N. 163 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 novembre 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 novembre 2011 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia e  urbanistica  -  Norme  della  Regione  Umbria  -  Pareri,
  autorizzazioni  o  assensi  di  organi  o  enti,  ovvero  verifiche
  preventive, previsti per gli interventi edilizi -  Possibilita'  di
  sostituirli con autocertificazioni, attestazioni,  asseverazioni  o
  certificazioni del progettista  o  di  altri  tecnici  abilitati  -
  Ricorso del Governo -  Denunciato  contrasto  con  le  disposizioni
  statali  che  escludono  le  autorizzazioni  sismiche  e,  piu'  in
  generale,   le   autorizzazioni   paesaggistiche    e    ambientali
  dall'applicazione  della   segnalazione   certificata   di   inizio
  attivita' (SCIA)  -  Violazione  di  principio  fondamentale  nella
  materia  "governo  del  territorio"  -   Incidenza   sulla   tutela
  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8, art. 54,  comma
  6, nella parte in cui aggiunge il comma  10-bis  all'art.  5  della
  legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1. 
- Costituzione, art. 117, [comma secondo, lett. s),] comma terzo,  in
  relazione all'art. 94 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed all'art.
  5, comma 3, lett. c), del d.l. 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,
  con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106. 
Edilizia e urbanistica - Norme della  Regione  Umbria  -  Regime  dei
  materiali  inerti  derivanti   dall'attivita'   di   smontaggio   e
  costruzione di manufatti - Possibilita'  di  riutilizzazione  nella
  stessa area di  intervento  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  esclusione generalizzata dei suddetti materiali dalla qualifica  di
  rifiuti e dal relativo trattamento -  Contrasto  con  la  normativa
  nazionale e comunitaria - Invasione della competenza dello Stato in
  materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8, art. 55,  comma
  3, nella parte in cui aggiunge il comma 7-octies all'art.  6  della
  legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo,  lett.  s);  decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, e in particolare artt.
  184, comma 3, [lett. b)] e  184-bis;  direttiva  2006/12/CE  del  5
  aprile 2006; direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione  Umbria  -  Procedimento
  per il permesso di costruire  -  Riferimento  alla  decorrenza  dei
  termini per l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica - Ricorso
  del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale che  ha
  eliminato il termine dilatorio di  efficacia  delle  autorizzazioni
  paesaggistiche - Invasione della competenza dello Stato in  materia
  di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8, art. 65,  comma
  1, che sostituisce l'art. 17  della  legge  regionale  18  febbraio
  2004, n. 1, limitatamente al comma 12 del novellato art. 17. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  art.  146,  comma  11,  come
  modificato  dall'art.  4,  comma  16  [lett.  e),   n.   6)],   del
  decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con  modifiche,
  nella legge 12 luglio 2011, n. 106. 
Edilizia e urbanistica - Norme  della  Regione  Umbria  -  Disciplina
  della  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  (SCIA)   -
  Riferimento   alla   decorrenza   dei   termini   per   l'efficacia
  dell'autorizzazione  paesaggistica  -   Ricorso   del   Governo   -
  Denunciata violazione della normativa statale che ha  eliminato  il
  termine dilatorio di efficacia delle autorizzazioni  paesaggistiche
  - Invasione della competenza  dello  Stato  in  materia  di  tutela
  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8, art. 70,  comma
  1, che sostituisce l'art. 21  della  legge  regionale  18  febbraio
  2004, n. 1, limitatamente al comma 8 del novellato art. 21. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  art.  146,  comma  11,  come
  modificato  dall'art.  4,  comma  16  [lett.  e),   n.   6)],   del
  decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con  modifiche,
  nella legge 12 luglio 2011, n. 106. 
Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Umbria  -  Procedura  di
  rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Prevista necessita' di
  allegare all'istanza la  relazione  paesaggistica  o  la  relazione
  paesaggistica  semplificata,  anziche'  tutta   la   documentazione
  prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 o dal D.P.R. 9 luglio  2010,
  n.  149  (rispettivamente,   per   l'autorizzazione   paesaggistica
  ordinaria o  semplificata)  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciato
  contrasto con la normativa  statale  di  riferimento  -  Violazione
  della  competenza  statale   esclusiva   in   materia   di   tutela
  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8,  art.  72,  che
  sostituisce l'art. 22 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1,
  limitatamente al comma 2 del novellato art. 22. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, commi 3 e 9. 
Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Umbria  -  Procedura  di
  rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Prevista  trasmissione
  dell'autorizzazione senza indugio alla Soprintendenza competente  e
  prevista possibilita' di  dare  inizio  ai  lavori  successivamente
  all'avvenuto rilascio  dell'autorizzazione  stessa  -  Ricorso  del
  Governo - Denunciata  difformita'  dalla  disciplina  statale,  che
  prevede il parere preventivo e vincolante della  Soprintendenza  in
  ordine alla proposta di diniego o di  rilascio  dell'autorizzazione
  trasmessa  dal  Comune  -  Violazione  della   competenza   statale
  esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
  beni culturali. 
- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8,  art.  72,  che
  sostituisce l'art. 22 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1,
  limitatamente ai commi 3 e 4 del novellato art. 22. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, commi 1, 2, 5 e 9. 
Ambiente - Norme della Regione Umbria - Interventi edilizi ricompresi
  nei piani di bacino per l'assetto idrogeologico - Previsto silenzio
  assenso  sulla  richiesta   di   parere   all'Autorita'   idraulica
  competente - Ricorso del Governo  -  Denunciato  contrasto  con  la
  normativa statale di  riferimento  -  Violazione  della  competenza
  statale   esclusiva   in   materia   di    tutela    dell'ambiente,
  dell'ecosistema e dei beni culturali. 
- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8, art. 73,  nella
  parte in cui inserisce  l'art.  22-ter  nella  legge  regionale  18
  febbraio 2004, n. 1. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett.  s);  legge  7  agosto
  1990, n. 241, art. 20, comma 4. 
Ambiente - Norme della Regione Umbria - Scarichi delle  acque  reflue
  in pubblica fognatura - Previsto silenzio assenso  sulla  richiesta
  di parere preventivo agli organi  competenti,  ai  fini  dei  piani
  attuativi, dei titoli abilitativi edilizi e  dell'agibilita'  degli
  edifici -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciato  contrasto  con  la
  normativa statale di  riferimento  -  Violazione  della  competenza
  statale   esclusiva   in   materia   di    tutela    dell'ambiente,
  dell'ecosistema e dei beni culturali. 
- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8, art. 73,  nella
  parte in cui inserisce l'art. 22-quinquies nella legge regionale 18
  febbraio 2004, n. 1. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett.  s);  legge  7  agosto
  1990, n. 241, art. 20, comma 4. 
Ambiente - Norme della Regione  Umbria  -  Procedura  di  valutazione
  ambientale strategica (VAS) sugli strumenti urbanistici comunali  e
  loro varianti - Attribuzione  al  Comune  del  ruolo  di  Autorita'
  competente - Possibilita', in alternativa, che la medesima funzione
  sia affidata a soggetto scelto mediante idonea procedura  ai  sensi
  del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero addirittura  ad  un
  soggetto privato - Ricorso del Governo - Denunciato  contrasto  con
  il principio di separazione fra autorita' competente per la  VAS  e
  autorita' procedente (che elabora il piano  o  programma),  sancito
  dalla disciplina statale e dalla  giurisprudenza  amministrativa  -
  Invasione  della  competenza   statale   in   materia   di   tutela
  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8, art. 87,  comma
  1, che inserisce l'art. 8-bis nella  legge  regionale  22  febbraio
  2005, n. 11. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 5,  lett.  p)  e  q),  11,
  comma 2, 12, comma 4, 13, 14 e 15. 
Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Umbria -  Pianificazione
  urbanistica comunale - Piani attuativi relativi ad interventi nelle
  aree vincolate ai  sensi  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
  paesaggio  -  Sottoposizione  al   parere   della   Soprintendenza,
  "limitatamente alle  opere  di  urbanizzazione  e  infrastrutturali
  previste" - Ricorso del  Governo  -  Denunciata  equivocita'  della
  disposizione regionale, suscettibile di essere intesa nel senso che
  il parere dell'organo statale sul piano attuativo faccia venir meno
  quello sui singoli  progetti  delle  opere  comprese  nel  piano  o
  riguardi solo le opere di urbanizzazione e infrastrutturali in esso
  previste - Contrasto con la disciplina statale  -  Invasione  della
  competenza  esclusiva   in   materia   di   tutela   dell'ambiente,
  dell'ecosistema e dei beni culturali. 
- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8, art. 89,  comma
  3, che sostituisce il comma 11 dell'art. 24 della  legge  regionale
  22 febbraio 2005, n. 11. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146. 
Ambiente - Norme della Regione  Umbria  -  Procedura  di  valutazione
  ambientale strategica (VAS) - Esclusione automatica  dal  campo  di
  applicazione di essa dei programmi urbanistici che  non  comportano
  varianti al piano regolatore  generale  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciato contrasto con la normativa statale di  settore,  con  la
  giurisprudenza amministrativa, nonche' con la normativa  e  con  la
  giurisprudenza comunitarie - Invasione della competenza statale  in
  materia  di  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei   beni
  culturali - Violazione di obblighi comunitari. 
- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8, art. 91,  comma
  2, che aggiunge il comma 9-bis all'art. 28 della legge regionale 22
  febbraio 2005, n. 11. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo,  lett.  s);  decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 5; direttiva 2001/42/CE del
  27 giugno 2001, artt. 2 e 3, n. 2 e n. 3; sentenza della  Corte  di
  giustizia CE 22 settembre 2011, C-295/10. 
Ambiente - Norme della Regione Umbria - Nozione di "aree  boscate"  -
  Previsione interpretativa secondo cui  non  si  considerano  boschi
  quelli ricadenti nelle aree indicate dal  comma  2  dell'art.  142,
  comma 2, del codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  pur  se
  sottoposti a vincolo  provvedimentale  di  tutela  paesaggistica  -
  Ricorso del  Governo  -  Denunciata  difformita'  dalla  disciplina
  statale di riferimento, che tiene  ferma  l'efficacia  dei  vincoli
  provvedimentali preesistenti al codice - Invasione della competenza
  statale  esclusiva   in   materia   di   tutela   dell'ambiente   e
  dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8, art. 124, comma
  1, che aggiunge l'art. 71-bis alla legge regionale 24  marzo  2000,
  n. 27. 
- Costituzione,  art.  117,  comma   secondo,   lett.   s);   decreto
  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 142, commi 2 e 4, e 157. 
Ambiente - Norme della Regione  Umbria  -  Procedura  di  valutazione
  ambientale strategica (VAS) - Esclusione dal campo di  applicazione
  di essa delle varianti di una serie  di  piani  nonche'  di  intere
  categorie di piani e programmi - Previsione,  a  tal  fine,  che  i
  Comuni valutino ed attestino che i predetti  strumenti  urbanistici
  non comportano impatti significativi sull'ambiente  -  Ricorso  del
  Governo  -  Denunciato  contrasto  con  la  disciplina  statale  di
  settore,  nonche'  con  la  normativa  e  con   la   giurisprudenza
  comunitarie - Invasione della  competenza  statale  in  materia  di
  tutela dell'ambiente e dell'ecosistema  -  Violazione  di  obblighi
  comunitari. 
- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8, art. 136, comma
  1, che inserisce il comma 4-bis nell'art. 3 della  legge  regionale
  16 febbraio 2010, n. 12. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo,  lett.  s);  decreto
  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 6, commi 2 e 3; 11  e  12;
  direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, artt. 2 e 3, n. 2 e n.  3;
  sentenza della Corte di giustizia CE 22 settembre 2011, C-295/10. 
(GU n.5 del 1-2-2012 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso  i
cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12,  nei  confronti
della  Regione  Umbria,  in  persona  del  Presidente  della   Giunta
regionale  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di   illegittimita'
costituzionale della legge della  Regione  Umbria  del  16  settembre
2011, n. 8, pubblicata  nel  B.U.R.  Regione  Umbria  n.  41  del  21
settembre 2011 recante «Semplificazione  amministrativa  e  normativa
dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali» quanto: 
        all'art. 54, comma 6, che introduce il comma 10-bis  all'art.
5 della legge regionale n. 1/2004 per violazione dell'art. 117, comma
3, Cost., in materia di governo del territorio; 
    all'art. 55, comma 3,  nella  parte  in  cui  aggiunge  il  comma
7-octies all'art. 6 della legge regionale n. 1/2004,  per  violazione
dell'articolo 117, comma 1, e dell'art. 117,  comma  2,  lettera  s),
della Costituzione; 
        all'art. 65, comma 1, che sostituisce l'art. 17  della  legge
regionale n. 1/2004, limitatamente al comma 12 del novellato art. 17,
ed all'art. 70, comma  1,  che  sostituisce  l'art.  21  della  legge
regionale n. 1/2004, limitatamente al comma 8 del novellato art.  21,
per  violazione  dell'art.  117,   comma   2,   lettera   s),   della
Costituzione; 
        all'art. 72, che sostituisce l'art. 22 della legge  regionale
n. 1/2004, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, per violazione  dell'art.
117, comma 2, lettera s), della Costituzione; 
        all'art. 73, nella parte in cui  inserisce  l'art.  22-ter  e
l'art. 22-quinquies nella legge regionale n.  1/2004  per  violazione
dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione; 
        all'art. 87, comma 1, che inserisce  l'articolo  8-bis  nella
legge regionale n. 11/2005 per violazione  dell'art.  117,  comma  2,
lettera s), della Costituzione; 
        all'art. 89, comma 3, che sostituisce il comma  11  dell'art.
24 della legge regionale n. 11/2005  per  violazione  dell'art.  117,
comma 2, lettera s), della Costituzione; 
        all'art. 91, comma 2, che aggiunge il comma 9-bis all'art. 28
della legge regionale n. 11/2005 per violazione dell'art. 117,  comma
1 e comma 2, lettera s), della Costituzione; 
        all'art. 124, comma 1, che aggiunge l'art. 71-bis alla  legge
regionale n. 27/2000 per violazione dell'art. 117, comma  2,  lettera
s), della Costituzione; 
        all'art. 136, comma 1, che inserisce il comma 4-bis nell'art.
3 della legge regionale n.  12/2010  per  violazione  dell'art.  117,
comma 1 e comma 2, lettera s), della Costituzione. 
    La legge della Regione Umbria n. 8 del 2011 viene  impugnata  con
riferimento alle norme sopra indicate giusta delibera  del  Consiglio
dei ministri in data 11 novembre 2011  in  allegato  in  estratto  al
presente ricorso. 
