente
  della Giunta regionale - Previsione,  con  riguardo  a  settori  ed
  attivita' regionali  diverse  dalla  sanita',  che  ove  una  legge
  regionale dopo  la  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
  prestazioni, nonche' dei relativi costi standard e  la  definizione
  degli obiettivi di servizio, non provveda all'attuazione dei citati
  livelli e al raggiungimento degli obiettivi  di  servizio,  che  il
  Presidente della giunta regionale e' nominato commissario ad  acta,
  ai sensi dell'art. 18 della legge n.42 del  2009,  per  l'esercizio
  dei  poteri  sostitutivi  -  Ricorso  della  Regione   Calabria   -
  Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale  regionale  per
  superamento dei limiti costituzionali alla responsabilita' politica
  del  Presidente  della  Giunta  connessi  a  situazioni   veramente
  eccezionali e per l'attribuzione al commissario ad acta di funzioni
  e poteri non governativi, bensi' di organi consiliari regionali. 
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 6 e 7. 
- Costituzione, artt. 76, 117, 121, 123 e 126. 
(GU n.4 del 25-1-2012 )
    Ricorso  della  Regione   Calabria,   in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore  il  Presidente  in  carica  della  Giunta
regionale Dr.  Giuseppe  Scopelliti,  giusta  Delibera  della  Giunta
Regionale  di   autorizzazione   alla   proposizione   del   ricorso,
rappresentata e difesa, come da decreto del Dirigente dell'Avvocatura
regionale di assegnazione del  relativo  incarico  difensivo,  ed  in
forza di procura speciale a  margine  del  presente  atto,  dall'Avv.
Giuseppe    Naimo    (P.E.C.    avvocato8.cz@pec.regione.calabria.it)
dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Roma,  via
Ottaviano n. 9, presso  lo  studio  dell'avv.  Graziano  Pungi',  fax
0961/856414, indirizzi di posta elettronica e fax  ai  quali  intende
ricevere comunicazioni e notificazioni del presente giudizio; 
    Contro:  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri;  Per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1  e  2
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante «Meccanismi sanzionatori
e premiali relativi a regioni,  province  e  comuni,  a  norma  degli
articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009,  n.  42.»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, s.g., parte I,  n.  219  del  20  settembre
2011. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    Cosi' precisate le nonne avverso le  quali  si  intende  svolgere
censure, si provvedera' ora a sviluppare le censure in questione. 
    Avverso le norme di legge statale  sopra  riportate,  la  Regione
Calabria, come  in  epigrafe  rappresentata,  difesa  e  domiciliata,
intende ricorrere, come in effetti con il presente  atto  ricorre,  a
codesta Eccellentissima Corte Costituzionale, ex articolo 127,  comma
2, della  Costituzione,  atteso  che  le  suddette  norme  presentano
profili di lesivita'  in  pregiudizio  della  sfera  di  attribuzioni
legislative    ed    amministrative    della     Regione     Calabria
costituzionalmente garantite, ed interviene maniera significativa  su
materia di preminente interesse regionale, affidando  il  ricorso  ai
seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. - Violazione dell'articolo 76 della Costituzione. 
    L'articolo  2  del  d.lgs.  n.  149/11  si  pone  in   dichiarata
applicazione della delega conferita con gli artt. 2 e 17 della  legge
42/09, e prevede, al comma 3, che «Il Presidente rimosso ai sensi del
comma 2 e' incandidabile alle  cariche  elettive  a  livello  locale,
regionale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni
il Presidente rimosso non puo' essere nominato  quale  componente  di
alcun organo o carica di governo degli enti  locali,  delle  Regioni,
dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di  tempo  di  dieci
anni»: non vi e' dubbio, in realta',  che  la  norma,  nel  prevedere
simili sanzioni a carico  di  Presidenti  delle  Regioni,  esuli  dai
principi della legge delega, e ne ecceda i limiti. 
    L'articolo 2, comma 2, lett. z) della legge 42/09  nulla  prevede
sul punto di specifiche sanzioni; l'articolo 17, comma 1,  lett.  e),
della  medesima  legge  prevede  l'applicazione  di   sanzione   «con
individuazione  dei  casi  di  ineleggibilita'  nei  confronti  degli
amministratori responsabili degli enti locali». 