Motivi: 
    1) L'art. 54, comma 6, che introduce il comma 10-bis  all'art.  5
della legge regionale n. 1/2004, viola l'art. 117, comma 3, Cost., in
materia di governo del territorio. 
    L'articolo 54, comma 6, che introduce il comma 10-bis all'art.  5
della legge regionale n. 1/2004, stabilisce che «Nei casi in  cui  la
presente legge prevede l'acquisizione  di  pareri,  autorizzazioni  o
assensi  di  organi  o  enti,  ovvero   l'esecuzione   di   verifiche
preventive, essi possono  essere  sostituiti  da  autocertificazioni,
attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista  di  cui
all'articolo 17, comma 1 e  all'articolo  21,  comma  1  o  di  altri
tecnici abilitati, salve  le  verifiche  successive  degli  organi  o
amministrazioni preposti». 
    La disposizione e' in contrasto con le  disposizioni  statali  in
materia  di  autorizzazioni  sismiche  e,  piu'   in   generale,   di
autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali. 
    Le autorizzazioni sismiche sono state  escluse  dall'applicazione
della SCIA ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n.  380/2001  («Testo
unico in materia  edilizia»),  a  mente  del  quale  «Fermo  restando
l'obbligo  del  titolo  abilitativo  all'intervento  edilizio,  nelle
localita'  sismiche,  ad  eccezione  di  quelle  a  bassa  sismicita'
all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si  possono
iniziare  lavori  senza   preventiva   autorizzazione   scritta   del
competente ufficio tecnico della regione»; in generale con l'articolo
19 della legge n. 241 del 1990, come  interpretato  dall'articolo  5,
comma 3, lettera c) del decreto-legge  n.  70  del  2011,  convertito
dalla legge n. 106 del 2011 e', inoltre, stato disposto che «nei casi
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o  culturali,  la
SCIA non  sostituisce  gli  atti  di  autorizzazione  o  nulla  osta,
comunque  denominati,  delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale». 
    Proprio in  materia  di  autorizzazioni  sismiche  codesta  Corte
costituzionale  ha,  del  resto,   affermato   che   l'autorizzazione
regionale debba essere esplicita per gli interventi edilizi  in  zone
classificate   sismiche   poiche'   «"l'intento   unificatore   della
legislazione  statale  e'  palesemente  orientato  ad   esigere   una
vigilanza assidua sulle  costruzioni  riguardo  al  rischio  sismico,
attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende  anche  l'ambito
della disciplina del territorio, per attingere  a  valori  di  tutela
dell'incolumita'  pubblica  che  fanno  capo   alla   materia   della
protezione  civile,  in  cui,  ugualmente,  compete  allo  Stato   la
determinazione  dei  principi  fondamentali'',  pertanto,  non   puo'
consentirsi l'introduzione di modalita' di  "controllo  successivo  o
semplificato''  ove   siano   coinvolti   interessi   primari   della
collettivita'» (Corte Cost. sent. n. 182/2006). 
    La disciplina statale richiamata pone un  principio  fondamentale
della materia del territorio  poiche'  il  controllo  ex  ante  della
legittimita' dell'attivita' privata e' necessario  ed  irrinunciabile
in ragione del rilievo  primario  e  costituzionale  degli  interessi
coinvolti dalle predette autorizzazioni, interessi  che  diversamente
non  troverebbero  adeguata  tutela  nella  verifica  ex  post  della
legittimita' dell'intervento sul territorio. 
    La disciplina regionale,  inoltre,  nel  contrastare  con  quella
statale invade la competenza esclusiva  della  tutela  dell'ambiente,
ecosistema e beni culturali riservata allo Stato ex art.  117,  comma
2, lettera s) della Costituzione. 
    La predetta disposizione regionale, pertanto, nel  prevedere  una
disciplina in contrasto con un principio fondamentale  della  materia
posto dalla normativa statale, viola l'articolo 117, comma 3,  Cost.,
in materia di governo del territorio ed incidendo  sulla  tutela  dei
beni ambientali, paesaggistici e culturali viola l'art. 117, comma 2,
della Costituzione. 
    2) L'art. 55, comma 3, nella  parte  in  cui  aggiunge  il  comma
7-octies all'art. 6 della legge regionale n. 1/2004, viola l'articolo
117, comma 1, e l'art.117, comma 2, lettera s) della Costituzione. 
    L'articolo 55,  comma  3,  aggiunge,  tra  gli  altri,  il  comma
7-octies all'articolo 6 della legge regionale n. 1/2004, introducendo
un regime  di  semplificazione  per  l'impiego  di  materiali  inerti
derivanti dall'attivita' di smontaggio e  costruzione  di  manufatti,
quando vengano riutilizzati nella stessa area di intervento. 
    In  particolare  la  disposizione  censurata  dispone   che:   «I
materiali  inerti  derivanti  dalle   attivita'   di   smontaggio   e
costruzione di manufatti possono  essere  riutilizzati  nella  stessa
area  di  intervento,  a  condizione  che  l'utilizzo  avvenga  senza
ulteriori trattamenti e comunque senza  comportare  impatti  negativi
sull'ambiente e sulla salute umana». 
    La  richiamata  disposizione  e'  interpretabile  nel  senso   di
escludere   dalla   qualifica   di   rifiuti   e,   conseguentemente,
dall'applicazione della normativa che ne disciplina il trattamento, i
materiali inerti che residuino da  operazioni  di  demolizione  e  da
attivita' edilizia. 
    Orbene, in base alla normativa comunitaria e  nazionale,  non  e'
possibile adottare esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di
esclusione dal campo di applicazione della normativa  in  materia  di
rifiuti, ma e' necessario effettuare una valutazione, caso per  caso,
al fine di verificare se l'intenzione del  detentore  sia  quella  di
disfarsi  del  bene  o  della  sostanza  stessi  o  se  ricorrano  le
condizioni per poter qualificare la sostanza come sottoprodotto. 
    In particolare l'articolo 184, comma 3, del  d.lgs.  n.  152/2006
include tra i rifiuti speciali «i rifiuti derivanti  dalle  attivita'
di demolizione, costruzione, nonche' i  rifiuti  che  derivano  dalle
attivita'  di  scavo,  fermo  restando  quanto   disposto   dall'art.
184-bis». 
    Pertanto, fatto salvo il caso in cui ricorrano le  condizioni  di
cui al citato articolo 184-bis e sia, quindi possibile qualificare il
residuo produttivo come sottoprodotto e non come rifiuto,  i  residui
oggetto  delle  disposizioni   regionali,   devono   essere   gestiti
conformemente alle prescrizioni contenute nella Parte IV  del  d.lgs.
n. 152/2006. 
    Sulla  base  di  queste  premesse   la   disposizione   contenuta
nell'articolo  55,  comma  3,  che  inserisce   il   comma   7-octies
all'articolo 6 della legge regionale  n.  1/2004,  contrasta  con  la
vigente normativa nazionale di settore sulla disciplina dei  rifiuti,
cosi' come stabilita, in ambito nazionale, dalla Parte IV del  d.lgs.
n. 152/2006, ed in ambito  comunitario  dalla  direttiva  2006/12/CE,
oggi sostituita dalla direttiva 2008/98/CE. 