    Ora, per  consolidata  giurisprudenza  di  codesta  Ecc.ma  Corte
Costituzionale(sentenza  n.  4/04,  che   ha   dichiarato   infondata
l'impugnazione dell'articolo 19, comma 14, della legge  448/01,  «dal
momento che tale norma,  al  contrario  di  quanto  potrebbe  lasciar
intendere la generica locuzione di  "amministrazioni  pubbliche"  non
ha, come risulta dall'intero articolo 19 e, in particolare, dal comma
1, tra i suoi destinatari le Regioni»; «sent. n. 298/09 ...le Regioni
sono legittimate a denunciare la legge statale anche per  la  lesione
delle  attribuzioni  degli  enti  locali,   indipendentemente   dalla
prospettazione  della   violazione   della   competenza   legislativa
regionale»), nonche' in  forza  di  espressa  disposizione  normativa
(articolo 2 T.U.E.L.: «Ai fini del presente testo unico si  intendono
per enti locali i comuni, le province, le  citta'  metropolitane,  le
comunita' montane, le comunita' isolane e le  unioni  di  comuni.  Le
norme  sugli  enti  locali  previste  dal  presente  testo  unico  si
applicano, altresi', salvo  diverse  disposizioni,  ai  consorzi  cui
partecipano enti locali, con  esclusione  di  quelli  che  gestiscono
attivita'  aventi  rilevanza  economica  ed  imprenditoriale  e,  ove
previsto dallo statuto, dei consorzi  per  la  gestione  dei  servizi
sociali.») le Regioni non sono Enti Locali. 
    Inoltre, come  noto,  ineleggibilita'  ed  incandidabilita'  sono
istituti che, pur afferendo  entrambi  alla  materia  dell'elettorato
passivo, risultano  assolutamente  diversi.  (Cons.  Stato,  sez.  VI
09-06-2008, n. 2765). 
    Ed  infatti,  ai  fini  dell'audizione  del  sig.  Presidente  in
Commissione, le SSS.RR. della Corte dei Conti, nel Giugno 2011, hanno
precisato (punto 4) che «La  sanzione  di  ineleggibilita'  (rectius,
"incandidabilita'") conseguente ad una pronuncia  di  responsabilita'
amministrativa, sia pure a titolo di dolo e di colpa grave,  richiama
il sistema prefigurato dall'articolo 58 del d.lgs. n. 267  del  2000,
che fa discendere la sanzione di incandidabilita' da  fattispecie  di
reato particolarmente gravi accertate in sede  penale»,  evidenziando
(seppur implicitamente) la differenza tra i due istituti,  e  facendo
riferimento proprio al T.U.E.L., non applicabile alle Regioni. 
    Ulteriore  profilo  che  consente  di  ritenere  sussistente   il
lamentato eccesso di delega e' - come insegna codesta Ecc.ma Corte  -
che «le norme, che  vanno  ad  incidere  sul  diritto  di  elettorato
passivo, sono di stretta interpretazione...»  (sentenze  nn.  25  del
2008, 306 del 2003,  132  del  2001,  141  del  1996),  principio  da
ritenersi applicabile anche alle cause di incandidabilita'. 
    Puo' quindi ritenersi fatto acclarato che la Regione non e'  Ente
locale, e che - di conseguenza - la  norma  della  legge  delega,  di
stretta interpretazione, e che non riguarda  l'incandidabilita',  non
puo' essere riferita alle Regioni. 
    Pare quindi evidente il lamentato eccesso di delega: la  sanzione
dell'incandidabilita' non puo' in alcun modo riguardare il Presidente
della Giunta Regionale, per non essere  tale  principio  delle  legge
delega (peraltro, afferente ad ineleggibilita') riferibile anche alle
Regioni. 
    Censura analoga (e, pertanto, si omettera'  di  riportare  quanto
gia' sopra esposto) deve  essere  mossa  alla  sanzione  interdittiva
prevista  dall'ultimo   alinea   del   comma   3:   l'interpretazione
logico/sistematica, e testuale, della legge delega («...oltre che dei
casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati  da
enti  pubblici»),  in  quanto  inequivocabilmente  connessa  ai  soli
«amministratori responsabili degli  enti  locali»,  non  consente  di
ritenere riferita alle Regioni tale previsione di delega, che vede  i
suoi unici destinatari negli Enti Locali, per  cui  anche  la  citata
disposizione  dell'impugnato  articolo  2,   che   prevede   sanzioni
interdittive, risulta afflitta dal lamentato eccesso di delega. 
    2. - Violazione degli articoli 76, 121 e 126 della Costituzione. 