    La norma regionale, infatti,  nella  parte  in  cui  consente  la
riutilizzazione, nella stessa area di intervento, di materiali inerti
derivanti dalle attivita' di smontaggio e costruzione  di  manufatti,
senza assoggettare tale attivita' alle  prescrizioni  in  materia  di
autorizzazioni all'esercizio  di  impianti  di  trattamento  rifiuti,
esclude aprioristicamente  e  genericamente  che  tali  materiali  (i
materiali da demolizione) rientrino nell'ambito di applicazione della
disciplina sui rifiuti. 
    Consentire   la   lavorazione   di   materiali   da   demolizione
sottraendoli alla disciplina in materia di rifiuti  per  la  semplice
circostanza per cui essi sono «riutilizzati», cosi' come  prospettato
dalla  disposizione  regionale   in   esame,   significa   escluderli
automaticamente dalla categoria dei rifiuti in maniera  non  coerente
con la normativa nazionale e comunitaria in materia. 
    La norma regionale in questione, pertanto, detta disposizioni  in
contrasto con la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia
di rifiuti e, di conseguenza, viola l'articolo 117, comma 1, e l'art.
117, comma 2, lettera s), della Costituzione. 
    3) L'art. 65, comma 1, che  sostituisce  l'art.  17  della  legge
regionale n. 1/2004, relativamente al novellato comma 12 dell'art. 17
cit., e l'art. 70, comma 1, che sostituisce  l'art.  21  della  legge
regionale n. 1/2004, relativamente al comma 8 del novellato art.  21,
violano l'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. 
    L'articolo 65, comma 1, sostituisce  l'articolo  17  della  legge
regionale n. 1/2004. 
    Il comma  12  del  novellato  articolo  17  prevede  che  decorsi
inutilmente   i   «termini   per   l'efficacia    dell'autorizzazione
paesaggistica»  senza  che  il  dirigente  o  il  responsabile  della
competente struttura comunale  abbia  adottato  un  provvedimento  di
diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire  si  intende
assentito per effetto della dichiarazione del progettista abilitato. 
    Anche l'articolo 70 comma 1, che sostituisce l'articolo 21  della
stessa legge n. 1/2004, fa riferimento, al comma 8,  alla  decorrenze
dei termini per l'efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche. 
    Dette norme si pongono in contrasto con la previsione statale  di
cui all'art. 4 comma 16 del d.l. n. 70/2011,  come  convertito  nella
legge n. 106/2011 che, modificando  l'articolo  146,  comma  11,  del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha  eliminato  il  termine
dilatorio di efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche. 
    Le suddette norme regionali  pertanto  violano  la  citata  norma
statale del codice dei beni culturali, espressione  della  competenza
esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali di  cui
all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. 
    4) L'art. 72, che sostituisce l'art. 22 della legge regionale  n.
1/2004, relativamente ai commi 3, 4 e 2 del novellato art. 22,  viola
l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. 
    L'articolo  72,  che  sostituisce  l'articolo  22   della   legge
regionale n. 1/2004, in materia di autorizzazione  paesaggistica,  al
comma 3 prevede  che  «l'autorizzazione  paesaggistica  e'  trasmessa
senza indugio alla Soprintendenza competente ...» ed al comma  4  che
«l'inizio dei lavori previsti dal titolo abilitativo  edilizio  e  le
opere (...) possono essere  effettuati  successivamente  all'avvenuto
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica». 
    Le  disposizioni  contrastano  con  la   normativa   statale   di
riferimento ed in particolare con l'art. 146 del decreto  legislativo
n. 42/2004 («Codice dei beni culturali e del paesaggio»). 
    Con  l'entrata   in   vigore   dell'articolo   146   del   Codice
(concernente, appunto,  l'autorizzazione  paesaggistica),  il  potere
statale di annullamento dell'autorizzazione per vizi di legittimita',
introdotto dalla legge  n.  431  del  1985  (c.d.  legge  Galasso)  e
mantenuto in via transitoria dall'articolo 159  dello  stesso  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, e' stato  sostituito  dal  parere
preventivo della Soprintendenza statale, esteso  alla  compatibilita'
paesaggistica dell'intervento progettato, in ordine alla proposta  di
rilascio o diniego dell'autorizzazione trasmessa dal  comune  (ovvero
dalla regione o dalla diversa amministrazione competente). 
    Al momento, e fino a quando i vincoli paesaggistici  non  saranno
integrati con le «prescrizioni d'uso» secondo quanto  previsto  dagli
articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1,  lettere
b), c) e d), il parere della Soprintendenza e' vincolante (art.  146,
comma 5). 
    L'effetto autorizzatorio  che  rende  legittimo  l'intervento  di
trasformazione del territorio vincolato (art. 146, commi 1  e  2)  e'
ricollegato al rilascio dell'autorizzazione, che presuppone il parere
della Soprintendenza,  o,  quanto  meno,  l'infruttuoso  decorso  del
termine previsto dal legislatore statale per il  suo  rilascio  (art.
146, comma 9). 
    Ebbene, la norma regionale non precisa  tale  vincolativita'  del
parere della sovraintendenza e, di  conseguenza,  gia'  sotto  questo
primo aspetto si pone in contrasto con la citata normativa statale. 
    Sotto altro aspetto, inoltre, l'art. 72 della legge in esame  nel
riformulare il  comma  2  dell'articolo  22  della  1.r.  n.  1/2004,
prevedendo che «Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica e' allegata
all'istanza la relazione paesaggistica o la  relazione  paesaggistica
semplificata in base alle relative normative»,  omette  di  precisare
che  a  corredo  dell'istanza  deve  essere   presentata   tutta   la
documentazione prevista dal regolamento attuativo dell'articolo  146,
comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 (oggi d.P.C.M. 12  dicembre  2005)  o,
per gli  interventi  di  lieve  entita',  dal  regolamento  attuativo
dell'articolo 146, comma 9, dello stesso Codice dei beni culturali  e
del paesaggio (oggi d.P.R. n. 149/2010) e non soltanto  la  relazione
paesaggistica. 
    Le  ridette  violazioni  assumono  rilievo  tanto  piu'  ove   si
consideri che codesta Corte costituzionale ha  piu'  volte  affermato
che la legislazione regionale non puo' prevedere  una  procedura  per
l'autorizzazione paesaggistica  diversa  da  quella  dettata  per  la
legislazione statale, in  quanto  alle  regioni  «non  e'  consentito
introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano
una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel
cui ambito deve  essere  annoverata  l'autorizzazione  paesaggistica»
(sent. n. 235/2011, sent. n. 101/2010, sent. n. 232/2008). 
    Le disposizioni regionali, ponendosi in contrasto con le suddette
disposizioni statali e, conseguentemente, con l'articolo  117,  comma
secondo, lettera s), della Costituzione che riserva  alla  competenza
esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei
beni   culturali,   sono   pertanto   viziate    da    illegittimita'
costituzionale. 
    5) L'art. 73, nella parte in cui inserisce l'art. 22-ter e l'art.
22-quinquies nella legge regionale n. 1/2004  viola  l'articolo  117,
comma 2, lettera s), della Costituzione. 
    L'articolo 73 della legge in questione integra la 1.r. n.  1/2004
inserendo  gli  artt.  22-ter  (adempimenti  in  materia  di  assetto
idraulico) e 22-quinquies (scarichi delle acque  reflue  in  pubblica
fognatura), introducono delle ipotesi di silenzio-assenso, come  noto
precluse nella materia ambientale. 