    L'articolo 2, comma 2, lett. z), della legge 42/09 prevede che lo
Stato «adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo  17,  comma
1, lettera e), che sono commisurate all'entita' di tali scostamenti e
possono  comportare  l'applicazione   di   misure   automatiche   per
l'incremento delle entrate tributarie  ed  extra-tributarie,  e  puo'
esercitare  nei  casi  piu'  gravi  il  potere  sostitutivo  di   cui
all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,  secondo  quanto
disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,e  secondo
il  principio  di  responsabilita'  amministrativa  e   finanziaria»;
l'articolo  17,  lett.  e)  dispone  la  «previsione  di   meccanismi
automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi  nel
caso  di  mancato  rispetto  degli  equilibri   e   degli   obiettivi
economico-finanziari assegnati alla regione ... Tra i casi  di  grave
violazione di legge di  cui  all'articolo  126,  primo  comma,  della
Costituzione, rientrano le attivita' che  abbiano  causato  un  grave
dissesto nelle finanze regionali.». 
    In assunta attuazione  di  tali  principi,  dettati  dalla  legge
delega, si sviluppa la norma delegata (articolo 2, comma 1 e  2)  qui
impugnata: nel solo caso in cui (comma 1)  il  Presidente  sia  stato
nominato Commissario ad acta per il rientro dal  deficit  in  materia
sanitaria, ed egli non adempia in  tutto  o  in  parte  al  Piano  di
rientro, o non vengano raggiunti gli obiettivi fissati dal  Piano,  o
per due esercizi consecutivi sia stata  adottata  l'aliquota  massima
dell'addizionale IRPEF senza raggiungere gli obiettivi del  Piano  di
rientro,  cio'  costituisce  (c.2)  grave  dissesto  finanziario,  e,
quindi, in tali ipotesi si ha «grave violazione di legge" ex articolo
126 Cost., il che  determina  lo  scioglimento  del  Consiglio  e  la
rimozione del Presidente «per responsabilita'  politica  nel  proprio
mandato di amministrazione della regione». 
    Ora, che  il  Commissario  sia  Amministrazione  statale,  e  non
regionale, e' stato piu' volte affermato da codesta Ecc.ma Corte. 
    Il dato della statualita' delle strutture commissariali e'  stato
infatti asserito da codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale,  con  una
serie di univoche decisioni (cfr. sent. 26 giugno 2007, n. 237;  ord.
5 dicembre 2007, n. 417; ord. 4 aprile 2008, n. 92; sent.  16  luglio
2008, n. 266): in particolare, nella sent. n. 237/07, si e'  rilevato
che «i provvedimenti posti in essere  dai  commissari  delegati  sono
atti dell'amministrazione centrale dello Stato, in quanto  emessi  da
organi che operano  come  longa  manus  del  Governo,  finalizzati  a
soddisfare interessi che trascendono quelli  delle  comunita'  locali
coinvolte dalle singole situazioni di emergenza, e  cio'  in  ragione
tanto della rilevanza delle stesse, quanto della straordinarieta' dei
poteri necessari per farvi fronte». 
    Ma, ancor piu' decisivo,  e'  l'inequivoco  chiarimento  dato  da
codesta  Ecc.ma  Corte  Costituzionale,  proprio   in   relazione   a
commissariamenti  ex  articolo  120  Cost.  delle  Regioni  (ed,   in
particolare, della Regione Calabria). 
    Con la sentenza n. 2/10, codesta Corte ha statuito che «Rilevano,
in primo luogo, quelle (commi 85 e 65) che individuano  negli  organi
ordinari della Regione i soli legittimati ad apportare modifiche alle
«disposizioni finanziarie, di bilancio e  contabili  della  Regione»,
con la conseguenza della esautorazione dei poteri del commissario  ad
acta, il quale  sarebbe  impossibilitato  ad  apportare  le  suddette
modifiche e, dunque, a svolgere appieno le  sue  funzioni  di  organo
straordinario dello Stato ai sensi dell'articolo 120 Cost.,»; con  la
sentenza n. 361/10 - nell'ambito della quale si  doveva  valutare  il
ricorso avanzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  avverso
«provvedimento» assunto dal Presidente della Giunta  Regionale  della
Regione Calabria, nella qualita' di Commissario ad acta nominato  dal
Governo - nel dichiarare inammissibile  il  ricorso,  per  non  avere
l'atto impugnato, natura di legge, codesta Corte ha precisato che «la
disciplina contenuta nel secondo comma dell'articolo  120  Cost.  non
puo'  essere  interpretata  come   implicitamente   legittimante   il
conferimento di poteri di tipo legislativo ad  un  soggetto  che  sia
stato nominato Commissario del Governo: anche volendosi  interpretare
la surrichiamata disposizione costituzionale come tale da legittimare
il potere del  Governo  di  adottare  atti  con  forza  di  legge  in
sostituzione di leggi regionali, e quindi  eccezionalmente  derogando
al riparto costituzionale delle competenze legislative  fra  Stato  e
Regioni, tramite l'esercizio in via temporanea dei propri  poteri  di
cui all'articolo 77 Cost., resta evidente il  divieto  costituzionale
di affidare ad un diverso organo gli  eccezionali  poteri  di  natura
legislativa del Consiglio dei Ministri...»; con la sentenza n. 123/11
e' stato infine precisato che «Entrambi  i  citati  decreti  debbono,
infatti, ritenersi, per la parte qui in esame,  tamquam  non  essent,
dal momento che sono  stati  adottati  dal  Presidente  della  Giunta
regionale nella qualita' di commissario ad acta per l'attuazione  del
piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario. Sul  punto,  e'
sufficiente richiamare quanto di recente affermato da  questa  Corte,
con la sentenza n. 361 del 2010 «la disciplina contenuta nel  secondo
comma dell'articolo 120  Cost.  non  puo'  essere  interpretata  come
implicitamente  legittimante  il  conferimento  di  poteri  di   tipo
legislativo ad un soggetto che sia  stato  nominato  Commissario  del
Governo». Da cio' consegue  la  inesistenza,  per  la  parte  in  cui
incidono su atti  legislativi,  dei  suddetti  decreti  adottati  dal
Presidente della Regione Calabria in veste di commissario ad acta». 
    Su tali presupposti, l'articolo 2 - nei suoi comma l e 2 -  viola
i criteri dettati dalla legge delega, e quindi si pone  in  contrasto
con l'articolo 76 Cost., nonche' con gli artt. 121 e 126 Cost. 
    Come debba intendersi strutturato il potere di  scioglimento,  lo
ha chiarito proprio codesta Ecc.ma Corte, sebbene in  relazione  alla
formulazione originaria dell'articolo 126 Cost.: «Del tutto fuori  di
luogo e' poi il richiamo alle disposizioni  dell'articolo  126  della
Costituzione, dettato  per  le  Regioni  a  statuto  ordinario:  esse
disciplinano una situazione veramente  eccezionale,  come  e'  quella
dello  scioglimento  di   autorita'   del   Consiglio   regionale   e
attribuiscono un potere molto diverso, di provvedere  alla  ordinaria
amministrazione di competenza della Giunta regionale, compiendo tutti
gli atti improrogabili,  ad  un  organo  straordinario  nominato  dal
Presidente della Repubblica, ben distinto  dall'organo  titolare  del
potere  esecutivo  della  Regione»   (sentenza   28.7.59,   n.   50);
«L'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, qual e'  configurato
dalla  norma  in  esame,  non  puo'  produrre  il  lamentato  effetto
preclusivo, ne' altrimenti influire sullo scioglimento del  Consiglio
regionale, che e' diverso istituto, ha autonoma sfera di applicazione
ed altre finalita' da quelle perseguite dal legislatore nella specie:
ne'  puo'  quindi  la  norma  censurata  ostare   per   alcun   verso
all'applicazione del principio della sovranita' popolare.»  (sentenza
12.7.79, n. 81). 
    E'  evidente  che  codesta  Ecc.ma  Corte  ha  ritenuto  che   le
violazioni consiliari atte (all'epoca) a determinare lo  scioglimento
fossero quanto meno «proprie» dell'Ente, cioe' fossero  riferibili  a
scelte e/o attivita' che il Consiglio avesse  assunto  nell'esercizio
di funzioni proprie e di prerogative ordinarie. 