    Il silenzio-assenso, inteso quale  atteggiamento  della  pubblica
amministrazione  cui  la   legge   conferisce   il   significato   di
acconsentire al rilascio di  provvedimenti  autorizzativi,  non  puo'
trovare applicazione alla materia «ambiente» ai  sensi  dell'articolo
20, comma 4, della legge n. 241/1990. 
    La giurisprudenza costituzionale, proprio esprimendosi in tema di
formazione  del  silenzio-assenso   in   materia   paesaggistica   ed
ambientale,   ha   affermato:   «quando   sono    in    gioco    beni
costituzionalmente  protetti,  l'autorizzazione   implicita   e'   da
escludere proprio a garanzia di adeguata tutela di tali beni»  (Corte
costituzionale n. 307/1992). 
    Le predette disposizioni regionali, prevedendo che, nel  silenzio
dell'amministrazione  competente,  il  parere  per   gli   interventi
ricompresi nei piani di bacino per l'assetto idrogeologico  e  quello
in materia di scarico delle acque reflue  in  pubblica  fognatura  si
intendono positivamente rilasciati, si pongono in  contrasto  con  la
disciplina statale in materia e, di conseguenza, con l'articolo  117,
comma 2, lettera s) della Costituzione. 
    6) L'art. 87, comma 1, che inserisce l'articolo 8-bis nella legge
regionale n. 11/2005 viola l'articolo 117, comma 2, lettera s)  della
Costituzione. 
    L'art. 87, comma 1, inserisce  l'articolo  8-bis  nella  1.r.  n.
11/2005. 
    Il primo comma  attribuisce  al  comune  il  ruolo  di  autorita'
competente nell'ambito della procedura VAS per  alcune  tipologie  di
strumenti  urbanistici  (strumenti  urbanistici   comunali   e   loro
varianti). 
    Tale disposizione si pone in contrasto con la disciplina  statale
di riferimento nella misura in cui dovesse in concreto consentire  di
attribuire al medesimo soggetto le funzioni di autorita' procedente e
di autorita' competente, cosi' come definite dal d.lgs. n. 152/2006. 
    L'art. 5 del d.lgs. n. 152/2006 distingue,  infatti,  l'autorita'
competente  (lettera  p)  dall'autorita'  procedente   (lettera   q),
definendo la prima come la pubblica  amministrazione  a  cui  compete
l'attivita' di valutazione ambientale e la seconda come  la  pubblica
amministrazione che elabora il piano o programma. 
    Anche le ulteriori disposizioni sulla VAS contenute nel d.lgs. n.
152/2006  si  muovono  nel  senso,  univoco,  della   necessita'   di
separazione fra le due differenti autorita' (segnatamente:  art.  11,
comma 2; art. 12, comma 4; artt. 13, 14 e 15). 
    L'obbligatorieta'  di  tale  distinzione   e'   stata,   inoltre,
confermata dalla giurisprudenza amministrativa che in piu'  occasioni
ha evidenziato come l'individuazione dell'autorita' competente per la
VAS  nell'ambito  della  stessa   amministrazione   comunale   tenuta
all'approvazione  del  piano  sarebbe  illegittima,  in  quanto   una
struttura competente per  la  VAS  completamente  interna  al  comune
stesso  non  offrirebbe  sufficienti  garanzie  di  imparzialita'   e
terzieta' nella valutazione ambientale, determinando una  illegittima
commistione fra  funzioni  di  amministrazione  attiva  (approvazione
piano) e di controllo (valutazione ambientale), con la conseguenza di
vanificare le finalita' - previste dalla normativa comunitaria  e  da
quella nazionale di attuazione - proprie della valutazione ambientale
strategica. 
    Il giudice amministrativo ha invero chiarito la necessita'  della
natura dialettica del rapporto tra l'autorita' che adotta  l'atto  di
pianificazione e l'autorita' competente ad esprimere  la  valutazione
ambientale, in cui quest'ultima si deve porre  in  una  posizione  di
imparzialita'  e  terzieta'  rispetto  alla  prima,  onde   garantire
l'efficacia del giudizio sulle caratteristiche  ambientali  dell'atto
sottoposto al suo vaglio (T.A.R. Lombardia, Milano,  Sezione  II,  17
maggio 2010, n. 1526). 
    Il contrasto e' ancor piu' evidente nella parte in cui l'art. 87,
comma 1, nell'inserire l'art. 8-bis, al comma 2  di  questo  articolo
consente l'attribuzione delle funzioni di autorita' competente ad  un
soggetto «scelto mediante  idonea  procedura  ai  sensi  del  decreto
legislativo 12  aprile  2006,  n.  163»,  ovvero  addirittura  ad  un
soggetto che ben potrebbe avere  natura  privata,  attesa  la  palese
difformita' con l'art. 5, lettera p) del d.lgs. n. 152/2006  che,  in
attuazione  della  direttiva  42/2001   CE,   definisce   l'autorita'
competente indicandola nella «pubblica  amministrazione  cui  compete
l'adozione  del  provvedimento  di  verifica  di   assoggettabilita',
l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di  piani
e programmi». 
    La disciplina regionale, pertanto, dettando disposizioni difformi
dalla disciplina statale di riferimento, invade la competenza statale
esclusiva riservata allo Stato in materia  di  tutela  dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali, in  violazione  dell'art.  117,
comma 2, lettera s), Cost. 
    7) L'art. 89, comma 3, che sostituisce il comma 11  dell'art.  24
della legge regionale n.  11/2005  viola  l'articolo  117,  comma  2,
lettera s) della Costituzione. 
    L'articolo 89, comma 3 nel sostituire il comma  11  dell'articolo
24 della l.r. n. 11/2005, prevede che i piani attuativi  relativi  ad
interventi nelle aree vincolate ai sensi del decreto  legislativo  n.
42/2004 (e dell'articolo 4, comma 2,  della  l.r.  n.  1/2004)  siano
adottati dal comune, previo parere della Commissione comunale per  la
qualita' architettonica ed il  paesaggio,  e  che  «Il  parere  della
commissione e' trasmesso alla  Soprintendenza  competente  unitamente
alla   documentazione   del   piano   attuativo   e   una   relazione
tecnico-illustrativa, per il parere di cui all'articolo 146, comma  5
del d.lgs. n. 42/2004, limitatamente alle opere di  urbanizzazione  e
infrastrutturali previste». 
    La  formulazione  della  disposizione  regionale   e'   tale   da
ingenerare l'equivoco che l'espressione del  parere  da  parte  della
Soprintendenza sul piano attuativo faccia venir meno il parere  della
Soprintendenza in ordine ai singoli progetti delle opere comprese nel
piano attuativo, cosi' derogando  in  particolare  alle  disposizioni
dell'art. 146 decreto legislativo n. 42/2004, che richiede  sempre  e
comunque l'espressione del parere dell'organo statale sulla base  del
progetto di ogni singolo intervento, e non solo per  quelli  relativi
alle opere di  urbanizzazione  e  infrastrutturali,  corredato  della
proposta di provvedimento formulata dall'Amministrazione procedente e
della documentazione prevista dall'articolo 146, comma 3, del decreto
legislativo n. 42/2004. 
    Parimenti la formulazione genera l'equivoco che il  parere  della
Sovrintendenza sia limitato  solo  alle  opere  di  urbanizzazione  e
infrastrutturali previste nel piano e non ad ogni singolo  intervento
come previsto dall'art. 146. 
    La norma regionale contrasta, pertanto, con la disciplina statale
alla quale e' riservata in via esclusiva la competenza in materia  di
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e si  pone
quindi, in contrasto con l'articolo 117, comma secondo,  lettera  s),
della Costituzione. 