    Tale tesi (avallata dalla  prevalente  dottrina)  deve  ritenersi
ancor piu' valida in seguito alla modifica  dell'articolo  126  Cost.
apportata dalla legge Cost. 1/99: come comprovato anche dai  relativi
lavori parlamentari, la nuova previsione del contestuale scioglimento
del Consiglio e della rimozione del Presidente (secondo il  principio
simul  stabunt,  simul  cadent,   applicato   anche   dal   comma   3
dell'articolo 126  Cost.)  comprova  la  necessita'  che  le  precise
condotte   «contestate»   siano   effettuate,    reiteratamente    ed
intenzionalmente,  dagli  Organi  interessati  nell'esercizio   delle
funzioni proprie del ruolo (Consiglio, Presidente) di ciascun Organo,
e non certo nell'adempimento di obblighi derivanti  dall'(e,  quindi,
in relazione a decisioni assunte nell') esercizio di funzioni  svolte
dalla persona fisica del Presidente, ma nell'espletamento  del  ruolo
statale di Commissario governativo,  ed  in  ordine  ai  quali  -  ad
esempio - il Consiglio (come chiarito da codesta Ecc.ma  Corte  nelle
pronunce   sopra   richiamate)   mantiene   la   propria   competenza
legislativa, ma solo entro il perimetro segnato dal Piano di rientro,
e senza poter con esso interferire. 
    Per paradosso, la  stessa  norma  contraddittoriamente  riconosce
quanto  appena  dedotto:  infatti,  la  rimozione   avverrebbe   «per
responsabilita' politica nel proprio mandato di amministrazione della
Regione»; peccato che l'attivita' di  Commissario  esuli  palesemente
dal «mandato» (conferito al Presidente direttamente  dagli  elettori)
di amministrazione della Regione,  mentre  solo  per  l'attivita'  di
direzione politica della Giunta l'articolo 121, u.c.,  Cost.  prevede
la responsabilita' del Presidente! 
    Pertanto, alla luce di  tale  esegesi  dell'articolo  126  Cost.,
nonche' dell'inequivoco tenore testuale dell'articolo 121  Cost.,  il
principio sopra riportato della legge delega  correlato  all'articolo
126 Cost., non potra' mai ritenersi riferito  alle  attivita'  svolte
dal Presidente nelle veste di  Commissario  ad  acta,  in  quanto  le
stesse non sono riconducibili alla sua condizione  di  rappresentante
della Regione e, quindi, non possono riflettersi in alcun modo  sulla
sua carica di Presidente. 
    Anche  perche'  -  come   condivisibilmente   evidenziato   dalla
Conferenza delle  Regioni,  nel  documento  allegato  al  verbale  di
Conferenza Unificata del 18 maggio 2011 di presa d'atto della mancata
intesa - il piu' volte  citato  articolo  17  legge  42/09  parla  di
«attivita'» che abbiano causato grave dissesto:  la  norma  delegata,
invece,  ricollega  scioglimento  e  rimozione  anche   a   «semplici
circostanze omissive, o  di  carattere  oggettivo,  come  la  mancata
realizzazione degli obblighi di piano e l'aumento dei tributi per due
anni,  senza  apprezzabili  risultati  sugli  equilibri  di  bilancio
(circostanze che potrebbero derivare anche da una inadeguatezza degli
obblighi di piano)». Da tutto cio' consegue il lamentato  eccesso  di
delega, nonche' il diretto contrasto della  norma  delegata  con  gli
artt. 121 e 126 Cost. 
    3.  -  Violazione  degli  articoli  76,  117,  121  e  123  della
Costituzione. 
    L'articolo 1 del d.lgs. 149/11 impone -  in  assunto  adempimento
dei principi di cui agli artt. 2, 17 e 26  della  legge  42/09  -  la
redazione di una «relazione di fine legislatura», da sottoscrivere da
parte del Presidente della Giunta, indicandone i tempi  di  redazione
e, in estremo dettaglio, il contenuto  (comma  4),  ed  imponendo  la
certificazione della  stessa  da  parte  degli  organi  di  controllo
interni; demanda (comma 5) ad atto non  regolamentare  di  competenza
ministeriale l'adozione dello  «schema  tipo»;  infine,  in  caso  di
omessa redazione, impone («il Presidente della  Giunta  regionale  e'
tenuto» - comma 6) di darne notizia, motivandone  le  ragioni,  nella
pagina principale del sito istituzionale dell'ente. 
    Ora, l'articolo 2, comma 2, lett. h) della legge 42/09 impone  la
comunicazione dei bilanci regionali  al  Governo;  la  lett.  i)  del
medesimo comma impone l'obbligo  di  pubblicazione  su  Internet  dei
bilanci; la gia' citata (sub 2) lett. z) prevede sanzioni in caso  di
mancato rispetto degli equilibri o dei L.E.A.; l'articolo  17,  comma
1, lett. a) (unica previsione astrattamente riconducibile alla  norma
delegata qui impugnata) prevede che i  decreti  forniscano  «garanzia
della trasparenza delle diverse capacita'  fiscali  e  delle  risorse
complessive per abitante prima e dopo la  perequazione,  in  modo  da
salvaguardare  il  principio  dell'ordine  della  graduatoria   delle
capacita'  fiscali  e   la   sua   eventuale   modifica   a   seguito
dell'evoluzione del quadro  economico  territoriale»;  l'articolo  26
(relativo al contrasto dell'evasione fiscale!) prevede, infine, che i
decreti delegati adeguate forme di reciproca integrazione delle  basi
informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo  Stato
per le attivita' di contrasto  dell'evasione  dei  tributi  erariali,
regionali e degli enti locali. 
    Cosi'  esposti  i  principi  della  legge  delega  che  la  norma
«dichiara» di attuare, si ritiene di solare evidenza che l'articolo 1
esuli da tali previsioni, nonche' dalle finalita'  ispiratrici  della
delega: nessuna delle norme sopra indicate prevede un obbligo di  tal
fatta, mentre gli obblighi informativi e di trasparenza delle Regioni
trovano esplicazione in ben  altri  obblighi  (trasmissione  bilanci;
pubblicazione  bilanci;  obbligo   di   fornire   informazioni   alle
Amministrazioni statali, peraltro previa reciprocita'),  allo  stesso
non sovrapponibili. 
    Non e' pertanto chiara la concreta finalita' di  tale  norma,  se
non quella di tentare di far apparire le Regioni  fonte  di  tutti  i
problemi della finanza pubblica italiana. 
    L'estremo dettaglio della norma, poi, (ad esempio,  il  comma  4,
che scandisce in ben 7 lettere il contenuto della relazione) oltre  a
non rispondere ad alcun criterio e/o finalita'  della  legge  delega,
contrasta sia con l'autonomia statutaria della Regione,  che  con  la
potesta' legislativa concorrente dell'Ente in punto di organizzazione
interna. 
    Considerando  il  principio  della  distinzione  fra  politica  e
amministrazione, ribadito dall'articolo 4 del d.lgs. 30  marzo  2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), la cui  inclusione  nel  «contenuto
necessario» dello statuto equivale ad una sua  duratura  affermazione
nell'ordinamento regionale, la Regione vi ha provveduto (articolo 50,
comma 2, Statuto). 
    Pertanto,  avendo  lo   Statuto   consacrato   tra   i   principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento, proprio il  principio
della distinzione fra politica e amministrazione, e considerando  che
la «relazione», per come concepita nella norma impugnata,  pare  piu'
di «gestione» che politica, la scelta obbligata (dalla norma delegata
qui  impugnata,  di  estremo  dettaglio)  che  la   relazione   venga
sottoscritta dal Presidente della Giunta -  e  non  (ad  esempio)  da
soggetto individuato dalla  Regione  (come  il  Segretario  Generale,
massima espressione della dirigenza regionale) nell'ambito della piu'
alta espressione della responsabilita' gestionale - e sottoposta alla
certificazione obbligata degli organi di controllo, lede  l'autonomia
regionale e la propria competenza legislativa residuale  riconosciuta
dall'articolo 117 Cost. in materia di organizzazione interna. 
    Ancora,  evidentemente  afflitta  da  eccesso  di  delega  e'  la
previsione del comma 6: l'imposizione - quasi come «gogna  mediatica»
- della pubblicazione su Internet delle ragioni  della  mancata  resa
della relazione  esula  con  tutta  evidenza  dai  principi  e  dalle
finalita'  della  legge  delega,  e  viola  il  principio  di   leale
collaborazione. 
    Infine, nessuna norma della legge delega consente la  «subdelega»
operata dal comma 5 dell'art. 1: per quanto sia prevista l'intesa con
la Conferenza, cio' che si contesta in questa e' l'impossibilita'  in
radice di demandare ad atto non regolamentare alcunche', per  assenza
di alcuna norma delegante in tal senso. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia   codesta   eccellentissima   Corte   costituzionale,   in
accoglimento  del  presente  ricorso,   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto  legislativo  149/11,
nei limiti dell'impugnazione proposta, per violazione degli  articoli
della Costituzione indicati nel corpo del ricorso e del principio  di
leale collaborazione. 
    Si depositeranno, insieme al presente ricorso,  la  Deliberazione
della  Giunta  regionale  di  autorizzazione  alla  proposizione  del
ricorso medesimo, nonche' il decreto  del  Dirigente  dell'Avvocatura
regionale di assegnazione del relativo incarico difensivo. 
        Catanzaro - Roma, addi' 14 novembre 2011 
 
                             Avv. Naimo