    8) L'art. 91, comma 2, che aggiunge il comma  9-bis  all'art.  28
della legge regionale n. 11/2005 viola  l'articolo  117,  comma  1  e
comma 2, lettera s) della Costituzione. 
    L'art. 91, comma 2 della legge in esame aggiunge il  comma  9-bis
all'art.  28  della  l.r.  n. 11/2005,  il  quale  prevede  che  «Gli
interventi promossi da soggetti  privati  sono  attuati  mediante  il
programma urbanistico di cui  al  comma  7-bis  e,  qualora  comporti
variante allo strumento urbanistico, lo stesso e' approvato in deroga
ai limiti ed alle prescrizioni di cui all'articolo 27, comma 4  della
1.r. n. 27/2000 e dell'articolo 67 comma 3, della 1.r. n. 11/2005 con
le modalita' di cui all'articolo 15 della stessa l.r.  n.  11/2005  e
nel rispetto degli articoli 25 comma 2, 27 commi 1, 2 e 6, 29  e  30,
commi 4 e 5 della l.r. n. 27/2000, in continuita' con le aree  urbane
esistenti». 
    La previsione sembra escludere  in  via  automatica  i  programmi
urbanistici che non comportano variante  allo  strumento  urbanistico
dal campo di applicazione della VAS. 
    La disposizione e', di conseguenza, in contrasto con la normativa
statale di settore di cui all'art. 6  del  d.lgs.  n.  152/2006,  che
individua al comma 2 le categorie di piani e programmi da  sottoporre
obbligatoriamente alla VAS  e  ai  commi  3  e  3-bis  quei  piani  e
programmi per i quali e' preventivamente necessaria  la  verifica  di
assoggettabilita'  ai  sensi  dell'art.  12,  applicabile   anche   i
programmi urbanistici in esame. 
    Del resto la recente giurisprudenza comunitaria  e  nazionale  ha
affermato la necessita' della VAS anche qualora i piani ed  programmi
non prevedano varianti allo strumento urbanistico. 
    La  giurisprudenza  amministrativa  si  e'  cosi'  espressa:  «Il
Collegio ... ritenendo che la previsione di sottoporre a procedura di
v.a.s. e di verifica di  esclusione  anche  i  piani  urbanistici  di
particolare  complessita'   e   impatto,   pur   se   conformi   alla
strumentazione urbanistica comunale, sia conforme alla  normativa  in
materia di valutazione ambientale strategica. 
    Ne' la definizione di piani e programmi data dall'art. 5,  d.lgs.
n. 152/2006, ne' le previsioni di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs.  n.
152/2006,  invero,  consentono  di   affermare   l'esclusione   dalla
valutazione ambientale  strategica  dei  piani  urbanistici  che  non
comportino variante al piano  regolatore  generale,  laddove  possano
avere significativi impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale»
(Tar Milano, sez. II, 2194/2011). 
    Nello stesso senso e', inoltre,  la  giurisprudenza  comunitaria,
dalla cui lettura si evidenzia anche un contrasto tra  la  disciplina
regionale censurata e quella comunitaria, posto che a mente dell'art.
3, n. 3 della direttiva n. 2001/42 in coordinato disposto con il n. 2
dello stesso articolo, non puo' essere esclusa in  via  automatica  a
livello nazionale la valutazione ambientale per i piani  che  possono
in ipotesi avere un effetto sull'ambiente, come avverrebbe  nel  caso
in esame. 
    In particolare, l'art. 2 della direttiva 2001/42/CEE dispone: 
        «Ai fini della presente direttiva: 
          a)  per  «piani  e  programmi»  s'intendono  i  piani  e  i
programmi (...) nonche' le loro modifiche: 
che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello  nazionale,
regionale o locale oppure  predisposti  da  un'autorita'  per  essere
approvati, mediante una procedura legislativa, dal Parlamento  o  dal
Governo  e   che   sono   previsti   da   disposizioni   legislative,
regolamentari o amministrative; 
          b) per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di
un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento  di  consultazioni,
la  valutazione  del  rapporto  ambientale  e  dei  risultati   delle
consultazioni nell'iter decisionale e la messa a  disposizione  delle
informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9; ...)». 
    Ai sensi dell'art. 3 di detta direttiva: 
        «1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e  4,  che
possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono  soggetti  ad
una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9. 
        2.  Fatto  salvo  il  paragrafo  3,  viene   effettuata   una
valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, 
          a) che sono elaborati per i  settori  agricolo,  forestale,
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,  della  gestione
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,  della
pianificazione territoriale o della destinazione  dei  suoli,  e  che
definiscono  il  quadro  di  riferimento  per  l'autorizzazione   dei
progetti elencati negli allegati I  e  II  della  direttiva  [85/337]
(...), 
    (...). 
        3. Per i piani e i  programmi  di  cui  al  paragrafo  2  che
determinano  l'uso  di  piccole  aree  a  livello  locale  (...),  la
valutazione  ambientale  e'  necessaria  solo  se  gli  Stati  membri
determinano   che   essi   possono   avere   effetti    significativi
sull'ambiente. 
    (...). 
        5. Gli Stati membri determinano se i piani o i  programmi  di
cui  ai  paragrafi  3  e  4  possono  avere   effetti   significativi
sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i  tipi
di piani e di programmi o combinando  le  due  impostazioni.  A  tale
scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti  criteri
di cui all'allegato II,  al  fine  di  garantire  che  i  piani  e  i
programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino
nell'ambito di applicazione della presente direttiva. 
    Cio', come detto, trova  conferma  nella  recente  giurisprudenza
comunitaria: «46. Il margine discrezionale di cui  gli  Stati  membri
dispongono in forza dell'art. 3, n. 5, della  direttiva  2001/42  per
determinare  taluni  tipi  di  piani  che  potrebbero  avere  effetti
significativi  sull'ambiente  trova  i   suoi   limiti   nell'obbligo
enunciato all'art. 3, n. 3, di detta direttiva,  letto  in  combinato
disposto con il n. 2 dello stesso  articolo,  di  sottoporre  ad  una
valutazione  ambientale  i  piani  che   potrebbero   avere   effetti
significativi    sull'ambiente,    segnatamente    per    le     loro
caratteristiche, il loro impatto e le  zone  che  potrebbero  esserne
coinvolte. 
    47. Conseguentemente, lo Stato  membro  che  dovesse  fissare  un
criterio avente come conseguenza che, in pratica, la totalita' di una
categoria di piani  resterebbe  a  priori  sottratta  all'obbligo  di
valutazione ambientale eccederebbe il margine di discrezionalita'  di
cui dispone ai sensi dell'art. 3,  n.  5,  della  direttiva  2001/42,
letto in combinato disposto con i nn. 2 e 3 dello stesso articolo,  a
meno che la totalita' dei piani esclusi potesse  considerarsi,  sulla
base di criteri pertinenti come, in  particolare,  il  loro  oggetto,
l'estensione del terreno cui si riferiscono o la  sensibilita'  degli
spazi naturali di cui trattasi, come inidonea a produrre  un  impatto
ambientale significativo (v. in tal senso,  per  quanto  riguarda  il
margine di discrezionalita' che  l'art.  4,  n.  2,  della  direttiva
85/337 concede agli Stati membri,  sentenza  16  luglio  2009,  causa
C-427/07,  Commissione/Irlanda,  Racc.  pag.  I-6277,  punto   42   e
giurisprudenza ivi citata (sentenza della Corte di Giustizia  del  22
settembre 2011 nel procedimento C-295/10). 
    La norma regionale contrasta, pertanto, con la disciplina statale
alla quale e' riservata in via esclusiva la competenza in materia  di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e si pone quindi, in contrasto
con l'articolo 117, comma secondo,  lettera  s)  della  Costituzione,
nonche' con  l'art.  117,  comma  1,  che  impone  alla  legislazione
regionale di rispettare gli obblighi comunitari. 
    9) L'art. 124, comma 1, che aggiunge  l'art.  71-bis  alla  legge
regionale n. 27/2000, viola l'articolo  117,  comma  2,  lettera  s),
della Costituzione. 
    La  norma  contenuta  nell'articolo  124,   comma   1,   aggiunge
l'articolo 71-bis alla 1.r. n. 27/2000,  dettando  un'interpretazione
autentica dell'articolo 15 della medesima  legge  regionale,  nonche'
dell'articolo  5,  comma  3,  lettera  c)  della  1.r.  n.   28/2001,
concernenti le aree boscate. 
    Recita il predetto  articolo  71-bis:  «Le  disposizioni  di  cui
all'art. 15 commi della presente legge e all'art. 5, comma 3, lettera
c) della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si interpretano nel
senso che non si  considerano  boschi  quelli  ricadenti  nelle  aree
indicate al comma 2 dell'articolo 146 del d.lgs. 29 ottobre 1999,  n.
490, come recepito nel comma  2,  dell'articolo  142  del  d.lgs.  22
gennaio 2004, n. 42, anche quando i boschi medesimi siano  sottoposti
a vincolo provvedimentale di tutela paesaggistica, fermo restando  il
regime autorizzatorio previsto dal d.lgs. medesimo». 
    Tale previsione, non considerando boschi quelli  ricadenti  nelle
aree indicate al comma 2 dell'articolo  142  del  d.lgs.  22  gennaio
2004, n. 42, anche quando i boschi medesimi sono sottoposti a vincolo
provvedimentale di tutela paesaggistica, si  pone  in  contrasto  con
l'articolo 142, comma 4 del Codice di beni culturali e del  paesaggio
che, invece, mantiene in ogni  caso  ferma  la  disciplina  derivante
dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157 del medesimo
codice, andando ad incidere sulla portata  applicativa  dello  stesso
articolo 157 concernente il mantenimento dell'efficacia  dei  vincoli
provvedimentali preesistenti al codice. 
    Ancorche'  la  norma  preveda   che   resta   fermo   il   regime
autorizzatorio previsto dal d.lgs. n.  142/2004,  essa  incide  sugli
effetti dei provvedimenti di vincolo  previsti  dall'art.  157  nella
loro portata di atti che non soltanto appongono  il  vincolo,  ma  lo
appongono dopo aver qualificato il  bene  come  appartenente  ad  una
determinata tipologia di interesse paesaggistico  ed  ambientale  che
non puo' essere aprioristicamente snaturata. 
    La disciplina regionale, pertanto, dettando disposizioni difformi
dalla disciplina statale di riferimento, invade la competenza statale
esclusiva riservata allo Stato in materia di tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema, in violazione dell'art. 117,  comma  2,  lettera  s)
della Costituzione. 
    10) L'art. 136, comma 1, che inserisce il comma 4-bis nell'art. 3
della legge regionale n. 12/2010, viola l'articolo  117,  comma  1  e
comma 2, lettera s), della Costituzione. 
    L'art. 136, comma 1 inserisce il comma 4-bis  nell'art.  3  della
1.r. n. 12/2010. 
    La disposizione aggiunta prevede che «Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 3, comma 4, sono esclusi dal campo  di  applicazione  della
VAS le varianti di cui all'art. 18, commi 2, 3, 3-bis,  4,5  e  9-bis
della l.r. n. 11/2005, i piani attuativi,  i  programmi  urbanistici,
gli interventi relativi a procedimenti in materia di sportello  unico
per le attivita' produttive ed edilizia  (SUAPE),  relativi  a  piani
regolatori comunali approvati ai sensi delle ll.rr. n. 31/1997  e  n.
11/2005. Ai fini  dell'esclusione  della  VAS  il  comune  valuta  ed
attesta  che  tali  strumenti  urbanistici  non  comportano   impatti
significativi  sull'ambiente,  con  le  modalita'  previste  all'art.
8-bis, comma 2 della l.r. n. 11/2005». 
    Dopo  aver  introdotto  un'esclusione  automatica  dal  campo  di
applicazione della VAS per numerose  ipotesi  di  piani  e  programmi
urbanistici, il secondo periodo del comma  4-bis,  in  modo  peraltro
contraddittorio,  mitiga  l'automatismo  prevedendo   che   ai   fini
dell'esclusione della VAS il comune valuti ed attesti che le varianti
non incidano in  modo  significativo  sull'ambiente  rimandando  alla
procedura prevista dall'art. 8-bis, comma 2 della l.r. n. 11/2005. 
    L'intero comma 4-bis detta disposizioni  difformi  rispetto  alla
disciplina  statale  di  riferimento,  contenuta,   in   particolare,
nell'art. 6 e negli artt. 11 e 12 del d.lgs. 3 aprile  2006,  n.  152
(«Norme in materia ambientale»). 
    In particolare i commi  2  e  3  dell'art.  6  prevedono  che  la
valutazione di impatto strategico deve essere effettuata per tutti  i
programmi ed i piani, salvo quelli richiamati al comma 3 per i  quali
la VAS deve essere preceduta da  un  verifica  di  assoggettabilita',
alla procedura della VAS secondo quanto disposto dall'art. 11,  comma
1, lettera a). 
    Tale previsione, nell'escludere in via generale intere  categorie
di piani e programmi dal  campo  di  applicazione  della  VAS  (piani
attuativi, programmi urbanistici, ecc.), si pone in contrasto con  la
normativa statale di settore di cui all'art. 6 del d.lgs n. 152/2006,
che invece al comma 2, in via di principio prevede che i  piani  e  i
programmi sono sottoposti obbligatoriamente alla VAS, salvo al  comma
3 e 3-bis, in via d'eccezione indicare i  piani  e  programmi  per  i
quali  e'  necessaria  la  verifica  di  assoggettabilita'  ai  sensi
dell'art. 12. 
    La disciplina regionale censurata contrasta, inoltre, con  quella
comunitaria, posto che a mente dell'art.  3,  n.  3  della  direttiva
2001/42, in coordinato disposto con il n. 2  dello  stesso  articolo,
non puo' essere esclusa in via  automatica  a  livello  nazionale  la
valutazione ambientale per i piani che possono in  ipotesi  avere  un
effetto sull'ambiente, come avverrebbe nel caso in esame. 
    In  particolare  l'art.  2  della  direttiva  2001/42/CEE   cosi'
dispone: 
        «Ai fini della presente direttiva: 
          a)  per  «piani  e  programmi»  s'intendono  i  piani  e  i
programmi (...) nonche' le loro modifiche: 
che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello  nazionale,
regionale o locale oppure  predisposti  da  un'autorita'  per  essere
approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento  o  dal
governo  e   che   sono   previsti   da   disposizioni   legislative,
regolamentari o amministrative; 
        b) per «valutazione ambientale» s'intende  l'elaborazione  di
un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento  di  consultazioni,
la  valutazione  del  rapporto  ambientale  e  dei  risultati   delle
consultazioni nell'iter decisionale e la messa a  disposizione  delle
informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9; ...)». 
    Ai sensi dell'art. 3 di detta direttiva: 
        «1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e  4,  che
possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono  soggetti  ad
una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9. 
        2.  Fatto  salvo  il  paragrafo  3,  viene   effettuata   una
valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, 
          a) che sono elaborati per i  settori  agricolo,  forestale,
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,  della  gestione
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,  della
pianificazione territoriale o della destinazione  dei  suoli,  e  che
definiscono  il  quadro  di  riferimento  per  l'autorizzazione   dei
progetti elencati negli allegati I  e  II  della  direttiva  [85/337]
(...), 
    (...). 
        3. Per i piani e i  programmi  di  cui  al  paragrafo  2  che
determinano  l'uso  di  piccole  aree  a  livello  locale  (...),  la
valutazione  ambientale  e'  necessaria  solo  se  gli  Stati  membri
determinano   che   essi   possono   avere   effetti    significativi
sull'ambiente. 
    (...). 
        5. Gli Stati membri determinano se i piani o i  programmi  di
cui  ai  paragrafi  3  e  4  possono  avere   effetti   significativi
sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i  tipi
di piani e di programmi o combinando  le  due  impostazioni.  A  tale
scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti  criteri
di cui all'allegato II,  al  fine  di  garantire  che  i  piani  e  i
programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino
nell'ambito di applicazione della presente direttiva. 
    Cio', come detto, trova  conferma  nella  recente  giurisprudenza
comunitaria: «46. Il margine discrezionale di cui  gli  Stati  membri
dispongono in forza dell'art. 3, n. 5, della  direttiva  2001/42  per
determinare  taluni  tipi  di  piani  che  potrebbero  avere  effetti
significativi  sull'ambiente  trova  i   suoi   limiti   nell'obbligo
enunciato all'art. 3, n. 3, di detta direttiva,  letto  in  combinato
disposto con il n. 2 dello stesso  articolo,  di  sottoporre  ad  una
valutazione  ambientale  i  piani  che   potrebbero   avere   effetti
significativi    sull'ambiente,    segnatamente    per    le     loro
caratteristiche, il loro impatto e le  zone  che  potrebbero  esserne
coinvolte. 
    47. Conseguentemente, lo Stato  membro  che  dovesse  fissare  un
criterio avente come conseguenza che, in pratica, la totalita' di una
categoria di piani  resterebbe  a  priori  sottratta  all'obbligo  di
valutazione ambientale eccederebbe il margine di discrezionalita'  di
cui dispone ai sensi dell'art. 3,  n.  5,  della  direttiva  2001/42,
letto in combinato disposto con i nn. 2 e 3 dello stesso articolo,  a
meno che la totalita' dei piani esclusi potesse  considerarsi,  sulla
base di criteri pertinenti come, in  particolare,  il  loro  oggetto,
l'estensione del terreno cui si riferiscono o la  sensibilita'  degli
spazi naturali di cui trattasi, come inidonea a produrre  un  impatto
ambientale significativo (v. in tal senso,  per  quanto  riguarda  il
margine di discrezionalita' che  l'art.  4,  n.  2,  della  direttiva
85/337 concede agli Stati membri,  sentenza  16  luglio  2009,  causa
C-427/07,  Commissione/Irlanda,  Racc.  pag.  I-6277,  punto   42   e
giurisprudenza ivi citata (sentenza della Corte di Giustizia  del  22
settembre 2011 nel procedimento C-295/10). 
    L'art.  12,  inoltre,  detta  una  specifico   procedimento   per
effettuare la verifica alla assoggettabilita' della VAS che coinvolge
l'autorita' procedente, quella competente ed i soggetti competenti in
materia  ambientale,  prevedendo  l'adozione  di  un  parere   finale
sull'assoggettabilita'. 
    La disciplina regionale, pertanto, non  rispetta  quella  statale
anche sotto ulteriore profilo poiche',  in  ogni  caso,  prevede  una
procedura di verifica di assoggettabilita' alla  VAS,  attraverso  il
richiamo  al  procedimento  dell'art.   8-bis,   che   non   contiene
sufficienti indicazioni procedurali in merito alla valutazione  della
significativita' degli impatti e, di conseguenza,  anche  sotto  tale
aspetto, consente una  arbitraria  esclusione  dalla  VAS  di  intere
categorie di piani e programmi. 
    La norma regionale  contrasta,  in  sintesi,  con  la  disciplina
statale alla quale e' riservata in via  esclusiva  la  competenza  in
materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e si  pone  quindi,
in contrasto con l'articolo 117, comma  secondo,  lettera  s),  della
Costituzione e con l'art. 117, comma 1, della Costituzione che impone
alla legislazione regionale di rispettare gli obblighi comunitari. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale della legge della  Regione  Umbria  del  16  settembre
2011, n. 8, pubblicata  nel  B.U.R.  Regione  Umbria  n.  41  del  21
settembre 2011 recante «Semplificazione  amministrativa  e  normativa
dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali» quanto: 
        all'art. 54, comma 6, che introduce il comma 10-bis  all'art.
5 della legge regionale n. 1/2004 per violazione dell'art. 117, comma
3, Cost., in materia di governo del territorio; 
        all'art. 55, comma 3, nella parte in cui  aggiunge  il  comma
7-octies all'art. 6 della legge regionale n. 1/2004,  per  violazione
dell'articolo 117, comma 1, e dell'art.  117,  comma  2,  lettera  s)
della Costituzione; 
        all'art. 65, comma 1, che sostituisce l'art. 17  della  legge
regionale n. 1/2004, limitatamente al comma 12 del novellato art. 17,
ed all'art. 70, comma  1,  che  sostituisce  l'art.  21  della  legge
regionale n. 1/2004, limitatamente al comma 8 del novellato art.  21,
per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione; 
        all'art. 72, che sostituisce l'art. 22 della legge  regionale
n. 1/2004, limitatamente ai commi 2, 3 e 4 del novellato art. 22, per
violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione; 
        all'art. 73, nella parte in cui  inserisce  l'art.  22-ter  e
l'art. 22-quinquies nella legge regionale n.  1/2004  per  violazione
dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione; 
        all'art. 87, comma 1, che inserisce  l'articolo  8-bis  nella
legge regionale n. 11/2005 per violazione  dell'art.  117,  comma  2,
lettera s) della Costituzione; 
        all'art. 89, comma 3, che sostituisce il comma  11  dell'art.
24 della legge regionale n. 11/2005  per  violazione  dell'art.  117,
comma 2, lettera s) della Costituzione; 
        all'art. 91, comma 2, che aggiunge il comma 9-bis all'art. 28
della legge regionale n. 11/2005 per violazione dell'art. 117,  comma
1 e comma 2, lettera s), della Costituzione; 
        all'art. 124, comma 1, che aggiunge l'art. 71-bis alla  legge
regionale n. 27/2000 per violazione dell'art. 117, comma  2,  lettera
s), della Costituzione; 
        all'art. 136, comma 1, che inserisce il comma 4-bis nell'art.
3 della legge regionale n.  12/2010  per  violazione  dell'art.  117,
comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione. 
    Si allega l'estratto in originale della  delibera  del  Consiglio
dei Ministri dell'11 novembre 2011. 
 
      Roma, addi' 8 novembre 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Fiduccia